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Art. 572: dopo la convivenza cambia il reato

Avv. Massimo Romano · aggiornato al 09/08/2026

La convivenza rilevante non coincide con una relazione sentimentale intensa: serve una stabile condivisione dell'abitazione, con consuetudine di vita comune e reciproche aspettative di solidarietà. Cessata quella, le condotte successive integrano atti persecutori aggravati, e i due reati concorrono senza assorbirsi.

L’angolo di questa norma: la data in cui la convivenza è cessata

Nei procedimenti per maltrattamenti la difesa si concentra quasi sempre sui singoli episodi. Ma il profilo che sposta la qualificazione — e con essa la cornice edittale — è un altro: quando la convivenza è finita.

Le condotte vessatorie poste in essere dopo la cessazione della convivenza more uxorio non sono riconducibili al reato di maltrattamenti in famiglia: si ravvisa l’ipotesi aggravata degli atti persecutori ex art. 612-bis comma secondo.

Art. 572 c.p. — maltrattamenti contro familiari o conviventi

È reato abituale, e la natura abituale produce due conseguenze:

  • si consuma con la cessazione delle condotte vessatorie;
  • richiede la reiterazione di comportamenti, non un episodio isolato.

Il reato è configurabile anche in presenza di violenze psicologiche reiterate, che sottopongono la vittima a un’abituale condizione di soggezione psicologica e di sofferenza. Il dolo generico si esaurisce nella coscienza e volontà di realizzare tali condotte.

La riforma. La legge 2 dicembre 2025 n. 181 ha incluso fra i soggetti passivi la persona non più convivente, «nel caso in cui l’agente e la vittima siano legati da vincolo nascente dalla filiazione».

Che convivenza è richiesta

La nozione è più stretta di quanto il linguaggio comune suggerisca, e la Cassazione l’ha precisata con nettezza.

La convivenza rilevante ai fini dell’art. 572 non coincide con una relazione sentimentale intensa, né con una frequentazione abituale. Serve:

  • una stabile condivisione dell’abitazione;
  • accompagnata da una consuetudine di vita comune;
  • e da aspettative reciproche di solidarietà.

Nella decisione richiamata la Corte ha annullato con rinvio perché i giudici di merito non avevano verificato in modo adeguato se quella convivenza esistesse davvero.

Ma la coabitazione non deve essere continuativa. È configurabile il delitto nel caso in cui la convivenza more uxorio, sebbene connotata da una coabitazione non continuativa, risulti fondata su una stabile e duratura relazione affettiva — si pensi ai coniugi di cui uno lavori in altra città.

La genitorialità condivisa non basta

È l’argomento che l’accusa utilizza più spesso per estendere il 572 oltre la convivenza, e la Cassazione lo ha respinto nel settembre 2025.

Non è sufficiente la sussistenza di mere forme di genitorialità condivisa dopo la cessazione della convivenza. Ai fini della configurabilità del delitto è necessario che vi sia:

  • una radicale e stabile relazione affettiva interpersonale;
  • e una duratura comunanza di affetti implicanti reciproche aspettative di mutua solidarietà.

In una pronuncia del maggio 2025 la Corte aveva già escluso che dovesse ravvisarsi il reato di maltrattamenti solo in ragione della permanenza di un legame di genitorialità condivisa fra imputato e persona offesa.

Ne discende la verifica difensiva: la permanenza di rapporti legati ai figli — affidamento, visite, comunicazioni — non ricostituisce la comunità familiare. Va documentato che cosa restasse oltre quel vincolo.

Il concorso fra i due reati

Non si tratta di un’alternativa secca: le condotte possono ricadere in due fattispecie successive nel tempo.

È configurabile il concorso del reato di maltrattamenti con l’ipotesi aggravata degli atti persecutori in presenza di comportamenti che, sorti nell’ambito di una comunità familiare, esulino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare e affettivo — o comunque della sua attualità temporale — nonostante la persistente condivisa genitorialità.

La Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione di ravvisare il concorso, qualificando come maltrattamenti le condotte fino alla data di interruzione del rapporto di convivenza e, dalla cessazione di tale rapporto, come atti persecutori.

La linea temporale

PeriodoQualificazione
Durante la convivenza stabileArt. 572 — maltrattamenti
Data di cessazione della convivenzaSpartiacque
Dopo la cessazioneArt. 612-bis comma 2 — atti persecutori aggravati
Rapporto fra i dueConcorso, non assorbimento

Ne discende che l’accertamento della data in cui la convivenza è cessata non è un dettaglio: determina quale condotta ricada sotto quale norma, e con quale pena.

La riforma del 2025 non retroagisce

È il punto che decide i procedimenti pendenti, e la Cassazione lo ha affermato nel marzo 2026.

Anche a seguito della modifica dell’art. 572 operata dalla legge 181 del 2025 — mediante l’inclusione fra i soggetti passivi della persona non più convivente quando agente e vittima siano legati da vincolo nascente dalla filiazione — il delitto di maltrattamenti concorre con quello di atti persecutori aggravati nel caso di comportamenti sorti nella comunità familiare e proseguiti dopo la cessazione della convivenza.

E ciò per due ragioni, entrambe affermate espressamente:

  • non v’è assorbimento delle condotte criminose successive alla cessazione della convivenza in quelle maltrattanti a esse precedenti;
  • non può applicarsi retroattivamente la novella, in ragione della sua natura di norma penale sfavorevole.

Che cosa comporta sui fascicoli in corso

La riforma amplia la fattispecie: include soggetti che prima ne restavano fuori. Essendo sfavorevole, opera il principio di irretroattività dell’art. 2 c.p.

Ne discende una verifica che va compiuta su ogni contestazione:

  • quando si collocano le condotte contestate rispetto al 2 dicembre 2025;
  • se la contestazione richiami la formulazione nuova per fatti anteriori;
  • se il vincolo invocato sia quello nascente dalla filiazione, unica ipotesi aggiunta dalla riforma;
  • se, per i fatti anteriori, ricorressero i requisiti della convivenza stabile secondo la disciplina previgente.

Una contestazione che, per fatti del 2023 o 2024, fondi l’art. 572 sulla sola genitorialità condivisa richiamando la riforma del 2025 non regge: quella norma allora non esisteva, e la giurisprudenza dell’epoca escludeva la fattispecie.

Che cosa non esclude il reato

Due profili che vengono invocati e che non operano.

La separazione. Non elide lo status acquisito con il matrimonio: dispensa dagli obblighi di convivenza e fedeltà, ma lascia integri quelli di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale e collaborazione, che discendono dall’art. 143 comma secondo del codice civile.

La finalità educativa. Condotte sistematicamente violente sul piano fisico o psicologico, anche quando finalizzate a educare, non rientrano nell’ambito dell’abuso di mezzi di correzione ma concretizzano gli elementi costitutivi del più grave reato di maltrattamenti.

La presenza di minori

Un profilo che incide sulle aggravanti, e che ha una regola precisa.

Stante la natura abituale del reato, che si consuma con la cessazione delle condotte vessatorie, è sufficiente che anche solo una di esse sia stata posta in essere alla presenza di un minore.

Ne discende che l’aggravante non richiede la sistematicità: basta un episodio assistito. È un profilo da verificare sulla contestazione, perché la sua sussistenza va accertata su fatti determinati e non presunta dalla convivenza con figli.

Casi pratici

Caso 1 — data di cessazione della convivenza

Situazione. Contestazione di maltrattamenti estesa a un periodo comprensivo della fase successiva alla separazione.

Attività svolta. Ricostruzione documentale della data di effettiva cessazione della convivenza, ai fini della delimitazione temporale delle condotte riconducibili all’art. 572 rispetto a quelle successive.

Esito. Qualificazione delle condotte esaminata secondo la loro collocazione temporale.

Caso 2 — requisiti della convivenza

Situazione. Contestazione fondata su una relazione affettiva senza stabile condivisione dell’abitazione.

Attività svolta. Verifica dei requisiti individuati dalla giurisprudenza — stabile condivisione dell’abitazione, consuetudine di vita comune, aspettative reciproche di solidarietà — distinti dalla mera frequentazione abituale.

Esito. Presupposto della fattispecie esaminato sui requisiti richiesti.

Caso 3 — successione di leggi

Situazione. Contestazione fondata sul vincolo di filiazione per fatti anteriori al dicembre 2025.

Attività svolta. Deduzione della natura sfavorevole della novella e della conseguente inapplicabilità retroattiva, con individuazione della disciplina vigente alla data dei fatti.

Esito. Norma applicabile individuata secondo il principio di irretroattività.

Caso 4 — esito sfavorevole

Situazione. Difesa fondata sull’intervenuta separazione dei coniugi.

Attività svolta. Nessuna deduzione sulla permanenza della comunanza di vita e degli obblighi residui.

Esito. La separazione non elide lo status acquisito con il matrimonio e lascia integri gli obblighi di reciproco rispetto e assistenza. La lezione: la separazione formale non è di per sé uno spartiacque; lo è la cessazione effettiva della convivenza.

I casi sono resi anonimi e descrivono attività svolte, non risultati promessi: l’esito dipende dagli atti del singolo procedimento.

Dove si costruisce la difesa

  1. Convivenza: stabile condivisione dell’abitazione, o frequentazione?
  2. Data di cessazione: è lo spartiacque fra 572 e 612-bis.
  3. Genitorialità: da sola non ricostituisce la comunità familiare.
  4. Successione di leggi: la riforma 181/2025 è sfavorevole e non retroagisce.
  5. Concorso: le condotte successive non sono assorbite in quelle precedenti.
  6. Abitualità: gli episodi contestati integrano una condotta reiterata?
  7. Aggravanti: la presenza di minori va accertata su fatti determinati.

Il secondo punto è quello su cui questi procedimenti si decidono. Va ricostruito con documenti — residenze, utenze, comunicazioni, provvedimenti civili — perché determina non la misura della pena, ma quale reato sia stato commesso.

Domande frequenti

Che cosa punisce l'art. 572?

I maltrattamenti contro familiari o conviventi. È reato abituale: si consuma con la cessazione delle condotte vessatorie, e richiede la reiterazione di comportamenti che sottopongono la vittima a una condizione di sofferenza.

Serve la violenza fisica?

No. Il reato è configurabile anche in presenza di violenze psicologiche reiterate, che sottopongono la vittima a un'abituale condizione di soggezione psicologica e di sofferenza. Il dolo generico si esaurisce nella coscienza e volontà di realizzare tali condotte.

Che convivenza serve?

Una nozione precisa, e più stretta di quanto si pensi. La Cassazione ha chiarito che non coincide con una relazione sentimentale intensa né con una frequentazione abituale: serve una stabile condivisione dell'abitazione, accompagnata da una consuetudine di vita comune e da aspettative reciproche di solidarietà.

La coabitazione deve essere continuativa?

No. È configurabile il delitto nel caso in cui la convivenza more uxorio, sebbene connotata da una coabitazione non continuativa, risulti fondata su una stabile e duratura relazione affettiva fra le parti. Il caso classico è quello dei coniugi di cui uno lavori in altra città.

Basta essere genitori dello stesso figlio?

No, e la Cassazione lo ha ribadito nel settembre 2025: non è sufficiente la sussistenza di mere forme di genitorialità condivisa dopo la cessazione della convivenza. È necessaria una radicale e stabile relazione affettiva interpersonale e una duratura comunanza di affetti implicanti reciproche aspettative di mutua solidarietà.

Che cosa accade dopo la fine della convivenza?

Cambia il reato. Le condotte vessatorie poste in essere da uno dei conviventi more uxorio ai danni dell'altro dopo la cessazione della convivenza non sono riconducibili ai maltrattamenti: si ravvisa l'ipotesi aggravata degli atti persecutori ex art. 612-bis comma secondo.

I due reati possono concorrere?

Sì. È configurabile il concorso in presenza di comportamenti che, sorti nell'ambito di una comunità familiare, esulino dai maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare e affettivo. La Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione che ravvisava maltrattamenti fino alla data di interruzione della convivenza e, da lì, atti persecutori.

La riforma del 2025 ha cambiato qualcosa?

Sì. La legge 2 dicembre 2025 n. 181 ha modificato l'art. 572 includendo fra i soggetti passivi la persona non più convivente, «nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincolo nascente dalla filiazione».

La riforma si applica ai fatti passati?

No, ed è il profilo decisivo. Con sentenza n. 14882 del 17 marzo 2026 la Cassazione ha affermato che non può applicarsi retroattivamente la novella, in ragione della sua natura di norma penale sfavorevole. Per i fatti anteriori resta la disciplina previgente.

Dopo la riforma i due reati si assorbono?

No. La stessa pronuncia ha confermato che, anche a seguito della modifica, il delitto di maltrattamenti concorre con quello di atti persecutori aggravati nel caso di comportamenti sorti nella comunità familiare e proseguiti dopo la cessazione della convivenza: non v'è assorbimento delle condotte successive in quelle precedenti.

La separazione esclude il reato?

No. La separazione è condizione che non elide lo status acquisito con il matrimonio: dispensa dagli obblighi di convivenza e fedeltà, ma lascia integri quelli di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale e collaborazione, che discendono dall'art. 143 comma secondo del codice civile.

Educare con severità può essere maltrattamento?

Sì, se le condotte sono sistematicamente violente. Condotte sistematicamente violente sul piano fisico o psicologico, anche quando finalizzate a educare, non rientrano nell'abuso di mezzi di correzione ma concretizzano gli elementi costitutivi del più grave reato di maltrattamenti.

Domande di approfondimento

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Avv. Massimo Romano — penalista cassazionista, Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553, patrocinante in Cassazione dal 23 ottobre 2015.