Art. 624-bis: il negozio chiuso non è dimora
Rientrano nella privata dimora soltanto i luoghi in cui si svolgono non occasionalmente atti della vita privata e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza consenso. Le Sezioni Unite hanno escluso il furto in un ristorante in orario di chiusura.
L’angolo di questa norma: dove si trovava la cosa
Il furto in abitazione e il furto semplice puniscono la stessa condotta — la sottrazione — ma con cornici edittali molto distanti. Ciò che le separa è il luogo.
La ragione sta nella duplicità dell’offesa: la legge tutela non solo il patrimonio, ma anche l’inviolabilità del domicilio. Dove quel secondo bene non è offeso, la fattispecie aggravata non si configura.
Ne discende che la verifica che decide l’esito del procedimento non riguarda la sottrazione — spesso pacifica — ma la natura del luogo.
Art. 624-bis c.p. — le due fattispecie
Furto in abitazione. Si configura quando l’azione avviene mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora, o nelle pertinenze di esso.
Furto con strappo. Si verifica quando il colpevole strappa la cosa di mano o di dosso alla persona — comunemente lo scippo.
Sono due ipotesi distinte accomunate dalla medesima cornice edittale, e vanno tenute separate perché i profili difensivi non coincidono: la prima si gioca sul luogo, la seconda sulla dinamica.
Le Sezioni Unite D’Amico
Le Sezioni Unite sono state chiamate a risolvere una vexata quaestio: se rientrino nella privata dimora anche gli esercizi commerciali e gli altri luoghi di lavoro aperti al pubblico.
La risposta è stata negativa, con la sola eccezione dei casi in cui il fatto sia avvenuto all’interno di un’area riservata alla sfera privata della persona offesa.
Il principio, per esteso: ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 624-bis rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare — compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale.
Nella specie, la Corte ha escluso l’ipotesi dell’art. 624-bis in relazione a un furto commesso all’interno di un ristorante in orario di chiusura.
I due requisiti sono cumulativi
Vanno letti insieme, perché il primo da solo non basta.
Non occasionalità. Il luogo dev’essere destinato in modo non occasionale allo svolgimento di atti della vita privata. Un luogo dove ciò accade sporadicamente resta fuori.
Non accessibilità. Il luogo non dev’essere aperto al pubblico né accessibile a terzi senza il consenso del titolare.
Un ristorante soddisfa in ipotesi il primo requisito — vi si svolgono abitualmente attività — ma non il secondo, perché è aperto al pubblico. E l’orario di chiusura non muta la destinazione del locale.
La Corte ha dichiarato espressamente il proprio intento: escludere un ampliamento della nozione di privata dimora in contrasto con il dato letterale, con la ratio e con l’interpretazione sistematica della norma.
Ne discende un’indicazione precisa: la difesa non deve dimostrare che il luogo fosse pubblico nel momento del fatto, ma che per destinazione fosse accessibile a terzi senza consenso.
Che cosa rientra e che cosa no
| Luogo | Privata dimora? | Ragione |
|---|---|---|
| Abitazione e pertinenze | Sì | Anche le pertinenze, come confermato dalla Consulta |
| Studio professionale ad accesso riservato | Sì | Continuità e riservatezza |
| Area riservata dentro un esercizio commerciale | Sì | Non accessibile a terzi senza consenso |
| Ristorante, anche in orario di chiusura | No | Aperto al pubblico per destinazione |
| Esercizi commerciali e luoghi di lavoro aperti al pubblico | No | SS.UU. D’Amico |
| Immobile disabitato ma funzionalmente destinato | Sì | Cass. 8346/2025 |
| Camper | Solo se accertata la destinazione ad attività della vita privata | Non basta la potenzialità |
L’immobile disabitato
È l’estensione affermata nel gennaio 2025, e sposta l’accertamento dalla presenza di persone alla destinazione funzionale.
Integra la nozione di privata dimora l’immobile che, seppure non abitato, sia — per caratteristiche intrinseche e destinazione — funzionalmente destinato allo svolgimento di atti della vita privata.
La fattispecie: un furto consumato in una struttura alberghiera che, sebbene in disuso, era dotata di sistema di videosorveglianza attivo e di elettrodomestici funzionanti.
Sono elementi concreti, e vanno contrastati con altrettanti elementi concreti: lo stato di abbandono, l’assenza di utenze attive, la mancanza di arredi, la destinazione urbanistica mutata.
Il camper e i veicoli
Il criterio è l’accertamento in concreto, non la potenzialità del mezzo.
Il camper costituisce luogo di privata dimora solo se in concreto venga accertata la sua effettiva destinazione all’espletamento di attività tipiche della vita privata, diverse dal mero utilizzo come mezzo di locomozione.
Ne discende che l’onere di accertamento riguarda l’uso effettivo: se il veicolo fosse allestito, se vi si pernottasse, se vi si svolgessero attività domestiche.
Le pertinenze e la questione di costituzionalità
Un profilo su cui la difesa ha tentato una strada, senza esito.
È stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 624-bis, in relazione all’art. 3 della Costituzione, per l’omessa previsione di un’attenuante specifica nel caso in cui il furto sia avvenuto su beni di pertinenza dell’abitazione.
La Corte l’ha dichiarata manifestamente infondata, precisando che le esigenze di protezione della sicurezza individuale — che il legislatore ha inteso tutelare unitamente a quelle patrimoniali — ben ricorrono anche in relazione alle pertinenze dell’abitazione.
Ne discende che l’argomento della minore offensività del furto in pertinenza non opera come attenuante autonoma: può incidere sulla commisurazione, non sulla qualificazione.
Furto con strappo o rapina
La distinzione è sottile e si gioca sull’oggetto della violenza.
Nel furto con strappo la violenza è esercitata sulla cosa e non direttamente sulla persona. Nella rapina la violenza o la minaccia è rivolta alla persona.
Il confine interpretativo è spesso molto sottile, e va verificato sulla dinamica concreta: se la resistenza della persona sia stata vinta, se vi siano stati contatti fisici ulteriori rispetto allo strappo, se la cosa fosse saldamente tenuta.
È una qualificazione che incide in modo rilevante sulla cornice edittale, e va affrontata sui rilievi e sulle dichiarazioni, non in astratto.
Il salto di pena, in concreto
È la ragione per cui la qualificazione va contestata con priorità su ogni altro profilo.
Il furto semplice dell’art. 624 e il furto in abitazione dell’art. 624-bis puniscono la medesima sottrazione, ma la seconda fattispecie riflette una duplice offesa — al patrimonio e all’inviolabilità del domicilio — e a essa corrisponde una cornice edittale sensibilmente più severa.
Ne discende che l’esito della verifica sul luogo si riflette su tutta la catena:
- la cornice edittale applicabile;
- l’accesso ai riti alternativi e il loro esito;
- l’eventuale applicazione di misure cautelari, ancorate alla pena edittale;
- la procedibilità, che può mutare con la riqualificazione;
- la prescrizione, il cui termine segue la pena massima.
È una catena che parte da un accertamento di fatto — che cosa fosse quel luogo — e non da una valutazione di merito sulla condotta.
La procedibilità dopo la riforma
A seguito della riforma Cartabia molte ipotesi di furto sono divenute procedibili a querela di parte.
Una verifica che precede il merito
Poiché la procedibilità dipende dalla fattispecie concreta e dalla data del fatto, va accertata prima di ogni valutazione sul merito:
- quale ipotesi è contestata, e se ricadano aggravanti che mantengono l’ufficio;
- se la querela sia stata proposta, da chi e nei termini;
- se il fatto sia anteriore o successivo all’entrata in vigore della riforma, con le relative regole sulla successione;
- se la riqualificazione in furto semplice — quando il luogo non sia privata dimora — comporti a sua volta un mutamento del regime di procedibilità.
L’ultimo punto merita attenzione: contestare la natura del luogo non incide solo sulla pena, ma può spostare l’intero procedimento sul piano della procedibilità.
La stessa nozione vale per la violazione di domicilio
La pronuncia delle Sezioni Unite è stata resa sull’art. 624-bis, ma la nozione di privata dimora è comune all’art. 614: è per questo che quei criteri governano anche la violazione di domicilio, e con essa una serie di conseguenze pratiche.
L’argomento sistematico tratto dalla legittima difesa. Nel secondo comma dell’art. 52 si fa riferimento, ai fini della presunzione di proporzionalità, ai luoghi previsti dall’art. 614. Se la nozione di privata dimora comprendesse indistintamente tutti i luoghi in cui si svolgono atti della vita privata, non vi sarebbe stata alcuna necessità di aggiungere il terzo comma all’art. 52 per estendere la norma ai luoghi di attività commerciale, professionale o imprenditoriale. Quella precisazione era necessaria proprio perché, secondo il legislatore, la nozione non è in generale comprensiva dei luoghi di lavoro.
Non ogni ambiente riservato è domicilio. Con la sentenza n. 8593 del 2025 la Cassazione ha stabilito che il concetto di domicilio non può essere esteso a qualsiasi luogo che garantisca intimità e riservatezza.
Le appartenenze. L’art. 614 estende la tutela ai luoghi accessori destinati al servizio o al migliore godimento della dimora. Vi rientrano un box in costruzione su terreno situato nell’ambito della proprietà, e la strada di proprietà privata che conduce all’abitazione e destinata al suo servizio esclusivo.
Due profili processuali che sorprendono
La querela non esclude l’arresto. Il regime di procedibilità a querela non fa venir meno la possibilità di effettuare l’arresto facoltativo in flagranza, previsto anche per le ipotesi procedibili a querela dall’art. 381 comma 2 lett. f-bis) c.p.p.
Ne discende che, nelle ore immediatamente successive al fatto, la circostanza che il reato sia a querela non produce l’effetto che ci si attende: la difesa nella fase della convalida va impostata sulla sussistenza della flagranza, sui presupposti dell’arresto e sulla qualificazione del luogo.
Il concorso con l’invasione di terreni. Con la sentenza n. 17653 del 26 marzo 2025 la Cassazione ha affermato che la violazione di domicilio concorre con l’invasione arbitraria dell’altrui proprietà — art. 633 — non sussistendo fra le due un rapporto di specialità. La contestazione cumulativa non è quindi una duplicazione: le norme tutelano beni diversi, e gli elementi di ciascuna vanno verificati separatamente.
La legittimazione del curatore. È applicazione diretta del criterio della non occasionalità: il curatore fallimentare è legittimato a proporre querela per violazione di domicilio in danno di un bene del fallito solo ove al suo interno questi vi abbia svolto, non in modo occasionale, atti della vita privata connessi alla sua attività professionale.
Casi pratici
Caso 1 — natura del luogo
Situazione. Contestazione di furto in abitazione per fatto avvenuto in un esercizio commerciale fuori dall’orario di apertura.
Attività svolta. Verifica dei due requisiti individuati dalle Sezioni Unite — non occasionalità degli atti della vita privata e non accessibilità a terzi senza il consenso del titolare — con riferimento alla destinazione del locale.
Esito. Qualificazione esaminata sulla destinazione del luogo anziché sull’orario del fatto.
Caso 2 — immobile in disuso
Situazione. Furto in immobile non abitato.
Attività svolta. Documentazione dello stato di abbandono, dell’assenza di utenze attive e di dotazioni funzionanti, in contrapposizione agli elementi che la giurisprudenza valorizza per riconoscere la destinazione funzionale.
Esito. Destinazione funzionale esaminata su elementi concreti.
Caso 3 — dinamica dello strappo
Situazione. Contestazione di rapina per sottrazione avvenuta mediante strappo.
Attività svolta. Ricostruzione della dinamica per accertare se la violenza fosse stata esercitata sulla cosa ovvero direttamente sulla persona.
Esito. Qualificazione verificata sull’oggetto della violenza.
Caso 4 — esito sfavorevole
Situazione. Difesa fondata sulla minore offensività del furto commesso in pertinenza dell’abitazione.
Attività svolta. Nessuna deduzione sulla natura del luogo principale né sulla dinamica.
Esito. Le esigenze di protezione della sicurezza individuale ricorrono anche per le pertinenze, e la questione di costituzionalità è stata dichiarata manifestamente infondata. La lezione: la pertinenza non attenua la qualificazione.
I casi sono resi anonimi e descrivono attività svolte, non risultati promessi: l’esito dipende dagli atti del singolo procedimento.
Dove si costruisce la difesa
- Non occasionalità: nel luogo si svolgevano abitualmente atti della vita privata?
- Accessibilità: era aperto al pubblico o accessibile a terzi senza consenso?
- Destinazione: se disabitato, vi erano dotazioni funzionanti e utenze attive?
- Pertinenze: rientrano, e la questione di costituzionalità è chiusa.
- Dinamica: violenza sulla cosa o sulla persona? Strappo o rapina.
- Procedibilità: querela proposta e nei termini, dopo la riforma Cartabia.
- Riqualificazione: se il luogo non è privata dimora, cambia anche il regime.
I primi due punti sono cumulativi, e il secondo è quello che ha chiuso il caso del ristorante: un locale aperto al pubblico non diventa privata dimora perché è chiuso al momento del fatto.
Domande frequenti
Che cosa punisce l'art. 624-bis?
Due fattispecie distinte. Il furto in abitazione, che scatta quando l'azione avviene mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di esso. E il furto con strappo, che si verifica quando il colpevole strappa la cosa di mano o di dosso alla persona.
Perché la qualificazione conta tanto?
Perché la pena è molto più severa di quella del furto semplice. La legge tutela non solo il patrimonio ma anche l'inviolabilità del domicilio, e a quella duplice offesa corrisponde una cornice edittale distinta. Stabilire se il luogo fosse privata dimora è quindi la verifica che decide l'esito.
Che cosa hanno stabilito le Sezioni Unite?
Con la sentenza D'Amico, n. 31345 del 2017, che rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale.
Gli esercizi commerciali rientrano?
No. Le Sezioni Unite erano chiamate a risolvere proprio la questione se vi rientrassero esercizi commerciali e altri luoghi di lavoro aperti al pubblico, e hanno dato risposta negativa — con la sola eccezione dei casi in cui il fatto sia avvenuto all'interno di un'area riservata alla sfera privata della persona offesa.
Un furto in un ristorante chiuso è furto in abitazione?
No. Nella stessa pronuncia la Corte ha escluso l'ipotesi dell'art. 624-bis in relazione a un furto commesso all'interno di un ristorante in orario di chiusura. L'orario non trasforma un locale aperto al pubblico in privata dimora.
Qual era l'intento delle Sezioni Unite?
Escludere un ampliamento della nozione di privata dimora in contrasto con il dato letterale, con la ratio e con l'interpretazione sistematica della norma. È un criterio restrittivo, e va speso come tale.
Un immobile disabitato può essere privata dimora?
Sì, a certe condizioni. La Cassazione ha affermato nel gennaio 2025 che integra la nozione l'immobile che, seppure non abitato, sia per caratteristiche intrinseche e destinazione funzionalmente destinato allo svolgimento di atti della vita privata. Nella specie: una struttura alberghiera in disuso ma dotata di videosorveglianza attiva e di elettrodomestici funzionanti.
E un camper?
Costituisce luogo di privata dimora solo se in concreto venga accertata la sua effettiva destinazione all'espletamento di attività tipiche della vita privata, diverse dal mero utilizzo come mezzo di locomozione. Non basta la potenzialità abitativa del veicolo.
Le pertinenze rientrano?
Sì, e la questione è stata sollevata davanti alla Corte costituzionale. È manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 624-bis per l'omessa previsione di un'attenuante specifica quando il furto sia avvenuto su beni di pertinenza dell'abitazione: le esigenze di protezione della sicurezza individuale, tutelate unitamente a quelle patrimoniali, ben ricorrono anche in relazione alle pertinenze.
Che differenza c'è fra furto con strappo e rapina?
L'oggetto della violenza. Nel furto con strappo — comunemente lo scippo — la violenza è esercitata sulla cosa e non direttamente sulla persona; nella rapina la violenza o minaccia è rivolta alla persona. Il confine interpretativo è sottile, e la qualificazione va verificata sulla dinamica concreta.
Il furto è procedibile a querela?
Dopo la riforma Cartabia molte ipotesi di furto sono divenute procedibili a querela di parte. È una verifica da compiere sulla fattispecie effettivamente contestata e sulla data del fatto, perché incide sulla stessa procedibilità dell'azione.
Su che cosa si imposta la difesa?
Su tre verifiche. La natura del luogo secondo i criteri delle Sezioni Unite: non occasionalità degli atti della vita privata, e non accessibilità a terzi senza consenso. La dinamica, per distinguere strappo e rapina. E la procedibilità, che dopo la riforma va accertata sulla fattispecie concreta.
Domande di approfondimento
- Che cosa hanno stabilito le Sezioni Unite?
- Che cosa punisce l'art. 624-bis?
- Che differenza c'è fra furto con strappo e rapina?
- E un camper?
- Gli esercizi commerciali rientrano?
- Il furto è procedibile a querela?
- Le pertinenze rientrano?
- Perché la qualificazione conta tanto?
- Qual era l'intento delle Sezioni Unite?
- Un furto in un ristorante chiuso è furto in abitazione?
- Un immobile disabitato può essere privata dimora?
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