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Art. 385: anche il pianerottolo è evasione

Avv. Massimo Romano · aggiornato al 09/08/2026

L'abitazione va intesa soltanto come il luogo in cui si conduce la vita domestica e privata, con esclusione di aree condominiali, dipendenze, giardini e cortili. Integra il reato qualsiasi allontanamento non autorizzato, quali che siano la durata, la distanza e il motivo.

L’angolo di questa norma: dove finisce l’abitazione

Chi è sottoposto agli arresti domiciliari immagina che il perimetro consentito coincida con l’edificio in cui vive. Non è così, e la differenza produce contestazioni che sorprendono chi le riceve.

L’abitazione dalla quale la persona sottoposta alla misura non deve allontanarsi va intesa soltanto come il luogo in cui il soggetto conduce la propria vita domestica e privata, con esclusione di ogni altra appartenenza del tipo di:

  • aree condominiali;
  • dipendenze;
  • giardini, cortili e spazi simili;

che non siano di stretta pertinenza dell’abitazione stessa.

Art. 385 c.p. — evasione

Punisce chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade.

Le disposizioni si applicano anche all’imputato che, essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento, se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.

Quarto comma. Quando l’evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita.

La Corte costituzionale ha dichiarato non illegittimo l’art. 385 comma terzo: l’evasione dagli arresti domiciliari vale anche per l’indagato, e la conclusione non richiede il ricorso all’analogia.

Perché la nozione è così stretta

La Corte ne ha indicato la ragione, e conoscerla serve perché rende inefficace l’argomento del formalismo.

L’esclusione delle pertinenze è disposta al fine di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità del sottoposto, e altresì per evitare contatti e frequentazioni con altri soggetti che egli non è autorizzato a incontrare.

Non si tratta quindi di un’interpretazione rigorosa fine a sé stessa: risponde alla funzione della misura, che è insieme di controllo e di isolamento relazionale.

Ne discende una conseguenza pratica netta:

LuogoConsentito?
Interno dell’abitazione
Balcone di stretta pertinenza
Pianerottolo, scale, androneNo
Cortile e parcheggio condominialeNo
Cantina, box, garageNo
Giardino non di stretta pertinenzaNo

Durata, distanza e motivo non rilevano

È il principio che va comunicato per primo a chi è sottoposto alla misura.

Integra il reato qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo:

  • la durata dell’allontanamento;
  • la distanza dello spostamento;
  • i motivi che inducono il soggetto a eludere la vigilanza sullo stato custodiale.

Nemmeno il braccialetto elettronico deroga a questa applicazione: le modalità di controllo non ampliano il perimetro consentito.

Ne discende che scendere a ritirare la posta, spostare l’auto, prendere qualcosa in cantina sono condotte che integrano la fattispecie. Va detto esplicitamente all’assistito nel momento in cui la misura viene applicata, perché è precisamente lì che nascono la maggior parte di queste contestazioni.

Dove il reato non si configura

Due limiti operano a favore della difesa, e vanno verificati per primi.

La misura dev’essere custodiale. L’evasione si applica solo a chi è sottoposto a una misura custodiale — carcere o arresti domiciliari. La violazione di una misura non custodiale, quale l’obbligo di dimora, non integra il delitto: chi vìoli l’obbligo di permanenza in un comune, o gli orari a esso connessi, risponde ad altro titolo.

Il rientro stabile fra più allontanamenti. A fronte di plurimi accertamenti dell’allontanamento dal luogo di detenzione, sussiste pluralità di reati solo ove sia provato che l’imputato, dopo ogni singolo allontanamento, abbia fatto stabilmente rientro nel luogo in cui la misura era in esecuzione.

Ne discende che, quando la contestazione elenchi più episodi, va verificato se di ciascuno risulti provato il rientro stabile: in mancanza, il reato è unico, con evidenti effetti sul trattamento sanzionatorio.

Le due estensioni della fattispecie

Operano in senso opposto e vanno conosciute perché ampliano l’ambito.

Il luogo di lavoro autorizzato. È configurabile il reato a fronte dell’allontanamento dal luogo in cui la persona è autorizzata a svolgere l’attività lavorativa. In caso di autorizzazione a lavorare fuori dalle mura domestiche non si verifica una sospensione del regime degli arresti domiciliari, ma una semplice sostituzione temporanea del luogo di custodia.

Il mancato raggiungimento. Integra il delitto anche il mancato raggiungimento del luogo di detenzione da parte della persona sottoposta alla misura, in quanto il concetto di evasione non postula necessariamente un allontanamento da un luogo in cui ci si trovava.

Gli orari. L’allontanamento in orari e giorni diversi da quelli autorizzati costituisce evasione, e non una semplice trasgressione alle prescrizioni.

L’attenuante che non è il rientro a casa

È l’equivoco che costa di più, e va chiarito subito.

La circostanza attenuante del quarto comma non si configura per il solo fatto che la persona evasa dalla detenzione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura da cui si è arbitrariamente allontanata.

È indispensabile che la stessa:

  • si presenti presso un istituto carcerario;
  • ovvero si consegni a un’autorità che abbia l’obbligo di tradurla in carcere.

Ne discende che il consiglio istintivo — «torna a casa e non se ne accorgerà nessuno» — non produce alcun beneficio giuridico. Se l’evasione è stata accertata, il rientro spontaneo non attenua.

La particolare tenuità

È possibile, ma la Cassazione ne ha delimitato lo spazio con una pronuncia del gennaio 2025.

Nel delitto di evasione, sono poco compatibili con il giudizio di lieve offensività ai fini del riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità:

  • la violazione ripetuta e a distanza ravvicinata delle prescrizioni;
  • il mancato accertamento della destinazione;
  • il mancato accertamento della durata dell’evasione;
  • il mancato accertamento delle persone eventualmente incontrate.

Che cosa serve documentare per l’art. 131-bis

Gli ultimi tre elementi indicano, in negativo, la strada da percorrere: sono lacune dell’accertamento a rendere incompatibile la tenuità.

Ne discende che la difesa deve colmarle, non ignorarle:

  • dove l’assistito si è recato, e per quale ragione documentabile;
  • quanto è durato l’allontanamento, con riscontri orari;
  • chi ha incontrato, ovvero l’assenza di contatti;
  • l’episodicità della condotta, contro la ripetizione ravvicinata.

Un allontanamento breve, verso una destinazione verificabile, senza contatti e senza precedenti violazioni è compatibile con il giudizio di lieve offensività. Un allontanamento non ricostruito, in un contesto di violazioni ripetute, non lo è.

È l’unico ambito in cui la ricostruzione dei fatti concreti — normalmente irrilevante, perché durata e motivo non escludono il reato — torna a contare.

Il rapporto con l’aggravamento della misura

Vanno tenuti distinti due piani che spesso si confondono, perché procedono in parallelo e con esiti indipendenti.

Il procedimento penale per evasione accerta la responsabilità e applica la pena. Il procedimento cautelare valuta se la misura debba essere aggravata — tipicamente con il passaggio alla custodia in carcere.

Sono valutazioni autonome: la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini della revoca della detenzione domiciliare nei confronti di un soggetto allontanatosi dalla propria abitazione, che il procedimento penale per evasione si fosse concluso con l’assoluzione per particolare tenuità del fatto.

Ne discende un’indicazione operativa: ottenere la tenuità sul piano penale non mette al riparo dall’aggravamento della misura, e le due difese vanno impostate separatamente. Sul fronte cautelare ciò che rileva è l’affidabilità del sottoposto rispetto alle prescrizioni, non la gravità del singolo episodio.

Casi pratici

Caso 1 — natura della misura

Situazione. Contestazione di evasione a soggetto sottoposto a misura non detentiva.

Attività svolta. Verifica della natura custodiale o non custodiale della misura in esecuzione, presupposto dell’applicabilità dell’art. 385.

Esito. Configurabilità del delitto esaminata sulla natura della misura anziché sulla violazione delle prescrizioni.

Caso 2 — pluralità di episodi

Situazione. Contestazione comprensiva di più allontanamenti accertati.

Attività svolta. Verifica, per ciascun episodio, della prova del rientro stabile nel luogo di esecuzione, presupposto della pluralità di reati.

Esito. Numero dei reati esaminato sulla prova dei rientri intermedi.

Caso 3 — particolare tenuità

Situazione. Allontanamento episodico di breve durata.

Attività svolta. Ricostruzione documentale della destinazione, della durata e dell’assenza di contatti, a colmare le lacune di accertamento che la giurisprudenza ritiene incompatibili con la lieve offensività.

Esito. Profilo dell’art. 131-bis esaminato su elementi concreti anziché sulla sola brevità.

Caso 4 — esito sfavorevole

Situazione. Difesa fondata sul rientro spontaneo dell’assistito presso il domicilio dopo l’allontanamento.

Attività svolta. Nessuna deduzione sui presupposti dell’attenuante del quarto comma.

Esito. L’attenuante richiede la presentazione presso un istituto carcerario o la consegna a un’autorità obbligata alla traduzione. La lezione: rientrare a casa non è costituirsi.

I casi sono resi anonimi e descrivono attività svolte, non risultati promessi: l’esito dipende dagli atti del singolo procedimento.

Dove si costruisce la difesa

  1. Misura: custodiale o no? L’obbligo di dimora resta fuori.
  2. Luogo: l’area raggiunta era di stretta pertinenza dell’abitazione?
  3. Autorizzazione: esisteva, e per quali orari e destinazioni?
  4. Episodi: è provato il rientro stabile fra un allontanamento e l’altro?
  5. Elemento soggettivo: vi sono elementi che rendono dubbia la consapevolezza?
  6. Attenuante: c’è stata costituzione, o solo rientro?
  7. Tenuità: destinazione, durata e contatti sono ricostruiti?

Il secondo punto è quello su cui nascono la maggior parte delle contestazioni, e il settimo è l’unico terreno in cui la ricostruzione concreta dei fatti torna a incidere: altrove durata, distanza e motivo non escludono il reato.

Domande frequenti

Che cosa punisce l'art. 385?

L'evasione di chi si trova legalmente arrestato o detenuto. Le disposizioni si applicano anche all'imputato che, essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento, se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.

Che cosa si intende per «abitazione»?

È la nozione decisiva, e va intesa restrittivamente: soltanto il luogo in cui il soggetto conduce la propria vita domestica e privata, con esclusione di ogni altra appartenenza del tipo di aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili che non siano di stretta pertinenza dell'abitazione stessa.

Perché una nozione così stretta?

Per due ragioni indicate dalla Corte: agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità del sottoposto, e evitare contatti e frequentazioni con soggetti che egli non è autorizzato a incontrare. Non è un formalismo: risponde alla funzione stessa della misura.

Uscire sul pianerottolo è reato?

Sì. Non sono permessi il transito e la sosta nelle aree comuni del condominio — scale, androni, cortili — ed è vietato l'accesso alle pertinenze dell'abitazione, quali cantina, box e giardino. Il temporaneo allontanamento, anche se la permanenza è in uno spazio condominiale, integra gli estremi dell'evasione.

Rileva quanto tempo sono stato fuori?

No. Integra il reato qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto a eludere la vigilanza.

Il braccialetto elettronico cambia qualcosa?

No. Le modalità di controllo mediante braccialetto elettronico non derogano alla rigida applicazione della normativa: il perimetro consentito resta quello dell'abitazione in senso stretto, quale che sia lo strumento di verifica.

Vale anche per chi è autorizzato a lavorare fuori?

Sì, ed è configurabile il reato a fronte dell'allontanamento dal luogo in cui si è autorizzati a svolgere l'attività lavorativa. In caso di autorizzazione a lavorare fuori dalle mura domestiche non si verifica una sospensione del regime degli arresti domiciliari, ma una semplice sostituzione temporanea del luogo di custodia.

E se non raggiungo il luogo di detenzione?

Integra ugualmente il delitto il mancato raggiungimento del luogo di detenzione da parte della persona sottoposta agli arresti domiciliari, in quanto il concetto di evasione non postula necessariamente un allontanamento da un luogo in cui ci si trovava.

Vale anche per l'obbligo di dimora?

No, ed è un profilo che esclude il reato. L'evasione si applica solo a chi è sottoposto a una misura custodiale — carcere o arresti domiciliari. La violazione di una misura non custodiale, quale l'obbligo di dimora, non integra il delitto di evasione.

Più allontanamenti sono più reati?

Solo a una condizione. A fronte di plurimi accertamenti dell'allontanamento, sussiste pluralità di reati soltanto ove sia provato che l'imputato, dopo ogni singolo allontanamento, abbia fatto stabilmente rientro nel luogo in cui la misura era in esecuzione. Senza quella prova il reato è unico.

Rientrare a casa attenua la pena?

No, e l'equivoco è frequente. L'attenuante del quarto comma non si configura per il solo fatto che la persona evasa rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura: è indispensabile che si presenti presso un istituto carcerario o si consegni a un'autorità che abbia l'obbligo di tradurla in carcere.

Si può ottenere la particolare tenuità?

È possibile ma difficile. La Cassazione ha affermato nel gennaio 2025 che la violazione ripetuta e a distanza ravvicinata delle prescrizioni, nonché il mancato accertamento della destinazione, della durata dell'evasione e delle persone eventualmente incontrate, sono poco compatibili con il giudizio di lieve offensività richiesto dall'art. 131-bis.

Domande di approfondimento

Guide correlate

Avv. Massimo Romano — penalista cassazionista, Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553, patrocinante in Cassazione dal 23 ottobre 2015.