Assistenza penale — reperibile h24

Italiani arrestati all'estero

Avv. Massimo Romano · Ordine di Napoli n. 14553

Quanti sono, e dove

Non è una situazione rara, ed è utile saperlo per capire che esistono procedure consolidate.

Secondo l’Annuario Statistico 2025 del Ministero degli Affari Esteri — dati al 31 dicembre 2024 — i detenuti italiani all’estero registrati presso le sedi diplomatico-consolari erano 2.145.

Area o PaeseDetenuti
Unione europea1.562 — il 72%
Europa extra UE227
Germania837
Belgio203
Spagna200
Stati Uniti35

Il dato tedesco è disaggregato per situazione giudiziaria: 442 con condanna definitiva, 383 in attesa di giudizio, 12 in attesa di estradizione.

Fonte: MAECI, Annuario Statistico 2025 — la rilevazione «Detenuti italiani all’estero» è una scheda del Programma Statistico Nazionale.

Che cosa si può fare dall’Italia, e che cosa no

Va detto con chiarezza, perché la famiglia che chiama vuole soprattutto sapere questo.

Non esercito nell’ordinamento straniero. La difesa davanti al giudice di un altro Paese spetta a un difensore abilitato lì.

Quello che si fa dall’Italia è però decisivo, e nessuno lo fa da solo:

  • localizzare la persona e attivare l’assistenza consolare, che è un diritto riconosciuto dalla Convenzione di Vienna;
  • individuare e coordinare il difensore locale, verificandone l’abilitazione e seguendo l’andamento della difesa;
  • curare il fronte italiano: procedimenti pendenti qui, effetti sulla posizione in Italia, rapporti fra i due fascicoli;
  • preparare la richiesta di trasferimento per scontare la pena in Italia, quando ne ricorrano i presupposti;
  • raccogliere e trasmettere la documentazione utile alla difesa locale, che spesso si trova in Italia e che nessuno cerca;
  • tenere informata la famiglia con parole comprensibili.

Il trasferimento per scontare la pena in Italia

È l’obiettivo che quasi tutti hanno, e ha presupposti precisi.

Fra Stati dell’Unione opera la decisione quadro 2008/909/GAI, attuata con il d.lgs. 161/2010. Fuori dall’Unione operano le convenzioni bilaterali e la Convenzione di Strasburgo del 1983.

I presupposti variano, ma alcuni ricorrono quasi sempre: la definitività della condanna, una pena residua minima, il consenso — richiesto in alcuni casi e non in altri — e il radicamento nello Stato di esecuzione.

La domanda va preparata per tempo, perché i tempi amministrativi sono lunghi e la pena nel frattempo decorre.

Che cosa serve

  • generalità complete e documento della persona detenuta;
  • luogo di detenzione, se noto, o gli elementi per individuarlo;
  • ogni atto ricevuto, anche in lingua straniera;
  • nominativo del difensore locale, se già nominato;
  • documentazione del radicamento in Italia: residenza, famiglia, lavoro;
  • eventuali procedimenti pendenti in Italia.

Chi non ha nulla porta quello che sa: la localizzazione è spesso il primo lavoro da fare.

Il primo contatto

Chi chiama è quasi sempre un familiare, non la persona detenuta. La nomina da parte di un prossimo congiunto è possibile ai sensi dell’art. 96 c.p.p. per il fronte italiano, ed è immediatamente efficace.

Il primo contatto è gratuito e coperto dal segreto professionale. Serve a capire dove si trova la persona, in quale fase è il procedimento e che cosa si può fare — non a rassicurare.

Come si svolge l’incarico

Incarico scritto, con i criteri di determinazione del compenso secondo il D.M. 55/2014 e successive modificazioni. Le spese vive — traduzioni, comunicazioni internazionali, corrispondenti esteri — sono indicate a parte e non sono trascurabili.

Nessuna previsione sull’esito prima di aver esaminato gli atti, e nessuna promessa sul rientro: dipende dall’ordinamento dello Stato di condanna, e in larga parte non dipende da noi.

Dove e quando

Sedi con ricevimento a Napoli, Roma e Milano. Reperibilità anche di notte e nei festivi: i fusi orari non coincidono con l’orario degli uffici, e le notizie da fuori arrivano quando arrivano.

Le guide su questa materia