Mandato di arresto europeo ed estradizione
Due procedure diverse, e va stabilito subito quale
Non è la stessa cosa, e la confusione costa tempo che non c’è.
Il mandato di arresto europeo opera fra Stati dell’Unione: è una procedura di consegna fondata sul mutuo riconoscimento, con termini brevi e motivi di rifiuto tipizzati. Decide la corte d’appello.
L’estradizione opera verso Stati terzi: è procedura convenzionale, più lenta, con una fase giurisdizionale e una decisione politica finale del Ministro della giustizia.
La prima verifica riguarda quindi lo Stato richiedente. Da lì discende tutto: i termini, i motivi spendibili, l’autorità che decide.
Le due direzioni
Verso l’Italia — la persona è all’estero e l’Italia ne chiede la consegna. Il lavoro si svolge su due fronti: il fascicolo italiano che ha generato la richiesta, e il coordinamento con il difensore dello Stato di esecuzione.
Dall’Italia — la persona è in Italia e un altro Stato ne chiede la consegna. La difesa si svolge davanti alla corte d’appello competente, ed è questo il caso in cui i termini sono più stretti.
Dove si costruisce il rifiuto
Non sul merito dell’accusa. È il punto che va detto subito, perché l’istinto porta nella direzione opposta.
Il giudice della consegna non giudica la colpevolezza: verifica se ricorrano i presupposti e i motivi di rifiuto. Discutere il fatto in quella sede è quasi sempre tempo sprecato.
I terreni sono altri:
- doppia incriminazione, dove è richiesta;
- ne bis in idem, se per lo stesso fatto è già pendente o definito un procedimento;
- prescrizione secondo la legge italiana;
- condizioni di detenzione nello Stato richiedente, quando documentate;
- rischio di violazione dei diritti fondamentali, profilo su cui la Corte di giustizia si è pronunciata più volte;
- radicamento in Italia, che può fondare l’esecuzione della pena nel nostro Paese anziché la consegna;
- vizi formali del mandato: contenuto, autorità emittente, atti allegati.
Il consenso alla consegna
È una scelta, non un adempimento, e va compiuta sapendo che cosa comporta.
Il consenso accelera la procedura, ma è irrevocabile e comporta di regola la rinuncia al principio di specialità — cioè alla garanzia di non essere perseguiti per fatti diversi da quelli per cui la consegna è stata concessa.
Va valutato con il fascicolo davanti, non nella concitazione delle prime ore. In alcuni casi conviene; in altri chiude porte che restavano aperte.
Che cosa faccio
Verifico la natura della procedura e lo Stato richiedente.
Acquisisco il mandato o la domanda di estradizione con gli atti allegati, e ne verifico contenuto e regolarità.
Individuo i motivi di rifiuto spendibili nel caso concreto, e la documentazione necessaria a sostenerli.
Documento il radicamento in Italia, quando rilevante: residenza, lavoro, famiglia, durata della permanenza.
Coordino con il collega estero quando la persona si trova fuori dall’Italia, curando il fronte italiano della vicenda.
Assisto davanti alla corte d’appello e, ove ne ricorrano i presupposti, in cassazione.
Che cosa serve portare
- il provvedimento ricevuto, in qualunque lingua;
- documenti di identità e di soggiorno;
- documentazione del radicamento: residenza, contratto di lavoro, stato di famiglia, iscrizioni scolastiche dei figli;
- atti di eventuali procedimenti già pendenti in Italia per gli stessi fatti;
- ogni comunicazione ricevuta da autorità straniere.
Se la persona è già detenuta all’estero
Il primo passo è localizzarla e attivare l’assistenza consolare, che è un diritto e non una cortesia.
Il fronte italiano prosegue in parallelo: la posizione va seguita anche qui, perché da essa dipendono la richiesta di trasferimento per scontare la pena in Italia e il computo della custodia già sofferta.
Come si svolge l’incarico
Il primo contatto è gratuito e coperto dal segreto professionale.
L’incarico è conferito per iscritto, con i criteri di determinazione del compenso secondo il D.M. 55/2014 e successive modificazioni. Le spese vive — traduzioni, trasferte, corrispondenti esteri — sono indicate a parte.
Va chiarito un limite: non esercito nell’ordinamento straniero. Dove serve un difensore locale, il collega viene individuato e coordinato, ma la difesa davanti a quel giudice è sua.
Dove e quando
Sedi con ricevimento a Napoli, Roma e Milano; nel resto d’Italia si opera per domiciliazione.
Reperibilità anche di notte e nei festivi: in questa materia le comunicazioni arrivano spesso fuori orario, e i termini decorrono comunque.
Le guide su questa materia
- Prove raccolte in un altro Stato Le Sezioni Unite hanno escluso il controllo giurisdizionale preventivo ma non quello postumo, che pero' va sollecitato dalla difesa.
- Scontare in Italia una pena inflitta all'estero Due regimi diversi, e in entrambi il presupposto e' il riconoscimento della sentenza. Il residuo minimo da scontare e' di sei mesi.
- Diritto penale europeo: che cosa cambia da paese a paese Diritto penale europeo: l'UE ha armonizzato il traffico, non il consumo. E il contante ha una regola identica: soglia 10.000 euro.
- Consolato: quello vicino spesso non può aiutarti Gli uffici consolari onorari hanno funzioni limitate: per un detenuto e' competente il consolato di carriera. E l'avviso opera su richiesta.
- Fermato in aeroporto: il luogo cambia tutto Fermo in aeroporto: la prima domanda non e' l'accusa ma il titolo. MAE, estradizione o procedimento locale sono tre binari diversi.
- Processato due volte: quando è possibile e quando no Il ne bis in idem non e' principio generale internazionale: l'art. 11 c.p. consente il rinnovamento, e l'art. 54 CAAS ha una condizione.