Assistenza penale — reperibile h24

Mandato di arresto europeo ed estradizione

Avv. Massimo Romano · Ordine di Napoli n. 14553

Due procedure diverse, e va stabilito subito quale

Non è la stessa cosa, e la confusione costa tempo che non c’è.

Il mandato di arresto europeo opera fra Stati dell’Unione: è una procedura di consegna fondata sul mutuo riconoscimento, con termini brevi e motivi di rifiuto tipizzati. Decide la corte d’appello.

L’estradizione opera verso Stati terzi: è procedura convenzionale, più lenta, con una fase giurisdizionale e una decisione politica finale del Ministro della giustizia.

La prima verifica riguarda quindi lo Stato richiedente. Da lì discende tutto: i termini, i motivi spendibili, l’autorità che decide.

Le due direzioni

Verso l’Italia — la persona è all’estero e l’Italia ne chiede la consegna. Il lavoro si svolge su due fronti: il fascicolo italiano che ha generato la richiesta, e il coordinamento con il difensore dello Stato di esecuzione.

Dall’Italia — la persona è in Italia e un altro Stato ne chiede la consegna. La difesa si svolge davanti alla corte d’appello competente, ed è questo il caso in cui i termini sono più stretti.

Dove si costruisce il rifiuto

Non sul merito dell’accusa. È il punto che va detto subito, perché l’istinto porta nella direzione opposta.

Il giudice della consegna non giudica la colpevolezza: verifica se ricorrano i presupposti e i motivi di rifiuto. Discutere il fatto in quella sede è quasi sempre tempo sprecato.

I terreni sono altri:

  • doppia incriminazione, dove è richiesta;
  • ne bis in idem, se per lo stesso fatto è già pendente o definito un procedimento;
  • prescrizione secondo la legge italiana;
  • condizioni di detenzione nello Stato richiedente, quando documentate;
  • rischio di violazione dei diritti fondamentali, profilo su cui la Corte di giustizia si è pronunciata più volte;
  • radicamento in Italia, che può fondare l’esecuzione della pena nel nostro Paese anziché la consegna;
  • vizi formali del mandato: contenuto, autorità emittente, atti allegati.

Il consenso alla consegna

È una scelta, non un adempimento, e va compiuta sapendo che cosa comporta.

Il consenso accelera la procedura, ma è irrevocabile e comporta di regola la rinuncia al principio di specialità — cioè alla garanzia di non essere perseguiti per fatti diversi da quelli per cui la consegna è stata concessa.

Va valutato con il fascicolo davanti, non nella concitazione delle prime ore. In alcuni casi conviene; in altri chiude porte che restavano aperte.

Che cosa faccio

Verifico la natura della procedura e lo Stato richiedente.

Acquisisco il mandato o la domanda di estradizione con gli atti allegati, e ne verifico contenuto e regolarità.

Individuo i motivi di rifiuto spendibili nel caso concreto, e la documentazione necessaria a sostenerli.

Documento il radicamento in Italia, quando rilevante: residenza, lavoro, famiglia, durata della permanenza.

Coordino con il collega estero quando la persona si trova fuori dall’Italia, curando il fronte italiano della vicenda.

Assisto davanti alla corte d’appello e, ove ne ricorrano i presupposti, in cassazione.

Che cosa serve portare

  • il provvedimento ricevuto, in qualunque lingua;
  • documenti di identità e di soggiorno;
  • documentazione del radicamento: residenza, contratto di lavoro, stato di famiglia, iscrizioni scolastiche dei figli;
  • atti di eventuali procedimenti già pendenti in Italia per gli stessi fatti;
  • ogni comunicazione ricevuta da autorità straniere.

Se la persona è già detenuta all’estero

Il primo passo è localizzarla e attivare l’assistenza consolare, che è un diritto e non una cortesia.

Il fronte italiano prosegue in parallelo: la posizione va seguita anche qui, perché da essa dipendono la richiesta di trasferimento per scontare la pena in Italia e il computo della custodia già sofferta.

Come si svolge l’incarico

Il primo contatto è gratuito e coperto dal segreto professionale.

L’incarico è conferito per iscritto, con i criteri di determinazione del compenso secondo il D.M. 55/2014 e successive modificazioni. Le spese vive — traduzioni, trasferte, corrispondenti esteri — sono indicate a parte.

Va chiarito un limite: non esercito nell’ordinamento straniero. Dove serve un difensore locale, il collega viene individuato e coordinato, ma la difesa davanti a quel giudice è sua.

Dove e quando

Sedi con ricevimento a Napoli, Roma e Milano; nel resto d’Italia si opera per domiciliazione.

Reperibilità anche di notte e nei festivi: in questa materia le comunicazioni arrivano spesso fuori orario, e i termini decorrono comunque.

Le guide su questa materia