Riesame e revoca delle misure cautelari
Tre strade diverse, e non sono alternative
Chi ha subito una misura cautelare pensa a una cosa sola: farla togliere. Le vie però sono tre, con presupposti e tempi diversi.
Riesame — impugnazione dell’ordinanza. Termini brevissimi che decorrono dall’esecuzione o dalla notifica. Si contesta il provvedimento com’è, sugli atti che il giudice aveva.
Revoca o sostituzione — non ha termini di decadenza e si propone quando mutano le condizioni: nuovi elementi, attenuazione delle esigenze, tempo trascorso, situazione personale cambiata.
Appello cautelare — contro i provvedimenti diversi dall’ordinanza applicativa, compresi i rigetti delle istanze di revoca.
La scelta non è di preferenza: dipende da che cosa si vuole contestare e da quanto tempo è passato.
Che cosa si discute davvero
Non la colpevolezza. È il fraintendimento più comune, e porta a impostare la difesa nel modo sbagliato.
Il tribunale del riesame verifica due cose:
- i gravi indizi di colpevolezza — non la prova, ma la loro consistenza e la tenuta del ragionamento del giudice;
- le esigenze cautelari — pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione — e la proporzionalità della misura rispetto a esse.
Ne discende che gli elementi utili sono quelli che incidono sull’esigenza: lavoro, domicilio stabile, legami familiari, assenza di precedenti rilevanti, tempo trascorso dai fatti, condotte successive.
Contestare il merito dell’accusa in quella sede consuma spazio senza produrre risultato — e anticipa temi che avranno una sede propria.
Le tre esigenze, e come si aggrediscono
Inquinamento probatorio. È l’esigenza che si esaurisce prima: quando le prove sono state acquisite, il pericolo si riduce. Va documentato lo stato delle indagini.
Pericolo di fuga. Si contesta con il radicamento: residenza stabile, lavoro, famiglia, assenza di disponibilità all’estero, comportamento tenuto prima della misura.
Reiterazione. È la più resistente, e richiede elementi concreti: cessazione dell’attività da cui derivava il rischio, mutamento della situazione, tempo trascorso senza fatti nuovi.
La motivazione dell’ordinanza
È un terreno autonomo, e spesso il più fruttuoso.
Vanno verificate l’autonoma valutazione del giudice rispetto alla richiesta del pubblico ministero, l’esistenza di una motivazione effettiva su ciascuna esigenza, la proporzionalità rispetto al fatto e la considerazione di misure meno afflittive.
Un’ordinanza che riproduca la richiesta senza valutazione propria, o che motivi le esigenze in termini generici, è censurabile a prescindere dal merito.
Che cosa serve portare
Il tempo è pochissimo, e questi documenti valgono più di qualunque argomento:
- contratto di lavoro e buste paga, o documentazione dell’attività;
- titolo del domicilio proposto: contratto, atto, dichiarazione di ospitalità;
- stato di famiglia, carichi familiari, iscrizioni scolastiche dei figli;
- documentazione sanitaria, se rilevante ai fini della compatibilità;
- certificati e documentazione dei precedenti, se favorevole;
- l’ordinanza e gli atti già ricevuti.
Chi propone gli arresti domiciliari deve portare un domicilio verificabile, e il consenso di chi vi abita.
Che cosa faccio
Verifico i termini e la loro decorrenza: è il primo controllo, e in questa materia decide tutto.
Esamino l’ordinanza e gli atti trasmessi.
Individuo la strada: riesame, revoca o appello, secondo quello che si vuole contestare.
Costruisco la posizione cautelare con documenti, non con dichiarazioni.
Propongo una misura alternativa concreta, quando la revoca integrale non è realistica: è spesso il risultato ottenibile.
Assisto in udienza e, ove ricorrano i presupposti, in cassazione.
Se la misura viene revocata
Va valutata la posizione anche in relazione alla riparazione per ingiusta detenzione, che ha un termine di decadenza proprio e non si recupera. È una verifica da fare subito, non a procedimento concluso.
Come si svolge l’incarico
Primo contatto gratuito e coperto dal segreto professionale.
Incarico scritto, compenso secondo i criteri del D.M. 55/2014 e successive modificazioni. Nessuna previsione sull’esito prima dell’esame dell’ordinanza, e nessuna promessa: l’esito dipende dagli atti.
Dove e quando
Sedi con ricevimento a Napoli, Roma e Milano; nel resto d’Italia per domiciliazione. Reperibile anche di notte e nei festivi, perché i termini del riesame non si fermano nel fine settimana.
Le guide su questa materia
- Interrogatorio prima della misura: quando spetta davvero Il sistema e' rigidamente binario: o l'interrogatorio precede la misura cautelare, o la segue dopo l'esecuzione. Assistenza h24: 335 669 3954.
- Misure di prevenzione: un procedimento che vive da solo L'azione di prevenzione si esercita anche indipendentemente da quella penale: non serve un processo, e l'assoluzione non la ferma.
- Riqualificazione: quando è un altro reato Riqualificazione: art. 393 c.p. fino a un anno, art. 629 c.p. da cinque a dieci. Per le Sezioni Unite decide l'elemento psicologico.
- Quando il fatto non è come lo descrivono Elemento oggettivo: se manca un solo elemento materiale, il fatto non e' quel reato. Si parte dal capo di imputazione, non dai fatti.
- Ingiusta detenzione: due anni, poi il diritto si perde Ingiusta detenzione: la domanda va proposta entro due anni a pena di inammissibilita', e il contenzioso si gioca sulla colpa grave.
- La difesa può cercare la prova, non solo contestarla Il difensore puo' indagare fin dal momento dell'incarico, anche prima del procedimento. E gli avvertimenti vanno verbalizzati uno per uno.