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Difesa dell'impresa e reati economici

Avv. Massimo Romano · Ordine di Napoli n. 14553

Due posizioni, non una

Quando un’indagine tocca un’attività d’impresa, i soggetti coinvolti sono due: la persona fisica cui il fatto è attribuito, e l’ente che può risponderne ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Non è un raddoppio formale. L’ente non risponde del fatto altrui: risponde di una propria carenza organizzativa, e la sua difesa si costruisce su elementi diversi — il modello di organizzazione e gestione, l’organismo di vigilanza, i protocolli, l’elusione fraudolenta.

Le due posizioni possono divergere, e la loro gestione richiede attenzione: ciò che giova all’una non sempre giova all’altra.

Che cosa rischia l’ente

Sanzioni pecuniarie commisurate in quote, interdittive — che possono arrivare alla sospensione dell’attività, al divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, all’esclusione da agevolazioni — e la confisca del profitto, anche per equivalente.

Le interdittive sono spesso più pesanti della pena della persona fisica, perché incidono sulla continuità aziendale. E possono essere applicate in via cautelare, cioè prima di ogni accertamento.

I terreni della difesa dell’ente

Interesse o vantaggio. Il fatto dev’essere stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Quando l’autore ha agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi, la responsabilità non sorge.

Idoneità del modello. Non basta averlo adottato: dev’essere idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, ed efficacemente attuato. La verifica è concreta e riguarda il rischio specifico.

Elusione fraudolenta. Quando l’autore ha aggirato fraudolentemente il modello, l’ente non risponde.

Vigilanza dell’organismo. Composizione, autonomia, poteri effettivi, attività documentata.

Reato presupposto. Va verificato che il reato contestato rientri effettivamente nel catalogo, che si allarga per progressive aggiunte e i cui richiami normativi non sempre sono aggiornati.

Le materie che ricorrono

Reati societari e concorsuali, reati tributari, riciclaggio e autoriciclaggio, reati doganali — dove la disciplina è stata riscritta nel 2024 e corretta nel 2025 — reati contro l’industria e il commercio, reati ambientali e in materia di sicurezza sul lavoro, reati contro la pubblica amministrazione nei rapporti con enti pubblici.

Ciascuna ha regole proprie, e la prima verifica riguarda sempre quale disciplina fosse vigente alla data del fatto: in questi settori le riforme si susseguono, e i testi in circolazione invecchiano in fretta.

Il sequestro arriva prima

Nei procedimenti che riguardano imprese il sequestro preventivo del profitto precede spesso ogni altra attività, e incide sulla liquidità prima che si discuta la responsabilità.

Va affrontato subito, e va verificato: la quantificazione del profitto, la pertinenzialità dei beni, l’eventuale posizione di terzi estranei, la possibilità di sostituire il vincolo.

Che cosa faccio

Distinguo le posizioni — persona fisica ed ente — fin dal primo momento.

Verifico il reato presupposto e la disciplina applicabile alla data del fatto.

Esamino il modello e la documentazione dell’organismo di vigilanza.

Affronto il sequestro, che di regola è il problema più immediato.

Coordino con i consulenti dell’impresa — contabili, fiscali, tecnici — perché in questa materia la difesa è documentale prima che argomentativa.

Assisto nelle sedi cautelari, nel merito e nelle impugnazioni.

Che cosa serve portare

  • il provvedimento ricevuto: avviso, decreto, ordinanza, sequestro;
  • visura e assetto societario, con deleghe e procure;
  • modello di organizzazione e gestione, se adottato, e verbali dell’OdV;
  • organigramma e mansionari;
  • documentazione contabile e fiscale relativa ai fatti;
  • eventuali audit o verifiche interne già svolte.

Come si svolge l’incarico

Primo contatto gratuito e coperto dal segreto professionale.

Incarico scritto, compenso secondo i criteri del D.M. 55/2014 e successive modificazioni. Le consulenze tecniche hanno compenso distinto.

Quando le posizioni della persona fisica e dell’ente sono incompatibili lo dico subito: in quel caso servono difese separate, e assumerle entrambe non sarebbe corretto.

Dove

Sedi con ricevimento a Napoli, Roma e Milano; nel resto d’Italia per domiciliazione.

Le guide su questa materia