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Marchi contraffatti: tre reati diversi, tre difese

Avv. Massimo Romano · aggiornato al 08/08/2026

I reati sono tre e tutelano beni diversi: gli artt. 473 e 474 la fede pubblica, l'art. 517-ter il patrimonio del titolare. La prima verifica è però comune: senza un titolo di privativa effettivamente conseguito, non solo depositato, la fattispecie non si configura.

Tre reati, tre beni giuridici

La materia viene trattata come se fosse una sola fattispecie declinata in modi diversi. Non lo è: i tre articoli proteggono cose diverse, e da questo dipendono sia la cornice edittale sia ciò che l’accusa deve provare.

La distinzione fissata dalla giurisprudenza

ProfiloArtt. 473 e 474Art. 517-ter
Bene giuridicoFede pubblicaPatrimonio del titolare
Condotta richiestaContraffazione o alterazione materialeUsurpazione del titolo
Confusione nei consumatoriNecessariaNon richiesta
Prodotti «originali»Fuori dalla fattispecieCompresi
NaturaReato di pericoloReato contro il patrimonio
Chi è offesoLa collettivitàIl titolare della privativa

Le tre fattispecie

Art. 473 — contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni. Punisce chi, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi di prodotti industriali, ovvero chi, senza essere concorso nella contraffazione, fa uso di tali marchi contraffatti o alterati. Il secondo comma estende la previsione a brevetti, disegni e modelli industriali.

Art. 474 — introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Punisce chi introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi contraffatti o alterati; il secondo comma punisce chi detiene per vendere o mette altrimenti in circolazione tali prodotti.

Art. 517-ter — fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale. Tutela il patrimonio del titolare, e ricorre anche quando i prodotti siano originali ma fabbricati o venduti da chi non è titolare del diritto.

Condizione comune. Le disposizioni si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

La prima verifica: il titolo, non la domanda

È il profilo che decide più procedimenti di quanto si creda, e si accerta su documenti.

La Cassazione ha affermato che, alla luce delle modifiche apportate agli artt. 473 e 474 dalla legge 23 luglio 2009 n. 99, non è sufficiente per la configurabilità del reato che prima della sua consumazione sia stata depositata la domanda tesa a ottenere il titolo di privativa: è invece necessario che il titolo sia stato effettivamente conseguito.

Che cosa va acquisito, e in quale ordine

La verifica non riguarda l’esistenza di un marchio in astratto ma la sua efficacia alla data del fatto contestato:

  • quale titolo esisteva — marchio, brevetto, disegno, modello
  • quando è stato conseguito, non depositato
  • per quali classi merceologiche
  • in quale territorio produceva effetti
  • se fosse in vigore e non decaduto per mancato rinnovo o mancato uso

Se il titolo non era ancora conseguito alla data del fatto, la fattispecie degli artt. 473 e 474 non si configura — quale che sia la somiglianza fra i prodotti.

È una verifica che si compie sui registri e che nessuna testimonianza può sostituire.

Reato di pericolo, e il limite del falso grossolano

Si tratta di reati di pericolo: per la loro configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno. Non è quindi necessario che un acquirente sia stato effettivamente tratto in errore.

Il reato impossibile ricorre soltanto quando la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere in radice la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.

Ne discende un’indicazione di metodo: l’argomento del falso grossolano va costruito su entrambi gli elementi — la qualità della riproduzione e le condizioni concrete della vendita — perché la giurisprudenza li valuta insieme. Un prodotto mal riprodotto ma venduto in un contesto che ne suggerisce l’autenticità non integra il falso innocuo.

Il marchio in sé, anche senza prodotto

Un profilo poco conosciuto e che amplia la fattispecie.

L’art. 473 sussiste anche nell’ipotesi in cui il soggetto commercializzi le effigi di marchi contraffatti, indipendentemente dal fatto che siano impresse sul prodotto industriale che sono destinate a contrassegnare.

Dal confronto con il successivo art. 474 risulta infatti l’autonoma rilevanza penale riconosciuta dall’ordinamento all’attività di contraffazione del marchio in sé, indipendentemente dalla sua applicazione al prodotto.

Ne discende che etichette, cartellini, targhette e supporti recanti il segno possono integrare la fattispecie anche quando nessun prodotto sia stato ancora contrassegnato.

Dove si celebra il processo

Quando la merce proviene dall’estero, la competenza territoriale non segue le regole ordinarie.

La Cassazione ha stabilito che la competenza per territorio per i reati di cui agli artt. 474 e 474-ter si determina in relazione al luogo in cui i beni contraffatti fanno ingresso nel territorio nazionale.

È una verifica da compiere sulla documentazione doganale e di trasporto — bolle, dichiarazioni, tracciamenti — e può spostare l’intero procedimento davanti a un ufficio diverso da quello che procede.

Chi risponde, oltre a chi produce

La legge 206 del 2023 in materia di made in Italy ha uniformato l’art. 517 all’orientamento giurisprudenziale prevalente.

Secondo quell’orientamento anche il depositario, lo spedizioniere, il trasportatore, l’intermediario e il magazziniere possono rispondere del reato, qualora siano consapevoli del mendacio.

Il profilo difensivo si sposta sulla consapevolezza

Per queste posizioni la contestazione non riguarda la produzione né la vendita, ma la partecipazione alla catena con conoscenza della falsità.

Ne discende che la difesa lavora su elementi verificabili: quale documentazione accompagnava la merce, se il contenuto fosse ispezionabile, quali controlli l’operatore fosse tenuto a svolgere secondo il proprio ruolo, quali rapporti pregressi esistessero con il committente.

La consapevolezza va provata, non desunta dalla circostanza di avere trasportato merce poi risultata contraffatta — che è il fatto oggettivo da cui la contestazione parte, non la prova dell’elemento soggettivo.

Il versante agroalimentare

La Cassazione ha affermato che il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari non richiede che l’origine del prodotto sia tutelata attraverso la registrazione di un marchio collettivo.

La cui contraffazione può pertanto integrare, attesa la mancata previsione di clausole di riserva, anche i reati di cui agli artt. 473 o 474.

È un’estensione che riguarda un settore ampio, e che va tenuta presente quando la contestazione riguardi provenienze dichiarate anziché segni figurativi.

La posizione dell’ente

I delitti contro l’industria e il commercio sono reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi dell’art. 25-bis.1 del d.lgs. 231/2001.

Ne discende che, quando i fatti avvengano nell’ambito di un’impresa, la verifica non si esaurisce sulla persona fisica: va esaminata la posizione dell’ente, l’interesse o il vantaggio che ne sia derivato, e l’idoneità del modello di organizzazione e gestione rispetto al rischio specifico della proprietà industriale.

È un profilo che va aperto subito, perché la difesa dell’ente e quella della persona fisica possono seguire strade divergenti.

Casi pratici

Caso 1 — titolo non ancora conseguito

Situazione. Contestazione ex art. 474 per detenzione a fini di vendita di prodotti recanti un segno riferito a un marchio del quale, alla data del fatto, risultava depositata la sola domanda.

Attività svolta. Acquisizione della visura del registro con indicazione della data di concessione, e deduzione del principio secondo cui non è sufficiente il deposito della domanda ma occorre che il titolo sia stato effettivamente conseguito.

Esito. Profilo esaminato sul dato registrale anziché sulla somiglianza fra i prodotti.

Caso 2 — riqualificazione fra 474 e 517-ter

Situazione. Contestazione formulata ai sensi dell’art. 474 in relazione a prodotti fabbricati da soggetto non titolare della privativa, senza imitazione di segni altrui.

Attività svolta. Verifica dell’idoneità della condotta a ingenerare confusione nei consumatori, elemento richiesto per le fattispecie poste a tutela della fede pubblica e non per quella dell’art. 517-ter.

Esito. Qualificazione riesaminata alla luce del bene giuridico effettivamente offeso.

Caso 3 — posizione del trasportatore

Situazione. Contestazione a operatore logistico per merce risultata contraffatta, trasportata su incarico di terzi.

Attività svolta. Ricostruzione della documentazione di accompagnamento, delle possibilità di ispezione del carico e degli obblighi di controllo gravanti sulla figura professionale in questione.

Esito. Elemento soggettivo esaminato sulla consapevolezza effettiva anziché desunto dal risultato dell’accertamento.

Caso 4 — esito sfavorevole

Situazione. Difesa impostata sulla grossolanità della riproduzione.

Attività svolta. Nessuna allegazione sulle condizioni concrete di vendita, valutate dalla giurisprudenza insieme alla qualità della contraffazione.

Esito. Il falso non è stato ritenuto innocuo. La lezione: i due elementi si valutano insieme, e il solo difetto di qualità non basta.

I casi sono resi anonimi e descrivono attività svolte, non risultati promessi: l’esito dipende dagli atti del singolo procedimento.

Dove si costruisce la difesa

  1. Titolo: esisteva ed era conseguito alla data del fatto? Per quali classi e in quale territorio?
  2. Qualificazione: 473, 474 o 517-ter? Dipende dal bene giuridico offeso.
  3. Confusione: per gli artt. 473 e 474 va accertata l’idoneità a ingenerarla.
  4. Falso grossolano: qualità della riproduzione e condizioni di vendita.
  5. Elemento soggettivo: consapevolezza, se la posizione è di trasporto, deposito o intermediazione.
  6. Competenza: se la merce viene dall’estero, il luogo di ingresso.
  7. Ente: se i fatti avvengono in un’impresa, la posizione ai sensi del 231.

Il primo punto è quello che va compiuto prima di ogni altro: è documentale, si esaurisce in poche ore, e in caso di esito favorevole rende superflui i successivi.

Domande frequenti

Quanti reati esistono in materia di marchi contraffatti?

Tre, e non sono intercambiabili. L'art. 473 punisce la contraffazione, l'alterazione o l'uso di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni e modelli. L'art. 474 punisce l'introduzione nello Stato e il commercio di prodotti con segni falsi. L'art. 517-ter punisce la fabbricazione e il commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

Che differenza c'è fra l'art. 473 e l'art. 517-ter?

Il bene giuridico. Gli artt. 473 e 474 sono posti a tutela della fede pubblica: per la loro integrazione è necessaria la materiale contraffazione o alterazione dell'altrui marchio, tale da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento. L'art. 517-ter tutela invece esclusivamente il patrimonio del titolare della proprietà industriale.

L'art. 517-ter si applica anche ai prodotti originali?

Sì, ed è una particolarità che sfugge. La fattispecie ricorre sia nell'ipotesi di prodotti realizzati a imitazione di quelli con marchio altrui, sia nell'ipotesi di fabbricazione, utilizzazione e vendita di prodotti «originali» da parte di chi non ne è titolare. Non serve alcuna imitazione: basta l'usurpazione del titolo.

Basta avere depositato la domanda di marchio?

No, ed è il primo profilo difensivo. La Cassazione ha affermato che, alla luce delle modifiche apportate agli artt. 473 e 474 dalla legge 23 luglio 2009 n. 99, non è sufficiente che prima della consumazione sia stata depositata la domanda tesa a ottenere il titolo di privativa: è necessario che il titolo sia stato effettivamente conseguito.

Che cosa comporta la condizione sulle norme di tutela?

Le disposizioni si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. Ne discende una verifica documentale preliminare: quale titolo esisteva, quando è stato conseguito, per quali classi e in quale territorio produceva effetti alla data del fatto.

Il falso grossolano esclude il reato?

Può escluderlo, ma la soglia è alta. Si tratta di reati di pericolo: per la configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno. Il reato impossibile ricorre solo quando la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere in radice la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.

Serve che il marchio sia impresso sul prodotto?

No. L'art. 473 sussiste anche quando il soggetto commercializzi le effigi di marchi contraffatti, indipendentemente dal fatto che siano impresse sul prodotto industriale che sono destinate a contrassegnare. Dal confronto con l'art. 474 risulta l'autonoma rilevanza penale dell'attività di contraffazione del marchio in sé.

Dove si celebra il processo se la merce arriva dall'estero?

La Cassazione ha stabilito che la competenza per territorio per i reati di cui agli artt. 474 e 474-ter si determina in relazione al luogo in cui i beni contraffatti fanno ingresso nel territorio nazionale. È una verifica da compiere sulla documentazione doganale e di trasporto, e può spostare l'intero procedimento.

Risponde anche chi trasporta o custodisce la merce?

Può rispondere. La legge 206 del 2023 sul made in Italy ha uniformato l'art. 517 all'orientamento prevalente, secondo cui anche il depositario, lo spedizioniere, il trasportatore, l'intermediario e il magazziniere possono risponderne quando siano consapevoli del mendacio. Il profilo su cui si difende è quindi la consapevolezza.

Ne risponde anche la società?

Sì. I delitti contro l'industria e il commercio sono reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi dell'art. 25-bis.1 del d.lgs. 231/2001. Ne discende che, quando i fatti avvengano nell'ambito di un'impresa, va esaminata anche la posizione dell'ente e l'idoneità del modello di organizzazione e gestione.

Vale anche per i prodotti agroalimentari?

Sì, e con un'estensione rilevante. La Cassazione ha affermato che il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari non richiede che l'origine sia tutelata attraverso la registrazione di un marchio collettivo: la contraffazione può integrare, in assenza di clausole di riserva, anche i reati di cui agli artt. 473 o 474.

Su che cosa conviene concentrare la difesa?

Su tre verifiche, nell'ordine. L'esistenza e la validità del titolo alla data del fatto — non la domanda, il titolo. La qualificazione fra 473, 474 e 517-ter, che dipende dal bene giuridico offeso e determina cornice edittale e prova richiesta. E l'elemento soggettivo, in particolare la consapevolezza quando la posizione contestata sia di trasporto, deposito o intermediazione.

Domande di approfondimento

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Avv. Massimo Romano — penalista cassazionista, Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553, patrocinante in Cassazione dal 23 ottobre 2015.