L'azienda risponde per un fatto proprio, non altrui

La responsabilita' dell'ente non e' per fatto altrui: si fonda su una carenza organizzativa propria, e su quella si difende.

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▶ Risposta diretta

Quando un dipendente o un amministratore commette un reato, l'azienda può essere chiamata a risponderne — ma non per il fatto di quella persona. Risponde per un fatto proprio: una carenza organizzativa che ha reso possibile o agevolato il reato.

Il d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ha rotto con il principio secondo cui societas delinquere non potest, affiancando alla responsabilità penale della persona fisica quella dell'ente.

I presupposti sono due e cumulativi: un reato presupposto fra quelli tassativamente elencati, commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente; e la colpa di organizzazione.

E l'onere della prova cambia secondo che l'autore sia un apicale o un sottoposto: è la distinzione che decide la difesa.

Avv. Massimo RomanoAvvocato penalista cassazionista

Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553 · Albo Speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione (CNF) dal 23 ottobre 2015 · tessera AA039620

· verifica sull'Albo Nazionale

⚡ In sintesi

  • L'ente risponde per fatto proprio, non per fatto altrui.
  • Serve un reato presupposto fra quelli tassativamente elencati.
  • Commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.
  • I due criteri sono alternativi e autonomi.
  • L'ente non risponde se l'autore agì nell'interesse esclusivo proprio.
  • Serve inoltre la colpa di organizzazione.
  • Art. 6: per gli apicali l'onere della prova grava sull'ente.
  • Art. 7: per i sottoposti grava sull'accusa.
  • Il modello «fotocopia» non ha efficacia esimente.

Qual è la natura della responsabilità?

Va enunciata con precisione, perché da essa discende l'oggetto stesso della difesa: se si sbaglia il presupposto teorico si imposta il lavoro su un terreno che non è quello dell'addebito.

📜 D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 — impianto generale

Il decreto reca la «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica».

Ha rotto con il principio societas delinquere non potest, affiancando alla responsabilità penale della persona fisica quella dell'ente.

Art. 5: la responsabilità sorge quando un soggetto apicale — amministratore, direttore, legale rappresentante — ovvero un sottoposto commette uno dei reati presupposto tassativamente elencati nel decreto, nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Il criterio di imputazione è duplice: non basta il vantaggio oggettivo, occorre anche che il reato sia riconducibile a una carenza organizzativa dell'ente.

⚖️ Interesse e vantaggio, colpa di organizzazione, modelli inidonei

Sezioni Unite, sentenza n. 38343 del 2014 — criteri alternativi e autonomi

Nel caso ThyssenKrupp le Sezioni Unite hanno chiarito che «interesse» e «vantaggio» sono criteri alternativi e autonomi: l'interesse attiene alla finalità soggettiva dell'autore; il vantaggio all'effetto oggettivo.

Il vantaggio ha natura oggettiva e viene valutato ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dal reato — l'aggiudicazione di un appalto, un risparmio di costi. L'ente non risponde se la persona fisica ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Cass. pen., sez. IV, n. 8301 del 28 febbraio 2025 — un tertium genus

La responsabilità dell'ente è una forma autonoma, dotata di connotati penalistici, qualificata dalla giurisprudenza come tertium genus.

Non si fonda su un'imputazione per fatto altrui: l'ente non risponde per il comportamento della persona fisica in quanto tale, ma per un fatto proprio, riconducibile a una carenza organizzativa che ha reso possibile o agevolato la commissione del reato presupposto.

La colpa di organizzazione

È fondata «sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati» idonei a fondarne la responsabilità — cautele che devono essere consacrate in un documento che individua i rischi e le misure atte a contrastarli.

L'ente non risponde di per sé per la mancata adozione del modello, ma soltanto quando la disfunzione organizzativa derivante dalla sua mancanza o inidoneità abbia agevolato o reso possibile la commissione del reato.

Il modello «fotocopia» e la vigilanza inerte

Il GUP di Roma, con ordinanza del 12 gennaio 2021, ha negato l'esimente a una società che aveva adottato un modello identico a quello di una consociata operante in un settore diverso, privo di analisi dei processi aziendali concreti.

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 15 ottobre 2020, ha rilevato che i componenti dell'organismo di vigilanza si erano «limitati ad insignificanti prese d'atto», e che un più accorto esercizio delle funzioni di controllo avrebbe scongiurato gli eventi: da ciò l'omessa o insufficiente vigilanza che fonda la colpa di organizzazione.

Da completare su Italgiure prima della pubblicazione: estremi delle pronunce non ancora indicate.

È una qualificazione che ha richiesto anni per consolidarsi, e che continua a essere fraintesa nella pratica: la contestazione all'ente viene spesso letta come un'appendice di quella alla persona fisica, mentre ne è logicamente indipendente.

Ne discende l'impostazione difensiva di fondo: poiché l'ente risponde di un fatto proprio, la difesa non consiste nel dissociarsi dalla persona fisica — che può essere condannata senza che l'ente lo sia — ma nel dimostrare l'assenza della carenza organizzativa.

È una differenza di oggetto, e comporta che la difesa dell'ente e quella della persona fisica possano seguire strade diverse e talvolta divergenti — circostanza che va rappresentata fin dall'inizio, perché incide sulla scelta dei difensori.

Quali sono i criteri di imputazione?

Vanno verificati separatamente, perché ciascuno può mancare per conto proprio e la mancanza di uno soltanto esclude la responsabilità dell'ente.

Tabella 1 — Interesse e vantaggio a confronto
ProfiloInteresseVantaggio
NaturaSoggettivaOggettiva
Momento della valutazioneEx anteEx post
Che cosa si esaminaLa finalità dell'autoreGli effetti concretamente derivati
EsempiDirezione della condottaAppalto aggiudicato, risparmio di costi
Rapporto fra i dueAlternativi e autonomiAlternativi e autonomi
Se manca l'interessePuò bastare il vantaggio
Interesse esclusivo proprio o di terziL'ente non rispondeL'ente non risponde

Le prime tre righe descrivono due criteri che operano su piani diversi: uno guarda a ciò che l'autore voleva, l'altro a ciò che ne è concretamente derivato. Ne discende che possono ricorrere separatamente — un reato commesso per finalità personali può comunque avere prodotto un vantaggio all'ente, e un reato diretto a favorire l'ente può non avere prodotto alcun effetto utile.

L'ultima riga contiene il primo profilo difensivo: se la persona fisica ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, l'ente non risponde — quali che siano gli effetti derivati.

⚠️ Il vantaggio va accertato, non presunto dalla riuscita

È una verifica che merita rigore, perché la valutazione ex post tende a scivolare in un ragionamento circolare.

Il vantaggio ha natura oggettiva e si valuta sulla base degli effetti concretamente derivati dal reato: l'aggiudicazione di un appalto, un risparmio di costi determinato.

Ne discende che non è sufficiente osservare che l'attività dell'ente è proseguita o che i suoi conti sono migliorati: occorre individuare quale specifico effetto sia derivato dal reato presupposto, e ricostruirne il collegamento.

È una verifica documentale che richiede spesso l'apporto di un consulente, perché il vantaggio va quantificato e non semplicemente affermato: e la quantificazione incide anche sulle sanzioni applicabili.

Chi deve provare che il modello era idoneo?

È la distinzione che decide l'impostazione dell'intera difesa, e dipende soltanto dalla posizione rivestita dall'autore del reato.

📜 Artt. 6 e 7 — due regimi probatori

Art. 6 — soggetti apicali: l'onere della prova dell'esimente grava sull'ente. Deve dimostrare:

· l'adozione, prima della commissione del fatto, di un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
· l'istituzione di un organismo di vigilanza dotato di poteri autonomi di iniziativa e controllo;
· la vigilanza effettiva da parte di quell'organismo;
· l'elusione fraudolenta del modello da parte dell'autore del reato.

Art. 7 — soggetti sottoposti: è la pubblica accusa a dover provare che il reato è stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Il modello adeguato è prova sufficiente dell'adempimento.

Ne discende un onere probatorio sensibilmente più gravoso per l'ente quando il reato è commesso da un apicale.

Tabella 2 — I due regimi probatori a confronto
ProfiloApicali (art. 6)Sottoposti (art. 7)
Chi ha l'onereL'enteLa pubblica accusa
Che cosa va provatoQuattro elementi cumulativiInosservanza degli obblighi
Adozione del modelloDa provareProva sufficiente dell'adempimento
Organismo di vigilanzaDa provare, con poteri autonomi
Vigilanza effettivaDa provare
Elusione fraudolentaDa provare
Effetto praticoOnere sensibilmente piu' gravosoPosizione difensiva favorevole

La terza riga contiene l'inversione decisiva: per i sottoposti il modello adeguato e' prova sufficiente dell'adempimento, mentre per gli apicali costituisce soltanto il primo dei quattro elementi da dimostrare.

La distinzione fra le due categorie è quindi il primo lavoro documentale del procedimento, e va condotta sulla posizione effettiva anziché sulla qualifica formale: chi disponga di autonomia decisionale e di poteri di spesa rilevanti può essere ricondotto alla categoria apicale anche in assenza di una carica corrispondente, e viceversa un titolo formale può non accompagnarsi ad alcun potere reale.

Ne discende la prima verifica difensiva, che è puramente qualificatoria: stabilire se l'autore rivestisse funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, ovvero operasse sotto la direzione o vigilanza di un apicale.

📌 Perché la qualificazione dell'autore è il primo lavoro

Perché sposta l'onere, e in un procedimento l'onere è ciò che decide gli esiti dubbi.

Se l'autore è apicale, l'ente deve provare quattro elementi — modello adottato, organismo istituito, vigilanza effettiva, elusione fraudolenta — e la mancanza anche di uno solo preclude l'esimente.

Se l'autore è sottoposto, l'ente non deve provare nulla in via principale: è l'accusa a dover dimostrare che il reato è stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. E il modello adeguato costituisce prova sufficiente dell'adempimento.

Ne discende che la posizione formale e sostanziale dell'autore va ricostruita con attenzione: deleghe, poteri effettivi, collocazione nell'organigramma, autonomia decisionale. È un accertamento che si conduce su documenti societari e che precede ogni valutazione sul modello.

Che cosa rende idoneo il modello?

È il terreno su cui la maggior parte delle difese si perde, e la ragione è quasi sempre la stessa: si confonde l'esistenza del documento con la sua idoneità.

L'obiettivo dichiarato del modello è la costruzione di un insieme strutturato di regole che non possa essere aggirato se non fraudolentemente. È un criterio esigente, e spiega perché un documento generico non produca alcun effetto.

Il decreto non disciplina dettagliatamente le caratteristiche che il modello deve possedere per fungere da esimente, limitandosi a indicazioni generiche. L'idoneità è quindi accertata dal giudice in concreto, e a posteriori — cioè quando un reato si è già verificato, il che rende l'accertamento strutturalmente severo.

Vale quindi la pena esplicitare che cosa tutto questo comporti per chi predispone il modello: la domanda alla quale il documento deve rispondere non è se contenga tutto ciò che la prassi suggerisce, ma se le regole in esso contenute fossero riferite ai processi attraverso i quali quel determinato reato è stato commesso.

Tabella 3 — Che cosa il giudice esamina
ElementoChe cosa viene verificato
Mappatura dei rischiSe calibrata sull'attività effettiva dell'ente
Analisi dei processiSe condotta sui processi aziendali concreti
ProtocolliSe le regole possano essere aggirate se non fraudolentemente
Organismo di vigilanzaAutonomia dei poteri di iniziativa e controllo
Vigilanza effettivaSe esercitata, o limitata a prese d'atto
Codice eticoComponente del modello
AggiornamentoAdeguamento ai mutamenti dell'attività e della normativa

⚠️ Il modello «fotocopia» non ha efficacia esimente

È l'errore più diffuso, e produce l'effetto opposto a quello voluto: l'ente sostiene una spesa e non ottiene alcuna protezione.

Molte imprese di dimensioni contenute acquistano modelli standard non calibrati sulla propria attività. Il GUP di Roma, con ordinanza del 12 gennaio 2021, ha negato l'esimente a una società che aveva adottato un modello identico a quello di una consociata operante in un settore diverso, privo di analisi dei processi aziendali concreti.

Ne discende che ciò che il giudice esamina non è l'esistenza del documento ma la sua aderenza: quali rischi siano stati mappati, su quali processi, con quali protocolli specifici.

L'obiettivo del modello è la costruzione di un insieme strutturato di regole che non possa essere aggirato se non fraudolentemente — e un documento generico non costruisce alcuna regola.

L'elusione fraudolenta

È il quarto elemento richiesto dall'art. 6 per gli apicali, ed è quello con la struttura logica più particolare.

L'ente che voglia avvalersi dell'esimente per un reato commesso da un soggetto apicale deve dimostrare che questi ha eluso fraudolentemente il modello di organizzazione e gestione.

È un requisito che a prima lettura sorprende: l'ente, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare che qualcuno ha ingannato il proprio sistema di controlli interni. Sembra un'ammissione di debolezza, e invece è esattamente il contrario.

Ne discende una struttura che vale la pena esplicitare: proprio perché il modello mira a costruire regole non aggirabili se non fraudolentemente, l'elusione fraudolenta è la conferma che il modello funzionava — e non la prova del suo fallimento.

La norma presuppone infatti che un modello idoneo non impedisca ogni reato possibile, ma soltanto quelli commessi senza ricorrere all'inganno deliberato del sistema stesso.

È una simmetria che orienta la ricostruzione difensiva: dimostrare l'elusione significa dimostrare che esisteva qualcosa da eludere, e cioè un presidio effettivo. Ne discende che le due dimostrazioni — idoneità del modello ed elusione fraudolenta — non sono indipendenti ma si sostengono a vicenda, e vanno costruite insieme sugli stessi elementi.

Il che comporta un'indicazione operativa precisa: la ricostruzione della condotta dell'autore va condotta con lo stesso dettaglio con cui si documenta il modello, individuando quali specifici presidi siano stati aggirati, con quali modalità e attraverso quali accorgimenti diretti a occultare l'aggiramento.

📌 L'organismo di vigilanza è la voce più contestata

Va isolata perché la giurisprudenza vi ha dedicato attenzione crescente, e perché l'errore è organizzativo prima che difensivo.

Non basta istituire l'organismo: occorre che sia dotato di poteri autonomi di iniziativa e controllo e che la vigilanza sia effettivamente esercitata.

Il Tribunale di Milano ha rilevato, in una vicenda relativa a false comunicazioni sociali e aggiotaggio, che i componenti dell'organismo si erano «limitati ad insignificanti prese d'atto» e che un più accorto esercizio delle funzioni di controllo avrebbe scongiurato gli eventi: da ciò l'omessa o insufficiente vigilanza che fonda la colpa di organizzazione.

Ne discende che ciò che va documentato non sono le riunioni ma le iniziative: verifiche disposte, anomalie rilevate, segnalazioni trasmesse, richieste rivolte agli organi. Un verbalizzato di sole prese d'atto è, in questa materia, un elemento a carico.

Dove si costruisce la difesa

Su quattro piani, e i primi due possono escludere la responsabilità a monte, senza che il modello venga nemmeno esaminato.

La sequenza

1

Reato presupposto: rientra fra quelli tassativamente elencati?

2

Interesse o vantaggio: o l'autore agì nell'interesse esclusivo proprio?

3

Qualificazione dell'autore: apicale o sottoposto? Sposta l'onere.

4

Colpa di organizzazione: la carenza ha reso possibile il reato?

5

Esimente: modello, organismo, vigilanza, elusione fraudolenta.

I quattro piani vanno percorsi nell'ordine indicato, perché ciascuno può rendere superflui quelli successivi: verificare per primo il modello significa affrontare il terreno più impegnativo quando forse non ve n'era bisogno.

Il primo punto non è formale: l'elenco dei reati presupposto è tassativo, e un reato che non vi rientri non fonda la responsabilità dell'ente quali che siano le altre circostanze. È una verifica che si compie in pochi minuti e che va compiuta comunque, perché l'elenco è stato ampliato più volte e la sua consistenza non è intuitiva.

📌 Una riforma in discussione, e la questione delle piccole dimensioni

Va segnalata perché incide su una categoria molto ampia di enti.

È stata presentata una proposta di riforma del decreto che prevede l'esclusione degli enti di piccole dimensioni, aderendo a un orientamento della Cassazione che ha distinto il profilo formale di assoggettamento alla disciplina da quello sostanziale: occorrerebbe accertare in concreto, su parametri oggettivi e dimensionali, l'effettiva autonomia della società rispetto agli interessi personali del socio.

La proposta prevede un doppio criterio selettivo, precisando che non potrà mai considerarsi di piccole dimensioni la società che esercita direzione e coordinamento di un gruppo di imprese. È inoltre previsto un rafforzamento dell'organismo di vigilanza, con requisiti di composizione collegiale.

Trattandosi di una proposta, la disciplina vigente resta quella descritta: ma l'argomento sull'autonomia effettiva è già spendibile sulla base della giurisprudenza richiamata.

⏰ Schema temporale — come si esamina la contestazione all'ente

1

Fase 1 — Primo passaggio

Verificare se il reato rientri fra i presupposti tassativi.

2

Fase 2 — Secondo

Verificare interesse o vantaggio, e la loro effettiva sussistenza.

3

Fase 3 — Se interesse esclusivo proprio

L'ente non risponde.

4

Fase 4 — Terzo

Qualificare l'autore: apicale o sottoposto.

5

Fase 5 — Se apicale

L'onere dell'esimente grava sull'ente: quattro elementi.

6

Fase 6 — Se sottoposto

L'onere grava sull'accusa.

7

Fase 7 — Quarto

Verificare l'aderenza del modello all'attivita' effettiva.

📈 I dati essenziali della disciplina

  • d.lgs. 231/2001 — disciplina della responsabilita' degli enti
  • art. 5 — interesse o vantaggio: criteri alternativi e autonomi
  • art. 6 — apicali: onere dell'esimente sull'ente, quattro elementi
  • art. 7 — sottoposti: onere sull'accusa
  • tertium genus — qualificazione della responsabilita' secondo la giurisprudenza

Fonte: d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e giurisprudenza di legittimita'

Miti e fatti

Tabella 4 — Le convinzioni più diffuse, verificate
Si sente direCome stanno le cose
«L'ente risponde per il fatto del dipendente»Risponde per una carenza propria
«Se la persona è condannata l'ente lo è»Sono accertamenti distinti
«Basta avere un modello»Deve essere aderente all'attività effettiva
«Serve sia interesse sia vantaggio»Sono alternativi e autonomi
«L'onere è sempre dell'accusa»Per gli apicali grava sull'ente
«Basta istituire l'organismo»La vigilanza deve essere effettiva
«Le riunioni documentano la vigilanza»Contano le iniziative, non le prese d'atto
«Ogni reato fonda la responsabilità»L'elenco dei presupposti è tassativo

💬 Prima domanda reale ricevuta in studio

«Un nostro dipendente è indagato e hanno contestato anche alla società. Perché, se non sapevamo nulla?»

Risposta. Perché la responsabilità dell'ente non è per fatto altrui, ed è il punto da cui parte tutta la difesa. La Cassazione ha qualificato quella responsabilità come un tertium genus, forma autonoma dotata di connotati penalistici: l'ente non risponde per il comportamento della persona fisica in quanto tale, ma per un fatto proprio, riconducibile a una carenza organizzativa che ha reso possibile o agevolato la commissione del reato presupposto. È la cosiddetta colpa di organizzazione. Ne discende che «non sapevamo nulla» non è la difesa: la contestazione è precisamente che l'organizzazione non era tale da impedire quel fatto. Ma ne discende anche il contrario, che è la buona notizia: la persona fisica può essere condannata senza che l'ente lo sia, perché i due accertamenti sono distinti. Il lavoro procede allora su quattro piani, e i primi due possono escludere la responsabilità a monte. Il reato presupposto rientra fra quelli tassativamente elencati? Il fatto è stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente — o l'autore ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, nel qual caso l'ente non risponde? Poi si qualifica l'autore, e infine si esamina il modello.

📁 Caso pratico 1 — interesse esclusivo dell'autore

Scenario. Contestazione all'ente per reato commesso da soggetto inserito nella struttura.

Strategia. Ricostruzione documentale della direzione della condotta e degli effetti concretamente derivati, con verifica che l'autore avesse agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Esito. Criterio di imputazione oggettivo esaminato prima di ogni valutazione sul modello.

📁 Caso pratico 2 — qualificazione dell'autore

Scenario. Contestazione fondata sulla qualifica apicale del soggetto agente.

Strategia. Ricostruzione dei poteri effettivi, delle deleghe e della collocazione nell'organigramma, ai fini della distinzione fra soggetto apicale e sottoposto e della conseguente ripartizione dell'onere probatorio.

Esito. Regime probatorio individuato sulla posizione effettivamente rivestita.

📁 Caso pratico 3 — documentazione della vigilanza

Scenario. Verifica dell'efficacia esimente del modello adottato dall'ente.

Strategia. Produzione delle iniziative assunte dall'organismo di vigilanza — verifiche disposte, anomalie rilevate, segnalazioni trasmesse — anziche' dei soli verbali delle riunioni.

Esito. Effettivita' della vigilanza documentata su atti di iniziativa.

📁 Caso pratico 4 — esito sfavorevole

Scenario. Modello adottato mediante acquisizione di documento standard non calibrato sull'attivita' dell'ente.

Strategia. Nessuna mappatura dei rischi riferita ai processi aziendali concreti.

Esito. L'efficacia esimente e' stata esclusa nonostante l'esistenza formale del documento. La lezione: cio' che viene esaminato e' l'aderenza, non l'esistenza.

🚫 Errori che peggiorano la posizione

  • Ritenere che l'ente risponda per il fatto della persona fisica.
  • Adottare modelli standard non calibrati sull'attivita'.
  • Istituire l'organismo senza dotarlo di poteri autonomi.
  • Documentare riunioni anziche' iniziative di vigilanza.
  • Non verificare se il reato rientri fra i presupposti tassativi.
  • Trascurare la qualificazione dell'autore, che sposta l'onere.

⚠️ Errori tipici anche di colleghi non specializzati

  • Non verificare per primo la tassativita' del reato presupposto.
  • Non dedurre l'interesse esclusivo dell'autore, ove ricorra.
  • Non ricostruire la posizione effettiva del soggetto agente.
  • Non contestare la quantificazione del vantaggio.
  • Non documentare l'effettivita' della vigilanza con atti di iniziativa.
  • Non impostare la difesa sulla colpa di organizzazione.

💬 Seconda domanda reale ricevuta in studio

«Abbiamo adottato un modello 231 tre anni fa. Ci protegge?»

Risposta. Dipende da come è fatto, e le anticipo che l'esistenza del documento non basta. Il decreto non disciplina dettagliatamente le caratteristiche del modello, limitandosi a indicazioni generiche: l'idoneità è quindi accertata dal giudice in concreto. E ciò che viene esaminato non è l'esistenza ma l'aderenza. Il GUP di Roma, con ordinanza del 12 gennaio 2021, ha negato l'esimente a una società che aveva adottato un modello identico a quello di una consociata operante in un settore diverso, privo di analisi dei processi aziendali concreti. È il problema dei modelli acquistati come prodotto standard: si sostiene la spesa e non si ottiene protezione. Verifichiamo quindi tre cose. La mappatura dei rischi è calibrata sulla vostra attività effettiva, o è generica? I protocolli costruiscono regole che non possano essere aggirate se non fraudolentemente? E soprattutto: l'organismo di vigilanza ha esercitato una vigilanza effettiva? Su quest'ultimo punto il Tribunale di Milano ha rilevato che i componenti si erano «limitati ad insignificanti prese d'atto», fondando su ciò la colpa di organizzazione. Quello che serve documentare non sono le riunioni ma le iniziative: verifiche disposte, anomalie rilevate, segnalazioni trasmesse.

Glossario

Tabella 5 — I termini che ricorrono
D.lgs. 231/2001Responsabilita' degli enti derivante da reato
Reato presuppostoTassativamente elencato: fonda la responsabilita'
InteresseCriterio soggettivo, valutato ex ante
VantaggioCriterio oggettivo, valutato ex post
Colpa di organizzazioneCarenza che ha reso possibile o agevolato il reato
Tertium genusQualificazione della responsabilita' dell'ente
Soggetto apicaleRappresentanza, amministrazione o direzione
Soggetto sottopostoOpera sotto direzione o vigilanza
MOGModello di organizzazione e gestione
Elusione fraudolentaQuarto elemento dell'esimente ex art. 6

Come lavora lo Studio su questi casi

  1. Verifica della tassativita' del reato presupposto.
  2. Esame dei criteri di interesse e vantaggio.
  3. Qualificazione dell'autore: apicale o sottoposto.
  4. Ricostruzione dei poteri effettivi e delle deleghe.
  5. Verifica dell'aderenza del modello all'attivita' effettiva.
  6. Documentazione dell'effettivita' della vigilanza.
  7. Impostazione della difesa sulla colpa di organizzazione.

🔍 Quando non siamo lo studio giusto

Preferiamo dirlo prima:

  • Chi chiede di predisporre documentazione retrodatata.
  • Chi chiede di rappresentare un'attivita' di vigilanza non effettivamente svolta.
  • Chi non intende produrre la documentazione societaria e organizzativa.
  • Chi chiede una previsione sull'esito prima dell'esame del modello.

Assistenza a enti e società in procedimenti ex d.lgs. 231/2001: +39 335 669 3954 oppure WhatsApp. Studio Legale Romano, Via Avicenna 97, 00146 Roma (RM). Le altre guide sono su avvocati-penalisti.it.

Costi della difesa

💰 Come si determina il compenso

Tabella 6 — Attività e riferimento tariffario
AttivitàRiferimentoNota
Esame della contestazione e dei criteri di imputazioneD.M. 55/2014 e succ. mod. — attivita' stragiudizialePrima attivita'
Verifica dell'aderenza del modelloD.M. 55/2014 — attivita' stragiudizialeSu processi e mappatura
Difesa dell'ente nel procedimentoD.M. 55/2014 — indagini e giudizioSecondo la fase
Consulenza organizzativaCompenso distintoSu processi aziendali
Profili sulle misure interdittiveD.M. 55/2014 — giudizioIncidono sull'attivita'

Preventivo scritto obbligatorio ex art. 13 comma 5 L. 247/2012. Chi rientra nei limiti di reddito può chiedere il patrocinio a spese dello Stato.

Domande frequenti

Perché risponde l'azienda se il reato lo ha commesso una persona?

Perché la responsabilità non è per fatto altrui. La Cassazione ha qualificato quella dell'ente come un tertium genus, forma autonoma dotata di connotati penalistici: l'ente risponde per un fatto proprio, riconducibile a una carenza organizzativa che ha reso possibile o agevolato la commissione del reato presupposto.

La condanna della persona comporta quella dell'ente?

No: gli accertamenti sono distinti. L'ente non risponde di per sé per la commissione del reato, ma soltanto quando la disfunzione organizzativa derivante dalla mancanza o inidoneità del modello abbia agevolato o reso possibile quel reato. È il motivo per cui la persona fisica può essere condannata senza che l'ente lo sia.

Quali sono i criteri di imputazione?

Due, cumulativi ma di natura diversa. Il primo è che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Il secondo è la colpa di organizzazione: non basta il vantaggio oggettivo, occorre che il reato sia riconducibile a una carenza organizzativa dell'ente.

Interesse e vantaggio devono ricorrere insieme?

No: le Sezioni Unite hanno chiarito che sono criteri alternativi e autonomi. L'interesse attiene alla finalità soggettiva dell'autore; il vantaggio ha natura oggettiva e viene valutato ex post sulla base degli effetti concretamente derivati — l'aggiudicazione di un appalto, un risparmio di costi.

Quando l'ente non risponde per difetto di questo criterio?

Quando la persona fisica ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. È il primo profilo difensivo da verificare, e opera a prescindere dalla qualità del modello: se il criterio di imputazione oggettivo manca, la responsabilità dell'ente non sorge.

Chi deve provare che il modello era idoneo?

Dipende dalla posizione dell'autore. Per i soggetti apicali l'onere dell'esimente grava sull'ente, che deve dimostrare l'adozione del modello, l'istituzione dell'organismo di vigilanza con poteri autonomi, la vigilanza effettiva e l'elusione fraudolenta del modello da parte del reo. Per i sottoposti è la pubblica accusa a dover provare che il reato è stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Perché la qualificazione dell'autore è decisiva?

Perché sposta l'onere probatorio, e con esso l'esito dei casi dubbi. Se l'autore è apicale, l'ente deve provare quattro elementi e la mancanza di uno solo preclude l'esimente. Se è sottoposto, l'ente non deve provare nulla in via principale, e il modello adeguato è prova sufficiente dell'adempimento. La posizione va ricostruita su deleghe, poteri effettivi, collocazione nell'organigramma e autonomia decisionale.

Basta avere adottato un modello?

No: ciò che viene esaminato non è l'esistenza del documento ma la sua aderenza. Il decreto non disciplina dettagliatamente le caratteristiche del modello, limitandosi a indicazioni generiche, e l'idoneità è accertata dal giudice in concreto: quali rischi siano stati mappati, su quali processi, con quali protocolli specifici.

Che cosa si intende per modello «fotocopia»?

Un modello standard non calibrato sull'attività dell'ente. Il GUP di Roma, con ordinanza del 12 gennaio 2021, ha negato l'esimente a una società che aveva adottato un modello identico a quello di una consociata operante in un settore diverso, privo di analisi dei processi aziendali concreti. È un errore diffuso fra le imprese di dimensioni contenute, che sostengono una spesa senza ottenere protezione.

Che cosa deve fare l'organismo di vigilanza?

Esercitare una vigilanza effettiva, con poteri autonomi di iniziativa e controllo. Il Tribunale di Milano ha rilevato, in una vicenda relativa a false comunicazioni sociali e aggiotaggio, che i componenti si erano «limitati ad insignificanti prese d'atto», e che un più accorto esercizio delle funzioni avrebbe scongiurato gli eventi: da ciò l'omessa o insufficiente vigilanza che fonda la colpa di organizzazione.

Che cosa va documentato della vigilanza?

Le iniziative, non le riunioni: verifiche disposte, anomalie rilevate, segnalazioni trasmesse, richieste rivolte agli organi. Un verbalizzato di sole prese d'atto è, in questa materia, un elemento a carico — perché documenta che l'organismo esisteva ma non che abbia vigilato.

È vero che si discute di escludere le piccole imprese?

È stata presentata una proposta di riforma che prevede l'esclusione degli enti di piccole dimensioni, aderendo a un orientamento della Cassazione che distingue il profilo formale di assoggettamento da quello sostanziale: occorrerebbe accertare in concreto, su parametri oggettivi e dimensionali, l'effettiva autonomia della società rispetto agli interessi personali del socio. Trattandosi di proposta, la disciplina vigente resta quella descritta.