Reati ambientali: la procedura che estingue

Per le contravvenzioni ambientali esiste una procedura che estingue il reato con il pagamento di un quarto del massimo dell'ammenda: non e' obbligatorio che l'organo di vigilanza la attivi, e chi non la chiede paga il doppio.

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▶ Risposta diretta

Esiste un meccanismo che estingue la contravvenzione ambientale, e il suo funzionamento contiene una trappola economica. Gli artt. 318-bis e seguenti del Testo Unico Ambientale prevedono che, adempiute le prescrizioni impartite, il contravventore sia ammesso a pagare una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda, con estinzione del reato.

Ma l'organo di vigilanza non è obbligato a impartire la prescrizione, e il mancato espletamento della procedura non comporta improcedibilità. Chi aspetta di esservi ammesso può non esserlo mai.

E chi ha regolarizzato spontaneamente senza attivarla si trova in posizione economicamente peggiore: la somma diventa la metà del massimo, non un quarto.

La procedura è però applicabile anche a chi ha già regolarizzato, e anche quando non vi siano prescrizioni impartibili: si può essere direttamente ammessi al pagamento.

Avv. Massimo RomanoAvvocato penalista cassazionista

Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553 · Albo Speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione (CNF) dal 23 ottobre 2015 · tessera AA039620

· verifica sull'Albo Nazionale

⚡ In sintesi

  • Artt. 318-bis – 318-octies del D.Lgs. 152/2006, introdotti dalla L. 68/2015.
  • Due fasi: regolarizzazione e pagamento.
  • Adempimento corretto e tempestivo: un quarto del massimo dell'ammenda.
  • Adempimento tardivo o con modalità diverse: la metà.
  • Si applica alle contravvenzioni con sola ammenda o pena alternativa.
  • Non si applica se vi è danno o pericolo attuale e concreto.
  • L'organo di vigilanza non è obbligato a impartire la prescrizione.
  • Vale anche per chi ha già regolarizzato spontaneamente.
  • Il processo resta sospeso in attesa della verifica.

Come funziona la procedura estintiva?

È costruita su due fasi successive, e ricalca il meccanismo già sperimentato in materia di sicurezza sul lavoro.

📜 Artt. 318-bis e seguenti del D.Lgs. 152/2006

Il meccanismo, introdotto dalla legge 22 maggio 2015 n. 68 con la Parte Sesta-bis del Codice dell'ambiente, ricalca quello vigente dal 1994 in materia di sicurezza del lavoro.

Prima fase — regolarizzazione: l'organo di vigilanza, accertata una contravvenzione suscettibile di regolarizzazione — sotto forma di cessazione della permanenza del reato o di rimozione delle sue conseguenze dannose o pericolose — oltre a riferire senza ritardo la notizia di reato al pubblico ministero, impartisce al contravventore una prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo tecnicamente necessario per rimuovere l'irregolarità.

Seconda fase — pagamento: se vi è stato corretto e tempestivo adempimento, la contravvenzione si estingue e il contravventore è ammesso a pagare una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda prevista.

Nel frattempo il processo resta sospeso, in attesa della verifica dei presupposti e del versamento. Se l'adempimento non avviene, riprende il suo corso.

📌 Perche' il meccanismo ricalca quello della sicurezza sul lavoro, e perche' conta saperlo

La procedura degli artt. 318-bis e seguenti non nasce dal nulla: ricalca quella vigente dal 1994 in materia di prevenzione degli infortuni, e questo ha una conseguenza pratica di rilievo.

Significa che l'ampio corpo di elaborazione formatosi su quella disciplina piu' antica — sui presupposti, sui termini, sulle modalita' di adempimento, sull'ammissione in assenza di prescrizioni impartibili — offre argomenti utilizzabili anche in materia ambientale, dove il meccanismo e' piu' recente e la giurisprudenza meno stratificata.

E' un'analogia che la Cassazione stessa ha valorizzato: proprio richiamando la disciplina antinfortunistica ha affermato che la procedura ambientale si applica anche alle condotte esaurite e alle regolarizzazioni spontanee. Ne discende che, di fronte a una questione applicativa nuova, conviene verificare come sia stata risolta nel settore che ha fatto da modello.

Va segnalato un profilo che riguarda i tempi. Il termine fissato dall'organo di vigilanza per la regolarizzazione non e' discrezionale: la norma prevede che non ecceda il periodo tecnicamente necessario per rimuovere l'irregolarita'. Ne discende che un termine manifestamente incongruo — troppo breve rispetto alla natura degli interventi richiesti — e' un profilo contestabile, e va rilevato subito anziche' subito passivamente.

Va inoltre considerato che l'adempimento in un tempo superiore, purche' congruo, non preclude ogni beneficio: fa scattare la valutazione ai fini dell'oblazione, con la somma dimezzata rispetto alla procedura ordinaria ma pur sempre con effetto estintivo. E' un esito peggiore di quello ottimale e migliore della prosecuzione del giudizio.

Tabella 1 — Le fasi e i loro esiti
SituazioneSomma da versareEsito
Adempimento corretto e tempestivoUn quarto del massimo dell'ammendaEstinzione della contravvenzione
Adempimento tardivo ma congruoLa metà del massimoValutato ai fini dell'oblazione
Eliminazione con modalità diverseLa metà del massimoValutato ai fini dell'oblazione
Mancato adempimentoIl processo riprende il corso
Condotta esauritaUn quarto del massimoAmmissione diretta al pagamento
Regolarizzazione spontaneaUn quarto del massimoAmmissione diretta al pagamento
Danno o pericolo concretoProcedura non applicabile

Un quarto o la metà: la differenza che pesa

È il punto in cui la disciplina ambientale si discosta da quella antinfortunistica, e produce una conseguenza economica che va calcolata prima.

L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione — ma comunque congruo — ovvero l'eliminazione delle conseguenze con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell'applicazione dell'art. 162-bis c.p., che disciplina l'oblazione. In tal caso la somma da versare è ridotta alla metà del massimo dell'ammenda, e non a un quarto.

La Corte costituzionale ha escluso che questa differenza rispetto alla disciplina antinfortunistica — dove la somma resta di un quarto — sia illegittima, giustificandola alla luce dei diversi beni giuridici protetti.

⚠️ Chi regolarizza spontaneamente senza attivare la procedura paga il doppio

È la conseguenza meno intuitiva dell'intero sistema, e colpisce proprio chi si comporta meglio. Il contravventore che, appena accertata l'irregolarità, provvede di propria iniziativa a rimuoverla — senza attendere prescrizioni e senza chiedere l'ammissione alla procedura — si troverà, se il procedimento prosegue, a poter accedere soltanto all'oblazione ordinaria, con una somma pari alla metà del massimo dell'ammenda.

Chi invece si fosse fatto ammettere alla procedura degli artt. 318-bis e seguenti avrebbe pagato un quarto.

Ne discende un'indicazione operativa che vale dal primo momento: regolarizzare è giusto e va fatto, ma va accompagnato dalla richiesta formale di ammissione alla procedura estintiva. Le due cose non sono alternative, e la seconda dimezza il costo della prima.

Quando la procedura non si applica?

Il limite è fissato dall'art. 318-bis e riguarda l'offensività concreta della condotta.

La procedura estintiva non si applica alle contravvenzioni che abbiano cagionato un danno o un pericolo attuale e concreto di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

Il danno che osta all'estinzione, secondo la Cassazione, non si identifica con il «danno ambientale» come definito dalla normativa sostanziale: è nozione autonoma, e va accertata in concreto.

Ne discende che il presupposto ha natura valutativa: è del tutto legittimo che l'organo di vigilanza, ravvisata la sussistenza di un pericolo, escluda l'applicabilità della procedura — senza che di ciò debba darne notizia all'indagato.

Tabella 2 — Che cosa documentare sul presupposto del danno
ProfiloChe cosa va accertatoChi lo accerta
Stato dei luoghiCondizioni al momento dell'accertamentoConsulente tecnico
Natura dei materialiPericolosita' e quantita' effettiveAnalisi di laboratorio
Matrici interessateSuolo, acque, aria: contaminazione riscontrataCampionamenti
Reversibilita'Se le conseguenze siano rimuovibiliRelazione tecnica
Attualita' del pericoloNon un rischio astratto ma concreto e in attoConsulente tecnico
Ripristino eseguitoInterventi e loro idoneita'Documentazione e verifica

La riga sull'attualita' e' quella su cui si concentra la contestazione: l'art. 318-bis richiede un pericolo attuale e concreto, e un rischio meramente astratto — pur teoricamente configurabile — non integra il presupposto ostativo. E' una distinzione che si sostiene con la tecnica, non con l'argomentazione.

📌 Il perimetro applicativo: quali contravvenzioni

La disciplina si applica alle contravvenzioni previste dal Testo Unico Ambientale punite con la sola pena dell'ammenda ovvero con la pena alternativa dell'arresto e dell'ammenda.

Vi rientrano quindi, fra le altre, alcune fattispecie in materia di gestione dei rifiuti e di emissioni in atmosfera, tipicamente quelle che si risolvono nella mancata acquisizione di un'autorizzazione amministrativa senza conseguenze materiali sull'ambiente.

Nel silenzio della legge, e alla stregua del combinato disposto degli artt. 318-bis e 318-septies, le linee guida di alcune Procure hanno esteso il regime anche alle fattispecie punibili con pene alternative — riservando alla disciplina degli ecodelitti le condotte caratterizzate da una compromissione o da un deterioramento significativi e misurabili dell'ambiente.

Perché va chiesta e non attesa?

È il profilo processuale decisivo, ed è quello su cui si perdono le opportunità.

⚖️ La procedura non è obbligatoria, ma va chiesta

Cass. pen., 20 maggio 2021, n. 19986 — nessun obbligo, nessuna improcedibilità

Gli artt. 318-bis e seguenti del D.Lgs. 152/2006 non stabiliscono che l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria impartiscano obbligatoriamente una prescrizione per consentire al contravventore l'estinzione del reato, e l'eventuale mancato espletamento della procedura di estinzione non comporta l'improcedibilità dell'azione penale.

Ne discende che chi attende di essere ammesso alla procedura può non esserlo mai — e non ha titolo a dolersene sul piano processuale.

Cass. pen., 26 agosto 2019, n. 35405 — vale anche per chi ha già regolarizzato

La procedura di estinzione si applica tanto alle condotte esaurite — da intendersi come tutte quelle prive di conseguenze dannose o pericolose, per cui risulti inutile o impossibile impartire prescrizioni — quanto alle ipotesi in cui il contravventore abbia spontaneamente e volontariamente regolarizzato l'illecito commesso.

Ne discende che la procedura è applicabile anche in assenza di prescrizioni concretamente impartibili: il contravventore può essere direttamente ammesso al pagamento della sanzione amministrativa, così perfezionando la fattispecie estintiva.

Corte costituzionale n. 238 del 13 novembre 2020

È stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 318-octies, nella parte in cui prevede che la causa estintiva dell'art. 318-septies non si applichi ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della Parte Sesta-bis, introdotta nel Codice dell'ambiente dalla legge 22 maggio 2015 n. 68.

La Corte ha inoltre escluso l'illegittimità della differenza rispetto alla disciplina antinfortunistica — metà anziché un quarto del massimo dell'ammenda — giustificandola alla luce dei diversi beni giuridici protetti.

Ne discendono due indicazioni operative che si sommano. La prima: poiché non esiste alcun obbligo di impartire la prescrizione, e poiché il presupposto del danno ha natura valutativa, l'organo di vigilanza può semplicemente non attivare la procedura — e non deve darne notizia.

La seconda: poiché il mancato espletamento non comporta improcedibilità, chi ne lamenti l'omissione in giudizio non ottiene alcun risultato processuale. L'argomento è già stato speso davanti alla Cassazione, e respinto.

L'unica condotta efficace è quindi attivarsi: chiedere formalmente l'ammissione, documentare la regolarizzazione, e sostenere l'insussistenza del danno o del pericolo concreto che osterebbe all'applicazione.

Vale anche per chi ha già sistemato tutto

È l'apertura più utile della giurisprudenza, e riguarda la maggior parte delle situazioni reali.

La procedura di estinzione si applica tanto alle condotte esaurite — cioè a tutte quelle prive di conseguenze dannose o pericolose, per cui risulti inutile o impossibile impartire prescrizioni al contravventore — quanto alle ipotesi in cui il contravventore abbia spontaneamente e volontariamente regolarizzato l'illecito.

Ne discende che la procedura è applicabile anche in assenza di prescrizioni concretamente impartibili: in quei casi il contravventore può essere direttamente ammesso al pagamento della sanzione amministrativa, perfezionando così la fattispecie estintiva.

Che cosa depositare quando si è già regolarizzato

1

Documentazione della regolarizzazione: interventi eseguiti, date, fatture.

2

Titolo autorizzatorio eventualmente conseguito, con data di rilascio.

3

Relazione tecnica sull'assenza di conseguenze dannose o pericolose.

4

Richiesta formale di ammissione alla procedura estintiva.

5

Disponibilità al pagamento della somma pari a un quarto del massimo.

Dove finisce la contravvenzione e comincia il delitto?

La legge 68/2015 ha introdotto, accanto alla procedura estintiva, un titolo di delitti nel codice penale — e i due piani non si toccano.

Il criterio di separazione, secondo la lettura seguita dalle Procure, è la presenza di una compromissione o di un deterioramento significativi e misurabili dell'ambiente: dove ricorrono, si esce dall'area contravvenzionale e si entra in quella dei delitti, per i quali la procedura estintiva non opera.

Ne discende che la prima verifica difensiva riguarda la qualificazione: contravvenzione o delitto? È la stessa domanda che si pone in ogni materia, ma qui produce un effetto ulteriore — l'accesso o meno a un meccanismo che chiude il procedimento.

Tabella 3 — Le tre strade quando la procedura non e' praticabile
IstitutoPresuppostoEffetto
Oblazione ex art. 162-bis c.p.Contravvenzione con pena alternativaEstinzione con pagamento della meta'
Particolare tenuita' ex art. 131-bisMinimo edittale entro due anniNon punibilita'
Condotta susseguenteRegolarizzazione gia' eseguitaValorizzata ai fini della tenuita'
PrescrizioneDecorso del termineEstinzione: nelle contravvenzioni matura presto
RiqualificazioneDa delitto a contravvenzioneRiapre l'accesso alla procedura
Contestazione del danno ostativoAccertamento tecnicoRiapre l'accesso alla procedura

Le ultime due righe sono quelle che vale la pena percorrere per prime, perche' non si limitano a mitigare l'esito: riaprono l'accesso al meccanismo estintivo, che resta la via piu' favorevole.

⚠️ La disciplina non si applica ai procedimenti già in corso al 2015

È un limite temporale che va verificato nei fascicoli risalenti. L'art. 318-octies prevede che la causa estintiva non si applichi ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della Parte Sesta-bis, introdotta dalla legge 68/2015.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 238 del 13 novembre 2020, ha dichiarato infondata la questione di legittimità sollevata su quella disposizione: la limitazione temporale resta quindi operante.

Ne discende che per i procedimenti pendenti a quella data la strada è preclusa, e la difesa va costruita su altri istituti — fra cui l'oblazione ordinaria, la particolare tenuità del fatto e la prescrizione, che nelle contravvenzioni matura in tempi contenuti.

⏰ Schema temporale — che cosa fare, e in quale ordine

1

Fase 1 — Appena accertata l'irregolarita'

Verificare se la contravvenzione sia suscettibile di regolarizzazione.

2

Fase 2 — Subito

Regolarizzare, ma senza fermarsi li'.

3

Fase 3 — Contestualmente

Chiedere formalmente l'ammissione alla procedura estintiva.

4

Fase 4 — Documentazione

Interventi, date, fatture, titoli conseguiti, relazione tecnica.

5

Fase 5 — Se non vi sono prescrizioni impartibili

Chiedere l'ammissione diretta al pagamento.

6

Fase 6 — Se l'organo non attiva la procedura

Sostenere l'insussistenza del danno o del pericolo concreto.

7

Fase 7 — Nei fascicoli anteriori al 2015

Verificare il limite temporale dell'art. 318-octies.

📈 Le due somme, e la differenza

  • un quarto — del massimo dell'ammenda, con adempimento corretto e tempestivo
  • la meta' — del massimo, con adempimento tardivo o modalita' diverse
  • nessun obbligo — l'organo di vigilanza non e' tenuto a impartire la prescrizione
  • nessuna improcedibilita' — il mancato espletamento non blocca l'azione penale

Fonte: artt. 318-bis - 318-octies D.Lgs. 152/2006, introdotti dalla L. 22 maggio 2015 n. 68

Miti e fatti

Tabella 4 — Le convinzioni più diffuse, verificate
Si sente direCome stanno le cose
«L'organo di vigilanza deve attivare la procedura»Non è obbligato, e non deve darne notizia
«Se non l'hanno attivata il processo è improcedibile»Il mancato espletamento non comporta improcedibilità
«Ho già sistemato tutto, non serve altro»Serve la richiesta formale: senza, si paga il doppio
«Vale solo se ci sono prescrizioni da impartire»Vale anche per le condotte esaurite
«Un quarto o la metà è lo stesso»È il doppio, e si decide con la richiesta
«Basta l'assenza di danno ambientale»Il danno ostativo è nozione autonoma
«Vale per tutti i reati ambientali»Solo per le contravvenzioni, non per i delitti
«Vale anche per i procedimenti vecchi»Non per quelli in corso al 2015

💬 Prima domanda reale ricevuta in studio

«Mi hanno contestato una violazione ambientale ma ho già sistemato tutto di mia iniziativa, prima ancora che mi dicessero qualcosa. Sono a posto?»

Risposta. Ha fatto la cosa giusta e le manca il passaggio che la fa costare la metà — quindi glielo dico subito perché è ancora recuperabile. Gli artt. 318-bis e seguenti del Testo Unico Ambientale prevedono che, adempiute le prescrizioni, il contravventore sia ammesso a pagare una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda, con estinzione della contravvenzione. Ma se l'adempimento avviene con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza — e la regolarizzazione spontanea rientra in questa logica — il fatto è valutato ai fini dell'oblazione ordinaria dell'art. 162-bis c.p., e la somma da versare sale alla metà del massimo. Il doppio. La buona notizia è che la Cassazione ha chiarito, con la sentenza n. 35405 del 26 agosto 2019, che la procedura si applica tanto alle condotte esaurite — quelle prive di conseguenze per cui sia inutile o impossibile impartire prescrizioni — quanto alle ipotesi in cui il contravventore abbia spontaneamente e volontariamente regolarizzato. In quei casi si può essere direttamente ammessi al pagamento, perfezionando così la fattispecie estintiva. Quindi: prepariamo la richiesta formale di ammissione, con la documentazione degli interventi eseguiti, le date, le fatture, l'eventuale titolo conseguito e una relazione tecnica sull'assenza di conseguenze dannose. Regolarizzare era necessario ma non basta: senza la richiesta, quel lavoro le costa il doppio.

📁 Caso pratico 1 — ammissione diretta al pagamento

Scenario. Contravvenzione ambientale con regolarizzazione gia' effettuata spontaneamente dal contravventore.

Strategia. Richiesta formale di ammissione alla procedura estintiva con documentazione degli interventi, delle date e del titolo conseguito, unita a relazione tecnica sull'assenza di conseguenze dannose o pericolose.

Esito. Ammissione diretta al pagamento della somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda, con estinzione della contravvenzione.

📁 Caso pratico 2 — insussistenza del danno ostativo

Scenario. Procedura estintiva non attivata dall'organo di vigilanza sul presupposto della sussistenza di un pericolo di danno.

Strategia. Accertamento tecnico sull'insussistenza di un pericolo attuale e concreto per le risorse protette, con rilievo che il danno ostativo non si identifica con il danno ambientale della normativa sostanziale.

Esito. Presupposto ostativo non ritenuto sussistente, con accesso alla procedura.

📁 Caso pratico 3 — qualificazione come contravvenzione

Scenario. Contestazione formulata in termini delittuosi per condotta priva di compromissione o deterioramento significativi e misurabili.

Strategia. Verifica della qualificazione con analisi dell'offensivita' concreta della condotta e richiesta di riqualificazione nella corrispondente fattispecie contravvenzionale.

Esito. Riqualificazione con conseguente accesso alla procedura estintiva.

📁 Caso pratico 4 — esito sfavorevole

Scenario. Regolarizzazione spontanea completa e tempestiva, senza richiesta di ammissione alla procedura estintiva.

Strategia. Nessuna istanza formale ne' documentazione depositata a supporto.

Esito. Accesso alla sola oblazione ordinaria, con somma pari alla meta' del massimo dell'ammenda anziche' a un quarto. La lezione: regolarizzare e' necessario ma non basta, e la richiesta formale dimezza il costo.

🚫 Errori che peggiorano la posizione

  • Regolarizzare senza chiedere l'ammissione alla procedura: si paga il doppio.
  • Attendere che l'organo di vigilanza attivi la procedura: non e' obbligato.
  • Eccepire l'omissione in giudizio: non comporta improcedibilita'.
  • Ritenere la procedura inapplicabile quando non vi siano prescrizioni impartibili.
  • Accettare la valutazione sul danno ostativo senza accertamento tecnico.
  • Non verificare la qualificazione: contravvenzione o delitto.

⚠️ Errori tipici anche di colleghi non specializzati

  • Non conoscere la differenza fra un quarto e la meta' del massimo.
  • Non depositare la richiesta formale quando l'assistito ha gia' regolarizzato.
  • Ritenere che il mancato espletamento produca improcedibilita'.
  • Non contestare tecnicamente il danno o pericolo ostativo.
  • Non verificare il limite temporale dell'art. 318-octies nei fascicoli risalenti.
  • Non valutare la riqualificazione da delitto a contravvenzione.

💬 Seconda domanda reale ricevuta in studio

«Ho aspettato che mi dessero delle prescrizioni e non è arrivato niente. Adesso mi hanno rinviato a giudizio: posso eccepire che non hanno seguito la procedura?»

Risposta. No, e purtroppo l'argomento è già stato speso davanti alla Cassazione e respinto — quindi le dico dove si può ancora lavorare. Con la sentenza n. 19986 del 20 maggio 2021 la Corte ha affermato che gli artt. 318-bis e seguenti non stabiliscono che l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria impartiscano obbligatoriamente una prescrizione per consentire l'estinzione, e che l'eventuale mancato espletamento della procedura non comporta l'improcedibilità dell'azione penale. C'è una ragione di sistema, e riguarda il presupposto: la procedura non si applica alle contravvenzioni che abbiano cagionato un danno o un pericolo attuale e concreto alle risorse protette, e quel presupposto ha natura valutativa. Ne discende che è legittimo che l'organo di vigilanza, ravvisata la sussistenza di un pericolo, escluda l'applicabilità della procedura — senza doverne dare notizia. Dove si lavora adesso, allora. Primo: sull'insussistenza di quel danno o pericolo concreto, che è un accertamento tecnico e non una valutazione discrezionale insindacabile — e va ricordato che il danno ostativo non si identifica con il danno ambientale della normativa sostanziale. Secondo: sull'oblazione ordinaria, se la fattispecie lo consente. Terzo: sulla particolare tenuità e sulla prescrizione, che nelle contravvenzioni matura in tempi contenuti.

Glossario

Tabella 5 — I termini che ricorrono
Artt. 318-bis e ss.Procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali
Prescrizione dell'organo di vigilanzaPrimo atto della procedura: non e' obbligatoria
Un quarto del massimoSomma da versare con adempimento corretto e tempestivo
La meta' del massimoSomma con adempimento tardivo o modalita' diverse
Art. 162-bis c.p.Oblazione: disciplina generale richiamata dall'art. 318-septies
Danno ostativoNon si identifica con il danno ambientale della normativa sostanziale
Condotta esauritaPriva di conseguenze: consente l'ammissione diretta al pagamento
Regolarizzazione spontaneaAnch'essa consente l'accesso alla procedura
Art. 318-octiesEsclude i procedimenti in corso al 2015
EcodelittiTitolo VI-bis c.p.: procedura estintiva non applicabile

Come lavora lo Studio su questi casi

  1. Verifica della qualificazione: contravvenzione o delitto.
  2. Controllo del perimetro: sola ammenda o pena alternativa.
  3. Regolarizzazione, accompagnata dalla richiesta formale di ammissione.
  4. Documentazione degli interventi: date, fatture, titoli conseguiti.
  5. Relazione tecnica sull'assenza di danno o pericolo attuale e concreto.
  6. Richiesta di ammissione diretta al pagamento, ove non vi siano prescrizioni impartibili.
  7. Verifica del limite temporale nei procedimenti risalenti.

🔍 Quando non siamo lo studio giusto

Preferiamo dirlo prima:

  • Chi chiede di documentare regolarizzazioni non effettivamente eseguite.
  • Chi chiede assistenza per proseguire attivita' prive dei titoli richiesti.
  • Chi non intende procedere alla regolarizzazione volendo accedere comunque alla procedura.
  • Chi chiede una previsione sull'esito prima dell'accertamento tecnico sul danno.

Assistenza in procedimenti per reati ambientali e gestione rifiuti: +39 335 669 3954 oppure WhatsApp. Studio Legale Romano, Via Avicenna 97, 00146 Roma (RM). Le altre guide sono su avvocati-penalisti.it.

Costi della difesa

💰 Come si determina il compenso

Tabella 6 — Attività e riferimento tariffario
AttivitàRiferimentoNota
Verifica della qualificazioneD.M. 55/2014 e succ. mod. — attivita' stragiudizialeContravvenzione o delitto: cambia l'accesso alla procedura
Richiesta di ammissione alla proceduraD.M. 55/2014 — indaginiAttivita' che dimezza la somma da versare
Consulente tecnico ambientaleCompenso del consulente, distintoSu danno, pericolo e regolarizzazione
Assistenza nel procedimentoD.M. 55/2014 — indagini e giudizioIl processo resta sospeso in attesa della verifica
Somma da versareUn quarto o la meta' del massimo dell'ammendaVoce distinta dal compenso professionale

Preventivo scritto obbligatorio ex art. 13 comma 5 L. 247/2012. Chi rientra nei limiti di reddito può chiedere il patrocinio a spese dello Stato.

Domande frequenti

Esiste un modo per estinguere una contravvenzione ambientale?

Sì: gli artt. 318-bis e seguenti del D.Lgs. 152/2006, introdotti dalla legge 22 maggio 2015 n. 68, prevedono un meccanismo in due fasi. Prima la regolarizzazione, mediante adempimento delle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza entro un termine non eccedente il periodo tecnicamente necessario. Poi il pagamento di una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda prevista. Se vi è stato corretto e tempestivo adempimento, la contravvenzione si estingue. Nel frattempo il processo resta sospeso.

A quali reati si applica?

Alle contravvenzioni previste dal Testo Unico Ambientale punite con la sola pena dell'ammenda ovvero con la pena alternativa dell'arresto e dell'ammenda — tipicamente le fattispecie che si risolvono nella mancata acquisizione di un'autorizzazione amministrativa senza conseguenze materiali sull'ambiente. Non si applica ai delitti ambientali del Titolo VI-bis del codice penale, riservati alle condotte caratterizzate da una compromissione o da un deterioramento significativi e misurabili.

Che differenza c'è fra un quarto e la metà?

Il doppio, e si decide con un adempimento formale. Se l'adempimento è corretto e tempestivo, la somma è un quarto del massimo dell'ammenda. Se avviene in un tempo superiore a quello prescritto — pur congruo — ovvero con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, il fatto è valutato ai fini dell'art. 162-bis c.p. sull'oblazione, e la somma sale alla metà. La Corte costituzionale ha escluso che la differenza rispetto alla disciplina antinfortunistica sia illegittima, in ragione dei diversi beni giuridici protetti.

Ho già regolarizzato spontaneamente: cambia qualcosa?

Sì, e in senso favorevole — purché si presenti la richiesta. La Cassazione ha chiarito che la procedura si applica tanto alle condotte esaurite — tutte quelle prive di conseguenze dannose o pericolose, per cui risulti inutile o impossibile impartire prescrizioni — quanto alle ipotesi in cui il contravventore abbia spontaneamente e volontariamente regolarizzato. Ne discende che è applicabile anche in assenza di prescrizioni concretamente impartibili: si può essere direttamente ammessi al pagamento, perfezionando la fattispecie estintiva.

Devo comunque chiedere l'ammissione?

Sì, ed è il passaggio che quasi nessuno compie. Chi regolarizza di propria iniziativa senza chiedere l'ammissione si troverà, se il procedimento prosegue, a poter accedere soltanto all'oblazione ordinaria, con una somma pari alla metà del massimo. Chi si fa ammettere alla procedura degli artt. 318-bis e seguenti paga un quarto. Regolarizzare è necessario ma non basta: va accompagnato dalla richiesta formale, che dimezza il costo di quel lavoro.

L'organo di vigilanza deve attivare la procedura?

No: la Cassazione, con la sentenza n. 19986 del 20 maggio 2021, ha affermato che gli artt. 318-bis e seguenti non stabiliscono che l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria impartiscano obbligatoriamente una prescrizione per consentire l'estinzione. Ne discende che chi attende di esservi ammesso può non esserlo mai. L'unica condotta efficace è attivarsi: chiedere formalmente l'ammissione, documentare la regolarizzazione, sostenere l'insussistenza del presupposto ostativo.

Se non l'hanno attivata posso eccepirlo in giudizio?

L'argomento è già stato speso e respinto. La stessa pronuncia ha stabilito che l'eventuale mancato espletamento della procedura di estinzione non comporta l'improcedibilità dell'azione penale. La ragione è di sistema: il presupposto applicativo — l'assenza di danno o pericolo — ha natura valutativa, sicché è legittimo che l'organo di vigilanza, ravvisata la sussistenza di un pericolo, escluda l'applicabilità della procedura senza doverne dare notizia all'indagato.

Quando la procedura non si applica?

Quando la contravvenzione abbia cagionato un danno o un pericolo attuale e concreto di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, ai sensi dell'art. 318-bis. È un limite che va però verificato tecnicamente: il danno ostativo, secondo la Cassazione, non si identifica con il «danno ambientale» come definito dalla normativa sostanziale. È nozione autonoma, e la sua sussistenza è un accertamento — non una valutazione discrezionale insindacabile.

Vale anche per i procedimenti più vecchi?

No: l'art. 318-octies prevede che la causa estintiva non si applichi ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della Parte Sesta-bis, introdotta dalla legge 68/2015. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 238 del 13 novembre 2020, ha dichiarato infondata la questione di legittimità sollevata su quella disposizione, sicché la limitazione temporale resta operante. Per quei fascicoli la difesa va costruita su altri istituti.

Che cosa resta se la procedura non è praticabile?

Tre strade, e vanno valutate insieme. L'oblazione ordinaria dell'art. 162-bis c.p., ove la fattispecie lo consenta, con la somma pari alla metà del massimo. La particolare tenuità del fatto dell'art. 131-bis c.p., che dopo la riforma del 2022 opera sul parametro del minimo edittale e valorizza la condotta susseguente al reato — quindi anche la regolarizzazione eseguita. E la prescrizione, che nelle contravvenzioni matura in tempi contenuti e va calcolata fin dall'inizio.

Che cosa devo depositare se ho già sistemato tutto?

Cinque cose. La documentazione della regolarizzazione: interventi eseguiti, date, fatture. L'eventuale titolo autorizzatorio conseguito, con la data di rilascio. Una relazione tecnica sull'assenza di conseguenze dannose o pericolose — che è il presupposto su cui si gioca l'ammissibilità. La richiesta formale di ammissione alla procedura estintiva. E la disponibilità al pagamento della somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda.

Conviene farsi assistere da un tecnico?

Sì, e su due profili distinti. Il primo è la regolarizzazione stessa: gli interventi devono essere idonei a rimuovere l'irregolarità o le sue conseguenze, e documentati in modo che l'idoneità risulti. Il secondo, più delicato, è la relazione sull'assenza di danno o pericolo attuale e concreto — che è il presupposto applicativo della procedura e l'unico terreno su cui si può contestare una valutazione negativa dell'organo di vigilanza. Senza un accertamento tecnico quella valutazione resta incontestata.