Quando la procedura non si applica?
Risposta
Quando la contravvenzione abbia cagionato un danno o un pericolo attuale e concreto di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, ai sensi dell’art. 318-bis. È un limite che va però verificato tecnicamente: il danno ostativo, secondo la Cassazione, non si identifica con il «danno ambientale» come definito dalla normativa sostanziale. È nozione autonoma, e la sua sussistenza è un accertamento — non una valutazione discrezionale insindacabile.
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