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Rivelare un segreto: quattro reati, quattro regimi

Avv. Massimo Romano · aggiornato al 08/08/2026

Gli articoli sono quattro e non sono intercambiabili: cambiano il tipo di segreto, la procedibilità e la natura del reato. E c'è un principio che vale in tutti: acquisire le informazioni è atto meramente preparatorio, il momento consumativo sta nella rivelazione o nell'impiego.

Quattro articoli, quattro regimi

La materia viene spesso trattata come se il «segreto professionale» fosse un’unica categoria. Non lo è: il codice distingue quattro fattispecie che si differenziano per il tipo di segreto, per il modo in cui se ne è venuti a conoscenza e per la procedibilità.

Le quattro fattispecie a confronto

ProfiloArt. 621Art. 622Art. 623Art. 326
OggettoDocumenti segretiSegreto professionaleSegreti scientifici o commercialiSegreti d’ufficio
Come si conosceAbusivamentePer ragione di stato o professionePer ragione di stato o professionePer ragione dell’ufficio
Bene tutelatoRiservatezza dei documentiLibertà del singoloPatrimonio informativoPubblica amministrazione
NaturaDannoDannoDannoPericolo
Nocumento richiestoProfittoNo
ProcedibilitàQuerelaQuerelaQuerelaD’ufficio

Il criterio che separa il 621 dal 622

Non è il contenuto ma il modo in cui si è arrivati a conoscerlo.

L’art. 621 punisce chi, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto — che debba rimanere segreto — di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo rivela senza giusta causa.

L’art. 622 punisce invece chi, avendo notizia di un segreto per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, lo rivela senza giusta causa ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto.

Nel primo caso la conoscenza è illegittima all’origine; nel secondo è perfettamente legittima, e ciò che è vietato è l’uso che se ne fa.

Ne discende una prima verifica: da dove veniva l’informazione, e se chi la deteneva vi avesse accesso in virtù di una posizione.

L’elemento che distingue il 622 dal 326

È la distinzione che ricorre più spesso nella pratica, perché molte posizioni sono a cavallo fra privato e pubblico.

La Cassazione la individua su quattro piani. La ratio incriminatrice: tutela della libertà del singolo per l’art. 622, tutela della pubblica amministrazione per l’art. 326. La qualificazione giuridica: reato di danno il primo, di pericolo il secondo. Le condizioni di perseguibilità: a querela contro d’ufficio.

Ma l’elemento distintivo essenziale è un altro: il tipo di segreto di cui è interdetta la divulgazione.

Ne discende che la qualificazione non si risolve guardando alla qualifica soggettiva di chi ha rivelato, ma alla natura dell’informazione. È una verifica che può cambiare il regime di procedibilità e con esso l’esito del procedimento.

Acquisire non è rivelare

È il principio più utile alla difesa, ed è controintuitivo.

La Cassazione ha stabilito che l’unitaria acquisizione di una pluralità di informazioni con diverso contenuto — quali i processi industriali, le caratteristiche dei prodotti e le specifiche politiche commerciali — costituisce un atto meramente preparatorio.

Il momento consumativo è rappresentato dalle successive condotte di rivelazione o di impiego di quelle notizie.

Che cosa comporta sul piano difensivo

La contestazione parte quasi sempre da un fatto oggettivo e documentato: la copia di file, il trasferimento di dati, l’esportazione di un archivio. Quel fatto, però, è preparatorio.

Ne discende che la difesa verifica due cose distinte: se vi sia stata una rivelazione a terzi o un impiego delle informazioni, e in che cosa siano consistiti concretamente.

Un’acquisizione seguita da nulla — perché il rapporto si è interrotto, perché i dati non sono mai stati usati, perché il destinatario non li ha ricevuti — non integra la fattispecie consumata.

Va aggiunto il rovescio della medaglia: quelle condotte rappresentano il momento consumativo di una pluralità di reati, eventualmente unificati dall’unitaria determinazione criminosa ai sensi dell’art. 81 c.p. Quando la rivelazione ci sia stata e riguardi molte informazioni, il profilo da lavorare si sposta sulla continuazione.

Il profitto dell’art. 623 non è il guadagno

La nozione è molto più ampia di quanto la parola suggerisca, e va conosciuta perché elimina un argomento difensivo apparente.

Il profitto comprende ogni sorta di utilità, anche non patrimoniale. Può pertanto essere costituito anche dalla soddisfazione di un rancore nutrito dall’agente nei confronti del soggetto passivo — «a ragione o a torto poco importa», precisa la Corte.

E vi si aggiunge un secondo elemento: il profitto non deve necessariamente essere conseguito. Basta che la condotta sia diretta a ottenerlo.

Ne discende che sostenere l’assenza di un vantaggio economico non esclude la fattispecie. La difesa lavora altrove: sul carattere segreto della notizia, sulla condotta effettivamente tenuta, sulla qualificazione.

Che cosa è «segreto» ai fini dell’art. 623

Il perimetro è più largo di quanto ci si aspetti, e due precisazioni della giurisprudenza lo delimitano.

Non serve la brevettabilità. Non costituisce condizione per la configurabilità del reato la sussistenza dei presupposti per la brevettabilità della scoperta o dell’applicazione rivelata.

Non servono novità e originalità. La tutela delle scoperte o invenzioni scientifiche è delimitata dal requisito dell’industrialità — quale suscettibilità di applicazione industriale — e prescinde dai caratteri della novità e dell’originalità: è sufficiente che si tratti di notizie non notorie.

Il concetto di notizia destinata al segreto comprende anche le operazioni fondamentali per la realizzazione dei prototipi di un determinato impianto, operazioni che ne costituiscano il «cuore».

Il terreno difensivo è la notorietà

Poiché la soglia è la non notorietà e non la novità, l’argomento praticabile non è che l’informazione fosse banale, ma che fosse già accessibile.

Vanno documentati: pubblicazioni, cataloghi, materiale commerciale, documentazione tecnica diffusa, brevetti pubblicati, informazioni presenti in bandi o capitolati, conoscenze diffuse nel settore.

Se la notizia era già nel dominio conoscibile prima della condotta contestata, il carattere segreto viene meno — e con esso la fattispecie.

La riforma del 2018

L’art. 623 è stato sostituito dall’art. 9 del d.lgs. 11 maggio 2018 n. 63, con decorrenza dal 22 giugno 2018.

Ai sensi del terzo comma di quella disposizione, nel testo riformulato le «notizie destinate a rimanere segrete sopra applicazioni industriali» della formulazione previgente costituiscono segreti commerciali.

È una riqualificazione da verificare quando il fatto contestato sia anteriore a quella data, perché incide sulla individuazione dell’oggetto materiale e sulla disciplina applicabile per successione di leggi.

Il concorso con il favoreggiamento

Un’ipotesi che ricorre nelle vicende in cui la rivelazione ha una finalità ulteriore.

La Cassazione ha affermato che il reato di rivelazione di segreto professionale, nel caso in cui la rivelazione sia compiuta al fine di aiutare taluno a eludere le investigazioni dell’autorità a suo carico, coesiste con il reato di favoreggiamento personale dell’art. 378 c.p.

Il concorso è nella specie formale, data la diversa oggettività dei due reati e attesa la strumentalità della rivelazione rispetto al favoreggiamento.

Ne discende che, quando la contestazione comprenda entrambi i titoli, non si tratta di una duplicazione ma di un’ipotesi riconosciuta — e il lavoro difensivo va condotto su ciascuno separatamente.

Casi pratici

Caso 1 — acquisizione senza rivelazione

Situazione. Contestazione ex art. 623 fondata sull’esportazione di un archivio contenente documentazione tecnica e commerciale.

Attività svolta. Verifica dell’esistenza di successive condotte di rivelazione o impiego, alla luce del principio secondo cui l’acquisizione costituisce atto meramente preparatorio.

Esito. Momento consumativo esaminato distintamente dalla condotta di apprensione dei dati.

Caso 2 — qualificazione fra 622 e 326

Situazione. Rivelazione da parte di soggetto operante in una struttura a partecipazione pubblica.

Attività svolta. Individuazione della natura del segreto divulgato, elemento distintivo essenziale fra le due fattispecie, con conseguente verifica del regime di procedibilità applicabile.

Esito. Qualificazione condotta sulla natura dell’informazione anziché sulla qualifica soggettiva dell’agente.

Caso 3 — notorietà della notizia

Situazione. Contestazione relativa a informazioni tecniche assunte come segrete.

Attività svolta. Documentazione della precedente accessibilità delle notizie attraverso materiale commerciale e documentazione tecnica diffusa, con riferimento alla soglia della non notorietà.

Esito. Carattere segreto sottoposto a verifica documentale.

Caso 4 — esito sfavorevole

Situazione. Difesa impostata sull’assenza di vantaggio economico conseguito dall’agente.

Attività svolta. Nessuna deduzione sul carattere segreto della notizia né sulla condotta effettivamente tenuta.

Esito. La nozione di profitto comprende ogni utilità anche non patrimoniale e non deve essere conseguita. La lezione: negare il guadagno non è una difesa.

I casi sono resi anonimi e descrivono attività svolte, non risultati promessi: l’esito dipende dagli atti del singolo procedimento.

Dove si costruisce la difesa

  1. Qualificazione: 621, 622, 623 o 326? Dipende dal tipo di segreto e dal modo in cui se ne è venuti a conoscenza.
  2. Carattere segreto: la notizia era non notoria alla data del fatto?
  3. Condotta: acquisizione o rivelazione? La prima è preparatoria.
  4. Nocumento, per l’art. 622: va provato, non presunto.
  5. Continuazione, quando le informazioni siano molte.
  6. Procedibilità: querela tempestiva, se la fattispecie è a querela.
  7. Concorso con altri titoli, e sua struttura.

Il secondo punto è quello che chiude più procedimenti: se l’informazione era già accessibile, la fattispecie non si configura, e la verifica è documentale.

Domande frequenti

Quali sono i reati in materia di segreti?

Quattro, e stanno in luoghi diversi del codice. L'art. 621 punisce la rivelazione del contenuto di documenti segreti; l'art. 622 la rivelazione di segreto professionale; l'art. 623 la rivelazione di segreti scientifici o commerciali. Fuori dalla sezione, l'art. 326 punisce la rivelazione di segreti d'ufficio.

Che differenza c'è fra l'art. 622 e l'art. 326?

La Cassazione la individua su quattro piani. La ratio: tutela della libertà del singolo per il 622, tutela della pubblica amministrazione per il 326. La qualificazione: reato di danno il primo, di pericolo il secondo. La procedibilità: a querela contro d'ufficio. Ma l'elemento distintivo essenziale è il tipo di segreto di cui è interdetta la divulgazione.

Come si è arrivati a conoscere il segreto conta?

È il criterio che separa il 621 dal 622. L'art. 621 riguarda chi è venuto abusivamente a cognizione del contenuto di altrui atti o documenti che debbano rimanere segreti. L'art. 622 riguarda invece chi ne è venuto a cognizione per ragione del proprio stato, ufficio, professione o arte: legittimamente, cioè, in virtù di una posizione.

Serve che qualcuno abbia subito un danno?

Per l'art. 622 sì: la fattispecie richiede il nocumento, ed è per questo che la Cassazione la qualifica come reato di danno. È una differenza sostanziale rispetto all'art. 326, che è reato di pericolo e si consuma con la sola rivelazione, indipendentemente dalle conseguenze.

Che cosa si intende per «profitto» nell'art. 623?

Molto più di un guadagno. La nozione comprende ogni sorta di utilità, anche non patrimoniale, e può pertanto essere costituito anche dalla soddisfazione di un rancore nutrito dall'agente nei confronti della persona offesa — a ragione o a torto, precisa la Corte, poco importa. Il profitto inoltre non deve necessariamente essere conseguito.

Il segreto industriale deve essere brevettabile?

No. La Cassazione ha affermato che non costituisce condizione per la configurabilità del reato di rivelazione di segreti industriali la sussistenza dei presupposti per la brevettabilità della scoperta o dell'applicazione rivelata. La tutela prescinde inoltre dai caratteri di novità e originalità: è sufficiente che si tratti di notizie non notorie.

Che cosa ha cambiato la riforma del 2018?

L'art. 623 è stato sostituito dall'art. 9 del d.lgs. 11 maggio 2018 n. 63, con decorrenza dal 22 giugno 2018. Nel testo riformulato le «notizie destinate a rimanere segrete sopra applicazioni industriali» della formulazione previgente costituiscono segreti commerciali. È una riqualificazione da verificare quando il fatto sia anteriore a quella data.

Acquisire le informazioni è già reato?

No, ed è il principio più utile alla difesa. La Cassazione ha stabilito che l'unitaria acquisizione di una pluralità di informazioni con diverso contenuto — processi industriali, caratteristiche dei prodotti, politiche commerciali — costituisce un atto meramente preparatorio. Il momento consumativo sta nelle successive condotte di rivelazione o di impiego.

Se le informazioni erano tante, il reato è uno solo?

No: quelle condotte rappresentano il momento consumativo di una pluralità di reati, eventualmente unificati dall'unitaria determinazione criminosa ai sensi dell'art. 81 c.p. Ne discende un profilo di trattamento sanzionatorio da esaminare, perché la continuazione incide sul calcolo della pena.

Chi è tenuto al segreto professionale?

Chi venga a conoscenza della notizia per ragione del proprio stato, ufficio, professione o arte. La formula è ampia e non si limita alle professioni ordinistiche: comprende chiunque acceda a informazioni riservate in virtù della posizione ricoperta — collaboratori di studio, consulenti, personale amministrativo.

Il reato può concorrere con altri?

Sì. La Cassazione ha affermato che il reato di rivelazione di segreto professionale, quando la rivelazione sia compiuta al fine di aiutare taluno a eludere le investigazioni dell'autorità a suo carico, coesiste con il favoreggiamento personale dell'art. 378 c.p. — nella specie del concorso formale, data la diversa oggettività dei due reati e la strumentalità della rivelazione rispetto al favoreggiamento.

Come si difende chi è accusato di aver rivelato un segreto?

Su quattro piani. La qualificazione: quale dei quattro articoli, e quindi quale regime. Il carattere segreto della notizia: se fosse già nota o divulgata, la fattispecie non si configura. La condotta: acquisizione o rivelazione, perché la prima è preparatoria. E per l'art. 622 il nocumento, che va provato e non presunto.

Domande di approfondimento

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Avv. Massimo Romano — penalista cassazionista, Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553, patrocinante in Cassazione dal 23 ottobre 2015.