Contrabbando: dal 2024 il TULD non esiste più
Il discrimine fra illecito penale e amministrativo non è più il dolo ma un criterio oggettivo: i diritti di confine dovuti devono superare i diecimila euro, oppure deve ricorrere un'aggravante. E il reato si estingue pagando il tributo con una sanzione fra il cento e il duecento per cento.
Il TULD è stato abrogato
È il punto da cui partire, perché rende inutilizzabile gran parte del materiale in circolazione.
Dal 4 ottobre 2024 è in vigore il decreto legislativo 26 settembre 2024 n. 141, recante «Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi».
Quel decreto ha ufficialmente abrogato il TULD — il Testo unico delle disposizioni in materia doganale — dopo oltre cinquant’anni dalla sua entrata in vigore. Si tratta della prima vera riscrittura organica della disciplina dagli anni Settanta.
La disciplina vigente è il risultato di due interventi, non di uno
Il d.lgs. 141/2024 non è rimasto fermo. Nel corso del 2025 è stato aggiornato dal d.lgs. 81/2025, noto come decreto correttivo bis, che ha ritoccato in modo significativo:
- le soglie sanzionatorie
- la disciplina dell’IVA all’importazione
- le modalità di estinzione del reato di contrabbando
- la gestione della confisca amministrativa
Ne discende che è impossibile comprendere il funzionamento attuale del sistema considerando il solo decreto del 2024: quello è la base, ma l’assetto oggi vigente è il risultato dell’evoluzione successiva.
È una verifica da compiere su ogni riferimento normativo prima di spenderlo.
Il discrimine non è più il dolo
È il mutamento sistematico più rilevante, e ribalta il modo in cui la contestazione si costruisce.
Le violazioni doganali sono ora suddivise in due sole categorie: illeciti penali e illeciti amministrativi. Ma la distinzione fra le due non è più basata sull’elemento soggettivo del dolo, come avveniva nel previgente TULD: poggia su criteri oggettivi, e in particolare sull’ammontare dei diritti doganali evasi o non versati.
Il sistema prima e dopo la riforma
| Profilo | TULD, fino al 2024 | D.lgs. 141/2024 e correttivo |
|---|---|---|
| Categorie di illecito | Molteplici | Due: penale e amministrativo |
| Criterio distintivo | Elemento soggettivo, il dolo | Oggettivo: ammontare dei diritti |
| Soglia penale | Assente in questi termini | 10.000 euro di diritti di confine |
| Contrabbando extra/intra ispettivo | Distinzione operante | Eliminata |
| IVA all’importazione | Non fra i diritti di confine | Riconosciuta fra i diritti di confine |
| Discrezionalità del funzionario | Incideva sulla notizia di reato | Non incide: il criterio è oggettivo |
| Riferimento nel d.lgs. 231 | Al TULD | Alle disposizioni complementari |
La soglia dei diecimila euro
Ai sensi dell’art. 96 delle disposizioni nazionali complementari, le condotte di contrabbando passano al vaglio dell’autorità giudiziaria in tutti i casi in cui:
- l’ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti — distintamente considerati — ovvero dei diritti di confine indebitamente richiesti in restituzione, superi i 10.000 euro;
- ovvero ricorra una delle circostanze aggravanti previste per le medesime fattispecie.
Sono due condizioni alternative: l’aggravante rende penale la condotta anche sotto soglia.
L’IVA all’importazione entra nel calcolo
La riforma riconosce l’IVA all’importazione fra i diritti di confine, con quanto ne consegue in termini di applicabilità delle regole sanzionatorie doganali.
È una novità che cambia i numeri. Poiché l’aliquota ordinaria si applica sul valore della merce maggiorato dei dazi, il superamento dei diecimila euro si raggiunge su operazioni di valore sensibilmente inferiore a quanto sarebbe avvenuto calcolando i soli dazi.
Ne discende che la prima verifica difensiva è aritmetica: come sia stata composta la somma contestata, quali voci vi siano confluite, e se il calcolo rispetti il criterio dei diritti «distintamente considerati».
Un errore nella quantificazione non riduce la pena: sposta il fatto dal penale all’amministrativo.
La dichiarazione infedele e il ruolo residuo del dolo
Il dolo non decide più la natura dell’illecito in via generale, ma conserva un ruolo su una fattispecie determinata.
La nuova figura di contrabbando per dichiarazione infedele ingloba di fatto le condotte che nel previgente art. 303 TULD costituivano soltanto un illecito amministrativo, e che oggi assumono rilevanza penale al ricorrere delle condizioni dell’art. 96.
Ma qualora l’autorità giudiziaria non rilevi l’elemento soggettivo del dolo, l’autore è punito a titolo di colpa, con applicazione della sanzione amministrativa — e ciò anche a fronte di diritti di confine dovuti superiori alla soglia.
Ne discende che, per questa fattispecie, le sanzioni amministrative operano come misura residuale in tre casi: violazioni inferiori a diecimila euro, violazioni non aggravate, ovvero mancanza di dolo.
È il profilo su cui la difesa lavora quando la quantificazione non sia contestabile.
L’estinzione del reato
È lo strumento più rilevante sul piano pratico, ed è rimasto in continuità con il sistema precedente.
In linea con quanto prevedeva l’art. 334 del vecchio TULD, il legislatore ha previsto all’art. 112 la possibilità di estinguere il reato di contrabbando con il pagamento:
- del tributo dovuto;
- e di una sanzione stabilita dall’Agenzia in misura non inferiore al 100 per cento e non superiore al 200 per cento dei diritti accertati in relazione alla violazione commessa.
La valutazione va compiuta presto, e sui numeri
L’estinzione comporta un esborso che può essere il triplo dei diritti evasi. Non è quindi una scelta automatica: va confrontata con l’esito atteso del procedimento e con le conseguenze ulteriori.
Fra queste, due pesano più della pena: la confisca obbligatoria prevista dall’art. 94, che opera indipendentemente dall’esito, e la posizione dell’ente ai sensi del d.lgs. 231.
Ne discende che il calcolo va fatto in modo completo — tributo, sanzione, valore della merce confiscabile, esposizione della società — e non sulla sola pena detentiva prospettata.
Va inoltre verificata la misura della sanzione richiesta: l’Agenzia la stabilisce entro una forbice che va dal cento al duecento per cento, e la determinazione entro quella forbice è un profilo sul quale è possibile interloquire.
La confisca
L’art. 94 prevede la confisca obbligatoria e, ove non sia possibile procedere alla confisca della merce, la confisca per equivalente.
Sono due previsioni con conseguenze diverse. La prima colpisce il bene; la seconda colpisce il patrimonio per un valore corrispondente, e può quindi attingere beni del tutto estranei all’operazione contestata.
Ne discende che il profilo va affrontato immediatamente, e che vanno verificate la titolarità dei beni attinti e la posizione di eventuali terzi estranei.
La posizione dell’impresa
Il contrabbando è reato presupposto della responsabilità degli enti ai sensi dell’art. 25-sexiesdecies del d.lgs. 231/2001.
La riforma ne ha aggiornato il richiamo normativo, sostituendo il riferimento al vecchio TULD con quello alle nuove disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione.
È un aggiornamento formale con una conseguenza sostanziale: i modelli di organizzazione e gestione che richiamino gli articoli del TULD rinviano a norme abrogate, e vanno adeguati.
Il rischio segnalato dagli operatori
Vale la pena riportarlo perché descrive il contesto in cui le contestazioni stanno maturando.
Poiché la distinzione non è più lasciata alla discrezionalità del funzionario dell’Agenzia delle dogane ma dipende da un fattore puramente oggettivo, non è più la compliance dell’azienda né la valutazione operata al momento dei controlli a incidere sulla trasmissione della notizia di reato.
Le categorie del settore hanno segnalato il concreto rischio che l’impianto determini il sorgere di numerose segnalazioni di reato e dei conseguenti disagi operativi, aprendo un dibattito rispetto al quale le autorità hanno mostrato alcuni segnali di apertura.
Ne discende un’indicazione per le imprese che operano con l’estero: la verifica preventiva delle dichiarazioni non è più un adempimento di conformità, è la misura che separa un rilievo amministrativo da un procedimento penale.
Casi pratici
Caso 1 — quantificazione dei diritti di confine
Situazione. Contestazione penale fondata sul superamento della soglia dei diecimila euro.
Attività svolta. Verifica della composizione della somma contestata, con esame delle voci confluite nel calcolo e del rispetto del criterio dei diritti «distintamente considerati».
Esito. Natura dell’illecito esaminata sulla quantificazione anziché sulla qualificazione formulata nell’atto.
Caso 2 — dichiarazione infedele senza dolo
Situazione. Contestazione di contrabbando per dichiarazione infedele, con diritti superiori alla soglia.
Attività svolta. Ricostruzione documentale del processo dichiarativo e delle informazioni disponibili all’operatore al momento della dichiarazione, ai fini della verifica dell’elemento soggettivo.
Esito. Profilo esaminato alla luce della previsione secondo cui, in assenza di dolo, si applica la sanzione amministrativa.
Caso 3 — valutazione sull’estinzione
Situazione. Possibilità di definizione ai sensi dell’art. 112.
Attività svolta. Calcolo complessivo dell’esborso — tributo, sanzione entro la forbice dal cento al duecento per cento, valore della merce confiscabile — e confronto con l’esposizione dell’ente ai sensi del d.lgs. 231.
Esito. Scelta compiuta sui numeri complessivi anziché sulla sola pena prospettata.
Caso 4 — esito sfavorevole
Situazione. Difesa impostata richiamando gli articoli del TULD.
Attività svolta. Nessuna verifica sull’abrogazione del testo unico e sulle modifiche introdotte dal correttivo del 2025.
Esito. Le disposizioni invocate non erano più vigenti. La lezione: in questa materia il primo controllo riguarda quale norma si applichi, e la risposta è cambiata due volte in due anni.
I casi sono resi anonimi e descrivono attività svolte, non risultati promessi: l’esito dipende dagli atti del singolo procedimento.
Dove si costruisce la difesa
- Norma applicabile: d.lgs. 141/2024 come modificato dal d.lgs. 81/2025. Mai il TULD.
- Quantificazione: come è composta la somma, IVA all’importazione compresa.
- Soglia: superata o no? È il discrimine fra penale e amministrativo.
- Aggravanti: rendono penale la condotta anche sotto soglia.
- Elemento soggettivo, per la dichiarazione infedele: senza dolo resta amministrativa.
- Estinzione ex art. 112: calcolo completo, non solo la pena.
- Confisca ex art. 94: obbligatoria, e per equivalente se la merce non è più disponibile.
- Ente: posizione ai sensi dell’art. 25-sexiesdecies.
Il secondo punto è quello che decide la natura stessa dell’illecito, ed è aritmetico: si verifica sui documenti, non si argomenta.
Domande frequenti
Il TULD è ancora in vigore?
No. Il decreto legislativo 26 settembre 2024 n. 141, in vigore dal 4 ottobre 2024, ha ufficialmente abrogato il Testo unico delle disposizioni in materia doganale. È la prima riscrittura organica della disciplina dagli anni Settanta. Chi consulti manuali o pagine che citano gli articoli del TULD sta leggendo norme non più vigenti.
Che cosa distingue oggi il reato dall'illecito amministrativo?
Un criterio oggettivo, non più l'elemento soggettivo del dolo come nel previgente TULD. Le violazioni doganali sono ora suddivise in due sole categorie — illeciti penali e illeciti amministrativi — e il discrimine è l'ammontare dei diritti di confine evasi o non versati.
Qual è la soglia?
Diecimila euro. Ai sensi dell'art. 96 delle disposizioni nazionali complementari, le condotte passano al vaglio dell'autorità giudiziaria quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti — distintamente considerati — ovvero dei diritti indebitamente richiesti in restituzione, superi i 10.000 euro; ovvero quando ricorra una delle circostanze aggravanti previste.
L'IVA all'importazione conta nel calcolo?
Sì, ed è una novità di rilievo pratico notevole. La riforma riconosce l'IVA all'importazione fra i diritti di confine, con quanto ne consegue in termini di applicabilità delle regole sanzionatorie doganali. Ne discende che il superamento della soglia si raggiunge molto più rapidamente di quanto avvenisse in passato.
È sparita la distinzione fra contrabbando extra e intra ispettivo?
Sì. La riforma ha eliminato la distinzione fra contrabbando «extra ispettivo» e «intra ispettivo», introducendo un sistema più lineare e coerente con le altre normative fiscali. La razionalizzazione riduce le fattispecie a due sole categorie.
Che cosa accade se manca il dolo?
Nell'ipotesi di contrabbando per dichiarazione infedele, qualora l'autorità giudiziaria non rilevi l'elemento soggettivo del dolo, l'autore è punito a titolo di colpa con applicazione della sanzione amministrativa secondo i parametri del d.lgs. 141/2024 — anche a fronte di diritti di confine dovuti superiori alla soglia.
Il reato di contrabbando si può estinguere?
Sì, ed è lo strumento difensivo più rilevante. In linea con quanto prevedeva l'art. 334 del vecchio TULD, l'art. 112 prevede la possibilità di estinguere il reato con il pagamento del tributo dovuto e di una sanzione stabilita dall'Agenzia in misura non inferiore al 100 per cento e non superiore al 200 per cento dei diritti accertati in relazione alla violazione commessa.
Che cosa succede alla merce?
L'art. 94 prevede la confisca obbligatoria e, ove non sia possibile procedere alla confisca della merce, la confisca per equivalente. È un profilo che va affrontato subito, perché incide su beni che possono non appartenere a chi è indagato.
Ne risponde anche l'impresa?
Sì. Il contrabbando è reato presupposto ai sensi dell'art. 25-sexiesdecies del d.lgs. 231/2001, e la riforma ne ha aggiornato il richiamo normativo, sostituendo il riferimento al vecchio TULD con quello alle nuove disposizioni nazionali complementari. Va quindi esaminata anche la posizione dell'ente e l'idoneità del modello.
La disciplina del 2024 è ancora quella vigente?
Non da sola. Nel corso del 2025 il decreto è stato aggiornato dal d.lgs. 81/2025, noto come correttivo bis, che ha ritoccato in modo significativo soglie sanzionatorie, disciplina dell'IVA all'importazione, modalità di estinzione del reato di contrabbando e gestione della confisca amministrativa. L'assetto vigente è il risultato dei due interventi.
Che cosa comporta il criterio oggettivo per le imprese?
Che la trasmissione della notizia di reato non dipende più dalla valutazione del funzionario. Non è più la compliance aziendale o l'apprezzamento operato al momento dei controlli a incidere: il superamento della soglia è un fattore puramente oggettivo. È stato segnalato il rischio che ne derivino numerose segnalazioni di reato.
Come si difende chi riceve una contestazione?
Su quattro piani. La quantificazione dei diritti di confine, perché la soglia decide la natura dell'illecito. L'elemento soggettivo, perché senza dolo la dichiarazione infedele resta amministrativa. L'estinzione ex art. 112, da valutare per tempo. E la confisca, che è obbligatoria e può colpire per equivalente.
Domande di approfondimento
- Che cosa accade se manca il dolo?
- Che cosa comporta il criterio oggettivo per le imprese?
- Che cosa distingue oggi il reato dall'illecito amministrativo?
- Che cosa succede alla merce?
- Come si difende chi riceve una contestazione?
- È sparita la distinzione fra contrabbando extra e intra ispettivo?
- Il reato di contrabbando si può estinguere?
- Il TULD è ancora in vigore?
- L'IVA all'importazione conta nel calcolo?
- La disciplina del 2024 è ancora quella vigente?
- Ne risponde anche l'impresa?
- Qual è la soglia?
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