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Interrogatorio prima della misura: quando spetta davvero

Avv. Massimo Romano · aggiornato al 08/08/2026

Dal 25 agosto 2024 il giudice deve, di regola, sentire l'indagato prima di disporre una misura cautelare. È l'interrogatorio preventivo, introdotto dalla riforma Nordio. Ma la regola conosce eccezioni, e nella pratica sono ampie: quando ricorra il pericolo di inquinamento probatorio o di fuga, ovvero quello di reiterazione in relazione a determinati delitti.

Quando spetta l’interrogatorio preventivo?

La struttura va conosciuta con precisione, perché nella pratica le eccezioni coprono un ambito più ampio della regola.

📜 Art. 291 comma 1-quater c.p.p. — interrogatorio preventivo Inserito dall’art. 2 comma 1 lett. e) della legge 9 agosto 2024 n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024:

«Fermo il disposto dell’articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65,

salvo che sussista: · taluna delle esigenze cautelari di cui all’articolo 274, comma 1, lettere a) — inquinamento probatorio — e b) — pericolo di fuga; · oppure l’esigenza cautelare di cui all’articolo 274, comma 1, lettera c) — reiterazione — in relazione a uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a), o all’articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altro mezzo di violenza personale.»

La finalità è offrire all’indagato la possibilità di esporre le proprie ragioni prima dell’adozione della misura, evitando che questa venga inutilmente disposta. Un effetto ulteriore atteso è lo snellimento del sistema delle impugnazioni.

Le tre esigenze cautelari e il loro effetto

EsigenzaArt. 274Effetto sull’interrogatorio preventivo
Inquinamento probatorioComma 1 lett. a)Lo esclude sempre
Pericolo di fugaComma 1 lett. b)Lo esclude sempre
Reiterazione, titoli comuniComma 1 lett. c)Non lo esclude: e’ l’ambito della regola
Reiterazione, delitti art. 407 co. 2 lett. a)Comma 1 lett. c)Lo esclude
Reiterazione, delitti art. 362 co. 1-terComma 1 lett. c)Lo esclude
Gravi delitti con armi o violenzaLo esclude
Titoli ostativi collegatiAttraggono anche i non ostativi

La terza riga individua l’ambito effettivo della regola: l’interrogatorio preventivo opera quando la misura sia richiesta soltanto per il pericolo di reiterazione e fuori dai titoli indicati.

Ne discende che l’interrogatorio preventivo opera, in concreto, soltanto quando la misura sia richiesta esclusivamente per il pericolo di reiterazione e al di fuori dei titoli di reato specificamente indicati dalla norma.

📌 La ratio, e perché conta conoscerla Va esplicitata perché orienta il modo in cui l’interrogatorio va affrontato.

La finalità dell’interrogatorio pre-misura è quella di offrire una maggiore tutela all’indagato, consentendogli di esporre le proprie ragioni e difese prima dell’adozione di una misura cautelare, così evitando che questa venga inutilmente disposta.

Sono valori che la giurisprudenza sottolineava già in passato, con riferimento all’ipotesi di aggravamento della misura già in essere: la novità sta nell’averli estesi al momento genetico.

Ne discende un’indicazione operativa: quell’interrogatorio non è un adempimento da subire ma l’unica occasione in cui la posizione può essere rappresentata al giudice prima che la restrizione sia disposta. È il momento in cui il rapporto fra sforzo difensivo e risultato è più favorevole dell’intero procedimento cautelare — e va preparato di conseguenza.

Un effetto ulteriore atteso dal legislatore è lo snellimento del sistema delle impugnazioni: le deduzioni difensive che oggi conducono in sede di riesame alla revoca o alla modifica della misura possono, se anticipate, evitare che essa sia disposta.

Che cosa accade se ricorre un’eccezione?

Non esistono situazioni intermedie, e la circostanza semplifica l’analisi ma restringe le possibilità difensive.

Il comma 1-quater impone di procedere a interrogatorio preventivo prima dell’emissione di un’ordinanza cautelare, e prevede alcune ipotesi — formulate in guisa di eccezioni — nelle quali tale adempimento deve essere omesso. In quelle ipotesi si adotta la procedura tradizionale dettata dall’art. 294.

Il sistema previsto è quindi rigidamente binario: o si applica la regola generale — interrogatorio preventivo — o si rientra in una delle eccezioni, e l’interrogatorio è differito.

Interrogatorio preventivo e di garanzia a confronto

ProfiloPreventivo (art. 291)Di garanzia (art. 294)
MomentoPrima dell’emissione della misuraDopo l’esecuzione
NaturaAtto preliminareAtto successivo
FunzioneContribuire alla decisione del giudiceConsentire la difesa di chi è già ristretto
PresuppostoAssenza delle esigenze escludentiRicorrenza di una delle eccezioni
ModalitàArtt. 64 e 65 c.p.p.Disciplina propria
Chi è già ristrettoNo
RapportoSe vi è stato il primo, il secondo non si faOpera se il primo è mancato

Le prime tre righe descrivono una differenza di funzione prima ancora che di collocazione: il primo serve a decidere, il secondo a difendersi da una decisione gia’ presa ed eseguita.

L’ultima riga descrive il collegamento fra i due istituti, ed è stato precisato in questi termini: la disposizione secondo cui il giudice, per non far luogo all’interrogatorio di garanzia, deve aver già proceduto a quello preventivo, postula che quest’ultimo sia effettivamente avvenuto.

L’interrogatorio di garanzia

Resta pienamente in vigore per le ipotesi in cui il preventivo non si svolge, ed è istituto strutturalmente distinto.

L’art. 294 disciplina l’interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale. La ratio si ravvisa nell’esigenza di garantire il rispetto del diritto di difesa nella fase immediatamente successiva all’esecuzione della misura: è il primo vero strumento di difesa riconosciuto a chi vi è sottoposto.

Il comma 1, come modificato dalla riforma, stabilisce che fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, se non vi è stato l’interrogatorio preventivo ex art. 291 oppure se non vi è stato interrogatorio nell’udienza di convalida dell’arresto o del fermo, il giudice che ha disposto la misura procede all’interrogatorio della persona in custodia cautelare immediatamente ovvero entro i termini previsti.

⚠️ Dal 25 agosto 2026 cambia chi procede all’interrogatorio È una modifica a efficacia differita che entra in vigore fra pochissimo, e va conosciuta perché incide sull’individuazione dell’organo.

La modifica del comma 4-bis dell’art. 294, disposta dalla legge n. 114 del 2024, si applica decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Ne discende che fino al 24 agosto 2026 trova applicazione la disposizione previgente. A decorrere dal 25 agosto 2026, quando la competenza funzionale per la custodia cautelare in carcere apparterrà al giudice per le indagini preliminari in composizione collegiale — per effetto del comma 1-quinquies dell’art. 328 — sarà il presidente del collegio, ovvero uno dei componenti da lui delegato, a procedere all’interrogatorio.

È un cambiamento che va tenuto presente nei procedimenti a cavallo della data, perché riguarda la competenza a compiere l’atto e non la sua disciplina sostanziale — e i vizi di competenza hanno un regime proprio.

Basta che il reato non sia ostativo?

È il principio che nella pratica restringe più di ogni altro l’ambito effettivo dell’interrogatorio preventivo.

La disciplina speciale dei reati ostativi all’interrogatorio preventivo attrae anche i reati non ostativi, se questi sono legati da una connessione qualificata ovvero da un collegamento probatorio.

⚖️ La questione aperta: i procedimenti con più indagati

Il problema, e perché è arrivato alle Sezioni Unite Il problema sorge quando, in un medesimo procedimento, il giudice deve valutare la posizione di più persone. Se per l’indagato «A» non sussistono pericoli di fuga o di inquinamento probatorio, questi avrebbe diritto all’interrogatorio preventivo. Ma convocarlo significherebbe rivelare l’esistenza dell’indagine anche rispetto alle posizioni per le quali quei pericoli sussistono. La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite: allo stato non è risolta, e va rappresentata come tale all’assistito e nelle deduzioni.

La soluzione respinta: lo «spacchettamento» La Cassazione ha rilevato che la novella ha inciso solo sull’art. 291, inserendovi il comma 1-quater, lasciando inalterato il sistema complessivo delle misure cautelari — all’interno del quale non vi sono norme che prevedano ipotesi di separazione del procedimento. Ne discende che il giudice, a fronte di una richiesta cautelare che contempli imputazioni soggettivamente o oggettivamente complesse, non può separare singoli reati o singole posizioni al fine di effettuare l’interrogatorio preventivo là dove sarebbe previsto: non vi sono disposizioni che lo consentano.

Cass. pen. n. 26917 del 2025 — l’attrazione dei reati non ostativi La disciplina speciale dei reati ostativi all’interrogatorio preventivo attrae anche i reati non ostativi, se questi sono legati da una connessione qualificata ovvero da un collegamento probatorio. È il principio che nella pratica esclude l’interrogatorio preventivo in un numero considerevole di procedimenti: basta che nel medesimo contesto figuri un titolo ostativo collegato perché la disciplina derogatoria si estenda all’intera vicenda.

Cass. pen., sez. II, n. 11921 del 23 gennaio 2025 — la successione nel tempo La nuova previsione dell’art. 291 comma 1-quater è applicabile a tutte le richieste di misura cautelare pendenti al 25 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge n. 114. La ragione: in assenza di disposizioni transitorie, l’atto che assume rilievo ai fini della regolamentazione del fenomeno successorio è — per il principio tempus regit actum — l’ordinanza applicativa della misura, e non la richiesta formulata dal pubblico ministero.

Da verificare prima della pubblicazione: esito della questione rimessa alle Sezioni Unite.

È un’attrazione che opera in senso unico: il titolo ostativo estende la propria disciplina derogatoria a quelli collegati, e mai il contrario.

Ne discende una verifica che va compiuta sul provvedimento: quali titoli figurano nella richiesta cautelare, e se fra essi ve ne sia uno rientrante fra i delitti indicati dall’art. 407 comma 2 lett. a) o dall’art. 362 comma 1-ter. Se sì, e se sussista un collegamento, l’interrogatorio preventivo non è dovuto nemmeno per i titoli che, isolatamente considerati, lo imporrebbero.

E se gli indagati sono più di uno?

Va rappresentata come tale, perché allo stato non è risolta e le soluzioni praticate dai giudici divergono.

Il problema sorge quando, in un medesimo procedimento, il giudice deve valutare la posizione di più persone. Se per un indagato non sussistono pericoli di fuga o di inquinamento probatorio, questi avrebbe diritto all’interrogatorio preventivo.

Il diritto, però, non è isolabile dalla posizione degli altri indagati, e qui sta il nodo.

Ma convocarlo comporterebbe rivelare l’esistenza dell’indagine anche rispetto alle posizioni per le quali quei pericoli sussistono, vanificando la ragione stessa dell’eccezione.

Le soluzioni in campo

1 Interrogare comunque chi ne avrebbe diritto, con il rischio di compromettere le altre posizioni.

2 Separare il procedimento per procedere solo su alcune posizioni.

3 Omettere l’interrogatorio per tutti, in ragione della complessità.

4 La seconda soluzione è stata esclusa dalla Cassazione.

5 Sulle altre si è pronunciata la rimessione alle Sezioni Unite.

📌 Perché lo «spacchettamento» è stato escluso L’argomento merita di essere riportato, perché è di tecnica normativa e regge anche in altri contesti.

La Cassazione ha rilevato che la novella ha inciso solo sull’art. 291, inserendovi il comma 1-quater, ma ha lasciato inalterato il sistema complessivo delle misure cautelari — all’interno del quale non vi sono specifiche norme che prevedano ipotesi di separazione o «spacchettamento» del procedimento.

Ne discende che il giudice, a fronte di una richiesta cautelare che contempli imputazioni soggettivamente o oggettivamente complesse, non può separare singoli reati o singole posizioni al fine di effettuare l’interrogatorio preventivo là dove sarebbe previsto: semplicemente, non vi sono disposizioni che lo consentano.

È un ragionamento che vale la pena isolare, perché ha una portata generale: una garanzia introdotta senza gli strumenti processuali per renderla operativa nei casi complessi resta, in quei casi, di applicazione incerta.

Ed è la ragione per cui la questione è approdata alle Sezioni Unite. Fino alla loro pronuncia, la difesa che si trovi in un procedimento plurisoggettivo ha un argomento da spendere — l’omissione dell’interrogatorio dove sarebbe stato dovuto — e insieme un’incertezza da rappresentare all’assistito.

Come si prepara l’interrogatorio

Su quattro piani, e il primo va compiuto nelle ore che precedono l’atto: il tempo disponibile è breve.

La sequenza

1 Verificare quale esigenza cautelare sia prospettata.

2 Esaminare gli elementi disponibili e la loro consistenza.

3 Individuare ciò che può incidere sull’esigenza, non sul merito.

4 Valutare se rispondere, e su quali profili.

5 Documentare quanto possa escludere la reiterazione.

Il terzo punto è quello che distingue un interrogatorio preventivo efficace da uno inutile: poiché l’atto è finalizzato a evitare che la misura sia disposta, ciò che rileva è quanto incide sull’esigenza cautelare — non la contestazione del fatto, che avrà la propria sede.

È una distinzione che va spiegata all’assistito prima dell’atto, perché l’istinto porta nella direzione opposta: chi si trova davanti a un giudice tende a difendersi dall’accusa, mentre in quella sede occorre difendersi dalla previsione che l’accusa fonda.

Che cosa preparare, e che cosa lasciare ad altra sede

ElementoSede
Elementi che escludono la reiterazioneInterrogatorio preventivo
Situazione lavorativa e abitativaInterrogatorio preventivo
Disponibilita’ a misure meno afflittiveInterrogatorio preventivo
Assenza di precedenti rilevantiInterrogatorio preventivo
Contestazione della ricostruzione del fattoSede propria del merito
Questioni di qualificazione giuridicaRiesame o merito
Vizi dell’ordinanzaRiesame, se la misura e’ disposta

Le prime quattro righe riguardano l’esigenza cautelare; le ultime tre il merito e i vizi dell’ordinanza, che hanno sedi proprie e tempi diversi.

⚠️ Il diritto al silenzio resta, e la scelta va compiuta con il difensore Va detto con chiarezza, perché la struttura dell’atto può indurre a ritenere il contrario.

L’interrogatorio preventivo si svolge con le modalità indicate agli artt. 64 e 65: sono le regole ordinarie dell’interrogatorio, comprensive degli avvertimenti e della facoltà di non rispondere.

Ne discende che l’indagato non è tenuto a rendere dichiarazioni, e che il mancato esercizio della facoltà di rispondere non può essere valutato a suo carico né sul piano della responsabilità né su quello cautelare.

Ma va rappresentata anche l’altra faccia: poiché l’atto ha la funzione di evitare che la misura sia disposta, il silenzio lascia il giudice con i soli elementi dell’accusa. È una scelta che va compiuta valutando tre cose: che cosa vi sia da dire, se sia verificabile, e se possa incidere sull’esigenza cautelare. E va compiuta con il difensore, disponendo del tempo necessario a esaminare la situazione.

Va aggiunto che il silenzio non è una scelta irreversibile: se il preventivo non conduce al risultato sperato e la misura viene disposta, restano il riesame e — nelle ipotesi in cui operi — l’interrogatorio di garanzia.

Come si procede: dalla convocazione all’atto

La sequenza

MomentoChe cosa si fa
Alla notizia della convocazioneNominare il difensore e chiedere gli atti disponibili.
Prima verificaQuale esigenza cautelare risulti prospettata.
SecondaSe la posizione rientri nella regola o in una delle eccezioni.
TerzaSe vi siano titoli ostativi collegati che attraggono la disciplina.
PreparazioneIndividuare cio’ che incide sull’esigenza, non sul merito.
DecisioneSe rispondere, e su quali profili.
Dopo l’attoSe la misura e’ comunque disposta, valutare il riesame.

Casi pratici

Caso pratico 1 — verifica dell’esigenza prospettata

Situazione. Convocazione per interrogatorio preventivo a seguito di richiesta di misura cautelare.

Attivita’ svolta. Esame dell’esigenza cautelare prospettata nella richiesta e individuazione degli elementi idonei a incidere su di essa, distinti da quelli attinenti al merito della contestazione.

Esito. Atto preparato sui profili rilevanti ai fini della decisione cautelare.

Caso pratico 2 — attrazione dei titoli collegati

Situazione. Misura cautelare disposta senza previo interrogatorio, in relazione a titoli non compresi fra quelli ostativi.

Attivita’ svolta. Verifica della presenza nel medesimo procedimento di titoli rientranti fra i delitti indicati dall’art. 407 comma 2 lett. a) e del collegamento probatorio o della connessione qualificata con essi.

Esito. Applicabilita’ della disciplina derogatoria verificata sul complesso dei titoli.

Caso pratico 3 — successione nel tempo

Situazione. Richiesta di misura cautelare formulata anteriormente al 25 agosto 2024 e definita successivamente.

Attivita’ svolta. Deduzione dell’applicabilita’ del comma 1-quater a tutte le richieste pendenti a quella data, essendo rilevante ai fini successori l’ordinanza applicativa e non la richiesta.

Esito. Disciplina individuata secondo il principio tempus regit actum.

Caso pratico 4 — esito sfavorevole

Situazione. Interrogatorio preventivo affrontato senza previo esame degli elementi disponibili e senza preparazione.

Attivita’ svolta. Dichiarazioni rese sul merito della contestazione, senza allegazione di elementi incidenti sull’esigenza cautelare prospettata.

Esito. La misura e’ stata comunque disposta. La lezione: l’atto serve a evitare la misura, e cio’ che rileva e’ quanto incide sull’esigenza.

I casi sono resi anonimi e descrivono attivita’ svolte, non risultati promessi: l’esito dipende dagli atti del singolo procedimento.

Errori che peggiorano la posizione

  • Ritenere che l’interrogatorio preventivo sia sempre dovuto.
  • Affrontarlo senza preparazione, come adempimento formale.
  • Concentrarsi sul merito anziche’ sull’esigenza cautelare.
  • Ritenere di essere tenuti a rispondere.
  • Non verificare la presenza di titoli ostativi collegati.
  • Confondere l’interrogatorio preventivo con quello di garanzia.

Errori dal lato della difesa tecnica

  • Non verificare quale esigenza cautelare sia prospettata.
  • Non distinguere fra elementi di merito ed elementi cautelari.
  • Non rilevare l’eventuale attrazione operata da titoli collegati.
  • Non dedurre la successione nel tempo per le richieste pendenti al 25 agosto 2024.
  • Non rappresentare all’assistito la facolta’ di non rispondere e i suoi effetti.
  • Non rilevare l’omissione dell’interrogatorio dove era dovuto.

Miti e fatti

Quello che si sente dire, e come stanno le cose

Si diceIn realta’
Il giudice deve sempre sentire primaLe eccezioni sono ampie
Esistono soluzioni intermedieIl sistema è rigidamente binario
Il preventivo ha sostituito quello di garanziaRestano istituti distinti
Basta che il reato non sia ostativoI titoli collegati attraggono la disciplina
Il giudice può separare le posizioniLo spacchettamento è stato escluso
La questione plurisoggettiva è risoltaÈ rimessa alle Sezioni Unite
All’interrogatorio si deve rispondereLa facoltà di non rispondere resta
Conta contestare il fattoRileva ciò che incide sull’esigenza cautelare

Due domande ricorrenti

Mi hanno convocato per un interrogatorio davanti al giudice. Che cosa significa?

Se la convocazione proviene dal giudice per le indagini preliminari e non dal pubblico ministero, è probabile che si tratti dell’interrogatorio preventivo introdotto dalla riforma Nordio — e le dico subito perché conta. La legge 9 agosto 2024 n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, ha inserito nell’art. 291 il comma 1-quater: prima di disporre la misura, il giudice procede all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini con le modalità degli artt. 64 e 65. Significa che una richiesta di misura cautelare nei suoi confronti è già stata formulata, e che il giudice sta valutando se accoglierla. La finalità dell’istituto è precisa: offrirle la possibilità di esporre le proprie ragioni prima dell’adozione della misura, così evitando che questa venga inutilmente disposta. Ne discende che non è un adempimento da subire ma l’unica occasione in cui la sua posizione può essere rappresentata al giudice prima che la restrizione sia disposta. Va preparata. E le anticipo la cosa che distingue un interrogatorio efficace da uno inutile: poiché l’atto serve a evitare la misura, ciò che rileva è quanto incide sull’esigenza cautelare — non la contestazione del fatto, che avrà la propria sede.

Perché a me il giudice non ha fatto l’interrogatorio prima e a un altro sì?

Perché il sistema è rigidamente binario e le eccezioni sono ampie — le spiego come funziona. Il comma 1-quater impone l’interrogatorio preventivo, ma salvo che sussista: taluna delle esigenze cautelari dell’art. 274 comma 1 lettere a) — inquinamento probatorio — e b) — pericolo di fuga; oppure quella della lettera c) — reiterazione — in relazione a uno dei delitti indicati all’art. 407 comma 2 lett. a) o all’art. 362 comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o altro mezzo di violenza personale. In quelle ipotesi si adotta la procedura tradizionale dell’art. 294: interrogatorio dopo l’esecuzione. Vi si aggiunge un principio che restringe ulteriormente: la disciplina dei reati ostativi attrae anche i reati non ostativi, se legati da connessione qualificata o da collegamento probatorio. Basta quindi che nel procedimento figuri un titolo ostativo collegato. C’è infine una questione aperta proprio sulla sua domanda: quando gli indagati sono più di uno con posizioni diverse. La Cassazione ha escluso che il giudice possa separare le posizioni, e il resto è stato rimesso alle Sezioni Unite.

In che cosa consiste l’assistenza

  • Verifica dell’esigenza cautelare prospettata.
  • Esame degli elementi disponibili e della loro consistenza.
  • Individuazione di cio’ che incide sull’esigenza.
  • Valutazione sulla scelta di rispondere.
  • Verifica dell’eventuale attrazione operata da titoli collegati.
  • Assistenza nell’atto e nelle deduzioni successive.
  • Riesame, ove la misura sia comunque disposta.

Casi che lo studio non assume

  • Chi chiede di rappresentare circostanze non corrispondenti ai fatti.
  • Chi chiede assistenza per condotte in corso di svolgimento.
  • Chi non intende conferire prima dell’atto.
  • Chi chiede una previsione sull’esito prima dell’esame degli elementi.

Costi della difesa

Voci e criteri di determinazione

Attivita’CriterioNota
Esame degli atti e preparazione dell’interrogatorioD.M. 55/2014 e succ. mod. — indaginiAttivita’ urgente
Assistenza all’interrogatorio preventivoD.M. 55/2014 — indaginiDavanti al giudice
Assistenza all’interrogatorio di garanziaD.M. 55/2014 — indaginiDopo l’esecuzione
Riesame della misuraD.M. 55/2014 — giudizioTermini brevi
Difesa nel meritoD.M. 55/2014 — indagini e giudizioSecondo la fase

Glossario

I termini usati in questa pagina

TermineSignificato
Interrogatorio preventivoArt. 291 comma 1-quater: prima della misura
Interrogatorio di garanziaArt. 294: dopo l’esecuzione della misura
Legge 114/2024Riforma Nordio, in vigore dal 25 agosto 2024
Art. 274 lett. a)Inquinamento probatorio: esclude il preventivo
Art. 274 lett. b)Pericolo di fuga: esclude il preventivo
Art. 274 lett. c)Reiterazione: esclude solo per determinati delitti
Reati ostativiAttraggono i titoli collegati
Connessione qualificataPresupposto dell’attrazione
Sistema binarioO prima, o dopo: non vi sono situazioni intermedie
Tempus regit actumRileva l’ordinanza applicativa, non la richiesta

Riferimenti

  • legge 9 agosto 2024 n. 114: introduzione dell’art. 291 comma 1-quater
  • Cass. sez. II n. 11921 del 23 gennaio 2025: applicabilita’ alle richieste pendenti
  • Cass. sez. II n. 9113 del 4 marzo 2025: presupposti dell’interrogatorio anticipato
  • Cass. n. 26917 del 2025: attrazione dei reati non ostativi collegati
  • Cass. sez. IV n. 29299 dell’11 luglio 2003: valori del contraddittorio anticipato
  • esclusione dello spacchettamento del procedimento
  • questione rimessa alle Sezioni Unite sui procedimenti plurisoggettivi

Domande frequenti

Che cos'è l'interrogatorio preventivo?

Un istituto introdotto dalla legge 9 agosto 2024 n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024. L'art. 291 comma 1-quater prevede che, prima di disporre la misura, il giudice proceda all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini con le modalità indicate agli articoli 64 e 65. La finalità è consentire all'indagato di esporre le proprie ragioni prima dell'adozione della misura, evitando che questa venga inutilmente disposta.

Quando non si fa?

Quando sussista taluna delle esigenze cautelari dell'art. 274 comma 1 lettere a) — inquinamento probatorio — e b) — pericolo di fuga. Oppure quando sussista quella della lettera c) — reiterazione — in relazione a uno dei delitti indicati all'art. 407 comma 2 lettera a) o all'art. 362 comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altro mezzo di violenza personale.

Che cosa accade se ricorre un'eccezione?

Si adotta la procedura tradizionale dell'art. 294: l'interrogatorio si svolge dopo l'esecuzione della misura. Il sistema previsto è rigidamente binario: o si applica la regola generale — interrogatorio preventivo — o si rientra in una delle eccezioni, e l'interrogatorio è differito. Non esistono situazioni intermedie.

Che differenza c'è fra i due interrogatori?

È strutturale e funzionale. L'interrogatorio preventivo è un atto preliminare, che si svolge prima dell'emissione della misura per contribuire alla decisione del giudice. L'interrogatorio di garanzia è un atto successivo all'applicazione della misura, che serve a consentire la difesa dell'indagato già ristretto: è il primo strumento di difesa riconosciuto a chi vi è sottoposto.

Il preventivo ha sostituito quello di garanzia?

No: l'interrogatorio di garanzia rimane pienamente in vigore per le ipotesi in cui il preventivo non si svolge. L'art. 294 comma 1 stabilisce che, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, se non vi è stato l'interrogatorio preventivo oppure se non vi è stato interrogatorio nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, il giudice procede all'interrogatorio della persona in custodia.

Basta che il mio reato non sia fra quelli ostativi?

Non basta. La disciplina speciale dei reati ostativi all'interrogatorio preventivo attrae anche i reati non ostativi, se questi sono legati da una connessione qualificata ovvero da un collegamento probatorio. Ne discende che è sufficiente che nel medesimo procedimento figuri un titolo ostativo collegato perché l'interrogatorio preventivo non sia dovuto.

Il giudice può separare le posizioni per interrogare solo alcuni?

No. La Cassazione ha rilevato che la novella ha inciso solo sull'art. 291, lasciando inalterato il sistema complessivo delle misure cautelari — all'interno del quale non vi sono norme che prevedano ipotesi di separazione. Ne discende che, a fronte di una richiesta che contempli imputazioni soggettivamente o oggettivamente complesse, il giudice non può separare singoli reati o posizioni al fine di effettuare l'interrogatorio.

Come si risolve allora il problema dei procedimenti con più indagati?

Non è risolto. Il problema sorge quando per un indagato non sussistono pericoli di fuga o inquinamento — e quindi avrebbe diritto all'interrogatorio preventivo — mentre per altri quei pericoli sussistono: convocarlo comporterebbe rivelare l'esistenza dell'indagine. La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite, e allo stato va rappresentata come aperta.

Si applica alle richieste già pendenti nel 2024?

Sì. La Cassazione ha affermato che la nuova previsione è applicabile a tutte le richieste di misura cautelare pendenti al 25 agosto 2024. La ragione: in assenza di disposizioni transitorie, l'atto che assume rilievo ai fini successori è — per il principio tempus regit actum — l'ordinanza applicativa, e non la richiesta del pubblico ministero.

Sono obbligato a rispondere?

No. L'interrogatorio preventivo si svolge con le modalità indicate agli artt. 64 e 65: sono le regole ordinarie, comprensive degli avvertimenti e della facoltà di non rispondere. Il mancato esercizio della facoltà di rispondere non può essere valutato a carico. Va però considerato che, poiché l'atto ha la funzione di evitare la misura, il silenzio lascia il giudice con i soli elementi dell'accusa: è una scelta da compiere con il difensore.

Su che cosa conviene concentrarsi?

Su ciò che incide sull'esigenza cautelare, non sul merito della contestazione. È la distinzione che separa un interrogatorio preventivo efficace da uno inutile: l'atto è finalizzato a evitare che la misura sia disposta, e la misura si fonda su un'esigenza determinata. La contestazione del fatto avrà la propria sede, e anticiparla può non giovare.

Cambia qualcosa nel 2026?

Sì, sulla competenza. La modifica del comma 4-bis dell'art. 294 si applica decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge n. 114: fino al 24 agosto 2026 vale la disposizione previgente. A decorrere dal 25 agosto 2026, quando la competenza per la custodia in carcere apparterrà al giudice per le indagini preliminari in composizione collegiale, sarà il presidente del collegio, o un componente da lui delegato, a procedere all'interrogatorio.

Domande di approfondimento

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Avv. Massimo Romano — penalista cassazionista, Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553, patrocinante in Cassazione dal 23 ottobre 2015.