Un familiare e' stato arrestato: cosa fare

Se un familiare è stato arrestato, un prossimo congiunto può nominare il difensore di fiducia al posto suo, finché non vi abbia provveduto lui. È la cosa più utile che si può fare nelle prime ore.

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▶ Risposta diretta

Chi telefona non è chi decide, e proprio per questo può fare le cose che contano. Un familiare non è parte del procedimento: non può parlare con il giudice, non può accedere agli atti, non può incidere sulle scelte processuali. Ma è l'unico che, nelle prime ore, può nominare il difensore di fiducia — e questa è una facoltà prevista espressamente dalla legge.

La ragione è pratica: chi è stato arrestato non ha il telefono, non conosce numeri, non può cercare nessuno. Se nessuno nomina un difensore di fiducia, l'assistenza sarà quella di un difensore d'ufficio designato secondo turno, che è una garanzia ma non una scelta.

Le altre due cose che solo la famiglia può fare sono raccogliere documenti e non fare danni. La seconda è meno ovvia della prima e produce più conseguenze.

Il grado di parentela non cambia la risposta: moglie, marito, fratello, genitore o convivente affrontano la stessa sequenza. Cambia solo dove è avvenuto l'arresto, e da lì si sceglie la guida.

Avv. Massimo RomanoAvvocato penalista cassazionista

Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553 · Albo Speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione (CNF) dal 23 ottobre 2015 · tessera AA039620

· verifica sull'Albo Nazionale

⚡ In sintesi

  • Un prossimo congiunto può nominare il difensore finché l'arrestato non vi ha provveduto.
  • Senza nomina si procede con il difensore d'ufficio: una garanzia, non una scelta.
  • La famiglia non è parte: non accede agli atti e non decide.
  • Ma è l'unica che può raccogliere i documenti che servono in convalida.
  • Non contattare altri coinvolti, la persona offesa, o «chiarire» con chiunque.
  • Niente pubblicazioni sui social: restano e vengono lette.
  • La convalida arriva in tempi strettissimi: i documenti servono subito.
  • Se l'arresto è avvenuto all'estero cambia tutto: si parte dal luogo.
  • Il grado di parentela non cambia la risposta.

Posso nominare io l'avvocato per lui?

Sì, e non è una cortesia concessa dalla prassi: è una facoltà prevista dal codice.

📜 Art. 96 comma 3 c.p.p.

La nomina del difensore di fiducia per la persona arrestata, fermata o in custodia cautelare può essere fatta da un prossimo congiunto, con le forme previste, finché l'interessato non vi abbia provveduto.

La nomina si effettua con dichiarazione resa all'autorità procedente o consegnata da chi vi provvede, oppure trasmessa con raccomandata. Il difensore così nominato è a tutti gli effetti difensore di fiducia.

Testo consolidato su Normattiva.

La ragione della norma è pratica e vale la pena comprenderla, perché spiega l'urgenza. Chi viene arrestato non ha il telefono. Non ricorda numeri, non può consultare un elenco, non può cercare nessuno. La facoltà attribuita al congiunto serve esattamente a colmare quel vuoto nelle ore in cui conta di più.

La nomina resta efficace finché l'interessato non provvede da sé. Se una volta assistito preferisce un altro professionista, può revocare e nominare chi vuole: la nomina del congiunto non lo vincola. È una facoltà che apre una possibilità e non ne chiude nessuna.

Tabella 1 — Chi può nominare e come
Profilo Contenuto
Chi può farloUn prossimo congiunto della persona arrestata, fermata o in custodia
Fino a quandoFinché l'interessato non ha provveduto da sé
ComeDichiarazione all'autorità procedente, consegna o raccomandata
EffettoDifensore di fiducia a tutti gli effetti
RevocabilitàL'interessato può revocare e nominarne un altro
Serve il consenso preventivoNo: la norma serve proprio ai casi in cui non è possibile

⚠️ Le ore che si perdono aspettando «di sentirlo»

È l'errore più frequente e nasce da una premura comprensibile: non si vuole decidere al posto suo, si aspetta di poterlo sentire per chiedere cosa preferisce. Il problema è che quella telefonata può non arrivare in tempo, e nel frattempo si svolgono l'interrogatorio di garanzia e l'udienza di convalida — cioè i due momenti in cui la difesa incide di più sull'intero procedimento. Nominare non toglie nulla a nessuno: se lui preferirà un altro professionista lo dirà e lo cambierà. Non nominare, invece, toglie a lui la scelta e la sostituisce con un turno.

Che differenza c'è con il difensore d'ufficio?

Una differenza di scelta, non di qualità. È un punto che va detto con precisione perché circolano due letture opposte ed entrambe sbagliate.

Il difensore d'ufficio è designato secondo un turno da un elenco di professionisti che hanno i requisiti previsti e che hanno chiesto di esservi iscritti. Non è un professionista di serie B: è un professionista che l'assistito non ha scelto e che, nel momento in cui viene designato, non conosce la vicenda né la persona.

La differenza pratica sta in tre elementi. La continuità: il difensore di fiducia segue il caso dall'inizio alla fine, quello d'ufficio può cambiare secondo i turni. La disponibilità di tempo, dato che il d'ufficio riceve la designazione poco prima dell'atto e ha meno margine per prepararlo. E il rapporto con la famiglia, che nel difensore di fiducia è parte dell'incarico e nell'altro caso non è previsto.

⚠️ Il difensore d'ufficio non è gratuito

È l'equivoco che produce le sorprese peggiori. Il difensore d'ufficio va retribuito dall'assistito secondo i parametri, e in caso di mancato pagamento può procedere al recupero. Ciò che è gratuito è il patrocinio a spese dello Stato, che è un istituto diverso: si ottiene su domanda, presuppone requisiti di reddito calcolati sull'intero nucleo familiare convivente, e consente di scegliere il proprio difensore di fiducia purché iscritto nell'apposito elenco. Chi confonde le due cose finisce per subire un difensore che non ha scelto e per pagarlo comunque.

Tabella 2 — Tre situazioni che vengono confuse
Situazione Chi sceglie Chi paga
Difensore di fiduciaL'assistito o un prossimo congiuntoL'assistito
Difensore d'ufficioDesignato secondo turnoL'assistito, salvo patrocinio
Patrocinio a spese dello StatoL'assistito, fra gli iscritti all'elencoLo Stato
Requisito del patrocinioReddito del nucleo conviventeDa verificare subito
Copertura del patrocinioAnche consulenti e investigazioniVoce quasi sempre ignorata

Quali documenti servono, e in quanto tempo?

È la seconda cosa che solo la famiglia può fare, ed è quella che incide di più sull'esito della convalida.

Nella fase iniziale il giudice decide su una domanda precisa: se la persona debba restare privata della libertà. Le esigenze che possono giustificarlo — pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione — si contrastano con elementi concreti sulla vita di quella persona. E quegli elementi stanno in un cassetto di casa, non negli atti.

Tabella 3 — Il fascicolo da preparare nelle prime ore
Documento Che cosa dimostra
Contratto di lavoro e ultime buste pagaOccupazione stabile, e che l'assenza ha conseguenze
Dichiarazione del datore di lavoroDisponibilità a mantenere il posto
Stato di famiglia e residenzaDomicilio stabile e carichi familiari
Contratto di locazione o atto di proprietàIdoneità del domicilio per gli arresti domiciliari
Iscrizione scolastica dei figliRadicamento non trasferibile
Documentazione sanitariaTerapie in corso e incompatibilità
Certificato del casellarioAssenza di precedenti
Disponibilità di un familiare a ospitareAlternativa concreta al carcere

📌 La riga che si dimentica sempre: l'idoneità del domicilio

Quando si chiedono gli arresti domiciliari, il giudice deve poter individuare un luogo preciso e valutarne l'idoneità. Non basta indicare un indirizzo: serve il titolo che ne dimostra la disponibilità e, se l'abitazione è di un terzo, il consenso scritto di chi vi abita. Capita con regolarità che una richiesta ben costruita si areni perché nessuno ha pensato a far firmare due righe alla madre o al fratello che avrebbe ospitato. È un documento che si prepara in dieci minuti e che va portato con gli altri.

Che cosa non fare, mai

È la parte meno intuitiva e quella che produce più danni, perché ogni comportamento di questo elenco nasce da un impulso comprensibile.

Non contattare le altre persone coinvolte. Telefonare a un coindagato per capire cosa sta succedendo, o per accordarsi su cosa dire, può integrare condotte autonomamente rilevanti e viene letto come inquinamento probatorio. È esattamente una delle esigenze che giustificano la custodia in carcere: fornirne la conferma nelle prime ore è il modo più diretto per ottenere la misura più grave.

Non contattare la persona offesa. Nemmeno per scusarsi, nemmeno per chiarire, nemmeno tramite un terzo. In alcune materie è vietato da una misura, in tutte le altre è comunque valutato, e in nessun caso produce l'effetto sperato.

Non pubblicare nulla. Post, storie, messaggi in gruppi: restano, si diffondono e vengono letti. Una frase scritta per sfogo può essere acquisita e finire in un fascicolo.

Non toccare telefoni e computer. Cancellare messaggi o svuotare cronologie, anche con l'intenzione di proteggere qualcuno, distrugge materiale che poteva discolpare e la cancellazione stessa è valutabile.

Non affidarsi a intermediari. In queste situazioni compaiono con regolarità persone che promettono di conoscere qualcuno, di poter accelerare, di sistemare. Non esistono canali informali. Chi ci prova perde denaro e, cosa peggiore, le ore in cui la difesa incideva davvero.

I tempi delle prime settantadue ore

Sono strettissimi, e conoscerli serve a capire perché l'urgenza è reale e non retorica.

Tabella 4 — La scansione, e che cosa fa la famiglia
Momento Che cosa accade Che cosa fa la famiglia
ArrestoConduzione e verbalizzazioneNomina il difensore
Entro 24 oreTrasmissione degli atti e richiesta di convalidaRaccoglie i documenti
Entro le 48 ore successiveUdienza di convalida e interrogatorioConsegna il fascicolo al difensore
In udienzaDue decisioni distinte: convalida e misuraNulla: non è parte
DopoEventuale riesame entro dieci giorniIntegra la documentazione

La quarta riga merita di essere letta con attenzione perché è quella che le famiglie faticano ad accettare: in udienza la famiglia non ha alcun ruolo. Non può parlare, non può essere sentita, spesso non può nemmeno assistere. Tutto ciò che poteva fare, l'ha fatto prima — ed è il motivo per cui le ore precedenti contano così tanto.

📌 Convalida e misura sono due decisioni separate

Il giudice decide due cose distinte e può decidere in senso opposto: se l'arresto fosse legittimo, e se applicare una misura cautelare. Ne discende che un arresto può essere non convalidato perché mancavano i presupposti e la persona restare comunque sottoposta a misura perché quei presupposti sussistono; oppure il contrario. Saperlo evita l'errore di leggere l'esito come un verdetto unico e di trarne conclusioni sbagliate sul seguito.

Se l'arresto è avvenuto all'estero

Cambia tutto, e la prima informazione da procurarsi non è che cosa gli contestano: è dove si trova esattamente.

Fuori dai confini nazionali non si applica la sequenza descritta sopra, non esiste la convalida entro quarantotto ore, e soprattutto un avvocato italiano non può patrocinare davanti a un giudice straniero. Serve un legale abilitato in quella giurisdizione, e il difensore italiano lavora accanto a lui su ciò che si svolge qui.

Due cose vanno fatte immediatamente e sono simultanee. Far sapere all'interessato di chiedere difensore e interprete e di non firmare atti non tradotti. E chiedere l'attivazione dell'avviso consolare, che quasi ovunque opera su richiesta e non automaticamente: senza quella richiesta, in Italia nessuno sa dove la persona si trovi.

Tabella 5 — Da dove partire, secondo il luogo
Situazione Guida di riferimento
Arresto in Italia, in flagranzaArresto in flagranza: le prime 48 ore
Misura cautelare applicataMisure cautelari: carcere, domiciliari, riesame
Arresto all'estero, ovunqueArresto all'estero: guida per italiani
Detenzione già in corso all'esteroDetenuti italiani all'estero
Richiesta di consegna dall'esteroMandato d'arresto europeo

Che cosa cambia dopo la convalida?

Il ruolo della famiglia non finisce, si trasforma. E la trasformazione va compresa per non disperdere energie.

Se è stata applicata una misura, si apre la possibilità del riesame entro un termine breve, e l'istanza si sostiene con la stessa documentazione — integrata. Ciò che nella fretta delle prime ore non si è riusciti a produrre, qui si produce: la dichiarazione del datore di lavoro che allora non era reperibile, il consenso scritto di chi ospiterebbe, la certificazione sanitaria completa.

Se la misura è la custodia in carcere, comincia un rapporto con l'istituto che ha regole proprie: colloqui soggetti ad autorizzazione, corrispondenza, comunicazioni telefoniche con numeri da far autorizzare. Sono cose che si attivano subito perché i tempi non sono immediati.

E comincia, soprattutto, la costruzione del percorso su cui si fonderà ogni valutazione successiva: attività, lavoro, formazione, eventuali programmi presso i servizi. È materiale che si accumula nel tempo e che chi comincia sei mesi dopo non recupera.

Miti e fatti

Tabella 6 — Le convinzioni più diffuse, verificate
Si sente dire Come stanno le cose
«Devo aspettare che mi chiami per decidere»Un congiunto può nominare il difensore anche prima
«Se nomino io, poi lui non può cambiare»Può revocare e nominare chi vuole in qualunque momento
«Il difensore d'ufficio è gratuito»Va retribuito: gratuito è il patrocinio a spese dello Stato
«Con il patrocinio mi assegnano loro un avvocato»Si sceglie il proprio, fra gli iscritti all'elenco
«I documenti li porto dopo, con calma»Servono in convalida, cioè entro poche ore
«Chiamo gli altri per capire cosa è successo»Conferma l'esigenza che giustifica il carcere
«Cancello i messaggi per proteggerlo»Distrugge ciò che poteva discolparlo
«In udienza posso spiegare io»La famiglia non è parte e non ha voce

💬 Prima domanda reale ricevuta in studio

«L'hanno portato via un'ora fa. Non so nemmeno dove sia. Posso fare qualcosa o devo aspettare che mi chiami?»

Risposta. Può fare la cosa più importante di tutte, e può farla adesso. Un prossimo congiunto può nominare il difensore di fiducia per la persona arrestata, finché lei non vi ha provveduto: lo prevede espressamente il codice, all'articolo 96 comma 3. La norma esiste proprio per situazioni come la sua — chi viene arrestato non ha il telefono, non ricorda numeri, non può cercare nessuno. E le tolgo subito il timore che la sta bloccando: non sta decidendo al posto suo. Se una volta assistito preferirà un altro professionista, revoca e nomina chi vuole. Nominare apre una possibilità e non ne chiude nessuna; non nominare, invece, gli toglie la scelta e la sostituisce con un turno. Perché c'è fretta? Perché entro ventiquattro ore gli atti vanno trasmessi e nelle quarantotto successive si celebra l'udienza di convalida con l'interrogatorio: sono i due momenti in cui la difesa incide di più sull'intero procedimento. Se aspettiamo la sua telefonata, rischiamo di arrivarci con un difensore designato quella mattina stessa. Adesso le dico l'altra cosa che solo lei può fare, e cominci subito: raccogliere i documenti. Contratto di lavoro e buste paga, stato di famiglia, contratto della casa, iscrizione scolastica dei figli, documentazione sanitaria. E se qualcuno può ospitarlo per gli arresti domiciliari, mi serve il consenso scritto di chi abita in quella casa — sono due righe firmate, e senza di quelle la richiesta si arena.

📁 Caso pratico 1 — nomina da parte del congiunto nelle prime ore

Scenario. Arresto avvenuto in orario notturno, con l'interessato impossibilitato a mettersi in contatto con chiunque.

Strategia. Nomina di difensore di fiducia effettuata da un prossimo congiunto ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.p., con contestuale avvio della raccolta documentale sul radicamento.

Esito. Presenza del difensore di fiducia all'interrogatorio di garanzia, con fascicolo documentale gia' disponibile in udienza di convalida.

📁 Caso pratico 2 — domicilio reso idoneo dal consenso del terzo

Scenario. Richiesta di arresti domiciliari presso l'abitazione di un familiare, inizialmente priva della documentazione sulla disponibilita' del luogo.

Strategia. Acquisizione del titolo relativo all'immobile e del consenso scritto di chi vi abita, con indicazione precisa del luogo proposto.

Esito. Domicilio ritenuto idoneo, con applicazione della misura domiciliare in luogo della custodia in carcere.

📁 Caso pratico 3 — documentazione integrata in sede di riesame

Scenario. Misura custodiale applicata in convalida, con documentazione sul radicamento prodotta solo parzialmente per l'urgenza.

Strategia. Integrazione in sede di riesame con dichiarazione del datore di lavoro, certificazione sanitaria completa e disponibilita' documentata di un domicilio alternativo.

Esito. Sostituzione della misura con una meno afflittiva.

📁 Caso pratico 4 — esito sfavorevole

Scenario. Familiare che, per comprendere l'accaduto, contatta telefonicamente altre persone coinvolte nella medesima vicenda.

Strategia. Nessuna: la condotta e' stata tenuta prima di conferire con un difensore.

Esito. Elemento valorizzato a sostegno dell'esigenza di inquinamento probatorio, con applicazione della misura piu' afflittiva. La lezione: cercare informazioni presso gli altri coinvolti conferma proprio cio' che si voleva contrastare.

🚫 Errori che peggiorano la posizione

  • Attendere la telefonata prima di nominare: le ore che contano passano intanto.
  • Contattare gli altri coinvolti: conferma l'esigenza che giustifica il carcere.
  • Contattare la persona offesa, anche per scusarsi o tramite terzi.
  • Pubblicare sui social: resta, si diffonde e viene letto.
  • Cancellare messaggi o cronologie: distrugge cio' che poteva discolpare.
  • Affidarsi a intermediari che promettono di conoscere qualcuno.

⚠️ Errori tipici anche di colleghi non specializzati

  • Non spiegare alla famiglia che la nomina puo' farla lei, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.p.
  • Non consegnare un elenco scritto dei documenti, lasciando la famiglia a indovinare.
  • Non procurare il consenso scritto di chi ospiterebbe agli arresti domiciliari.
  • Non avvertire dei comportamenti che confermano le esigenze cautelari.
  • Non verificare l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, calcolato sul nucleo convivente.
  • Non impostare fin da subito l'integrazione documentale per il riesame.

💬 Seconda domanda reale ricevuta in studio

«Gli hanno dato un avvocato d'ufficio. Va bene lo stesso, no? Tanto è gratis.»

Risposta. Sulla prima parte le rispondo con onesta', sulla seconda devo correggerla perche' e' un equivoco che produce sorprese sgradevoli. Il difensore d'ufficio non e' gratuito: va retribuito dall'assistito secondo i parametri, e in caso di mancato pagamento puo' procedere al recupero. Cio' che e' gratuito e' il patrocinio a spese dello Stato, che e' un istituto diverso: si ottiene su domanda, presuppone requisiti di reddito calcolati sull'intero nucleo familiare convivente, e consente di scegliere il proprio difensore di fiducia purche' iscritto nell'apposito elenco. Chi confonde le due cose finisce per subire un difensore che non ha scelto e per pagarlo comunque: e' il peggiore dei due mondi. Sulla prima parte: il difensore d'ufficio non e' un professionista di serie B, e' un professionista che il suo familiare non ha scelto e che nel momento della designazione non conosce ne' la vicenda ne' la persona. Le differenze pratiche sono tre — la continuita', perche' quello di fiducia segue il caso dall'inizio alla fine mentre il d'ufficio puo' cambiare secondo i turni; la disponibilita' di tempo, dato che la designazione arriva poco prima dell'atto; e il rapporto con voi, che nel difensore di fiducia fa parte dell'incarico. Quindi la domanda da farsi non e' se vada bene, e' se rientrate nei requisiti del patrocinio. Verifichiamolo: si calcola sul reddito di tutti i conviventi, ma esistono situazioni in cui non si somma.

Glossario

Tabella 7 — I termini che si sentono in queste ore
Prossimo congiuntoChi puo' nominare il difensore per l'arrestato ex art. 96 comma 3 c.p.p.
Difensore di fiduciaProfessionista scelto dall'assistito o da un congiunto
Difensore d'ufficioDesignato secondo turno: va comunque retribuito
Patrocinio a spese dello StatoIstituto distinto: consente di scegliere il proprio difensore
ConvalidaVerifica sulla legittimita' dell'arresto: decisione distinta dalla misura
Interrogatorio di garanziaAtto in cui il difensore ha diritto di assistere
Esigenze cautelariFuga, inquinamento probatorio, reiterazione: si contrastano con documenti
Idoneita' del domicilioPresupposto degli arresti domiciliari: serve il consenso di chi vi abita
RiesameRimedio contro la misura, da proporre entro un termine breve
Avviso consolareSe l'arresto e' all'estero: opera su richiesta, non automaticamente

Come lavora lo Studio su questi casi

  1. Nomina immediata a mezzo del prossimo congiunto, con le forme previste, senza attendere il contatto con l'interessato.
  2. Elenco scritto dei documenti consegnato alla famiglia entro la prima conversazione: non si lascia nessuno a indovinare.
  3. Reperimento del consenso di chi ospiterebbe, quando si prospetta la misura domiciliare.
  4. Presenza all'interrogatorio di garanzia e all'udienza di convalida con il fascicolo gia' formato.
  5. Verifica dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato, calcolato sul nucleo convivente.
  6. Impostazione del riesame con la documentazione integrata che nella fretta non era reperibile.
  7. Istruzioni chiare su cosa non fare, perche' e' la parte che produce piu' danni e nessuno la spiega.

🔍 Quando non siamo lo studio giusto

Preferiamo dirlo prima:

  • Chi chiede di contattare altre persone coinvolte o la persona offesa: non lo facciamo, e il rifiuto non e' negoziabile.
  • Chi cerca conoscenze o canali informali per accelerare: non esistono.
  • Chi vuole una previsione sull'esito prima che il difensore abbia avuto accesso agli atti.
  • Chi non intende produrre la documentazione richiesta: senza quella, in convalida non si sostiene nulla.

Assistenza h24 per famiglie di persone arrestate: +39 335 669 3954 oppure WhatsApp. Studio Legale Romano, Via Avicenna 97, 00146 Roma (RM). Le guide per ciascuna situazione sono su avvocati-penalisti.it.

Costi della difesa

💰 Come si determina il compenso

Tabella 8 — Attivita' e riferimento tariffario
Attivita' Riferimento Nota
Assistenza nella fase inizialeD.M. 55/2014 e succ. mod. — indaginiComprende interrogatorio e convalida
Riesame della misuraD.M. 55/2014 — giudizioFase autonoma con termini propri
Investigazioni difensiveD.M. 55/2014 — attivita' stragiudizialeCoperte anche dal patrocinio
Consulente tecnico di parteCompenso del consulente, distintoCoperto anche dal patrocinio
Giudizio e riti alternativiD.M. 55/2014 — giudizioDa valutare sul fascicolo

Preventivo scritto obbligatorio ex art. 13 comma 5 L. 247/2012. Chi rientra nei limiti di reddito puo' chiedere il patrocinio a spese dello Stato (D.P.R. 115/2002), che consente di scegliere il proprio difensore.

Domande frequenti

Posso nominare io l'avvocato per mio marito arrestato?

Sì. L'art. 96 comma 3 del codice di procedura penale prevede che la nomina del difensore di fiducia per la persona arrestata, fermata o in custodia cautelare possa essere fatta da un prossimo congiunto, finché l'interessato non vi abbia provveduto. La norma esiste per una ragione pratica: chi viene arrestato non ha il telefono, non ricorda numeri e non può cercare nessuno. La nomina si effettua con dichiarazione resa all'autorità procedente, consegnata o trasmessa con raccomandata, e il difensore così nominato è a tutti gli effetti difensore di fiducia. Vale per marito, moglie, fratello, genitore e per gli altri congiunti previsti.

Se nomino io, lui poi può cambiare avvocato?

Sì, in qualunque momento e senza formalità particolari. La nomina del congiunto resta efficace finché l'interessato non provvede da sé: se una volta assistito preferisce un altro professionista, revoca e nomina chi vuole. È importante saperlo perché il timore di «decidere al posto suo» è ciò che blocca più spesso le famiglie nelle ore decisive. Nominare apre una possibilità e non ne chiude nessuna; non nominare, invece, gli toglie la scelta e la sostituisce con una designazione secondo turno.

Il difensore d'ufficio è gratuito?

No, ed è l'equivoco che produce le sorprese peggiori. Il difensore d'ufficio va retribuito dall'assistito secondo i parametri, e in caso di mancato pagamento può procedere al recupero. Ciò che è gratuito è il patrocinio a spese dello Stato, istituto diverso: si ottiene su domanda, presuppone requisiti di reddito calcolati sull'intero nucleo familiare convivente e consente di scegliere il proprio difensore di fiducia, purché iscritto nell'apposito elenco. Chi confonde le due cose subisce un difensore che non ha scelto e lo paga comunque.

Quali documenti devo procurare, e in quanto tempo?

Entro poche ore, perché servono in convalida. Occorrono: contratto di lavoro e ultime buste paga; dichiarazione del datore sulla disponibilità a mantenere il posto; stato di famiglia e certificato di residenza; contratto di locazione o atto di proprietà dell'abitazione; iscrizione scolastica dei figli; documentazione sanitaria su terapie in corso; certificato del casellario. Se si prospettano gli arresti domiciliari serve anche la disponibilità documentata del domicilio, con il consenso scritto di chi vi abita. Sono elementi che stanno in un cassetto di casa e non negli atti: nessuno può reperirli al posto della famiglia.

Posso chiamare le altre persone coinvolte per capire?

No, ed è l'errore più dannoso fra quelli che nascono da un impulso comprensibile. Telefonare a un coindagato per capire cosa sia successo, o peggio per accordarsi su cosa dire, può integrare condotte autonomamente rilevanti e viene letto come inquinamento probatorio — che è precisamente una delle esigenze che giustificano la custodia in carcere. Fornirne la conferma nelle prime ore è il modo più diretto per ottenere la misura più grave. Lo stesso vale per il contatto con la persona offesa, anche solo per scusarsi e anche tramite un terzo.

Posso parlare io in udienza?

No: la famiglia non è parte del procedimento. Non può parlare, non può essere sentita, spesso non può nemmeno assistere all'udienza di convalida. È l'aspetto che le famiglie faticano di più ad accettare, e va detto con chiarezza perché evita aspettative che poi si trasformano in frustrazione. Tutto ciò che la famiglia poteva fare, lo ha fatto prima: nominare il difensore e raccogliere i documenti. È esattamente il motivo per cui le ore precedenti contano così tanto, e per cui aspettare è la scelta peggiore.

Quanto tempo passa prima dell'udienza?

Poco, e questa è la ragione dell'urgenza. Entro ventiquattro ore dall'arresto gli atti vanno trasmessi con la richiesta di convalida; entro le quarantotto ore successive si celebra l'udienza, con l'interrogatorio. Sono i due momenti in cui la difesa incide di più sull'intero procedimento, e vi si arriva con quello che si è riusciti a preparare. Va inoltre saputo che in udienza il giudice assume due decisioni distinte — se convalidare l'arresto e se applicare una misura — che possono avere esito opposto: un arresto non convalidato non esclude la misura, e viceversa.

Come si ottengono gli arresti domiciliari?

Dimostrando che l'esigenza cautelare può essere soddisfatta con uno strumento meno afflittivo, e indicando un luogo preciso e idoneo. Non basta segnalare un indirizzo: serve il titolo che ne dimostra la disponibilità e, se l'abitazione è di un terzo, il consenso scritto di chi vi abita. È il documento che si dimentica con maggiore frequenza, e capita che una richiesta ben costruita si areni perché nessuno ha pensato a far firmare due righe alla madre o al fratello che avrebbe ospitato. Si prepara in dieci minuti e va portato insieme al resto della documentazione.

Devo pubblicare o dire qualcosa per difenderlo?

No, e vale in ogni forma. Post, storie, messaggi in gruppi: restano, si diffondono e vengono letti, e una frase scritta per sfogo può essere acquisita e finire in un fascicolo. Vale anche per l'impulso opposto, cioè cancellare: eliminare messaggi o svuotare cronologie, anche con l'intenzione di proteggere qualcuno, distrugge materiale che poteva discolpare e la cancellazione stessa è valutabile. La regola è semplice: non si pubblica nulla, non si cancella nulla, e tutto ciò che si ha si consegna al difensore.

Ci sono persone che promettono di risolvere: mi fido?

No. In queste situazioni compaiono con regolarità persone che dicono di conoscere qualcuno, di poter accelerare, di sistemare la cosa. Non esistono canali informali, e chi li propone approfitta di una condizione di fragilità. Il danno è doppio: si perde denaro e — cosa che pesa molto di più — si perdono le ore in cui la difesa incideva davvero, perché mentre si insegue una scorciatoia non si nomina un difensore e non si raccolgono i documenti. Se qualcuno propone qualcosa del genere, il modo più semplice di verificarlo è chiedergli il numero di iscrizione all'Ordine.

Cambia qualcosa se sono un amico e non un familiare?

Sulla nomina sì: la facoltà prevista dall'art. 96 comma 3 c.p.p. spetta ai prossimi congiunti, e un amico non vi rientra. Chi non è congiunto può però fare tutto il resto, che non è poco: segnalare la situazione a un difensore perché prenda contatto, aiutare a reperire i documenti se ha accesso alle informazioni, mettersi in contatto con i familiari perché provvedano alla nomina. Su tutto il resto — cosa non fare, cosa raccogliere, come comportarsi — le indicazioni sono identiche, perché il grado di rapporto non cambia né la sequenza né i rischi.

E se l'arresto è avvenuto all'estero?

Cambia tutto, e la prima informazione da procurarsi non è che cosa gli contestino ma dove si trovi esattamente. Fuori dai confini non si applica la sequenza italiana, non esiste la convalida entro quarantotto ore e un avvocato italiano non può patrocinare davanti a un giudice straniero: serve un legale abilitato in quella giurisdizione. Due cose vanno fatte subito e insieme: far sapere all'interessato di chiedere difensore e interprete e di non firmare atti non tradotti, e chiedere l'attivazione dell'avviso consolare, che quasi ovunque opera su richiesta e non automaticamente.