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Calunnia e falsa testimonianza: la ritrattazione

Avv. Massimo Romano · aggiornato al 09/08/2026

Per la falsa testimonianza la ritrattazione tempestiva è causa di non punibilità, di natura oggettiva, e giova anche all'istigatore concorrente. Per la calunnia è soltanto un'attenuante, e opera solo se interviene prima che l'autorità acquisisca la prova della falsità dell'incolpazione.

L’angolo di questa materia: ritrattare non produce lo stesso effetto

Chi ha reso una dichiarazione falsa in un procedimento arriva quasi sempre con la stessa domanda: posso rimediare?

La risposta dipende da quale reato sia contestato, e la differenza è netta:

  • per la falsa testimonianza, la ritrattazione tempestiva è causa di non punibilità;
  • per la calunnia, la spontanea ritrattazione della denuncia non esclude la punibilità: è solo un’attenuante, e a condizioni strette.

Le tre norme

Art. 368 — calunnia. Punisce chi, con denuncia, querela, richiesta o istanza rivolta all’autorità giudiziaria, incolpa di un reato taluno che sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato. La calunnia indiretta si realizza anche mediante la produzione di scritti, informazioni o testimonianze.

Art. 372 — falsa testimonianza. Punisce il testimone che, chiamato a deporre davanti all’autorità giudiziaria, afferma il falso, nega il vero ovvero tace in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato.

Art. 376 — ritrattazione. Causa di esclusione della punibilità per i reati di falsa testimonianza e affini, se la ritrattazione interviene nei termini processuali previsti.

Per la calunnia serve la consapevolezza

È il presupposto che separa la denuncia infondata dal reato, e va affermato con chiarezza.

Non è sufficiente dimostrare che l’accusa si sia rivelata infondata: è necessario provare la consapevolezza della falsità da parte dell’agente.

Ne discende che l’archiviazione o l’assoluzione del denunciato non fondano di per sé la calunnia: chi denuncia un fatto che ritiene vero, e che poi non trova conferma, non risponde.

Il diritto di difesa non copre la falsa accusa

È il profilo su cui si costruiscono molte contestazioni a carico di imputati che, nel difendersi, hanno accusato terzi.

La responsabilità non è scriminata in forza dell’art. 51 per l’esercizio del diritto di difesa che si concretizzi in una falsa incolpazione di terzi da parte dell’imputato, se non risulta una rigorosa connessione funzionale con le esigenze difensive e mancano ragionevoli alternative per confutare l’accusa.

Sono due condizioni concorrenti, ed entrambe vanno documentate:

  • la connessione funzionale: in che modo quell’affermazione serviva a contrastare l’addebito;
  • l’assenza di alternative: quali altri mezzi difensivi erano disponibili, e perché non erano praticabili.

Ne discende un’indicazione operativa per il momento in cui l’assistito viene sentito: attribuire responsabilità a terzi senza che ciò sia funzionalmente necessario alla difesa espone a una contestazione autonoma, che sopravvive all’esito del procedimento principale.

Il limite temporale della calunnia

Un profilo delimitato di recente e poco conosciuto.

Il delitto è configurabile anche nel caso in cui l’incolpazione menzognera riguardi un reato già portato a conoscenza dell’autorità — a condizione che non vi siano già state l’elevazione dell’imputazione e l’instaurazione del processo.

La Cassazione lo ha affermato con sentenza del gennaio 2025, in una fattispecie relativa a dichiarazioni contenenti accuse calunniose nei confronti di un soggetto attinto da misura precautelare non ancora sottoposta al vaglio del giudice.

Ne discende una verifica cronologica: a che punto era il procedimento nel momento in cui l’incolpazione è stata resa. Se l’imputazione era già stata elevata e il processo instaurato, la fattispecie non si configura.

La reticenza è condotta tipica

Per la falsa testimonianza l’art. 372 punisce tre condotte alternative: affermare il falso, negare il vero, ovvero tacere in tutto o in parte ciò che si sa.

Il silenzio su circostanze conosciute è quindi condotta tipica quanto la menzogna — ed è un punto che va spiegato a chi ritiene di essersi limitato a «non dire».

Va tenuta distinta la facoltà di non rispondere: la causa di non punibilità dell’art. 384 trova applicazione solo quando il testimone se ne avvalga. Se non se ne avvale e depone il falso, nega il vero o tace, risponde del delitto.

La scelta va fatta prima, non durante

La distinzione produce una conseguenza pratica precisa.

Chi è chiamato a deporre e teme che le proprie dichiarazioni possano esporlo a responsabilità ha una strada: avvalersi della facoltà di non rispondere, nei casi in cui la legge la riconosce.

Chi invece depone e sceglie di tacere o alterare, non beneficia della non punibilità: la scelta di rispondere lo vincola alla verità.

Ne discende che il momento in cui la posizione va valutata è prima dell’audizione, non dopo. È una delle situazioni in cui il consulto preventivo cambia l’esito.

La ritrattazione: due regimi a confronto

ProfiloFalsa testimonianza (art. 376)Calunnia
EffettoNon punibilitàSolo attenuante ex art. 62 n. 6
Termine, processo penalePrima della chiusura del dibattimentoPrima che l’autorità acquisisca la prova della falsità
Termine, processo civilePrima della sentenza definitiva
NaturaCausa oggettiva di esclusione della penaCircostanza soggettiva
Estensione a terziGiova all’istigatore ex art. 119Non si estende

Il termine e la sua ragione. Lo scopo della causa di non punibilità è indurre il reo a eliminare le conseguenze della condotta criminosa: la ritrattazione deve perciò avvenire prima che la falsa testimonianza abbia potuto pregiudicare, con la pronuncia del giudice davanti al quale il falso è stato deposto, la decisione sulla domanda giudiziale — sia pure in modo non irrimediabile per la possibilità di impugnazioni.

L’estensione all’istigatore. Le Sezioni Unite hanno affermato che la ritrattazione del testimone falso o reticente, che lo rende non punibile ai sensi dell’art. 376, è causa di esclusione della pena di natura oggettiva e, ai sensi dell’art. 119, giova anche all’istigatore concorrente nel reato.

È un effetto rilevante quando la contestazione riguardi più posizioni: la ritrattazione di uno può giovare all’altro.

Chi è stato indotto a mentire

Una causa di non punibilità che opera per tutti e tre i reati, e con un onere probatorio attenuato.

Non è punibile per i reati di falsa testimonianza, calunnia e autocalunnia chi vi sia stato indotto con condotta illecita. Ai fini dell’applicazione:

  • non rileva la veste formale assegnata al dichiarante;
  • rileva solo la dimostrazione della condotta illecita su di lui esercitata per indurlo a tacere o a mentire;
  • per tale dimostrazione non è richiesta una prova al di là di ogni ragionevole dubbio, ma è sufficiente qualsiasi elemento sintomatico dell’intimidazione subita, purché connotato da precisione, obiettività e significatività.

Nel caso deciso, la Corte ha ritenuto sufficienti alcune dichiarazioni di altri imputati relative al proposito, maturato in ambiente malavitoso, di indurre il dichiarante alla ritrattazione, e l’assoluta inverosimiglianza del pretesto addotto a giustificazione.

La prescrizione della calunnia

Varia sensibilmente secondo l’ipotesi, e va calcolata sulla contestazione effettiva:

  • ipotesi base: sei anni;
  • prima parte del terzo comma: dodici anni;
  • ultima parte dell’articolo: venti anni.

Le aggravanti operano quando il reato attribuito preveda una pena superiore a dieci anni, e quando dalla falsa accusa derivi una condanna ingiusta — nel qual caso la pena può arrivare a venti anni. La legge n. 6 del 2018 ha introdotto un aumento per chi commette calunnia al fine di ottenere benefici connessi al programma di protezione dei testimoni.

Casi pratici

Caso 1 — consapevolezza della falsità

Situazione. Contestazione di calunnia a seguito di archiviazione del procedimento originato dalla denuncia.

Attività svolta. Ricostruzione degli elementi di cui il denunciante disponeva al momento della denuncia, ai fini della verifica della consapevolezza dell’innocenza dell’incolpato.

Esito. Elemento soggettivo esaminato distintamente dall’esito del procedimento originato dalla denuncia.

Caso 2 — tempestività della ritrattazione

Situazione. Deposizione non veritiera resa nel corso di un dibattimento.

Attività svolta. Verifica della possibilità di ritrattare entro la dichiarazione di chiusura del dibattimento, con valutazione degli effetti sull’eventuale posizione dell’istigatore.

Esito. Causa di non punibilità esaminata nei suoi termini processuali.

Caso 3 — connessione funzionale con la difesa

Situazione. Dichiarazioni accusatorie rese da imputato nei confronti di terzi.

Attività svolta. Documentazione della connessione funzionale con le esigenze difensive e dell’assenza di ragionevoli alternative per confutare l’accusa.

Esito. Scriminante esaminata nei due requisiti richiesti dalla giurisprudenza.

Caso 4 — esito sfavorevole

Situazione. Difesa da contestazione di calunnia fondata sull’avvenuto ritiro spontaneo della denuncia.

Attività svolta. Nessuna verifica sul momento in cui l’autorità aveva acquisito la prova della falsità dell’incolpazione.

Esito. La spontanea ritrattazione della denuncia non esclude la punibilità e l’attenuante richiede che intervenga prima di quell’acquisizione. La lezione: il regime della calunnia non è quello della falsa testimonianza.

I casi sono resi anonimi e descrivono attività svolte, non risultati promessi: l’esito dipende dagli atti del singolo procedimento.

Dove si costruisce la difesa

  1. Qualificazione: calunnia o falsa testimonianza? I rimedi non coincidono.
  2. Consapevolezza: per la calunnia, l’agente sapeva che l’incolpato era innocente?
  3. Cronologia: l’imputazione era già stata elevata e il processo instaurato?
  4. Ritrattazione: per il 372, è ancora nei termini? Per il 368, anticipa la scoperta della falsità?
  5. Istigazione: la ritrattazione altrui può giovare, ex art. 119.
  6. Costrizione: vi sono elementi sintomatici di un’induzione illecita?
  7. Prescrizione: sei, dodici o venti anni secondo l’ipotesi contestata.

Il quarto punto va affrontato subito: per la falsa testimonianza la finestra si chiude con la dichiarazione di chiusura del dibattimento, e una volta chiusa il rimedio non esiste più.

Domande frequenti

Che cosa punisce la calunnia?

Chi, con denuncia, querela, richiesta o istanza rivolta all'autorità giudiziaria, incolpa di un reato taluno che sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato. È la cosiddetta calunnia diretta e indiretta: per quest'ultima basta la produzione di scritti, informazioni o testimonianze.

Basta che l'accusa si sia rivelata infondata?

No, ed è il punto che decide questi procedimenti. Non è sufficiente dimostrare che l'accusa si sia rivelata infondata: è necessario provare la consapevolezza della falsità da parte dell'agente. Chi denuncia in buona fede un fatto poi non provato non commette calunnia.

Se il reato era già noto all'autorità la calunnia sussiste?

Sì, entro un limite. Il delitto è configurabile anche quando l'incolpazione menzognera riguardi un reato già portato a conoscenza dell'autorità, a condizione che non vi siano già state l'elevazione dell'imputazione e l'instaurazione del processo. La Cassazione lo ha affermato nel gennaio 2025 per accuse rivolte a soggetto attinto da misura precautelare non ancora vagliata dal giudice.

Il diritto di difesa scrimina la falsa accusa?

Solo a condizioni strette. La responsabilità non è scriminata ai sensi dell'art. 51 per l'esercizio del diritto di difesa che si concretizzi in una falsa incolpazione di terzi da parte dell'imputato, se non risulta una rigorosa connessione funzionale con le esigenze difensive e mancano ragionevoli alternative per confutare l'accusa.

Che cosa punisce la falsa testimonianza?

L'art. 372 punisce il testimone che, chiamato a deporre davanti all'autorità giudiziaria, afferma il falso, nega il vero ovvero tace in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato. La reticenza è quindi condotta tipica quanto la menzogna.

Deporre più volte il falso è un reato solo?

Dipende dalla fase. Secondo parte della giurisprudenza la pluralità di reati si configura solamente qualora la condotta sia ripetuta in fasi processuali diverse, ricorrendo altrimenti unicità di reato. È un profilo da verificare quando la contestazione elenchi più deposizioni.

La ritrattazione esclude la punibilità?

Per la falsa testimonianza sì. Opera la causa di esclusione della punibilità dell'art. 376 se la ritrattazione è effettuata prima della dichiarazione di chiusura del dibattimento nel processo penale, ovvero prima della sentenza definitiva nel processo civile.

Perché quel termine?

Lo scopo della causa di non punibilità è indurre il reo a eliminare le conseguenze della sua condotta: la ritrattazione deve quindi avvenire prima che la falsa testimonianza abbia potuto pregiudicare, con la pronuncia del giudice davanti al quale il falso è stato deposto, la decisione sulla domanda giudiziale — sia pure in modo non irrimediabile per la possibilità di impugnazioni.

La ritrattazione giova anche a chi ha istigato?

Sì. Le Sezioni Unite hanno affermato che la ritrattazione del testimone falso o reticente è causa di esclusione della pena di natura oggettiva e, ai sensi dell'art. 119, giova anche all'istigatore concorrente nel reato. È un effetto che va conosciuto quando la contestazione riguardi più posizioni.

E per la calunnia?

Il regime è diverso. La spontanea ritrattazione della denuncia non esclude la punibilità. È ipotizzabile soltanto l'attenuante dell'art. 62 n. 6 — il ravvedimento operoso consistente nella ritrattazione dell'accusa — e solo se interviene prima che l'autorità procedente acquisisca la prova della falsità dell'incolpazione.

Chi è stato costretto a mentire risponde?

Non necessariamente. Non è punibile per falsa testimonianza, calunnia e autocalunnia chi vi sia stato indotto con condotta illecita: non rileva la veste formale assegnata al dichiarante, ma solo la dimostrazione della condotta illecita esercitata per indurlo a tacere o a mentire — e per tale dimostrazione non è richiesta una prova oltre ogni ragionevole dubbio, essendo sufficiente qualsiasi elemento sintomatico dell'intimidazione, purché preciso, obiettivo e significativo.

In quanto tempo si prescrive la calunnia?

L'ipotesi base in sei anni. Per la condotta descritta dalla prima parte del terzo comma la prescrizione interviene dopo dodici anni; per l'ultima parte dell'articolo, dopo venti anni. Nei procedimenti risalenti il calcolo va fatto sull'ipotesi effettivamente contestata.

Domande di approfondimento

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Avv. Massimo Romano — penalista cassazionista, Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553, patrocinante in Cassazione dal 23 ottobre 2015.