Art. 633: dal 2025 c'è un reato nuovo accanto
Il quadro è cambiato due volte. Dal 2018 la pena è più severa e alcune ipotesi sono d'ufficio; dal giugno 2025 il decreto sicurezza ha introdotto l'art. 634-bis per gli immobili destinati a domicilio. La data del fatto decide quale norma si applica.
L’angolo di questa norma: adesso sono due reati
Chi cerca l’art. 633 oggi ha buone probabilità di trovarsi davanti a una fattispecie diversa da quella contestata, perché dal giugno 2025 esiste un reato autonomo accanto a esso.
L’art. 10 del d.l. 11 aprile 2025 n. 48 — decreto sicurezza — convertito nella legge 9 giugno 2025 n. 80, ha inserito nel codice penale l’inedito art. 634-bis, rubricato «Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui».
Prima di quell’intervento la condotta di invasione o occupazione abusiva di edifici ricadeva nell’alveo dell’art. 633.
Tre assetti in sette anni: la data del fatto decide
| Periodo | Disciplina |
|---|---|
| Fino al 17 dicembre 2018 | Testo previgente, pene più miti |
| Dal 18 dicembre 2018 | Art. 633 sostituito dal d.l. 113/2018, conv. L. 132/2018 |
| Dal 10 giugno 2025 | Si affianca il nuovo art. 634-bis per gli immobili adibiti a domicilio |
La Cassazione si è già occupata di un caso in cui la Corte d’appello aveva applicato l’art. 633 nella precedente formulazione, più favorevole all’imputato rispetto a quella vigente dal 18 dicembre 2018, con conseguente irrogazione di una pena pecuniaria diversa.
Ne discende che la prima verifica è cronologica, e non è formale: incide sulla cornice edittale, sulla procedibilità e — dopo il 2025 — sulla fattispecie stessa.
Il testo vigente dell’art. 633
Art. 633 c.p. — invasione di terreni o edifici
Comma 1. «Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.»
Comma 2. «Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede d’ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.»
Comma 3. «Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.»
L’articolo è stato sostituito dal d.l. 113/2018, convertito nella legge 132/2018.
Il nuovo art. 634-bis e la sproporzione segnalata
La nuova fattispecie reprime più severamente il fenomeno delle occupazioni abusive di immobili a uso abitativo.
Ma la dottrina ha segnalato un profilo che merita attenzione: ottenere la disponibilità di un’abitazione altrui con un raggiro — fingendosi agente immobiliare o falso inquilino — viene punito con una pena che va da due a sette anni di reclusione, al pari dell’occupazione violenta, e anzi in astratto più gravemente del delitto di violazione di domicilio aggravata.
È una apparente sproporzione punitiva che, nei procedimenti in cui la condotta contestata sia priva di violenza, costituisce un argomento da spendere sul trattamento sanzionatorio.
Che cosa significa «invadere»
La nozione è più larga di quanto la parola suggerisca, e va conosciuta perché elimina un argomento difensivo apparente.
L’«invasione» non evoca necessariamente l’aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma il comportamento di colui che vi si introduce arbitrariamente, ovvero contra ius, in quanto privo del diritto d’accesso.
La conseguente «occupazione» è l’estrinsecazione materiale della condotta vietata e, nel contempo, la finalità per la quale viene posta in essere.
Ne discende che sostenere l’assenza di violenza non esclude la fattispecie: la difesa va costruita sull’arbitrarietà — cioè sull’esistenza o meno di un titolo che legittimasse l’accesso.
Il reato è permanente
Laddove l’occupazione si protragga nel tempo, il delitto assume natura permanente, e cessa soltanto con l’allontanamento del soggetto dall’edificio o con la sentenza di condanna.
Sono due conseguenze pratiche di rilievo. La prescrizione decorre dalla cessazione della permanenza, non dall’ingresso. E il termine di querela non matura finché l’occupazione prosegue.
Ne discende che l’argomento della risalenza dei fatti, che in altri reati è decisivo, qui non opera se l’occupazione è ancora in corso.
Il dolo specifico è il vero terreno difensivo
Ai fini dell’integrazione del delitto è necessario che sussista, in capo all’agente, il dolo specifico: coscienza e volontà di invadere un immobile altrui con il fine specifico di occuparlo o di trarne comunque un profitto.
È irrilevante che il profitto sia effettivamente conseguito: basta la finalità.
Dove il dolo specifico può mancare
La fattispecie non si configura quando l’accesso sia avvenuto senza il fine di occupare o trarre profitto. Sono situazioni documentabili:
- titolo apparente ricevuto da un terzo che si è rivelato privo di legittimazione;
- contratto stipulato in buona fede con soggetto non proprietario;
- accesso avvenuto per finalità diverse — custodia, manutenzione, verifica — poi protrattosi;
- provvedimento amministrativo in itinere, ovvero assegnazione attesa.
Su quest’ultimo punto la giurisprudenza è però netta in senso contrario: l’emanazione da parte dell’autorità del provvedimento di assegnazione dell’appartamento all’avente diritto non legittima quest’ultimo a entrarvi; chi ne prenda possesso prima del provvedimento di consegna commette il reato, aggravato dal carattere pubblico dell’immobile.
Ne discende che l’attesa legittima non è una difesa: conta il momento in cui il titolo diventa efficace.
Chi subentra in un’occupazione altrui
È una situazione frequente, e la giurisprudenza del 2025 l’ha delimitata con precisione.
Integra un autonomo delitto di invasione di terreni o edifici, ulteriore rispetto a quello originariamente realizzato, la condotta di chi, succeduto nel possesso abusivo di un immobile, non si limiti a riceverlo, ma si attivi realizzandovi opere che producono un ulteriore rafforzamento, consolidamento o ampliamento dello stato di fatto lasciato dal dante causa.
Nel caso deciso, l’imputato aveva ricevuto in eredità da un prossimo congiunto una baracca, l’aveva consolidata e rifinita con varie opere edili e aveva ampliato l’occupazione attraverso una recinzione delimitante l’area.
Ne discende la linea di difesa: chi si limita a subentrare in una situazione preesistente, senza consolidarla né ampliarla, non realizza un delitto autonomo. Ciò che rileva sono le opere compiute dopo il subentro.
Lo stato di necessità
È l’argomento più invocato in questa materia, e la Cassazione lo ha delimitato nel 2025.
L’abusiva occupazione di un immobile può essere giustificata dallo stato di necessità solamente quando vi sia un pericolo grave e attuale per la persona, che rende impossibile evitare il danno mediante altra condotta.
Il pericolo di danno grave alla persona ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti.
Sono quindi due requisiti concorrenti: la gravità e attualità del pericolo, e l’impossibilità di evitarlo altrimenti. Il secondo è quello su cui la scriminante viene più spesso esclusa: vanno documentate le alternative percorse — domande di assegnazione, richieste ai servizi sociali, soluzioni temporanee tentate.
Le fattispecie a confronto
| Norma | Bene tutelato | Condotta |
|---|---|---|
| Art. 633 | Possesso | Invasione a scopo di occupazione o profitto |
| Art. 634-bis | Domicilio altrui | Occupazione arbitraria di immobile abitativo |
| Art. 614 | Privata dimora | Ingresso arbitrario |
| Art. 20 C.d.S. | Suolo pubblico | Illecito amministrativo, non penale |
L’ultima riga va segnalata: l’illecita occupazione di sede stradale non è reato. È una riqualificazione da verificare quando la contestazione riguardi aree pubbliche.
Il nuovo art. 634-bis nel dettaglio
La norma introdotta dall’art. 10 del d.l. 48/2025, convertito nella legge 80/2025, ha una struttura articolata che va conosciuta perché copre condotte che il 633 non raggiungeva.
Art. 634-bis c.p. — occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui
Comma 1. «Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di chi lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da due a sette anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri, ovvero cede ad altri l’immobile occupato.»
Comma 2. «Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque si intromette o coopera nell’occupazione, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l’occupazione medesima, soggiace alla pena del primo comma.»
Comma 3. «Non è punibile l’occupante che collabori all’accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all’ordine di rilascio dell’immobile.»
Il delitto è punito a querela della persona offesa; si procede d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace per età o infermità. E ai sensi dell’art. 639-bis, si procede d’ufficio se si tratta di edifici pubblici o destinati a uso pubblico.
Il rapporto fra 633 e 634-bis
L’art. 633 è la norma generale: punisce l’invasione di qualsiasi immobile con dolo specifico di occupare o trarne profitto.
L’art. 634-bis è norma speciale in relazione a due elementi:
- l’oggetto: immobile destinato a domicilio altrui;
- le modalità della condotta: violenza, minaccia, artifizi o raggiri.
Ne discende che il 634-bis assorbe il 633 se l’immobile è un domicilio e la condotta è realizzata con violenza o minaccia. E sanziona condotte prima non coperte — l’appropriazione tramite artifizi o raggiri — colmando una lacuna di tutela.
Va segnalato che, sul distinto rapporto fra invasione e violazione di domicilio, la Cassazione con la sentenza n. 17653 del maggio 2025 ha escluso la specialità, affermando il concorso fra le due fattispecie.
La clausola premiale del terzo comma
È lo strumento difensivo più rilevante introdotto dalla riforma, e opera come causa di non punibilità — non come attenuante.
Richiede due condotte cumulative:
- collaborare all’accertamento dei fatti;
- ottemperare volontariamente all’ordine di rilascio dell’immobile.
La finalità dichiarata è incentivare la liberazione rapida e volontaria.
Ne discende un’indicazione operativa che va data nella prima ora: il tempo è l’elemento decisivo. L’ottemperanza dev’essere volontaria, e la volontarietà si valuta sulla tempestività rispetto all’ordine — non sull’esecuzione forzosa subita.
Va inoltre valutata insieme alla posizione di chi cooperi nell’occupazione ai sensi del secondo comma: quella previsione colpisce anche chi non occupa, e la causa di non punibilità è testualmente riferita all’occupante.
La procedura accelerata di rilascio
Parallelamente all’inasprimento delle pene, il decreto ha introdotto all’art. 321-bis del codice di procedura penale un iter accelerato per la reintegrazione nel possesso e lo sgombero.
Nei casi in cui l’immobile occupato costituisca l’unica abitazione del denunciante, gli ufficiali di polizia giudiziaria — compiuti i primi accertamenti — possono disporre l’immediato rilascio dell’immobile e reintegrare il proprietario nel possesso.
Ne discendono due conseguenze pratiche opposte:
- per chi subisce l’occupazione, la denuncia tempestiva attiva uno strumento che opera in tempi incomparabili rispetto alle vie ordinarie;
- per chi è indagato, il provvedimento di rilascio è il momento in cui la clausola premiale del terzo comma diventa attivabile — e va valutata prima che intervenga l’esecuzione coattiva.
Casi pratici
Caso 1 — successione di leggi
Situazione. Contestazione relativa a occupazione iniziata anteriormente al 18 dicembre 2018 e proseguita nel tempo.
Attività svolta. Verifica dell’assetto normativo applicabile alla luce della natura permanente del reato e della successione fra il testo previgente, quello del 2018 e il nuovo art. 634-bis.
Esito. Disciplina individuata sulla cessazione della permanenza anziché sull’inizio della condotta.
Caso 2 — dolo specifico
Situazione. Accesso avvenuto sulla base di un contratto stipulato con soggetto risultato privo di legittimazione.
Attività svolta. Documentazione del titolo apparente e delle circostanze della stipula, ai fini della verifica del fine specifico di occupare o trarre profitto.
Esito. Elemento soggettivo esaminato sul titolo invocato al momento dell’accesso.
Caso 3 — subentro senza opere
Situazione. Contestazione a soggetto subentrato in una situazione di occupazione preesistente.
Attività svolta. Verifica dell’assenza di opere di rafforzamento, consolidamento o ampliamento dello stato di fatto, presupposto dell’integrazione di un delitto autonomo.
Esito. Posizione esaminata sulle opere compiute dopo il subentro.
Caso 4 — esito sfavorevole
Situazione. Difesa fondata sullo stato di necessità per condizione abitativa.
Attività svolta. Nessuna documentazione delle alternative percorse né dell’impossibilità di evitare il danno con altra condotta.
Esito. La scriminante richiede entrambi i requisiti. La lezione: la gravità della situazione non basta, va provata l’assenza di alternative.
I casi sono resi anonimi e descrivono attività svolte, non risultati promessi: l’esito dipende dagli atti del singolo procedimento.
Dove si costruisce la difesa
- Data del fatto e cessazione della permanenza: quale dei tre assetti?
- Fattispecie: 633, 634-bis, 614 o illecito amministrativo?
- Arbitrarietà: esisteva un titolo che legittimasse l’accesso?
- Dolo specifico: c’era il fine di occupare o trarre profitto?
- Aggravanti: più di cinque persone o persona palesemente armata? Rendono il fatto d’ufficio.
- Subentro: sono state realizzate opere di consolidamento o ampliamento?
- Stato di necessità: pericolo grave e attuale e impossibilità di evitarlo altrimenti.
Il secondo punto è quello che oggi va posto per primo: fino al giugno 2025 la risposta era una sola, adesso sono quattro.
Domande frequenti
Che cosa punisce l'art. 633 del codice penale?
Punisce chi invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto. La pena è la reclusione da uno a tre anni e la multa da 103 a 1.032 euro, e si procede a querela della persona offesa.
Quando si procede d'ufficio?
Nelle ipotesi del secondo comma: quando il fatto è commesso da più di cinque persone, ovvero da persona palesemente armata. In quei casi la pena sale alla reclusione da due a quattro anni e alla multa da 206 a 2.064 euro. Il terzo comma aumenta la pena per promotori e organizzatori quando il fatto è commesso da due o più persone.
Che cos'è l'art. 634-bis?
Un reato nuovo, introdotto dall'art. 10 del d.l. 11 aprile 2025 n. 48 — decreto sicurezza — convertito nella legge 9 giugno 2025 n. 80. È rubricato «Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui» e reprime più severamente le occupazioni abusive di immobili a uso abitativo, che prima ricadevano nell'art. 633.
Che cosa cambia rispetto al 633?
La cornice edittale e la gravità. La nuova fattispecie punisce anche l'ottenimento della disponibilità dell'abitazione con un raggiro — fingendosi agente immobiliare o falso inquilino — con una pena da due a sette anni, al pari dell'occupazione violenta. La dottrina ha segnalato un'apparente sproporzione punitiva rispetto alla violazione di domicilio aggravata.
Che cosa significa «invasione»?
Non evoca necessariamente l'aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma il comportamento di chi vi si introduce arbitrariamente, cioè contra ius, in quanto privo del diritto d'accesso. L'occupazione è l'estrinsecazione materiale della condotta vietata, e insieme la finalità per cui viene posta in essere.
Il reato si consuma subito o dura nel tempo?
È reato permanente quando l'occupazione si protrae: cessa soltanto con l'allontanamento del soggetto dall'edificio ovvero con la sentenza di condanna. Ne discende un profilo rilevante sul calcolo della prescrizione e sulla decorrenza del termine di querela.
Serve un dolo particolare?
Sì, il dolo specifico: coscienza e volontà di invadere un immobile altrui con il fine specifico di occuparlo o di trarne comunque un profitto. È irrilevante che il profitto sia effettivamente conseguito: basta la finalità. Senza quel fine la fattispecie non si configura.
Chi subentra in un'occupazione già in corso risponde?
Solo se fa qualcosa in più. Integra un autonomo delitto, ulteriore rispetto a quello originariamente realizzato, la condotta di chi, succeduto nel possesso abusivo, non si limiti a riceverlo ma si attivi realizzando opere che producono un rafforzamento, consolidamento o ampliamento dello stato di fatto lasciato dal dante causa.
Lo stato di necessità può giustificare l'occupazione?
Può, ma a condizioni strette. La Cassazione ha affermato nel 2025 che l'abusiva occupazione può essere giustificata dallo stato di necessità solamente quando vi sia un pericolo grave e attuale per la persona, che rende impossibile evitare il danno mediante altra condotta. Il pericolo può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione o di altri diritti fondamentali.
È ammesso il tentativo?
Sì. È ammesso qualora, non appena avvenuta l'introduzione, il colpevole venga espulso dall'immobile senza che si sia potuta verificare una limitazione, nella sfera giuridica del soggetto passivo, delle facoltà inerenti all'esercizio della proprietà o del possesso.
Che differenza c'è con la violazione di domicilio?
Il bene tutelato. L'art. 633 protegge il possesso ed è offeso dall'occupazione a scopo di profitto; l'art. 614 protegge la privata dimora ed è offeso dall'ingresso arbitrario. L'occupazione abusiva di suolo stradale è invece illecito amministrativo ai sensi dell'art. 20 del codice della strada, non reato.
Su che cosa si imposta la difesa?
Su quattro verifiche. La data del fatto, che decide fra tre assetti normativi. La fattispecie: 633, 634-bis o 614. Il dolo specifico di occupazione o profitto, che va provato. E le aggravanti del secondo comma, che spostano la procedibilità dall'istanza di parte all'ufficio.
Domande di approfondimento
- Che cos'è l'art. 634-bis?
- Che cosa cambia rispetto al 633?
- Che cosa punisce l'art. 633 del codice penale?
- Che cosa significa «invasione»?
- Che differenza c'è con la violazione di domicilio?
- Chi subentra in un'occupazione già in corso risponde?
- Il reato si consuma subito o dura nel tempo?
- Lo stato di necessità può giustificare l'occupazione?
- Quando si procede d'ufficio?
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