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Art. 659: disturbare un solo vicino non basta

Avv. Massimo Romano · aggiornato al 08/08/2026

L'articolo tutela un bene superindividuale, la quiete pubblica: servono rumori idonei a turbare un numero indeterminato di persone. Il disturbo arrecato agli abitanti di un solo appartamento non integra la fattispecie del primo comma, e il secondo comma è in parte depenalizzato dal 1995.

L’angolo di questa norma: chi è la vittima

L’art. 659 non protegge il vicino. Protegge un bene superindividuale: la quiete pubblica e l’ordine pubblico.

Si tratta di un reato di pericolo presunto, che punisce qualunque condotta — commissiva o omissiva — idonea a determinare il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, al plurale e in senso indeterminato.

Ne discende la prima verifica, che chiude molti procedimenti: quante persone erano potenzialmente disturbate, e se il rumore fosse idoneo a incidere sulla tranquillità pubblica anziché su quella di chi ha sporto denuncia.

Art. 659 c.p. — disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

Comma 1. «Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309.»

Comma 2. «Si applica l’ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità.»

Sono due fattispecie autonome, non un’ipotesi base e una aggravata. Ne seguono conseguenze diverse su pena, oblazione e — come si vedrà — sull’esistenza stessa del reato.

La pronuncia del settembre 2025

È recente e decide il terreno difensivo principale.

Ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 659, in merito ad attività che si svolgono in ambito condominiale, è necessaria la produzione di rumori idonei a turbare la quiete pubblica a un numero indeterminato di persone.

La vicenda: un condomino condannato in primo grado a trecento euro di ammenda per musica alta e rumori molesti nelle ore notturne. Il ricorso eccepiva che il disturbo era stato arrecato esclusivamente agli abitanti di un singolo appartamento e non a una pluralità di persone.

Che cosa va accertato, e come

Perché sussista la rilevanza penale della condotta produttiva di rumori è richiesta l’incidenza sulla tranquillità pubblica.

Ne discendono verifiche concrete, tutte documentabili:

  • quanti sono gli esposti o le denunce, e se provengano da un solo nucleo;
  • la collocazione dell’immobile e la sua propagazione acustica verso altre unità;
  • se vi siano state segnalazioni di altri condomini, o solo di uno;
  • l’orario e la durata delle emissioni.

Va aggiunto un profilo che opera in senso opposto e che va conosciuto: la potenzialità lesiva dei rumori non deve incidere su un numero rilevante di persone. Non serve cioè dimostrare che molti fossero disturbati: serve che il rumore fosse idoneo a disturbare una platea indeterminata.

La difesa lavora quindi sull’idoneità, non sul conteggio.

La fonte del rumore decide il comma

L’elemento che differenzia le due fattispecie è rappresentato dalla fonte del rumore prodotto.

FonteCommaChe cosa basta
Schiamazzi, strumenti sonori, animaliPrimoIdoneità a turbare la quiete pubblica
Professione o mestiere rumorosiSecondoLa sola esorbitanza dalle prescrizioni
Mestiere svolto eccedendo le normali modalitàPrimoTorna la valutazione di idoneità

La terza riga è quella che va isolata: il reato del primo comma si configura qualora il mestiere o l’attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete.

Ne discende che l’inquadramento non dipende dall’etichetta dell’attività ma da come essa sia stata concretamente svolta.

Il secondo comma è in parte depenalizzato

È un profilo che sfugge, e che può far cadere l’imputazione.

La Cassazione ha affermato che il reato punito dal secondo comma, consistente nell’esercizio di attività rumorosa con superamento dei limiti di tollerabilità, è stato depenalizzato dalla legge 447 del 1995.

La ragione è di specialità: l’art. 10 comma secondo di quella legge si presenta, rispetto al secondo comma dell’art. 659 — limitatamente alle prescrizioni dell’autorità concernenti la regolamentazione dei valori limite in tema di inquinamento acustico — come disposizione speciale che, ai sensi dell’art. 9 della legge 689 del 1981, in concorrenza con altra norma penale regolatrice del medesimo fatto, deve essere applicata a preferenza.

Ma il primo comma resta. Le norme speciali introdotte con la legge 447 del 1995 non hanno abrogato quella generale contenuta nell’art. 659 primo comma.

Ne discende una verifica precisa sul capo di imputazione: quale comma è contestato, e se la condotta riguardi il superamento di valori limite — nel qual caso la sanzione è amministrativa — oppure il disturbo alla quiete pubblica.

Le autorizzazioni non mettono al riparo

È l’argomento che chi gestisce un’attività porta per primo, e non regge.

È ravvisabile l’ipotesi del primo comma ove le emissioni sonore, oltre l’ambito della normale tollerabilità, siano conseguenti all’esercizio di un’attività pur non di per sé stessa rumorosa, e anche se svolta nel rispetto di licenze e autorizzazioni.

La ragione è la separazione dei piani: la licenza autorizza l’attività, non le modalità con cui viene esercitata. Un locale regolarmente autorizzato che produca emissioni oltre la tollerabilità integra comunque la fattispecie.

La tollerabilità si misura in concreto

Non è una soglia numerica, e questo taglia in due direzioni.

Contro chi si difende: la rumorosità non va valutata in astratto, sulla base di specifiche disposizioni di legge, bensì in concreto — tanto che qualsiasi attività lavorativa può essere qualificata «mestiere rumoroso» quando, per le modalità di esecuzione e per i mezzi di cui si avvale, sia produttiva di rumori fastidiosi che superino la normale tollerabilità.

A favore di chi si difende: il parametro è la media sensibilità dell’ambito sociale che percepisce il rumore. Al singolo sono consentite emissioni acustiche, ma nei limiti di una tollerabilità rapportata a quella media — non alla sensibilità di chi si è lamentato.

Il motivo non conta, la misurazione sì

L’abuso, quando sussistente, viene colpito a prescindere dal motivo che lo abbia ispirato: si mira a salvaguardare l’interesse della collettività alle occupazioni, al riposo e allo svago, prioritario rispetto all’eccesso propagativo di suoni e rumori da parte del singolo.

Ne discende che spiegare perché si è fatto rumore non è una difesa. Lo è invece contestare come il superamento della tollerabilità sia stato accertato:

  • vi sono rilievi fonometrici, o solo dichiarazioni?
  • chi li ha eseguiti, con quale strumentazione e in quali condizioni?
  • il parametro applicato è la media sensibilità dell’ambito sociale, o la percezione del denunciante?

Quando l’accertamento si fonda sulle sole dichiarazioni di chi si è lamentato, il presupposto della pluralità indeterminata e quello della tollerabilità restano entrambi da dimostrare.

L’oblazione cambia con il comma

Una differenza che conviene stabilire nella prima ora.

Primo comma — pene alternative, arresto o ammenda: si applica l’art. 162-bis, e l’ammissione è rimessa alla valutazione del giudice, che può respingere la domanda.

Secondo comma — sola ammenda: si applica l’art. 162, dove l’oblazione è un diritto, e ricorrendone i presupposti il giudice deve ammetterla.

Ne discende che, quando la contestazione riguardi il secondo comma e non ricorra la depenalizzazione, l’esito è più prevedibile. Ma resta la valutazione preliminare: se la condotta non era idonea a turbare una platea indeterminata, l’esito raggiungibile è l’insussistenza del fatto.

Casi pratici

Caso 1 — platea dei disturbati

Situazione. Contestazione ex art. 659 comma primo fondata su esposti provenienti da un solo nucleo familiare.

Attività svolta. Verifica dell’idoneità delle emissioni a turbare la quiete pubblica rispetto a un numero indeterminato di persone, con esame della provenienza delle segnalazioni e della propagazione acustica.

Esito. Presupposto della pluralità indeterminata sottoposto a verifica autonoma rispetto alla lamentela individuale.

Caso 2 — comma applicabile

Situazione. Contestazione relativa a rumori provenienti da attività lavorativa.

Attività svolta. Verifica della fonte del rumore e delle modalità di esercizio, ai fini della distinzione fra secondo comma — esorbitanza dalle prescrizioni — e primo comma, quando l’attività ecceda le normali modalità.

Esito. Comma individuato sulle modalità concrete anziché sull’etichetta dell’attività.

Caso 3 — depenalizzazione

Situazione. Contestazione ex art. 659 comma secondo per superamento dei valori limite di inquinamento acustico.

Attività svolta. Deduzione della specialità dell’art. 10 comma secondo della legge 447 del 1995, applicabile a preferenza ai sensi dell’art. 9 della legge 689 del 1981.

Esito. Natura dell’illecito esaminata alla luce del rapporto di specialità.

Caso 4 — esito sfavorevole

Situazione. Difesa fondata sulla regolarità delle licenze e delle autorizzazioni dell’attività.

Attività svolta. Nessuna deduzione sulla tollerabilità delle emissioni né sulla platea dei disturbati.

Esito. Il primo comma è ravvisabile anche per attività non di per sé rumorosa e svolta nel rispetto di licenze. La lezione: l’autorizzazione copre l’attività, non le modalità.

I casi sono resi anonimi e descrivono attività svolte, non risultati promessi: l’esito dipende dagli atti del singolo procedimento.

Dove si costruisce la difesa

  1. Platea: i rumori erano idonei a turbare un numero indeterminato di persone?
  2. Fonte: schiamazzi o mestiere rumoroso? Determina il comma.
  3. Modalità: se è un mestiere, è stato svolto eccedendo le normali modalità?
  4. Depenalizzazione: la contestazione riguarda i valori limite di inquinamento acustico?
  5. Accertamento: rilievi fonometrici o sole dichiarazioni?
  6. Tollerabilità: valutata sulla media sensibilità dell’ambito sociale?
  7. Oblazione: 162 o 162-bis, secondo il comma.

Il primo punto è quello che ha deciso la pronuncia più recente, e va posto prima di ogni valutazione sulla rumorosità: se manca la platea, la misurazione del rumore diventa irrilevante.

Domande frequenti

Che cosa punisce l'art. 659 del codice penale?

Il primo comma punisce chi, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici. Pena: arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 309 euro.

Basta che si lamenti il vicino?

No, ed è il punto decisivo. Si tratta di un reato di pericolo presunto posto a tutela di un bene superindividuale: la quiete pubblica e l'ordine pubblico. La Cassazione ha affermato nel settembre 2025 che, per le attività che si svolgono in ambito condominiale, è necessaria la produzione di rumori idonei a turbare la quiete pubblica a un numero indeterminato di persone.

E se il disturbo riguarda un solo appartamento?

Non integra la fattispecie del primo comma. Il ricorrente in quel procedimento aveva eccepito proprio che il disturbo era stato arrecato esclusivamente agli abitanti di un singolo appartamento e non a una pluralità di persone. La rilevanza penale richiede l'incidenza sulla tranquillità pubblica, non il fastidio individuale.

Che differenza c'è fra primo e secondo comma?

La fonte del rumore. Ove esso provenga dall'esercizio di una professione o di un mestiere rumorosi, la condotta rientra nel secondo comma per il semplice fatto dell'esorbitanza rispetto alle disposizioni di legge o alle prescrizioni dell'autorità. Negli altri casi si applica il primo comma.

Il secondo comma è ancora reato?

Solo in parte. La Cassazione ha affermato che l'ipotesi consistente nell'esercizio di attività rumorosa con superamento dei limiti di tollerabilità è stata depenalizzata dalla legge 447 del 1995: l'art. 10 comma secondo di quella legge è, rispetto al secondo comma dell'art. 659, disposizione speciale ai sensi dell'art. 9 della legge 689 del 1981, e va applicata a preferenza.

Allora il primo comma è caduto anche lui?

No. Le norme speciali introdotte con la legge 447 del 1995 non hanno abrogato quella generale contenuta nel primo comma dell'art. 659. La depenalizzazione riguarda le prescrizioni dell'autorità concernenti la regolamentazione dei valori limite in tema di inquinamento acustico, non l'ipotesi generale.

Se ho tutte le autorizzazioni sono al sicuro?

No. La Cassazione ha affermato che è ravvisabile l'ipotesi del primo comma ove le emissioni sonore, oltre l'ambito della normale tollerabilità, siano conseguenti all'esercizio di un'attività pur non di per sé stessa rumorosa, e anche se svolta nel rispetto di licenze e autorizzazioni.

Che cosa si intende per «mestiere rumoroso»?

Non è una categoria predefinita. La rumorosità non va valutata in astratto, sulla base di specifiche disposizioni di legge, bensì in concreto: qualsiasi attività lavorativa può essere qualificata mestiere rumoroso quando, per le modalità di esecuzione e per i mezzi di cui si avvale, sia produttiva di rumori fastidiosi che superino la normale tollerabilità.

Come si misura la normale tollerabilità?

Non su una soglia numerica ma sulla media sensibilità dell'ambito sociale che percepisce il rumore. La norma mira a salvaguardare l'interesse della collettività alle occupazioni, al riposo e allo svago, prioritario rispetto all'eccesso propagativo di suoni da parte del singolo — cui pure sono consentite emissioni acustiche, ma entro quei limiti.

Il motivo della condotta rileva?

No. L'abuso, quando sussistente, viene colpito a prescindere dal motivo che lo abbia ispirato. Ne discende che la difesa costruita sulle ragioni — una festa, un lavoro urgente, un impianto necessario — non incide sulla responsabilità, ma può rilevare sul trattamento sanzionatorio.

Si può chiudere con l'oblazione?

Sì, e il regime cambia col comma. Il primo comma, punito con pene alternative, ricade nell'art. 162-bis: l'ammissione è rimessa al giudice. Il secondo comma, punito con la sola ammenda, ricade nell'art. 162, dove l'oblazione è un diritto. È una differenza che conviene stabilire subito.

Su che cosa si imposta la difesa?

Su quattro verifiche. La pluralità indeterminata dei disturbati, che è il presupposto del primo comma. La fonte del rumore, che determina il comma applicabile. La depenalizzazione del secondo comma per i valori limite. E la tollerabilità in concreto, che non si accerta con la sola percezione del querelante.

Domande di approfondimento

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Avv. Massimo Romano — penalista cassazionista, Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553, patrocinante in Cassazione dal 23 ottobre 2015.