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Reati contro gli animali: dal 2025 cambia il bene tutelato

Avv. Massimo Romano · aggiornato al 08/08/2026

Il primo luglio 2025 è entrata in vigore una riforma che ha cambiato l'oggetto stesso della tutela. Prima il codice proteggeva il sentimento umano per gli animali; oggi protegge l'animale come essere senziente. Non è una modifica soltanto lessicale. Il titolo IX-bis del libro secondo è stato ridenominato «Dei delitti contro gli animali», e da quel.

Che cosa è cambiato con la riforma?

È la premessa da cui tutto discende, e non è una questione di parole: dal mutamento del bene protetto derivano pene, aggravanti ed estensioni di responsabilità.

Il titolo IX-bis del libro secondo del codice penale è stato ridenominato: da «Dei delitti contro il sentimento per gli animali» a «Dei delitti contro gli animali».

Nel codice il bene da tutelare non è più il «sentimento» umano per gli animali, ma l’essere senziente in quanto vittima diretta del reato. Gli animali cessano di essere oggetto di tutela mediata — protetti cioè in quanto beni affettivi o patrimonio dell’uomo — e diventano titolari di una protezione penale diretta.

📌 Perché una svolta semantica produce effetti concreti Va esplicitato, perché il rilievo pratico non è evidente a prima lettura.

Quando il bene protetto è il sentimento umano, l’offesa si misura sulla percezione della collettività: la condotta rileva in quanto urta la sensibilità. Quando il bene protetto è l’animale, l’offesa si misura sulla lesione arrecata all’essere vivente.

Ne discendono conseguenze sull’intensità della tutela — le pene sono state innalzate su tutta la linea — e sulla sua estensione: la riforma è intervenuta sui procedimenti penali e persino sulla responsabilità delle persone giuridiche.

Va segnalato che l’articolato approdato in Gazzetta risulta profondamente emendato rispetto a quello iniziale, con la cancellazione di previsioni che avrebbero esposto l’attività veterinaria a fattispecie colpose improprie. È un dato utile e va tenuto presente: chi consulti i testi delle prime versioni, o i commenti pubblicati mentre l’iter era in corso, può trovare disposizioni che nella legge approvata non ci sono. Il riferimento va fatto al testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Le pene dopo la riforma

L’inasprimento è generalizzato, e i valori vanno conosciuti con precisione perché incidono su istituti ancorati alla cornice edittale.

Le pene prima e dopo la legge 82 del 2025

FattispeciePrimaDopo
544-bis, uccisioneReclusione 4 mesi - 2 anniReclusione 6 mesi - 3 anni, multa 5.000-30.000
544-bis con sevizieNon previsto come autonomoReclusione 1-4 anni, multa 10.000-60.000
544-ter, maltrattamentoPena inferioreReclusione 6 mesi - 2 anni
544-quater, spettacoli vietatiMulta 3.000-15.000Multa 15.000-30.000
544-quinquies, combattimentiPena inferiorePene rafforzate
638, animali altruiPena inferiorePena aumentata
727, abbandonoContravvenzioneAumentata di un terzo se su strada

📜 Art. 544-bis c.p. — uccisione di animali Punisce chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale.

La pena, prima fissata nei limiti di quattro mesi e due anni di reclusione, è stata innalzata a sei mesi - tre anni con l’aggiunta della multa da 5.000 a 30.000 euro.

Ipotesi aggiunta dalla riforma: «Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell’animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000».

Va segnalato un profilo che incide sul trattamento anche a monte: l’innalzamento della pena edittale modifica i presupposti di istituti che a quella pena sono ancorati — dalla procedibilità alle misure cautelari, dalla prescrizione all’accesso ai riti.

Le prime due righe descrivono l’intervento sull’ipotesi base e l’introduzione di quella aggravata, che prima non esisteva come previsione autonoma.

L’ultima riga della tabella riguarda l’abbandono, ed è frutto di un intervento distinto: l’art. 727 era già stato integrato dalla riforma del codice della strada — la legge 25 novembre 2024 n. 177 — che ha previsto l’aumento di un terzo se l’abbandono avviene su strada o nelle relative pertinenze, e la sospensione della patente da sei mesi a un anno se commesso mediante uso di veicoli.

Che cos’è la nuova aggravante?

È la novità con il maggiore impatto pratico, e riguarda condotte oggi molto diffuse.

📜 Art. 544-septies c.p. — circostanze aggravanti Al titolo IX-bis del libro secondo è stato aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 544-septies — (Circostanze aggravanti). Le pene previste dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 sono aumentate:

a) se i fatti sono commessi alla presenza di minori;

b) se i fatti sono commessi nei confronti di più animali;

c) se l’autore diffonde, attraverso strumenti informatici o telematici, immagini, video o altre rappresentazioni del fatto commesso.»

Si tratta di un’aggravante a effetto comune: la pena è aumentata fino a un terzo.

L’ambito di applicazione è ampio, perché copre tutte le fattispecie del titolo più l’art. 638, che riguarda l’uccisione o il danneggiamento di animali altrui.

Le tre lettere descrivono situazioni fra loro indipendenti: possono ricorrere singolarmente o cumularsi.

La lettera c) è quella destinata a operare più di frequente, e va letta con attenzione: l’aggravante scatta per la diffusione del fatto, non per la sua ripresa. Chi filma e non diffonde non integra la circostanza; chi diffonde, sì.

⚠️ L’aggravante della lettera b) va verificata sul numero effettivo È il profilo su cui la contestazione tende a essere formulata con approssimazione, ed è verificabile.

La circostanza opera se i fatti sono commessi nei confronti di più animali. Ne discende che la contestazione deve individuare quali animali e quanti, e che il numero va accertato — non desunto dal contesto.

È una verifica che assume rilievo particolare nelle vicende relative a detenzioni di animali in condizioni contestate, dove la contestazione riguarda spesso una situazione complessiva e non condotte individuate.

Ne discende che la difesa lavora sulla corrispondenza fra la condotta descritta e ciascun animale indicato: se per taluni di essi la condotta non risulti accertata, la circostanza va rideterminata o esclusa.

È una verifica che richiede l’esame degli accertamenti compiuti — relazioni veterinarie, rilievi, documentazione fotografica — e che può condurre a distinguere fra animali rispetto ai quali la condotta è provata e animali che si trovavano semplicemente nel medesimo luogo.

Che cosa significa «senza necessità»?

È il terreno difensivo principale, ed è più ampio di quanto la formula legislativa lasci pensare.

Le fattispecie richiedono che il fatto sia commesso per crudeltà ovvero senza necessità. Quando la necessità ricorra, il fatto non è punibile.

⚖️ La nozione di «necessità» e i suoi limiti

Che cosa rientra nella necessità Nella nozione di «necessità» degli artt. 544-bis e 544-ter rientra non soltanto lo stato di necessità previsto dall’art. 54 c.p., ma ogni altra situazione che induca all’uccisione o al maltrattamento dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile. È una nozione più ampia di quella generale, ed è il primo terreno difensivo: non richiede i requisiti stringenti dell’art. 54 — la costrizione, il pericolo attuale di un danno grave alla persona, la proporzione — ma richiede pur sempre un pericolo imminente e l’inevitabilità con mezzi diversi.

Le presunzioni di necessità sociale La legge 20 luglio 2004 n. 189 ha previsto una serie di ipotesi in cui la necessità sociale sussiste per presunzione. Sono elencate nell’art. 19-ter delle disposizioni di attuazione: caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica, giardini zoologici e altre attività disciplinate da leggi speciali. Ne discende una verifica preliminare in due tempi: se l’attività rientri in una di quelle ipotesi, e se sia stata svolta nel rispetto delle norme che la disciplinano. La presunzione copre l’attività conforme, non l’attività che ne porta soltanto il nome.

Cass. pen., sez. III, 13 giugno 2025, n. 22294 — libertà religiosa e macellazione La libertà religiosa non scrimina condotte che, pur motivate da precetti rituali, si pongono in contrasto con norme poste a tutela del benessere animale. La macellazione rituale senza stordimento e in luogo non qualificabile come «macello» integra il reato di cui all’art. 544-bis. La pronuncia affronta il bilanciamento fra libertà religiosa e tutela penale, e lo risolve valorizzando il luogo e le modalità: non la finalità rituale in sé.

L’elemento psicologico Le fattispecie richiedono che il fatto sia commesso per crudeltà ovvero senza necessità: sono due alternative, e la contestazione deve indicare quale ricorra. Ne discende che l’accertamento non si esaurisce nella verifica dell’evento — la morte o la lesione dell’animale — ma investe la ragione della condotta. È un elemento che va contestato specificamente, e non desunto dal solo verificarsi del fatto.

Da completare su Italgiure prima della pubblicazione: estremi delle pronunce non ancora indicate.

Le ipotesi di necessita’ sociale presunta

Attivita’Condizione
CacciaNel rispetto della disciplina venatoria
PescaNel rispetto della normativa di settore
AllevamentoSecondo le norme sul benessere animale
TrasportoSecondo le norme che lo disciplinano
MacellazioneIn luogo qualificabile come macello
Sperimentazione scientificaNei limiti autorizzati
Giardini zoologiciSecondo la disciplina propria

La colonna di destra e’ quella che conta: la presunzione copre l’attivita’ conforme, e la difesa che si limiti a invocare la categoria senza documentare la conformita’ non assolve il proprio onere.

Ne discende un’impostazione precisa: la difesa non deve dimostrare i requisiti stringenti dello stato di necessità dell’art. 54, ma può allegare ogni altra situazione che abbia indotto alla condotta per evitare un pericolo imminente o impedire l’aggravamento di un danno alla persona o ai beni, ritenuto altrimenti inevitabile.

Può risponderne anche una società?

È l’estensione meno conosciuta della riforma, e riguarda un numero considerevole di attività economiche.

📜 Art. 25-undevicies d.lgs. 231/2001 — delitti contro gli animali La legge è intervenuta anche sul decreto legislativo 231 del 2001, in tema di responsabilità da reato degli enti, introducendo l’art. 25-undevicies:

«In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.»

Ne discende che i delitti contro gli animali sono entrati nel catalogo dei reati presupposto, e che l’ente può risponderne quando siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti apicali o sottoposti.

Il rilievo pratico è ampio: riguarda allevamenti, strutture di trasporto e di custodia, attività di macellazione, strutture zootecniche, ma anche ogni ente nella cui organizzazione siano comunque presenti animali.

È un’estensione che opera su un piano diverso da quello della persona fisica: l’ente non risponde del fatto altrui ma di una propria carenza organizzativa.

Ne discende un’indicazione per chi gestisce attività di questo tipo: il modello di organizzazione e gestione va aggiornato includendo il nuovo rischio, con mappatura dei processi in cui gli animali sono coinvolti e protocolli specifici.

Le estensioni della riforma oltre il codice penale

AmbitoIntervento
Responsabilita’ degli entiNuovo art. 25-undevicies d.lgs. 231/2001
Sanzione per l’entePecuniaria fino a cinquecento quote
Misure di prevenzioneEstese a chi e’ abitualmente dedito
SequestroArt. 544-sexies: divieto di soppressione o trasferimento
Affido dell’animaleNuovo art. 260-bis c.p.p.
Detenzione alla catenaDivieto introdotto per la prima volta a livello nazionale
Abbandono su stradaAumento di un terzo, per effetto della legge 177/2024

Le ultime due righe segnalano interventi che operano su piani diversi: il primo introdotto da questa riforma, il secondo da quella del codice della strada.

📌 Due ulteriori estensioni da conoscere Meritano di essere segnalate perché operano su piani diversi da quello sanzionatorio ordinario.

Misure di prevenzione. Le misure previste dal libro I, titoli I e II, del codice delle leggi antimafia — d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 — si applicano anche a coloro che debbano ritenersi, ai sensi degli artt. 102 e 103 c.p., abitualmente dediti alla consumazione dei delitti di cui agli artt. 544-quater e 544-quinquies ovvero dei delitti previsti dalla legge 4 novembre 2010 n. 201.

Affido dell’animale. È stato introdotto l’art. 260-bis c.p.p., relativo all’affido definitivo dell’animale oggetto di sequestro o confisca, nei procedimenti per i reati di cui agli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies nonché per quello previsto dall’art. 4 della legge n. 201 del 2010.

Vi si aggiunge l’art. 544-sexies, che pone il divieto di sopprimere o trasferire animali sottoposti a sequestro.

Dove si costruisce la difesa

Su quattro piani, e il primo può escludere la punibilità del fatto.

La sequenza

1 Necessità: ricorreva un pericolo imminente o un danno da impedire?

2 Presunzioni: l’attività rientra nell’art. 19-ter e ne rispetta le norme?

3 Elemento psicologico: crudeltà o assenza di necessità, quale è contestata?

4 Aggravanti: numero degli animali, presenza di minori, diffusione.

5 Ente: se il fatto è avvenuto in un’organizzazione, verificare il 231.

I primi due sono profili sostanziali; il terzo e il quarto riguardano la contestazione e la sua precisione.

Il terzo punto va sollevato espressamente: le fattispecie richiedono che il fatto sia commesso per crudeltà ovvero senza necessità — sono due alternative, e la contestazione deve indicare quale ricorra. L’accertamento non si esaurisce nella verifica dell’evento ma investe la ragione della condotta.

⚠️ Il tempo del fatto decide quale disciplina si applica È una verifica banale e decisiva, e in questa materia lo è più che in altre.

La legge 82 del 2025 è entrata in vigore il 1° luglio 2025. Poiché ha innalzato le pene e introdotto una nuova aggravante, si tratta di disciplina sfavorevole, e opera quindi il principio di irretroattività dell’art. 2 c.p.

Ne discende che per i fatti commessi prima di quella data si applicano le pene precedenti — reclusione da quattro mesi a due anni per l’art. 544-bis, senza multa — e non opera l’aggravante dell’art. 544-septies, che allora non esisteva.

È una verifica da compiere sul capo di imputazione: se il fatto è anteriore e la contestazione richiama la disciplina nuova, il rilievo va formulato subito. Vale anche per la responsabilità dell’ente: l’art. 25-undevicies non copre fatti anteriori alla sua introduzione, e la contestazione all’ente per condotte precedenti è priva di fondamento normativo.

Come si procede: come si esamina la contestazione

La sequenza

MomentoChe cosa si fa
Primo passaggioVerificare la data del fatto rispetto al 1 luglio 2025.
Se anterioreSi applicano le pene precedenti e non la nuova aggravante.
SecondoVerificare se ricorra una situazione di necessita’.
TerzoVerificare se l’attivita’ rientri nelle presunzioni dell’art. 19-ter.
QuartoIndividuare quale elemento psicologico sia contestato.
QuintoVerificare le aggravanti sul numero e sulle modalita’.
Se vi e’ un enteEsaminare la posizione ai sensi del d.lgs. 231.

Casi pratici

Caso pratico 1 — verifica della disciplina applicabile

Situazione. Contestazione formulata richiamando le pene e l’aggravante introdotte dalla legge n. 82 del 2025.

Attivita’ svolta. Verifica della data del fatto rispetto all’entrata in vigore del 1 luglio 2025, con rilievo dell’inapplicabilita’ della disciplina sopravvenuta ai fatti anteriori in quanto sfavorevole.

Esito. Cornice edittale individuata secondo la disciplina vigente al momento del fatto.

Caso pratico 2 — necessita’ e pericolo imminente

Situazione. Condotta posta in essere a fronte di una situazione di pericolo riferita a persone o beni.

Attivita’ svolta. Allegazione documentale della situazione di pericolo imminente e dell’inevitabilita’ dell’aggravamento del danno con mezzi diversi, secondo la nozione ampia di necessita’ elaborata dalla giurisprudenza.

Esito. Profilo esaminato sulla nozione applicabile alle fattispecie in questione.

Caso pratico 3 — verifica dell’aggravante sul numero

Situazione. Contestazione comprensiva dell’aggravante relativa alla commissione del fatto nei confronti di piu’ animali.

Attivita’ svolta. Verifica della corrispondenza fra la condotta descritta e ciascun animale indicato nel capo di imputazione, con rilievo delle posizioni per le quali la condotta non risultava accertata.

Esito. Circostanza esaminata sul numero effettivamente riscontrato.

Caso pratico 4 — esito sfavorevole

Situazione. Difesa impostata sulla riconducibilita’ dell’attivita’ a una delle ipotesi presunte dall’art. 19-ter delle disposizioni di attuazione.

Attivita’ svolta. Nessuna verifica sul rispetto delle norme che disciplinano quella specifica attivita’.

Esito. La presunzione copre l’attivita’ conforme, non quella che ne porta il nome. La lezione: il richiamo alla categoria non basta, serve la conformita’ alle regole che la governano.

I casi sono resi anonimi e descrivono attivita’ svolte, non risultati promessi: l’esito dipende dagli atti del singolo procedimento.

Errori che peggiorano la posizione

  • Ritenere che la riforma sia un semplice cambio di denominazione.
  • Non verificare la data del fatto rispetto al 1 luglio 2025.
  • Assumere che la necessita’ coincida con l’art. 54 c.p.
  • Ritenere che caccia e pesca coprano ogni condotta.
  • Trascurare la posizione dell’ente ai sensi del d.lgs. 231.
  • Diffondere immagini del fatto: integra un’aggravante autonoma.

Errori dal lato della difesa tecnica

  • Non verificare la successione di leggi rispetto alla data del fatto.
  • Non sollevare la nozione ampia di necessita’.
  • Non contestare l’elemento psicologico specificamente indicato.
  • Non verificare il numero degli animali ai fini dell’aggravante.
  • Non esaminare la posizione dell’ente quando il fatto avvenga in un’organizzazione.
  • Non verificare la conformita’ dell’attivita’ presunta alle norme che la disciplinano.

Miti e fatti

Quello che si sente dire, e come stanno le cose

Si diceIn realta’
È solo un cambio di nome del titoloIl bene tutelato è mutato, con effetti concreti
Le pene sono rimaste quelleSono state innalzate su tutta la linea
L’aggravante scatta se si filmaScatta per la diffusione, non per la ripresa
Risponde solo la persona fisicaÈ stato introdotto l’art. 25-undevicies del 231
La necessità è solo quella dell’art. 54È nozione più ampia
Caccia e pesca sono sempre coperteLa presunzione copre l’attività conforme alle norme
La finalità rituale scriminaLa libertà religiosa non scrimina quelle condotte
La nuova disciplina vale per tutti i fattiÈ sfavorevole: non retroagisce

Due domande ricorrenti

Mi contestano il maltrattamento di un animale. È cambiato qualcosa di recente?

Sì, ed è cambiato molto — le indico subito la verifica più urgente. La legge 6 giugno 2025 n. 82 è entrata in vigore il 1° luglio 2025 e ha innalzato le pene su tutta la linea, oltre a introdurre una nuova aggravante. Poiché si tratta di disciplina sfavorevole, opera il principio di irretroattività: per i fatti commessi prima di quella data si applicano le pene precedenti e non opera l’aggravante dell’art. 544-septies, che allora non esisteva. La prima cosa che verifico è quindi la data del fatto rispetto al capo di imputazione. Sul merito, la riforma ha mutato l’oggetto stesso della tutela: il titolo IX-bis è stato ridenominato «Dei delitti contro gli animali», e il bene protetto non è più il sentimento umano ma l’essere senziente in quanto vittima diretta del reato. La difesa lavora poi su tre piani. Il primo è la necessità, che è nozione più ampia di quella dell’art. 54 c.p. Il secondo è l’elemento psicologico: le fattispecie richiedono che il fatto sia commesso per crudeltà ovvero senza necessità, e la contestazione deve indicare quale ricorra. Il terzo sono le aggravanti, che vanno verificate sui numeri.

Che cosa significa che il fatto è commesso «senza necessità»? Basta dire che era pericoloso?

Non basta affermarlo, ma la nozione è più ampia di quanto si pensi — e questo lavora a suo favore. La giurisprudenza ha chiarito che nella nozione di «necessità» degli artt. 544-bis e 544-ter rientra non soltanto lo stato di necessità previsto dall’art. 54 c.p., ma ogni altra situazione che induca all’uccisione o al maltrattamento dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno alla persona o ai beni, ritenuto altrimenti inevitabile. Ne discende che non deve dimostrare i requisiti stringenti dell’art. 54 — la costrizione, il pericolo attuale di un danno grave alla persona, la proporzione. Deve allegare una situazione di pericolo imminente o di danno da impedire, e la sua inevitabilità con altri mezzi. Sono tre elementi di fatto, documentabili. Le segnalo anche il versante opposto, perché la delimitazione è precisa: la Cassazione ha affermato che la libertà religiosa non scrimina condotte che, pur motivate da precetti rituali, si pongono in contrasto con le norme a tutela del benessere animale — e che la macellazione rituale senza stordimento, in luogo non qualificabile come macello, integra il reato.

In che cosa consiste l’assistenza

  • Verifica della data del fatto e della disciplina applicabile.
  • Esame della sussistenza di una situazione di necessita’.
  • Verifica delle presunzioni e della conformita’ dell’attivita’.
  • Contestazione dell’elemento psicologico indicato.
  • Verifica delle aggravanti su numero, presenza di minori, diffusione.
  • Esame della posizione dell’ente ai sensi del d.lgs. 231.
  • Assistenza nei profili relativi al sequestro e all’affido dell’animale.

Casi che lo studio non assume

  • Chi chiede assistenza per condotte in corso di svolgimento.
  • Chi chiede attivita’ dirette a sopprimere o trasferire animali sequestrati.
  • Chi chiede di rappresentare una situazione non corrispondente ai fatti.
  • Chi non intende produrre la documentazione relativa all’attivita’ svolta.

Costi della difesa

Voci e criteri di determinazione

Attivita’CriterioNota
Esame della contestazione e della disciplina applicabileD.M. 55/2014 e succ. mod. — attivita’ stragiudizialePrima attivita’
Difesa nel procedimentoD.M. 55/2014 — indagini e giudizioSecondo la fase
Profili relativi al sequestro dell’animaleD.M. 55/2014 — giudizioRiesame e affido
Difesa dell’ente ai sensi del d.lgs. 231D.M. 55/2014 — indagini e giudizioPosizione distinta
Consulenza veterinaria di parteCompenso distintoSu condizioni e cause

Glossario

I termini usati in questa pagina

TermineSignificato
Legge 82/2025Riforma dei delitti contro gli animali, dal 1 luglio 2025
Titolo IX-bisRidenominato «Dei delitti contro gli animali»
Essere senzienteNuovo oggetto della tutela penale diretta
Art. 544-bisUccisione di animali, per crudelta’ o senza necessita’
Art. 544-terMaltrattamento di animali
Art. 544-septiesNuova aggravante, introdotta dalla riforma
Art. 544-sexiesDivieto di sopprimere o trasferire animali sequestrati
Art. 25-undeviciesResponsabilita’ dell’ente, fino a cinquecento quote
Art. 260-bis c.p.p.Affido definitivo dell’animale sequestrato
Art. 19-ter disp. att.Ipotesi di necessita’ sociale presunta

Riferimenti

  • legge 6 giugno 2025 n. 82: riforma dei delitti contro gli animali
  • Cass. sez. III n. 22294 del 13 giugno 2025: liberta’ religiosa e macellazione rituale
  • Cass. sez. III n. 37847 del 15 settembre 2023: configurabilita’ dell’art. 544-bis
  • nozione ampia di necessita’ e rapporto con l’art. 54 c.p.
  • art. 19-ter disp. att.: ipotesi di necessita’ sociale presunta
  • legge 25 novembre 2024 n. 177: aggravante dell’abbandono su strada
  • art. 25-undevicies d.lgs. 231/2001

Domande frequenti

Che cosa è cambiato con la riforma del 2025?

L'oggetto stesso della tutela. Il titolo IX-bis del libro secondo è stato ridenominato in «Dei delitti contro gli animali»: il bene da tutelare non è più il «sentimento» umano per gli animali, ma l'essere senziente in quanto vittima diretta del reato. Gli animali cessano di essere oggetto di tutela mediata e diventano titolari di una protezione penale diretta.

Da quando si applica?

Dal 1° luglio 2025. La legge è la 6 giugno 2025 n. 82. Poiché ha innalzato le pene e introdotto una nuova aggravante, si tratta di disciplina sfavorevole: per i fatti commessi prima di quella data si applicano le pene precedenti, e non opera l'aggravante dell'art. 544-septies.

Quanto sono aumentate le pene?

Per l'art. 544-bis, che punisce chi per crudeltà o senza necessità cagiona la morte di un animale, la reclusione passa da quattro mesi - due anni a sei mesi - tre anni, con l'aggiunta della multa da 5.000 a 30.000 euro. Per l'art. 544-quater, sugli spettacoli vietati, la multa passa da 3.000-15.000 a 15.000-30.000 euro. Aumentate anche le pene per il maltrattamento, i combattimenti e l'art. 638.

Che cosa prevede l'ipotesi delle sevizie?

È un'ipotesi aggiunta dalla riforma all'art. 544-bis: «Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000».

Che cos'è l'art. 544-septies?

Una nuova aggravante, introdotta in fine al titolo IX-bis. Le pene previste dagli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 sono aumentate: a) se i fatti sono commessi alla presenza di minori; b) se sono commessi nei confronti di più animali; c) se l'autore diffonde, attraverso strumenti informatici o telematici, immagini, video o altre rappresentazioni del fatto. È aggravante a effetto comune: aumento fino a un terzo.

L'aggravante scatta se si filma il fatto?

No: scatta per la diffusione, non per la ripresa. La lettera c) richiede che l'autore diffonda, attraverso strumenti informatici o telematici, immagini, video o altre rappresentazioni del fatto commesso. Chi filma e non diffonde non integra la circostanza.

Che cosa significa «senza necessità»?

La nozione è più ampia di quella generale. Nella necessità degli artt. 544-bis e 544-ter rientra non soltanto lo stato di necessità dell'art. 54 c.p., ma ogni altra situazione che induca alla condotta per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona o ai beni, ritenuto altrimenti inevitabile.

Caccia, pesca e allevamento sono sempre esclusi?

Non automaticamente. La legge n. 189 del 2004 ha previsto ipotesi in cui la necessità sociale sussiste per presunzione, elencate nell'art. 19-ter delle disposizioni di attuazione: caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica, giardini zoologici e altre attività disciplinate da leggi speciali. Ma la presunzione copre l'attività svolta nel rispetto delle norme che la disciplinano, non l'attività che ne porta il nome.

La finalità religiosa esclude il reato?

No. La Cassazione, con la sentenza n. 22294 del 13 giugno 2025, ha affermato che la libertà religiosa non scrimina condotte che, pur motivate da precetti rituali, si pongono in contrasto con norme poste a tutela del benessere animale: la macellazione rituale senza stordimento e in luogo non qualificabile come «macello» integra il reato di cui all'art. 544-bis.

Può risponderne anche una società?

Sì: è la novità meno conosciuta. La legge ha introdotto nel d.lgs. 231/2001 l'art. 25-undevicies, ai sensi del quale, in relazione alla commissione dei delitti previsti dagli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Ne discende che chi gestisce attività in cui sono presenti animali deve aggiornare il modello di organizzazione e gestione.

Che cosa accade all'animale sequestrato?

È stato introdotto l'art. 260-bis c.p.p., relativo all'affido definitivo dell'animale oggetto di sequestro o confisca, nei procedimenti per i reati di cui agli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies nonché per quello previsto dall'art. 4 della legge n. 201 del 2010. Vi si aggiunge l'art. 544-sexies, che pone il divieto di sopprimere o trasferire animali sottoposti a sequestro.

Sono previste misure di prevenzione?

Sì, per determinate ipotesi. Le misure previste dal libro I, titoli I e II, del codice delle leggi antimafia — d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 — si applicano anche a coloro che debbano ritenersi, ai sensi degli artt. 102 e 103 c.p., abitualmente dediti alla consumazione dei delitti di cui agli artt. 544-quater e 544-quinquies ovvero dei delitti previsti dalla legge 4 novembre 2010 n. 201.

Domande di approfondimento

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Avv. Massimo Romano — penalista cassazionista, Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553, patrocinante in Cassazione dal 23 ottobre 2015.