Attenuanti e recidiva: il divieto si sta sgretolando

Il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata e' stato dichiarato illegittimo per fattispecie determinate, e l'elenco si allunga.

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▶ Risposta diretta

Nel giudizio di bilanciamento fra circostanze, l'art. 69 quarto comma vieta che le attenuanti prevalgano sulla recidiva reiterata. È il meccanismo che, nella pratica, annulla il vantaggio di ogni attenuante riconosciuta a chi ha precedenti.

Ma quel divieto si sta sgretolando: la Corte costituzionale lo ha dichiarato illegittimo, con pronunce parziali, per un elenco di ipotesi che si allunga di anno in anno secondo un orientamento ormai consolidato.

Le due più recenti sono del settembre 2025 e del febbraio 2026, e riguardano rispettivamente le attenuanti generiche per una fattispecie determinata e l'attenuante della riparazione integrale del danno.

Ne discende un'attività difensiva concreta: verificare se la propria ipotesi rientri fra quelle già coperte — e, in caso contrario, valutare se prospettare la questione.

È una verifica che va rifatta a ogni procedimento, perché il quadro cambia e ciò che era precluso l'anno precedente può non esserlo più.

Avv. Massimo RomanoAvvocato penalista cassazionista

Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553 · Albo Speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione (CNF) dal 23 ottobre 2015 · tessera AA039620

· verifica sull'Albo Nazionale

⚡ In sintesi

  • Il bilanciamento decide se l'attenuante produca effetti.
  • L'art. 69 comma 4 vieta la prevalenza sulla recidiva reiterata.
  • La Consulta lo ha dichiarato illegittimo per ipotesi determinate.
  • Corte cost. 151/2025: attenuanti generiche e art. 630 c.p.
  • Corte cost. 72/2026: riparazione integrale del danno.
  • La ragione: recidiva e attenuante guardano a momenti diversi.
  • Le declaratorie sono parziali: non hanno abrogato il divieto.
  • Le attenuanti generiche vanno chieste con elementi specifici.
  • Il diniego può fondarsi anche su precedenti specifici.

Come funziona il bilanciamento?

È il passaggio che determina se un'attenuante riconosciuta produca o meno un effetto sulla pena, ed è la ragione per cui una difesa può ottenere tutto ciò che chiedeva senza che la pena cambi di un giorno.

📜 Art. 69 c.p. — concorso di circostanze aggravanti e attenuanti

Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, il giudice procede a un giudizio di comparazione, e può ritenere:

· le attenuanti prevalenti sulle aggravanti — si applicano soltanto le diminuzioni di pena;
· le aggravanti prevalenti sulle attenuanti — si applicano soltanto gli aumenti;
· le une equivalenti alle altre — si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna circostanza.

Comma 4: le disposizioni dell'articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall'art. 99 quarto comma — recidiva reiterata — nonché dagli artt. 111 e 112 primo comma n. 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, e a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato.

Tabella 1 — I tre esiti possibili, e i loro effetti
EsitoEffetto sulla pena
Attenuanti prevalentiSi applicano solo le diminuzioni
Aggravanti prevalentiSi applicano solo gli aumenti
EquivalenzaPena come se non concorresse alcuna circostanza
Divieto di prevalenzaEsclude il primo esito
Effetto pratico del divietoL'attenuante non produce diminuzione
Ambito del divietoRecidiva reiterata e casi degli artt. 111 e 112
PortataAnche su attenuanti a effetto speciale

⚠️ Perché il divieto annulla l'attenuante anziché limitarla

È il punto che va compreso, perché spiega l'entità della posta in gioco.

Quando opera il divieto di prevalenza, il giudice può ritenere le attenuanti al massimo equivalenti alle aggravanti. Ma l'equivalenza comporta l'applicazione della pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna circostanza.

Ne discende che l'attenuante, pur riconosciuta, non produce alcuna diminuzione: il suo effetto è soltanto quello di neutralizzare l'aumento derivante dall'aggravante. Chi ottiene le attenuanti generiche in presenza di recidiva reiterata non riceve, per effetto di quel riconoscimento, alcuno sconto di pena.

È la ragione per cui il tema del bilanciamento non è tecnico ma sostanziale: decide se il lavoro difensivo sulle attenuanti abbia un risultato o resti sulla carta.

Che cosa prevede il divieto?

Va conosciuto nella sua portata, perché non riguarda soltanto la recidiva reiterata e la sua formulazione contiene una clausola di chiusura che estende il regime oltre le ipotesi nominate.

Il divieto opera nei casi previsti dall'art. 99 quarto comma — la recidiva reiterata — nonché nei casi degli artt. 111 e 112 primo comma n. 4), relativi alla determinazione al reato di persone non imputabili o non punibili e all'analoga ipotesi in tema di concorso.

Le due ipotesi degli artt. 111 e 112 sono statisticamente rare; la recidiva reiterata è invece la situazione che si presenta con maggiore frequenza, ed è quella su cui si concentra il contenzioso.

Vi si aggiunge la clausola finale, che estende il regime a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa ovvero determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato.

📌 Un secondo divieto, collocato altrove

Va segnalato perché opera su un piano diverso e viene talvolta confuso con il primo.

Il secondo comma dell'art. 62-bis disciplina i rapporti fra le attenuanti generiche e la recidiva, stabilendo che determinati elementi non possono essere posti a fondamento della concessione in caso di condanna per taluno dei reati indicati dall'art. 407 comma 2 c.p.p., puniti con pena non inferiore nel minimo a cinque anni, quando l'imputato sia recidivo reiterato.

La previsione è stata criticata in dottrina per irrazionalità: la contestazione della recidiva, in quanto tale, nulla dice riguardo alla gravità del dolo e ai motivi a delinquere, che si collocano su un piano diverso rispetto alla valutazione della recidiva. La disposizione è stata inoltre oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale.

Ne discende che i due divieti vanno tenuti distinti: uno riguarda i presupposti della concessione, l'altro il bilanciamento successivo.

Il divieto è ancora in vigore?

È l'ambito in movimento della materia, e conoscerne lo stato aggiornato è ciò che la rende utile: una pronuncia intervenuta nel frattempo può restituire alla difesa uno spazio che l'anno prima non esisteva.

⚖️ L'erosione del divieto di prevalenza: due pronunce recenti

Corte cost., 22 settembre 2025, n. 151 — attenuanti generiche e sequestro a scopo di estorsione

Questione sollevata dalla Corte d'assise di Roma in un procedimento per sequestro di persona a scopo di estorsione, lesioni aggravate, rapina aggravata e indebito utilizzo di strumenti di pagamento, a carico di imputati recidivi reiterati.

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 quarto comma c.p. nella parte in cui prevede, relativamente al reato di cui all'art. 630 c.p., il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche ex art. 62-bis sulla recidiva reiterata ex art. 99 quarto comma.

Corte cost., 24 febbraio 2026, n. 72 — riparazione integrale del danno

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2026. Questione sollevata dal Tribunale di Ragusa, che riteneva applicabili tanto l'attenuante della riparazione integrale del danno quanto le attenuanti generiche, a fronte di recidiva reiterata.

La Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 69 comma 4 nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza dell'attenuante della riparazione integrale del danno — art. 62 n. 6, prima parte — sulla recidiva reiterata.

La ragione: recidiva e attenuante guardano a cose diverse

Il divieto è stato ritenuto in contrasto con i principi di proporzionalità e con la finalità rieducativa della pena.

L'argomento centrale: se la recidiva reiterata guarda al comportamento del reo anteriore all'illecito, quale indice di insensibilità alla deterrenza penale, non può escludersi che una condotta successiva — come la riparazione integrale del danno — esprima un percorso diverso. Va quindi superato il divieto assoluto, così da consentire una valutazione realmente individualizzata del fatto.

Un orientamento consolidato, e una giurisprudenza di legittimità che resiste

Le due decisioni si collocano in un orientamento ormai consolidato della Consulta, volto a censurare i limiti automatici al bilanciamento fra attenuanti e recidiva reiterata. Già la sentenza n. 94 del 2023 aveva riconosciuto alle attenuanti — senza distinzione fra comuni e a effetto speciale — una «necessaria funzione riequilibratrice».

Va però segnalato che la Cassazione ha più volte ritenuto manifestamente infondate analoghe questioni relative ad altri reati: fra le pronunce recenti, sez. V n. 15889 del 2025 e sez. IV n. 37215 del 2024. Le declaratorie sono infatti parziali e riferite a fattispecie determinate.

Da verificare prima della pubblicazione: eventuali ulteriori declaratorie successive.

Tabella 2 — Lo stato dell'erosione
PronunciaIpotesi coperta
Corte cost. n. 94 del 2023Funzione riequilibratrice delle attenuanti, senza distinzioni
Corte cost. n. 151 del 2025Attenuanti generiche, per il reato di cui all'art. 630 c.p.
Corte cost. n. 72 del 2026Riparazione integrale del danno ex art. 62 n. 6 prima parte
Parametri invocatiArtt. 3, 25 secondo comma, 27 primo e terzo comma Cost.
Ragione ricorrenteProporzionalità e finalità rieducativa della pena
Natura delle declaratorieParziali: riferite a fattispecie determinate
Giurisprudenza di legittimitàHa ritenuto infondate questioni su altri reati

Le prime tre righe descrivono un percorso che procede per gradi: dal riconoscimento generale della funzione riequilibratrice, alla sua applicazione a una fattispecie determinata, all'estensione a un'attenuante diversa. E' un metodo che rende prevedibile la direzione, non l'esito della singola questione.

L'ultima riga contiene l'avvertenza operativa: le declaratorie non hanno abrogato il divieto, che continua a operare in tutte le ipotesi non coperte. La Cassazione ha più volte ritenuto manifestamente infondate analoghe questioni sollevate con riferimento a reati diversi.

Come si ottengono le generiche?

Sono lo strumento più flessibile del sistema, e proprio per questo il più trascurato nella sua costruzione: vengono chieste sempre, e quasi mai argomentate.

L'art. 62-bis consente al giudice di prendere in considerazione altre circostanze, diverse da quelle tipizzate, quando le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

La formulazione è deliberatamente aperta: il legislatore ha rimesso al giudice la possibilità di valorizzare ciò che le circostanze tipizzate non contemplano.

Ne discende che la loro concessione non discende da una condizione predeterminata ma da una valutazione: e una valutazione si sollecita con elementi, non con una richiesta di stile.

Che cosa allegare a sostegno della richiesta

1

Elementi relativi alla condotta successiva al fatto.

2

Riparazione del danno, ove intervenuta, e sua entità.

3

Condizioni personali, familiari e lavorative documentate.

4

Percorsi intrapresi: terapeutici, formativi, lavorativi.

5

Elementi relativi alle modalità concrete del fatto.

Tabella 3 — Che cosa allegare, e perche'
ElementoA che cosa rispondeForma
Riparazione del dannoAttenuante tipizzata e genericheQuietanze, atti
Condotte successive al fattoPercorso diverso da quello anterioreDocumentazione
Percorsi terapeutici o formativiElementi di segno opposto ai precedentiAttestazioni
Situazione lavorativaCondizioni personaliContratti, buste paga
Situazione familiareCondizioni personaliCertificazioni
Modalita' concrete del fattoGravita' in concretoAtti del procedimento
Sola richiesta in discussioneNulla: non entra nella valutazione

L'ultima riga e' la ragione per cui questa attivita' va programmata e non improvvisata: una richiesta formulata soltanto oralmente, per quanto ben argomentata, non porta con se' alcun elemento su cui il giudice possa fondare la valutazione.

⚠️ Il diniego può fondarsi anche sui soli precedenti specifici

È un'avvertenza necessaria, perché indica dove la richiesta può incontrare resistenza.

La Cassazione ha affermato che l'esistenza di precedenti penali specifici può rilevare ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche e dei benefici di legge, anche quando il giudice compia una valutazione complessiva.

Ne discende che, in presenza di precedenti della medesima indole, la richiesta non può limitarsi a invocare elementi generici: deve contrapporre a quel dato elementi di segno opposto e di pari concretezza — condotte successive documentate, percorsi effettivamente intrapresi, riparazione realizzata.

È inoltre la ragione per cui la richiesta va costruita per iscritto e con allegazioni, anziché affidata alla discussione: ciò che non è documentato non entra nella valutazione.

Che cosa fare in concreto

La sequenza è precisa, e il secondo passaggio è quello che quasi nessuno compie perché richiede una verifica su materiale che cambia.

I passaggi

1

Verificare se sia contestata la recidiva reiterata ex art. 99 quarto comma.

2

In tal caso, verificare se l'ipotesi sia già coperta da una declaratoria.

3

Se coperta: dedurre l'illegittimità già dichiarata e chiedere la prevalenza.

4

Se non coperta: valutare se prospettare la questione al giudice.

5

In ogni caso: costruire le attenuanti con elementi documentati.

📌 Come si prospetta la questione quando l'ipotesi non è coperta

È un'attività che richiede rigore, perché la giurisprudenza di legittimità ha finora ritenuto manifestamente infondate analoghe questioni relative a reati diversi da quelli già scrutinati.

L'argomentazione da sviluppare è quella che la Consulta ha accolto: la recidiva reiterata guarda al comportamento del reo anteriore all'illecito, quale indice di insensibilità alla deterrenza penale. Non può quindi escludersi che una circostanza attenuante — specie se riferita a condotte o situazioni successive — esprima elementi di segno diverso, che il divieto assoluto impedisce di valorizzare.

Ne discende che il divieto va superato per consentire una valutazione realmente individualizzata del fatto, conforme ai principi di proporzionalità e alla finalità rieducativa della pena.

La prospettazione va accompagnata dagli elementi concreti della singola posizione: senza di essi la questione risulta astratta, e la rilevanza — che è condizione di ammissibilità — non emerge.

Dove si costruisce la richiesta

Su tre livelli, e ciascuno richiede materiale diverso: il primo si raccoglie, il secondo si verifica, il terzo si scrive.

Nessuno dei tre puo' essere sostituito dagli altri: un'argomentazione impeccabile senza documenti resta un'allegazione, e documenti prodotti senza argomentazione restano carte.

Il primo livello è documentale, ed è quello che richiede più tempo: gli elementi che sostengono le attenuanti vanno prodotti, non narrati. Certificazioni, contratti di lavoro, attestazioni relative ai percorsi intrapresi, quietanze e atti relativi alla riparazione del danno.

Certificazioni e attestazioni vanno richieste per tempo, perche' i soggetti che le rilasciano hanno propri tempi di risposta.

Il secondo è tecnico: verificare quali circostanze siano state contestate, se la recidiva reiterata sia stata formalmente ritenuta e non soltanto contestata, e quale sia lo stato dell'erosione del divieto con riferimento all'ipotesi in esame.

È il livello su cui l'aggiornamento incide direttamente: una verifica compiuta sulla base di repertori non aggiornati può far concludere per l'operatività di un divieto che nel frattempo è caduto per quella ipotesi.

Il terzo è argomentativo: collegare gli elementi prodotti alla funzione riequilibratrice che la Consulta ha riconosciuto alle attenuanti, mostrando in che modo essi esprimano un percorso diverso da quello che la recidiva presuppone.

📌 Perché il momento della produzione incide

In questa materia la tempestività non è un formalismo, e vale la pena esplicitarne la ragione.

Il giudizio di bilanciamento si compie alla decisione, ma gli elementi che lo alimentano devono essere già acquisiti. Una riparazione realizzata dopo la chiusura dell'istruttoria, o un percorso documentato in sede di discussione senza produzione, rischiano di non entrare nella valutazione.

Ne discende una indicazione pratica: le attività che possono sostenere le attenuanti — riparazione, percorsi, regolarizzazione di situazioni personali — vanno avviate presto e documentate man mano, non concentrate alla vigilia.

Va aggiunto che alcune di quelle attività producono effetti su più piani: la riparazione integrale del danno è essa stessa attenuante tipizzata, e sulla sua prevalenza rispetto alla recidiva reiterata è intervenuta la pronuncia del 2026.

⏰ Schema temporale — come si imposta la richiesta

1

Fase 1 — Primo passaggio

Verificare se sia contestata la recidiva reiterata.

2

Fase 2 — Secondo

Verificare se l'ipotesi sia gia' coperta da declaratoria di illegittimita'.

3

Fase 3 — Se coperta

Dedurre l'illegittimita' gia' dichiarata e chiedere la prevalenza.

4

Fase 4 — Se non coperta

Valutare se prospettare la questione, con elementi concreti.

5

Fase 5 — Presto

Avviare le attivita' che possono sostenere le attenuanti.

6

Fase 6 — Man mano

Documentare: cio' che non e' prodotto non entra nella valutazione.

7

Fase 7 — Prima della decisione

Verificare che tutti gli elementi siano acquisiti.

📈 Lo stato della materia

  • art. 69 comma 4 — divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata
  • n. 94 del 2023 — funzione riequilibratrice riconosciuta alle attenuanti
  • n. 151 del 2025 — attenuanti generiche e sequestro a scopo di estorsione
  • n. 72 del 2026 — riparazione integrale del danno
  • declaratorie parziali — il divieto opera nelle ipotesi non coperte

Fonte: art. 69 c.p. e pronunce della Corte costituzionale

Miti e fatti

Tabella 4 — Le convinzioni più diffuse, verificate
Si sente direCome stanno le cose
«L'attenuante riconosciuta riduce sempre la pena»Non se opera il divieto di prevalenza
«L'equivalenza è un risultato intermedio»Comporta la pena senza alcuna circostanza
«Il divieto è stato abrogato»Le declaratorie sono parziali
«Vale per tutti i reati»Ogni pronuncia riguarda ipotesi determinate
«Le generiche si chiedono in discussione»Vanno costruite con documenti
«I precedenti non incidono»Quelli specifici possono fondare il diniego
«Il divieto riguarda solo la recidiva»Anche artt. 111 e 112, e la clausola finale
«La questione si prospetta in astratto»Serve la rilevanza nella singola posizione

💬 Prima domanda reale ricevuta in studio

«Mi hanno riconosciuto le attenuanti generiche ma la pena non è diminuita. Com'è possibile?»

Risposta. È possibile, ed è l'effetto del giudizio di bilanciamento — un passaggio che nella pratica decide più della concessione stessa. L'art. 69 c.p. prevede che, quando concorrono aggravanti e attenuanti, il giudice proceda a una comparazione con tre esiti possibili: attenuanti prevalenti, e si applicano solo le diminuzioni; aggravanti prevalenti, e si applicano solo gli aumenti; oppure equivalenza, e si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna circostanza. Il quarto comma stabilisce però che, nei casi di recidiva reiterata ex art. 99 quarto comma, vi è divieto di prevalenza delle attenuanti. Ne discende che il giudice può al massimo ritenerle equivalenti — e l'equivalenza comporta la pena base, senza alcuna diminuzione. L'attenuante, pur riconosciuta, ha soltanto neutralizzato l'aumento della recidiva. Ora la notizia utile: quel divieto si sta sgretolando. La Consulta lo ha dichiarato illegittimo con pronunce parziali, e le due più recenti sono la n. 151 del 2025 — attenuanti generiche per il reato dell'art. 630 c.p. — e la n. 72 del 2026, sulla riparazione integrale del danno. Verifichiamo se la sua ipotesi rientri fra quelle coperte.

📁 Caso pratico 1 — ipotesi coperta da declaratoria

Scenario. Contestazione di recidiva reiterata in procedimento nel quale ricorreva l'attenuante della riparazione integrale del danno.

Strategia. Deduzione della declaratoria di illegittimita' costituzionale del divieto di prevalenza relativo a quella attenuante, con documentazione integrale della riparazione realizzata.

Esito. Richiesta formulata in termini di prevalenza anziche' di equivalenza.

📁 Caso pratico 2 — prospettazione della questione

Scenario. Ipotesi non compresa fra quelle gia' scrutinate dalla Corte costituzionale.

Strategia. Prospettazione della questione di legittimita' costituzionale con sviluppo dell'argomentazione accolta nelle pronunce precedenti e allegazione degli elementi concreti della posizione, ai fini della rilevanza.

Esito. Questione sottoposta al giudice con indicazione degli elementi che ne fondano la rilevanza.

📁 Caso pratico 3 — costruzione documentale delle generiche

Scenario. Richiesta di attenuanti generiche a fronte di precedenti specifici a carico dell'imputato.

Strategia. Produzione documentale di condotte successive al fatto, percorsi intrapresi e situazione personale e lavorativa, in contrapposizione al dato dei precedenti.

Esito. Valutazione condotta su elementi acquisiti anziche' su allegazioni non documentate.

📁 Caso pratico 4 — esito sfavorevole

Scenario. Riparazione realizzata dopo la chiusura dell'istruttoria e rappresentata soltanto in sede di discussione.

Strategia. Nessuna produzione documentale tempestiva degli elementi relativi alla riparazione.

Esito. Gli elementi non sono entrati nella valutazione. La lezione: cio' che non e' documentato in tempo utile non incide sul bilanciamento.

🚫 Errori che peggiorano la posizione

  • Ritenere che l'attenuante riconosciuta riduca automaticamente la pena.
  • Non verificare se l'ipotesi sia coperta da una declaratoria.
  • Chiedere l'equivalenza quando si potrebbe chiedere la prevalenza.
  • Affidare la richiesta di generiche alla sola discussione.
  • Non contrapporre elementi concreti ai precedenti specifici.
  • Concentrare le attivita' riparatorie alla vigilia della decisione.

⚠️ Errori tipici anche di colleghi non specializzati

  • Non verificare lo stato dell'erosione del divieto per l'ipotesi in esame.
  • Non dedurre l'illegittimita' gia' dichiarata quando l'ipotesi e' coperta.
  • Non valutare la prospettazione della questione nelle ipotesi non coperte.
  • Non documentare gli elementi a sostegno delle generiche.
  • Non distinguere fra il divieto dell'art. 69 e quello dell'art. 62-bis.
  • Non avviare per tempo le attivita' che sostengono le attenuanti.

💬 Seconda domanda reale ricevuta in studio

«Ho risarcito integralmente la persona offesa ma mi hanno contestato la recidiva reiterata. Serve a qualcosa?»

Risposta. Sì, e da poche settimane serve molto di più di prima — quindi le spiego la novità. Fino alla scorsa primavera l'attenuante della riparazione integrale del danno, prevista dall'art. 62 n. 6 prima parte c.p., incontrava in presenza di recidiva reiterata il divieto di prevalenza dell'art. 69 quarto comma: poteva essere riconosciuta, ma non produrre diminuzione. Con la sentenza n. 72 del 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di quel divieto proprio con riferimento a questa attenuante. La questione era stata sollevata dal Tribunale di Ragusa. L'argomento accolto è di quelli che vale la pena conoscere perché si può spendere anche altrove: la recidiva reiterata guarda al comportamento del reo anteriore all'illecito, quale indice di insensibilità alla deterrenza penale — e non può quindi escludersi che una condotta successiva, come la riparazione, esprima un percorso di segno diverso. Va superato il divieto assoluto per consentire una valutazione realmente individualizzata. Quindi: documentiamo la riparazione integralmente — quietanze, atti, dichiarazioni — e chiediamo la prevalenza, non l'equivalenza.

Glossario

Tabella 5 — I termini che ricorrono
Giudizio di bilanciamentoComparazione fra aggravanti e attenuanti concorrenti
PrevalenzaSi applicano solo le diminuzioni di pena
EquivalenzaPena come se non concorresse alcuna circostanza
Art. 69 comma 4Divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata
Recidiva reiterataArt. 99 quarto comma c.p.
Art. 62-bisAttenuanti generiche
Art. 62 n. 6Riparazione integrale del danno
Corte cost. 151/2025Generiche e art. 630 c.p.
Corte cost. 72/2026Riparazione integrale del danno
Declaratoria parzialeRiferita a fattispecie determinate, non abroga il divieto

Come lavora lo Studio su questi casi

  1. Verifica delle circostanze contestate e ritenute.
  2. Accertamento della contestazione di recidiva reiterata.
  3. Verifica dello stato dell'erosione del divieto per l'ipotesi.
  4. Deduzione dell'illegittimita' gia' dichiarata, ove applicabile.
  5. Prospettazione della questione nelle ipotesi non coperte.
  6. Costruzione documentale degli elementi a sostegno delle generiche.
  7. Programmazione tempestiva delle attivita' riparatorie.

🔍 Quando non siamo lo studio giusto

Preferiamo dirlo prima:

  • Chi chiede di rappresentare condotte riparatorie non effettivamente realizzate.
  • Chi chiede una previsione sull'entita' della pena prima dell'esame degli atti.
  • Chi non intende produrre la documentazione a sostegno della richiesta.
  • Chi chiede di prospettare questioni prive di rilevanza nella singola posizione.

Assistenza sulla commisurazione della pena e sul giudizio di bilanciamento: +39 335 669 3954 oppure WhatsApp. Studio Legale Romano, Via Avicenna 97, 00146 Roma (RM). Le altre guide sono su avvocati-penalisti.it.

Costi della difesa

💰 Come si determina il compenso

Tabella 6 — Attività e riferimento tariffario
AttivitàRiferimentoNota
Esame delle circostanze e verifica del bilanciamentoD.M. 55/2014 e succ. mod. — attivita' stragiudizialePrima attivita'
Costruzione documentale delle attenuantiD.M. 55/2014 — attivita' stragiudizialeRaccolta e produzione
Prospettazione della questione di legittimita'D.M. 55/2014 — giudizioOve l'ipotesi non sia coperta
Assistenza nelle attivita' riparatorieD.M. 55/2014 — attivita' stragiudizialeVoce distinta
GiudizioD.M. 55/2014 — giudizioSecondo grado e complessita'

Preventivo scritto obbligatorio ex art. 13 comma 5 L. 247/2012. Chi rientra nei limiti di reddito può chiedere il patrocinio a spese dello Stato.

Domande frequenti

A che cosa serve il giudizio di bilanciamento?

A stabilire quale effetto producano le circostanze quando ne concorrano di segno opposto. L'art. 69 c.p. prevede tre esiti: le attenuanti prevalenti sulle aggravanti, e si applicano soltanto le diminuzioni; le aggravanti prevalenti, e si applicano soltanto gli aumenti; ovvero l'equivalenza, e si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna circostanza.

Perché l'attenuante riconosciuta può non ridurre la pena?

Perché l'equivalenza non è un risultato intermedio: comporta l'applicazione della pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna circostanza. Ne discende che l'attenuante, pur riconosciuta, non produce alcuna diminuzione — il suo effetto è soltanto quello di neutralizzare l'aumento derivante dall'aggravante concorrente.

Che cosa prevede il quarto comma dell'art. 69?

Che le disposizioni sull'articolo si applichino anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall'art. 99 quarto comma — la recidiva reiterata — nonché dagli artt. 111 e 112 primo comma n. 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti ritenute. Il regime si estende inoltre a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente.

Quel divieto è ancora in vigore?

Sì, ma è stato progressivamente eroso. La Corte costituzionale lo ha dichiarato illegittimo con pronunce parziali, riferite a ipotesi determinate. Le declaratorie non hanno abrogato il divieto, che continua a operare in tutte le ipotesi non coperte — e la Cassazione ha più volte ritenuto manifestamente infondate analoghe questioni relative a reati diversi da quelli già scrutinati.

Che cosa ha stabilito la sentenza n. 151 del 2025?

Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 quarto comma nella parte in cui prevede, relativamente al reato di cui all'art. 630 c.p. — sequestro di persona a scopo di estorsione — il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche ex art. 62-bis sulla recidiva reiterata. La questione era stata sollevata dalla Corte d'assise di Roma, con decisione del 22 settembre 2025.

E la sentenza n. 72 del 2026?

Ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 69 comma 4 nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza dell'attenuante della riparazione integrale del danno — art. 62 n. 6, prima parte — sulla recidiva reiterata. La questione era stata sollevata dal Tribunale di Ragusa; la pronuncia è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2026.

Qual è l'argomento accolto dalla Consulta?

Che il divieto contrasta con i principi di proporzionalità e con la finalità rieducativa della pena. L'argomento centrale è che la recidiva reiterata guarda al comportamento del reo anteriore all'illecito, quale indice di insensibilità alla deterrenza penale: non può quindi escludersi che una circostanza attenuante — specie se relativa a condotte successive — esprima elementi di segno diverso. Va superato il divieto assoluto per consentire una valutazione realmente individualizzata.

Le attenuanti a effetto speciale sono trattate diversamente?

La Consulta, già con la sentenza n. 94 del 2023, ha riconosciuto alle circostanze attenuanti — senza distinzioni fra quelle comuni e quelle a effetto speciale — una «necessaria funzione riequilibratrice». È il precedente su cui si fondano le pronunce successive, ed è utile richiamarlo quando si prospetti la questione per un'ipotesi non ancora coperta.

Come si prospetta la questione se l'ipotesi non è coperta?

Sviluppando l'argomentazione accolta dalla Consulta e, soprattutto, allegando gli elementi concreti della singola posizione: senza di essi la questione risulta astratta e la rilevanza, che è condizione di ammissibilità, non emerge. Va tenuto presente che la giurisprudenza di legittimità ha finora ritenuto manifestamente infondate analoghe questioni relative ad altri reati — fra le pronunce recenti, sez. V n. 15889 del 2025 e sez. IV n. 37215 del 2024.

Come si ottengono le attenuanti generiche?

Sollecitando una valutazione, non invocando una condizione. L'art. 62-bis consente al giudice di prendere in considerazione altre circostanze, diverse da quelle tipizzate, quando le ritenga tali da giustificare una diminuzione. Ne discende che vanno allegati elementi: condotta successiva al fatto, riparazione ed entità, condizioni personali e lavorative documentate, percorsi intrapresi, modalità concrete del fatto.

I precedenti impediscono le attenuanti generiche?

Non le impediscono, ma possono fondarne il diniego. La Cassazione ha affermato che l'esistenza di precedenti penali specifici può rilevare ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche e dei benefici di legge anche quando il giudice compia una valutazione complessiva. Ne discende che, in presenza di precedenti della medesima indole, occorre contrapporre elementi di segno opposto e di pari concretezza.

C'è un altro divieto oltre a quello dell'art. 69?

Sì, e va tenuto distinto. Il secondo comma dell'art. 62-bis disciplina i rapporti fra generiche e recidiva, stabilendo che determinati elementi non possano fondare la concessione in caso di condanna per taluno dei reati indicati dall'art. 407 comma 2 c.p.p., puniti con pena non inferiore nel minimo a cinque anni, quando l'imputato sia recidivo reiterato. Riguarda i presupposti della concessione, non il bilanciamento successivo, ed è stato anch'esso oggetto di declaratoria di illegittimità.