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Art. 635: quando il danneggiamento non è reato

Avv. Massimo Romano · aggiornato al 08/08/2026

Il danneggiamento semplice non è più reato dal 2016: è illecito civile con sanzione pecuniaria di natura civile. Resta penale quello commesso con violenza o con minaccia, che è procedibile d'ufficio e rispetto al quale la remissione della querela è del tutto ininfluente.

L’angolo di questa norma: è ancora reato?

È la domanda che precede ogni altra, e la risposta è cambiata tre volte in otto anni.

La depenalizzazione operata dal d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7 ha riformato profondamente la concezione dell’illecito: il cosiddetto danneggiamento semplice non è più reato penale, eccezion fatta per alcuni casi previsti dalla legge.

Quelle condotte sono oggi illeciti civili, colpiti da una sanzione pecuniaria di natura civile — non amministrativa, e non penale.

Tre riforme stratificate, in ordine

AnnoInterventoEffetto
2016D.lgs. 7/2016Depenalizza il danneggiamento semplice: illecito civile
2022D.lgs. 150/2022, riforma CartabiaProcedibilità a querela in via generale
2024D.lgs. 31/2024Estende la querela alle ipotesi del comma 2 n. 1

Ne discende che il primo controllo, su qualunque contestazione, è la data del fatto: da essa dipende quale assetto si applichi, e la successione di leggi in materia di procedibilità ha regole proprie.

Una pagina o un manuale che descriva il danneggiamento senza distinguere fra questi tre momenti sta descrivendo un istituto che non esiste più in quella forma.

Che cosa resta penale

Il primo comma punisce chi distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili cose mobili o immobili altrui:

  • con violenza alla persona o con minaccia;
  • ovvero in occasione del delitto previsto dall’art. 331 — interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità.

La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il secondo comma punisce con la stessa pena il danneggiamento di determinate categorie di cose altrui. Al n. 1 rientrano le cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede ai sensi dell’art. 625 comma primo n. 7.

È la ragione per cui rigare la vernice di un’auto parcheggiata a bordo strada o in un’area di sosta pubblica continua a integrare reato: il veicolo è esposto alla pubblica fede.

Il punto che costa di più: la remissione

Chi riceve una contestazione per danneggiamento pensa quasi sempre alla stessa soluzione — accordarsi con la persona offesa e far ritirare la querela.

Funziona, ma non sempre.

Il reato di danneggiamento con minaccia o violenza del primo comma è perseguibile d’ufficio, e rispetto a esso la remissione di querela è del tutto ininfluente.

La verifica da compiere prima di trattare

Prima di impostare una definizione fondata sulla remissione occorre stabilire in quale comma la contestazione ricada, e se ricorra una delle ipotesi che restano d’ufficio:

  • violenza alla persona o minaccia — primo comma;
  • fatto commesso in occasione del delitto ex art. 331;
  • persona offesa incapace per età o per infermità.

In quei casi l’accordo con la persona offesa conserva rilievo sul piano del risarcimento e delle attenuanti, ma non chiude il procedimento.

Ne discende che l’accordo va costruito sapendo che cosa produce: quando la remissione è efficace, è la via più rapida; quando non lo è, prometterlo all’assistito è un errore che si paga in udienza.

L’estensione del 2024, e il suo limite

Il d.lgs. 19 marzo 2024 n. 31 ha esteso il regime di perseguibilità a querela alle ipotesi previste dall’art. 635 comma secondo n. 1.

Ma la Cassazione ha precisato che quell’estensione è limitata ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede ai sensi dell’art. 625 comma primo n. 7.

Nella stessa pronuncia la Corte ha ritenuto procedibile d’ufficio il danneggiamento dello spioncino della porta blindata di una cella di pernottamento di una casa circondariale, in quanto commesso in danno di un elemento strutturale di uno stabilimento appartenente all’amministrazione penitenziaria, destinato a pubblico servizio.

Ne discende che il n. 1 del secondo comma non è diventato interamente procedibile a querela: la querela copre la sola parte relativa alla pubblica fede.

L’elemento oggettivo: modificazione, non distruzione

Ai fini della configurabilità è necessaria una modificazione strutturale e funzionale della cosa — distruggere, disperdere, deteriorare, rendere inservibile — non essendo richiesta la completa distruzione del bene.

Due applicazioni chiariscono la soglia.

La serratura forzata. Integra il reato la forzatura di una serratura, in quanto arreca alla cosa un danno di natura irreversibile — sebbene riparabile a opera dell’uomo — e una modificazione funzionale e strutturale.

L’imbrattamento dei finestrini. Integra il reato un imbrattamento esteso e oscurante dei finestrini di un treno, atteso che la condotta, ostacolando la piena visibilità esterna, impedisce l’utilizzo del mezzo.

Il criterio è dunque funzionale: conta se la cosa possa ancora servire a ciò per cui esiste, non se appaia integra.

La violenza non deve essere strumentale

È un’estensione che sorprende, e che va conosciuta perché sposta la qualificazione dal secondo al primo comma — cioè dalla querela all’ufficio.

L’aggravante configurata per il fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia sussiste in ogni caso nel quale vi sia stata contestualità fra l’azione di danneggiamento e la condotta violenta o minacciosa, anche quando la seconda non risulti strumentale alla realizzazione della prima.

La Corte ha osservato che la ratio dell’aumento di pena e della procedibilità d’ufficio, che si connettono all’integrazione della circostanza, risiede nella maggiore pericolosità manifestata dall’agente nell’esecuzione del reato.

Ne discende che un litigio degenerato, nel quale la violenza sia rivolta a una persona e il danneggiamento riguardi una cosa, ricade nel primo comma anche se i due gesti non erano collegati da un disegno.

Chi può querelare, e il dolo

Il diritto di querela spetta anche al titolare di un diritto di godimento sul bene danneggiato: non soltanto al proprietario. È un profilo da verificare quando si contesti la legittimazione del querelante.

L’elemento soggettivo è il dolo generico: coscienza e volontà di danneggiare beni altrui, con la consapevolezza dell’altruità del bene.

Nulla rilevano i moventi dell’agire, e in particolare il fine specifico di nuocere. Ne discende che la difesa costruita sulle ragioni della condotta — la provocazione, il conflitto pregresso, il senso di ingiustizia subita — non incide sulla responsabilità. Può incidere sulle attenuanti, che è cosa diversa.

Il rapporto con le condotte riparatorie

Quando il fatto sia procedibile a querela, si apre una via ulteriore rispetto alla remissione: l’estinzione del reato per condotte riparatorie ai sensi dell’art. 162-ter.

Sono due strumenti distinti e non alternativi. La remissione presuppone il consenso della persona offesa; le condotte riparatorie operano anche senza quel consenso, purché il risarcimento del danno sia integrale e tempestivo, ed è il giudice a dichiarare l’estinzione.

Ne discende che, quando la trattativa con la persona offesa non riesca, la strada non è necessariamente chiusa: resta la possibilità di documentare un’offerta reale e integrale nei termini processuali previsti.

Anche questa via, però, presuppone che il fatto sia procedibile a querela. Nelle ipotesi rimaste d’ufficio l’una e l’altra non producono estinzione, e incidono soltanto sulle attenuanti e sul trattamento sanzionatorio.

Casi pratici

Caso 1 — verifica della rilevanza penale

Situazione. Contestazione per danneggiamento relativa a fatto anteriore alle riforme successive al 2016.

Attività svolta. Verifica della riconducibilità della condotta alle ipotesi rimaste penali dopo la depenalizzazione, distinta dalle fattispecie divenute illeciti civili.

Esito. Rilevanza penale esaminata sulla disciplina vigente alla data del fatto.

Caso 2 — comma di riferimento e procedibilità

Situazione. Contestazione con richiesta di definizione fondata sulla remissione della querela.

Attività svolta. Verifica del comma nel quale la condotta ricadeva e delle ipotesi che restano procedibili d’ufficio, prima di impostare la trattativa con la persona offesa.

Esito. Efficacia della remissione verificata prima e non dopo l’accordo.

Caso 3 — legittimazione del querelante

Situazione. Querela proposta da soggetto diverso dal proprietario del bene.

Attività svolta. Verifica della titolarità di un diritto di godimento sul bene danneggiato, che secondo la giurisprudenza fonda il diritto di querela.

Esito. Legittimazione esaminata sul titolo anziché sulla sola proprietà.

Caso 4 — esito sfavorevole

Situazione. Difesa impostata sull’assenza di un nesso fra la condotta violenta e il danneggiamento, contestati insieme.

Attività svolta. Nessuna deduzione sulla contestualità dei due comportamenti.

Esito. L’aggravante sussiste in ogni caso di contestualità, anche senza strumentalità. La lezione: la violenza non deve essere finalizzata al danneggiamento perché il fatto ricada nel primo comma.

I casi sono resi anonimi e descrivono attività svolte, non risultati promessi: l’esito dipende dagli atti del singolo procedimento.

Dove si costruisce la difesa

  1. Data del fatto: quale dei tre assetti si applica — 2016, 2022, 2024?
  2. Rilevanza penale: la condotta rientra fra quelle rimaste reato, o è illecito civile?
  3. Comma: primo o secondo? Ne dipende la procedibilità.
  4. Procedibilità: querela o ufficio? Violenza, art. 331, persona offesa incapace.
  5. Querela: proposta nei termini, e da chi era legittimato?
  6. Elemento oggettivo: c’è stata modificazione strutturale e funzionale?
  7. Remissione: è efficace, o il fatto è d’ufficio?

Il secondo e il quarto punto sono quelli che decidono l’esito. Il settimo è quello che va verificato prima di prometterlo a chi si difende.

Domande frequenti

Il danneggiamento è ancora reato?

Dipende dal tipo. La depenalizzazione operata dal d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7 ha riformato profondamente l'illecito: il cosiddetto danneggiamento semplice non è più reato penale, eccezion fatta per alcuni casi previsti dalla legge. Quelle condotte sono oggi illeciti civili, sanzionati con una sanzione pecuniaria di natura civile.

Quali danneggiamenti restano penali?

Quelli del primo comma: distruggere, disperdere, deteriorare o rendere in tutto o in parte inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia, ovvero in occasione del delitto di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità previsto dall'art. 331. La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni.

E i beni elencati nel secondo comma?

Il secondo comma punisce con la stessa pena il danneggiamento di determinate categorie di cose altrui. Fra queste, al n. 1, rientrano le cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede ai sensi dell'art. 625 comma primo n. 7 — è la ragione per cui rigare l'auto parcheggiata su strada continua a integrare reato.

Il danneggiamento è procedibile a querela?

Dopo la riforma Cartabia sì, in via generale. Restano però procedibili d'ufficio due ipotesi: quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità, e quando il reato sia commesso in occasione del delitto di interruzione di un servizio pubblico ex art. 331.

Che cosa ha cambiato il decreto del 2024?

Il d.lgs. 19 marzo 2024 n. 31 ha esteso il regime di perseguibilità a querela alle ipotesi previste dall'art. 635 comma secondo n. 1. Ma la Cassazione ha precisato che l'estensione è limitata ai fatti commessi su cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede ex art. 625 comma primo n. 7.

Se ritiro la querela il procedimento finisce?

Non sempre, ed è l'errore più costoso. Il danneggiamento con minaccia o violenza del primo comma è perseguibile d'ufficio e, rispetto a esso, la remissione di querela è del tutto ininfluente. Prima di contare sulla remissione occorre verificare in quale comma la contestazione ricada.

Serve che la cosa sia distrutta?

No. Ai fini della configurabilità è necessaria una modificazione strutturale e funzionale della cosa — distruggere, disperdere, deteriorare, rendere inservibile — non essendo richiesta la completa distruzione del bene. La Cassazione ha ritenuto che integri il reato anche la forzatura di una serratura, che arreca un danno irreversibile sebbene riparabile.

La violenza deve essere finalizzata al danneggiamento?

No, e l'ambito è più ampio di quanto sembri. L'aggravante configurata per il fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia sussiste in ogni caso in cui vi sia stata contestualità fra l'azione di danneggiamento e la condotta violenta o minacciosa, anche quando la seconda non risulti strumentale alla prima. La ratio risiede nella maggiore pericolosità manifestata nell'esecuzione.

Chi può proporre la querela?

Non soltanto il proprietario. La Cassazione ha affermato che il diritto di querela spetta anche al titolare di un diritto di godimento sul bene danneggiato — conduttore, comodatario, usufruttuario. È un profilo da verificare quando si contesti la legittimazione.

Serve il dolo specifico?

No, basta il dolo generico: la coscienza e volontà di danneggiare beni altrui, con la consapevolezza dell'altruità del bene. Nulla rilevano i moventi dell'agire, e in particolare il fine specifico di nuocere. Ne discende che la difesa sulle ragioni della condotta non incide sulla responsabilità.

Un imbrattamento può essere danneggiamento?

Sì, quando comprometta l'uso della cosa. La Cassazione ha ritenuto che integri il reato un imbrattamento esteso e oscurante dei finestrini di un treno, poiché la condotta, ostacolando la piena visibilità esterna, impedisce l'utilizzo del mezzo. Il criterio è funzionale, non estetico.

Su che cosa si imposta la difesa?

Su quattro verifiche. Se il fatto sia ancora reato dopo la depenalizzazione del 2016. In quale comma ricada, perché ne dipende la procedibilità. Se la querela sia stata proposta nei termini e da chi era legittimato. E se ricorra la modificazione strutturale e funzionale, che è l'elemento oggettivo richiesto.

Domande di approfondimento

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Avv. Massimo Romano — penalista cassazionista, Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553, patrocinante in Cassazione dal 23 ottobre 2015.