La riforma si applica ai fatti passati?
Risposta
La convivenza rilevante non coincide con una relazione sentimentale intensa: serve una stabile condivisione dell’abitazione, con consuetudine di vita comune e reciproche aspettative di solidarietà. Cessata quella, le condotte successive integrano atti persecutori aggravati, e i due reati concorrono senza assorbirsi.
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