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Art. 660: senza il motivo non c'è molestia

Avv. Massimo Romano · aggiornato al 09/08/2026

La condotta deve essere ispirata da petulanza o da altro biasimevole motivo: sono elementi costitutivi, non moventi indifferenti. Una sola azione basta a integrare la contravvenzione, ma se il fine perseguito era un altro il reato non sussiste, quale che sia stato il disturbo.

L’angolo di questa norma: conta perché, non quanto

La contravvenzione dell’art. 660 viene contestata come se bastasse aver infastidito qualcuno. Non basta: la norma richiede che la condotta sia ispirata per petulanza o per altro biasimevole motivo.

Sono elementi costitutivi, non moventi indifferenti. Se il fine era un altro, il reato non sussiste — anche quando il fastidio c’è stato.

La Cassazione lo ha affermato in un caso emblematico: è stato escluso che integrasse la contravvenzione una sola telefonata, effettuata in orari normali, al fine non di molestare ma di ingiuriare e minacciare la persona offesa.

Art. 660 c.p. — molestia o disturbo alle persone

«Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito, a querela della persona offesa, con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516 euro.

Si procede tuttavia d’ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.»

Petulanza: modo di agire pressante e indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri — arroganza, sfacciataggine, indiscrezione.

Biasimevole motivo: ogni altro movente riprovevole — gelosia, ripicca, scherno.

Una sola azione può bastare

È il profilo che sorprende, e opera contro la difesa.

Il reato non è necessariamente abituale, per cui può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia — purché ispirata da biasimevole motivo o avente il carattere della petulanza.

La reiterazione non è elemento costitutivo: anche un singolo atto obiettivamente molesto integra il reato, se avviene in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero via telefono, e se ricorre il motivo richiesto.

Le due regole vanno lette insieme

La combinazione produce il criterio operativo che conta.

Una sola condotta basta — quindi non serve provare l’abitualità.

Ma serve il motivo — quindi non basta provare la condotta.

Ne discende che la difesa non si costruisce contando gli episodi, ma ricostruendo la ragione per cui sono avvenuti:

  • vi era un rapporto pregresso che spiega il contatto?
  • la comunicazione aveva un contenuto oggettivo — un credito, un figlio, una controversia in corso?
  • gli orari e la frequenza sono compatibili con una finalità diversa?
  • vi era stata una richiesta di interruzione, e come vi si è dato seguito?

Il caso della telefonata esclusa dalla fattispecie è istruttivo proprio in questo: la Corte non ha negato che la persona offesa fosse stata disturbata, ma che il fine fosse molestare. Quel fine era ingiuriare e minacciare — condotte che rilevano ad altro titolo, non ai sensi dell’art. 660.

Il perimetro dei mezzi si è allargato

La norma parla di luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero del mezzo del telefono. La giurisprudenza ha esteso entrambi i profili.

Il mezzo. La previsione circa la molestia recata «col mezzo del telefono» va intesa comprendendo nella tipicità del fatto anche:

  • la condotta posta in essere attraverso il citofono;
  • la corrispondenza elettronica sgradita che provochi turbamento o quanto meno fastidio;
  • gli SMS e i messaggi WhatsApp.

Il luogo. Un imputato aveva eccepito che le condotte non erano state poste in essere tramite telefono e che la struttura lavorativa non era luogo pubblico. La Corte ha confermato la riqualificazione, ribadendo che è sufficiente una condotta che, per il suo contenuto molesto e per le modalità intrusive con cui viene posta in essere, determina una significativa e indebita intrusione nella sfera personale della vittima.

Le molestie rilevanti non devono necessariamente realizzarsi mediante il solo utilizzo del telefono, ma possono consistere in qualsiasi condotta molesta e petulante, purché avvenga in un luogo pubblico o aperto al pubblico.

Il confine con lo stalking

È la distinzione che ricorre più spesso, e ha conseguenze notevoli: da un lato una contravvenzione, dall’altro un delitto.

ProfiloArt. 660 — molestiaArt. 612-bis — stalking
Bene tutelatoTranquillità della personaSerenità, integrità psico-fisica, libertà morale
ReiterazioneNon necessariaNecessaria
EventoMolestia o disturboPerdurante e grave stato di ansia o paura, o alterazione delle abitudini
NaturaContravvenzioneDelitto
ProcedibilitàQuerela, tre mesiDisciplina propria

Nelle molestie il disturbo è episodico e non genera uno stato di paura duraturo; nello stalking i comportamenti devono essere ripetuti e produrre l’evento tipico.

Quando lo stalking cade non resta automaticamente la molestia

È un passaggio che va conosciuto, perché è controintuitivo.

In un caso la Corte d’appello aveva assolto dall’imputazione di atti persecutori: pur ammettendo che le condotte avessero infastidito la persona offesa, non era emersa la prova che avessero determinato un perdurante e grave stato di ansia o paura, né un’alterazione delle abitudini di vita.

Il Procuratore generale impugnò per la mancata riqualificazione nel meno grave reato di molestie, ritenendo che gli episodi avessero comunque provocato turbamento, ansia e frustrazione.

La Cassazione dichiarò il ricorso inammissibile, perché il Procuratore generale non si era confrontato adeguatamente con la giurisprudenza consolidata secondo cui, per configurare l’art. 660, è necessaria una condotta ispirata da petulanza o da altro biasimevole motivo.

Ne discende il principio operativo: la caduta dell’evento tipico dello stalking non trasforma automaticamente la condotta in molestia. Va provato il motivo, che è elemento autonomo.

Il concorso con altri reati

Un’unica condotta è in grado di integrare sia il reato di molestia sia quello di ingiuria, perché fra le due previsioni non sussiste alcun rapporto di specialità, attesa la diversità dei beni giuridici tutelati dalle rispettive norme incriminatrici.

Il principio è stato affermato con riferimento all’invio insistente di messaggi SMS a contenuto ingiurioso.

Ne discende che la contestazione cumulativa non è necessariamente una duplicazione: va esaminata sul piano dei beni offesi, non su quello dell’unicità della condotta.

Il corteggiamento non gradito

Vale la pena isolare la fattispecie perché è frequente e la qualificazione è stabilita.

Integra il reato di molestie la condotta di continuo e insistente corteggiamento che risulti non gradito alla persona destinataria, in quanto tale comportamento è oggettivamente caratterizzato da petulanza.

Nel caso deciso, l’imputato — ex fidanzato della persona offesa — le aveva rivolto frasi e atteggiamenti di corteggiamento per ore, intrattenendosi alla presenza di altri avventori all’interno del locale pubblico dove lei lavorava come cameriera, nonostante le richieste di allontanarsi.

Gli elementi valorizzati sono tre: la durata, il luogo aperto al pubblico, e la manifestata volontà contraria della destinataria.

Casi pratici

Caso 1 — finalità della condotta

Situazione. Contestazione fondata su un singolo contatto telefonico.

Attività svolta. Ricostruzione del contenuto della comunicazione e della finalità perseguita, ai fini della verifica della sussistenza della petulanza o del biasimevole motivo richiesti dalla norma.

Esito. Elemento costitutivo esaminato sul fine della condotta anziché sul disturbo prodotto.

Caso 2 — rapporto pregresso

Situazione. Contatti ripetuti fra persone legate da una controversia in corso.

Attività svolta. Documentazione dell’oggetto delle comunicazioni e della loro riconducibilità a una finalità diversa da quella molesta.

Esito. Motivo della condotta verificato sul contenuto documentato dei contatti.

Caso 3 — riqualificazione dallo stalking

Situazione. Caduta dell’evento tipico degli atti persecutori.

Attività svolta. Deduzione della non automaticità della riqualificazione nell’art. 660, che richiede la prova autonoma della petulanza o del biasimevole motivo.

Esito. Riqualificazione esaminata sull’elemento soggettivo della fattispecie meno grave.

Caso 4 — esito sfavorevole

Situazione. Difesa fondata sull’episodicità della condotta, avvenuta in una sola occasione.

Attività svolta. Nessuna deduzione sulla finalità perseguita.

Esito. Il reato non è necessariamente abituale e può essere realizzato con una sola azione. La lezione: contare gli episodi non è una difesa; il terreno è il motivo.

I casi sono resi anonimi e descrivono attività svolte, non risultati promessi: l’esito dipende dagli atti del singolo procedimento.

Dove si costruisce la difesa

  1. Motivo: petulanza o biasimevole motivo, o finalità diversa?
  2. Contenuto: le comunicazioni avevano un oggetto obiettivo?
  3. Luogo o mezzo: pubblico, aperto al pubblico, telefonico o telematico?
  4. Intrusività: la condotta ha determinato un’indebita intrusione nella sfera personale?
  5. Volontà contraria: era stata manifestata, e come vi si è dato seguito?
  6. Querela: proposta entro tre mesi?
  7. Oblazione ex art. 162-bis, se la contestazione regge.

Il primo punto è quello su cui la Cassazione ha escluso il reato pur in presenza di un disturbo effettivo. È una verifica sul fine, e si documenta con il contenuto delle comunicazioni, non con la loro quantità.

Domande frequenti

Che cosa punisce l'art. 660?

Chi, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo. È una contravvenzione: arresto fino a sei mesi o ammenda fino a 516 euro. Si procede a querela, e d'ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace per età o infermità.

Che cos'è la petulanza?

Un modo di agire pressante e indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri. È condotta compiuta con arroganza, sfacciataggine e indiscrezione. Il biasimevole motivo è invece ogni altro movente riprovevole — gelosia, ripicca, scherno.

Serve che le molestie siano ripetute?

No. Il reato non è necessariamente abituale: può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia, purché ispirata da biasimevole motivo o avente il carattere della petulanza. La reiterazione non è elemento costitutivo.

Se il fine era un altro il reato sussiste?

No, ed è il terreno difensivo principale. La Cassazione ha escluso che integrasse la contravvenzione una sola telefonata, effettuata in orari normali, al fine non di molestare ma di ingiuriare e minacciare la persona offesa. Il motivo è elemento costitutivo, non movente indifferente.

I messaggi WhatsApp rientrano?

Sì. Costituisce molestia anche l'invio di messaggi telematici, siano essi SMS o messaggi WhatsApp. La previsione sul mezzo del telefono va intesa comprendendo nella tipicità anche la condotta posta in essere attraverso il citofono e la corrispondenza elettronica sgradita che provochi turbamento o quanto meno fastidio.

Serve che avvenga per telefono o in luogo pubblico?

La giurisprudenza recente ha ampliato il perimetro: è sufficiente una condotta che, per il suo contenuto molesto e per le modalità intrusive, determini una significativa e indebita intrusione nella sfera personale della vittima. Le molestie non devono necessariamente realizzarsi mediante il solo utilizzo del telefono, ma possono consistere in qualsiasi condotta molesta e petulante.

Il corteggiamento insistente è molestia?

Può esserlo. Integra il reato la condotta di continuo e insistente corteggiamento che risulti non gradito alla destinataria, in quanto oggettivamente caratterizzata da petulanza. Nel caso deciso, l'ex fidanzato aveva rivolto frasi e atteggiamenti per ore, alla presenza di altri avventori, nel locale pubblico dove lei lavorava, nonostante le richieste di allontanarsi.

Che differenza c'è con lo stalking?

Il bene tutelato e l'intensità. L'art. 660 tutela la tranquillità della persona; l'art. 612-bis la serenità, l'integrità psico-fisica e la libertà morale. Nelle molestie il disturbo è episodico e non genera uno stato di paura duraturo; nello stalking i comportamenti devono essere ripetuti e produrre un perdurante e grave stato di ansia o paura ovvero l'alterazione delle abitudini di vita.

Se lo stalking cade, resta la molestia?

Non automaticamente. In un caso la Corte d'appello aveva assolto dallo stalking perché, pur avendo le condotte infastidito la persona offesa, non era emersa la prova del perdurante e grave stato d'ansia. Il Procuratore generale chiese la riqualificazione nel meno grave art. 660: la Cassazione dichiarò inammissibile il ricorso, perché non si era confrontato con la giurisprudenza secondo cui serve una condotta ispirata da petulanza o biasimevole motivo.

Può concorrere con altri reati?

Sì. Un'unica condotta è in grado di integrare sia il reato di molestia sia quello di ingiuria, perché fra le due previsioni non sussiste alcun rapporto di specialità, attesa la diversità dei beni giuridici tutelati. Il principio è stato affermato per l'invio insistente di SMS a contenuto ingiurioso.

Entro quanto va proposta la querela?

Tre mesi dal fatto. Il termine è quello ordinario, e la sua verifica va compiuta per prima: trattandosi di contravvenzione punita con pene alternative, la difesa dispone poi dell'oblazione ex art. 162-bis, la cui ammissione è però rimessa al giudice.

Su che cosa si imposta la difesa?

Su tre verifiche. Il motivo: la condotta era ispirata da petulanza o biasimevole motivo, o perseguiva un fine diverso? Il luogo o il mezzo: pubblico, aperto al pubblico, telefonico o telematico? E la querela: proposta entro tre mesi da chi era legittimato.

Domande di approfondimento

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Avv. Massimo Romano — penalista cassazionista, Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553, patrocinante in Cassazione dal 23 ottobre 2015.