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Truffa o inadempimento: decide il dolo iniziale

Avv. Massimo Romano · aggiornato al 09/08/2026

Il dolo deve esistere già al momento della conclusione dell'accordo. Se l'intento di non adempiere sorge soltanto dopo, si resta nell'illecito civile: e inferire il dolo dal solo successivo inadempimento è il vizio motivazionale che ha portato all'assoluzione nel caso milanese.

L’angolo di questa norma: quando esisteva l’intenzione

La contestazione di truffa nasce quasi sempre da un contratto non eseguito. E la difesa si gioca su una domanda sola: l’intenzione di non adempiere esisteva già al momento dell’accordo, oppure è sorta dopo?

L’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, ma deve essere presente fin dal momento iniziale della condotta — il cosiddetto dolo iniziale.

Se l’intento di non adempiere o di frodare sorge solo dopo la stipula del contratto, si ricade nell’ambito dell’illecito civile.

Art. 640 c.p. — truffa

«Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.»

La fattispecie richiede la compresenza di cinque elementi:

  1. artifizi o raggiri;
  2. induzione in errore della persona offesa;
  3. atto di disposizione patrimoniale;
  4. profitto ingiusto con altrui danno;
  5. dolo caratterizzato dall’intenzione di conseguire l’ingiusto profitto.

Artificio è il far apparire come vera una situazione falsa — una trasformazione della realtà esterna. Raggiro è l’attività persuasiva volta a operare direttamente sulla psiche della vittima.

Il vizio che porta all’assoluzione

È stato censurato in una pronuncia di merito che vale la pena riportare per esteso, perché descrive esattamente il modo in cui queste contestazioni si costruiscono.

La Corte d’Appello di Milano ha riformato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Monza, assolvendo l’imputato perché il fatto non sussiste, sul rilievo che il giudice di primo grado aveva:

  • erroneamente ritenuto integrati gli elementi costitutivi del reato, segnatamente gli artifici o raggiri e la conseguente induzione in errore;
  • inferito la sussistenza del dolo dal solo successivo inadempimento, in assenza di elementi probatori idonei a dimostrare la preesistenza di un intento fraudolento al momento della conclusione dell’accordo.

La vicenda: un accordo per la riparazione di un condizionatore domestico. A seguito del pagamento del corrispettivo, il tecnico incaricato non provvedeva all’esecuzione della prestazione pattuita. Il pubblico ministero contestava la truffa.

Che cosa va documentato, e quando

Poiché il dolo va provato al momento della stipula, la difesa si costruisce su ciò che è accaduto prima e durante l’accordo, non dopo:

  • la capacità operativa all’epoca: mezzi, personale, altre commesse in corso;
  • gli adempimenti eseguiti in favore di altri clienti nello stesso periodo;
  • i fatti sopravvenuti che hanno impedito l’esecuzione — sanitari, economici, di fornitura;
  • i tentativi di adempiere, anche parziali o tardivi;
  • la corrispondenza che dimostri la persistenza dell’intento di eseguire;
  • l’assenza di condotte artificiose nella fase di conclusione.

Ne discende un’indicazione precisa: il tempo lavora contro chi tace. Un inadempimento seguito da silenzio prolungato fornisce all’accusa l’unico elemento su cui costruire l’inferenza; un inadempimento accompagnato da comunicazioni, offerte e giustificazioni documentate la rende molto più fragile.

Ma il silenzio può essere raggiro

Il principio precedente non va confuso con una regola generale, perché nella truffa contrattuale il silenzio ha un ruolo autonomo.

Gli artifici e raggiri possono consistere anche nel semplice silenzio maliziosamente serbato su circostanze fondamentali ai fini della conclusione del contratto — purché vi sia una dimostrazione logica del nesso eziologico fra la falsa rappresentazione della realtà e l’attività materiale che ne consegue, costituendo quest’ultima il precipitato logico e causale della condotta.

Ricorre il delitto quando uno dei contraenti tace o dissimula circostanze che, ove conosciute, avrebbero indotto l’altro contraente ad astenersi dal concludere il contratto.

Il caso più chiaro: è stato ritenuto configurabile l’elemento materiale nel silenzio serbato dal costruttore in ordine ad alcuni difetti strutturali dell’immobile compravenduto e alle difformità rispetto alla originaria concessione edilizia e al progetto approvato.

Le due regole non si contraddicono

Vale la pena esplicitarlo, perché l’apparente contrasto genera confusione.

Il silenzio sull’intenzione di non adempiere non prova il dolo iniziale: è dall’inadempimento che si vorrebbe risalire all’intenzione, e la giurisprudenza lo vieta.

Il silenzio su circostanze oggettive preesistenti — un difetto, un vincolo, una difformità — è invece esso stesso condotta, perché incide sulla formazione del consenso al momento della stipula.

La differenza è temporale: nel primo caso si guarda a ciò che è successo dopo, nel secondo a ciò che esisteva prima ed è stato taciuto.

Dove finisce l’inadempimento civilistico

La giurisprudenza ha delimitato il confine anche in senso favorevole, e con un esempio che ricorre nei rapporti commerciali.

Non costituisce artificio o raggiro, ma mero inadempimento civilistico, la condotta dell’acquirente che, nel contesto di un rapporto commerciale con il fornitore protrattosi per un apprezzabile lasso di tempo e caratterizzato da ordinativi non pagati o pagati con titoli protestati, si presenti nuovamente dal medesimo chiedendo e ottenendo di pagare l’arretrato in contanti.

Il criterio è la conoscibilità della situazione: quando la controparte conosceva già le difficoltà e ha scelto ugualmente di contrarre, manca l’induzione in errore.

Il raggiro non deve essere raffinato

È un principio che opera contro la difesa, e va conosciuto per non spendere argomenti inefficaci.

La Cassazione ha affermato con sentenza del settembre 2025 che il giudizio sull’idoneità della condotta a trarre in inganno la persona offesa dev’essere effettuato «ex post» e in concreto, sicché:

  • la non particolare raffinatezza degli artifizi utilizzati;
  • ovvero lo stato di vulnerabilità della vittima;

non escludono l’offensività della condotta.

Ne discende che sostenere che l’inganno era rozzo, o che la persona offesa avrebbe dovuto accorgersene, non è una difesa. Semmai il contrario: la vulnerabilità della vittima non attenua la rilevanza penale.

Il danno esiste anche con prezzo congruo

Un profilo che sorprende, e chiude un argomento diffuso.

La sussistenza dell’ingiusto profitto e del correlativo danno non sono esclusi dal fatto che il raggirato abbia corrisposto il prezzo del servizio fornito, quando risulti che esso sia stato acquistato per effetto di raggiri.

La truffa viene ravvisata anche in ipotesi di acquisti inutili o inutilizzabili dall’acquirente che si sia deciso all’acquisto per effetto del solo comportamento fraudolento, e anche nei casi di prezzo congruo o di prestazioni equivalenti.

Il danno rilevante è la deminutio patrimonii, e comprende anche il presumibile lucro cessante.

La distinzione dal peculato

Serve quando la contestazione riguarda soggetti che operano nella pubblica amministrazione.

L’elemento distintivo fra peculato e truffa aggravata dall’abuso di poteri va individuato nel rapporto fra possesso e artifizi:

PeculatoTruffa aggravata
Possesso del beneGià nella disponibilità dell’agenteNon nella sua disponibilità
Funzione degli artifiziMascherare l’illecita appropriazioneProcurare il possesso
Titolo della disponibilitàUfficio o servizio ricopertoAssente

Nel primo caso gli artifizi sono finalizzati a mascherare l’appropriazione di denaro o res già nella disponibilità dell’agente in ragione dell’ufficio; nel secondo hanno lo scopo di procurare il possesso di denaro o cosa mobile altrui.

La continuazione fra più truffe

Un profilo di trattamento sanzionatorio che va anticipato.

In presenza di plurime truffe commesse in un ampio arco temporale, la giurisprudenza tende a escludere l’unicità del disegno criminoso ai sensi dell’art. 81.

Ne discende che l’argomento della continuazione va costruito su elementi concreti — una programmazione unitaria, un contesto omogeneo, una prossimità temporale — e non sulla sola omogeneità delle condotte.

Casi pratici

Caso 1 — momento del dolo

Situazione. Contestazione fondata sulla mancata esecuzione di una prestazione già pagata.

Attività svolta. Ricostruzione della situazione operativa dell’assistito al momento della conclusione dell’accordo e dei fatti sopravvenuti che avevano impedito l’esecuzione, ai fini della verifica della preesistenza dell’intento fraudolento.

Esito. Elemento soggettivo esaminato sul momento della stipula anziché sull’esito del rapporto.

Caso 2 — silenzio su circostanze preesistenti

Situazione. Compravendita immobiliare con contestazione relativa a difformità non dichiarate.

Attività svolta. Verifica della conoscibilità delle circostanze da parte dell’acquirente e della dimostrazione del nesso eziologico fra la rappresentazione e la conclusione del contratto.

Esito. Rilevanza del silenzio esaminata sul nesso causale con la formazione del consenso.

Caso 3 — rapporto commerciale pregresso

Situazione. Contestazione a fronte di forniture ottenute e non pagate.

Attività svolta. Ricostruzione della durata del rapporto e della conoscenza, da parte del fornitore, delle pregresse difficoltà di pagamento.

Esito. Induzione in errore esaminata alla luce della conoscibilità della situazione.

Caso 4 — esito sfavorevole

Situazione. Difesa fondata sulla rozzezza degli artifizi e sulla disattenzione della persona offesa.

Attività svolta. Nessuna deduzione sul momento del dolo né sulle circostanze della stipula.

Esito. La non particolare raffinatezza degli artifizi e la vulnerabilità della vittima non escludono l’offensività. La lezione: quell’argomento non è una difesa, e il terreno resta il dolo iniziale.

I casi sono resi anonimi e descrivono attività svolte, non risultati promessi: l’esito dipende dagli atti del singolo procedimento.

Dove si costruisce la difesa

  1. Momento del dolo: l’intento esisteva alla stipula, o è sorto dopo?
  2. Prova: il dolo è desunto dal solo inadempimento? È vizio motivazionale.
  3. Artifizi: c’è una condotta attiva di manipolazione, o solo il mancato adempimento?
  4. Silenzio: riguarda circostanze oggettive preesistenti, o l’intenzione?
  5. Induzione in errore: la controparte conosceva già la situazione?
  6. Danno: sussiste anche con prezzo congruo, se l’acquisto è frutto di raggiri.
  7. Qualificazione: truffa o peculato, secondo il rapporto con il possesso.

Il secondo punto è quello che ha prodotto l’assoluzione nel caso milanese, ed è una censura di motivazione: non richiede di provare l’innocenza, ma di rilevare che il dolo non è stato dimostrato con elementi diversi dall’inadempimento stesso.

Crowdfunding fraudolento e piattaforme P2P lending

Le truffe tramite piattaforme di crowdfunding o peer-to-peer lending integrano tipicamente la truffa aggravata (art. 640 c.p. con aggravante del mezzo informatico) quando le campagne di raccolta fondi presentano false rappresentazioni sul progetto o sul proponente.

Le figure tipiche:

  • Crowdfunding fraudolento: campagna con descrizione del progetto falsa, immagini rubate, traguardi non realistici — i fondi vengono incassati e il progetto non viene realizzato.
  • P2P lending fraudolento: piattaforme che raccolgono fondi dagli investitori rappresentando rendimenti e garanzie inesistenti (schema Ponzi digitale).
  • Reward crowdfunding non consegnato: la semplice mancata consegna del prodotto promesso può non integrare la truffa se non c’era dolo ab initio; ma il dolo si desume da: dimensioni sproporzionate della raccolta, progetto irrealizzabile, profilo anonimo del proponente, mancanza di qualsiasi tentativo di realizzazione.

La distinzione cruciale per la difesa: il dolo iniziale (ab initio) che trasforma un inadempimento contrattuale in truffa. Chi ha avviato la campagna in buona fede ma non è riuscito a consegnare non ha il dolo della truffa — ha un problema contrattuale civile.

Domande frequenti

Quali sono gli elementi della truffa?

Cinque, tutti necessari: artifizi o raggiri; induzione in errore della persona offesa; atto di disposizione patrimoniale; profitto ingiusto con altrui danno; dolo caratterizzato dall'intenzione di conseguire l'ingiusto profitto. La mancanza di uno solo esclude il reato.

Che differenza c'è fra artificio e raggiro?

L'artificio consiste nel far apparire come vera una situazione falsa — una trasformazione della realtà esterna. Il raggiro è un'attività persuasiva volta a operare direttamente sulla psiche della vittima. Sono modalità alternative, entrambe idonee a integrare la condotta.

Non aver adempiuto basta per la truffa?

No. Il semplice inadempimento della prestazione, pur potendo fondare una pretesa civilistica, non integra il reato in assenza degli altri elementi. Occorre un quid pluris: una condotta attiva di manipolazione della realtà volta a trarre in inganno.

Quando deve esistere il dolo?

Fin dal momento iniziale della condotta — è il cosiddetto dolo iniziale. Se l'intento di non adempiere o di frodare sorge solo dopo la stipula del contratto, si ricade nell'ambito dell'illecito civile. È l'elemento che separa il reato dall'inadempimento.

Il dolo si può desumere dall'inadempimento?

No, ed è il vizio più frequente. La Corte d'Appello di Milano ha riformato una condanna assolvendo l'imputato perché il fatto non sussiste, rilevando che il primo giudice aveva inferito la sussistenza del dolo dal solo successivo inadempimento, in assenza di elementi probatori idonei a dimostrare la preesistenza di un intento fraudolento al momento della conclusione dell'accordo.

Il silenzio può essere raggiro?

Sì, nella truffa contrattuale. Gli artifici e raggiri possono consistere anche nel semplice silenzio maliziosamente serbato su circostanze fondamentali ai fini della conclusione del contratto, purché vi sia una dimostrazione logica del nesso eziologico fra la falsa rappresentazione della realtà e l'attività materiale che ne consegue.

Un esempio di silenzio rilevante?

La Corte ha ritenuto configurabile l'elemento materiale nel silenzio serbato dal costruttore in ordine ad alcuni difetti strutturali dell'immobile compravenduto e alle difformità rispetto alla originaria concessione edilizia e al progetto approvato.

E se cambio le modalità di esecuzione del contratto?

Può integrare gli artifizi. Il mancato rispetto delle modalità di esecuzione rispetto a quelle inizialmente concordate, unito a condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l'elemento degli artifizi e raggiri. Serve però la condotta artificiosa: il solo scostamento non basta.

Il raggiro deve essere sofisticato?

No. La Cassazione ha affermato nel settembre 2025 che il giudizio sull'idoneità della condotta a trarre in inganno va effettuato «ex post» e in concreto, sicché la non particolare raffinatezza degli artifizi utilizzati, ovvero lo stato di vulnerabilità della vittima, non escludono l'offensività della condotta.

Se ho pagato il prezzo giusto c'è danno?

Sì, può esserci. La sussistenza dell'ingiusto profitto e del correlativo danno non sono esclusi dal fatto che il raggirato abbia corrisposto il prezzo del servizio fornito, quando risulti che esso sia stato acquistato per effetto di raggiri. La truffa è ravvisata anche in ipotesi di acquisti inutili o inutilizzabili, e anche in casi di prezzo congruo.

Un rapporto commerciale problematico è truffa?

Non necessariamente. Non costituisce artificio o raggiro, ma mero inadempimento civilistico, la condotta dell'acquirente che, nel contesto di un rapporto commerciale protrattosi per un apprezzabile lasso di tempo e caratterizzato da ordinativi non pagati o pagati con titoli protestati, si presenti nuovamente dal fornitore chiedendo e ottenendo di pagare l'arretrato in contanti.

Che differenza c'è con il peculato?

Il rapporto fra possesso e raggiri. Nel peculato gli artifizi sono finalizzati a mascherare l'illecita appropriazione di denaro già nella disponibilità dell'agente in ragione dell'ufficio. Nella truffa aggravata hanno invece lo scopo di procurare il possesso di denaro o cosa mobile altrui, di cui non ha la disponibilità.

Domande di approfondimento

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Avv. Massimo Romano — penalista cassazionista, Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553, patrocinante in Cassazione dal 23 ottobre 2015.