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Fondi pubblici: il silenzio non è truffa

Avv. Massimo Romano · aggiornato al 09/08/2026

La truffa aggravata richiede artifizi o raggiri che inducano in errore l'ente pubblico; l'indebita percezione si realizza anche con la sola omissione di informazioni dovute. Ne discende che il mero silenzio, senza alcuna condotta fraudolenta aggiuntiva, resta fuori dall'art. 640-bis.

L’angolo di questa materia: il silenzio non è raggiro

Chi riceve una contestazione per fondi pubblici percepiti indebitamente si trova quasi sempre davanti a una scelta fra due norme con pene molto diverse: da sei mesi a tre anni per l’art. 316-ter, da due a sette anni per la truffa aggravata dell’art. 640-bis.

Il confine è preciso e riguarda come il vantaggio è stato ottenuto.

La truffa aggravata si fonda su artifizi o raggiri e si applica quando la condotta fraudolenta incide sul momento della formazione della volontà dell’ente pubblico, traendolo in errore circa la sussistenza dei requisiti. L’indebita percezione si realizza anche con la semplice omissione di informazioni dovute.

L’art. 316-ter è sussidiario, e il testo lo dice: opera «salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis».

Art. 316-ter c.p. — indebita percezione di erogazioni pubbliche

«Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.»

Aggravanti. Reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio con abuso della qualità o dei poteri. Reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto superano 100.000 euro.

Soglia. «Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822.»

Il caso che chiarisce il confine

È il più citato, e riguarda una situazione frequente.

La Cassazione ha qualificato come indebita percezione e non truffa aggravata, per assenza di un comportamento fraudolento in aggiunta al mero silenzio, la condotta di chi, percependo periodicamente l’indennità di disoccupazione prevista per legge, ometta di comunicare all’INPS l’avvenuta stipula di un contratto di lavoro subordinato e la conseguente assunzione, così continuando a percepire indebitamente l’indennità.

E poiché la somma indebitamente percepita era inferiore a 3.999,96 euro, la Corte ha annullato senza rinvio e disposto la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa.

Due qualificazioni a confronto

CondottaNormaPerché
Omessa comunicazione dell’assunzione all’INPS316-terMero silenzio, nessuna condotta fraudolenta aggiuntiva
False fatture per ottenere il credito d’imposta sui bonus edilizi640-bisIl riconoscimento avviene per induzione in errore
Falsa attestazione reddituale per esenzione dal contributo unificato316-terAssorbe il falso ideologico
Omessa comunicazione di condizione ostativa alle agevolazioni316-terSS.UU. 11969/2025

Che cosa cercare negli atti, in concreto

Poiché la differenza sta nella condotta aggiuntiva rispetto al silenzio, la verifica riguarda ciò che è stato fatto, non ciò che è stato taciuto:

  • sono stati prodotti documenti falsi, o solo omessa una comunicazione?
  • vi è stata una dichiarazione mendace attiva, o l’inerzia rispetto a un obbligo informativo?
  • l’ente ha deliberato sulla base di quanto prodotto, o in assenza di aggiornamento?
  • esisteva un obbligo di comunicazione normativamente previsto, e quale?

Se la condotta si esaurisce nel non aver comunicato, la qualificazione corretta è l’art. 316-ter — e con essa una cornice edittale che è meno della metà, oltre alla possibile applicazione della soglia.

Le Sezioni Unite del 2025

Con la sentenza n. 11969 del 26 marzo 2025 le Sezioni Unite sono intervenute su due aspetti fondamentali della fattispecie: la rilevanza penale delle omissioni informative e la qualificazione del reato in caso di erogazioni pubbliche con cadenza periodica.

Il principio affermato: integra il reato dell’art. 316-ter l’indebito conseguimento del diritto alle agevolazioni previdenziali e alla riduzione dei contributi dovuti ai lavoratori collocati in mobilità, per effetto della omessa comunicazione dell’esistenza della condizione ostativa prevista dall’art. 8 comma 4-bis della legge 223 del 1991 — senza che assumano rilievo, a tal fine, le modalità di ottenimento del vantaggio economico derivante dall’inadempimento dell’obbligazione contributiva.

Il risparmio contributivo. La pronuncia riconduce alla fattispecie anche il vantaggio che non consiste in una somma ricevuta ma in un risparmio di spesa — ritenendo applicabile l’art. 316-ter anziché la truffa aggravata.

Va segnalato che l’art. 8 comma 4-bis della legge 223/1991 è stato abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017: la pronuncia riguarda quindi fatti anteriori, ma il principio sul risparmio contributivo e sulle omissioni informative ha portata generale.

Il momento consumativo e il computo della somma

È il profilo che decide la soglia e la prescrizione insieme.

In caso di finanziamento erogato in più ratei, il reato dell’art. 316-ter — al pari della truffa aggravata dell’art. 640-bis — si consuma al momento dell’ultima ricezione, con tutto ciò che ne consegue riguardo al decorso della prescrizione e al computo della somma indebitamente percepita.

Ma affinché possa dirsi integrato un illecito a consumazione prolungata occorre che il conseguimento dei singoli benefici scaturisca da un unico e originario comportamento fraudolento.

La conseguenza pratica sul superamento della soglia

Le due regole vanno lette insieme, perché operano in direzioni opposte.

Se le erogazioni derivano da un unico fatto genetico — il caso classico è la mancata comunicazione del decesso del titolare di una pensione, che consente ai parenti di continuare a riscuotere i ratei — i singoli importi si sommano, e la soglia dei 3.999,96 euro viene superata anche quando ciascun rateo è modesto.

Se invece manca l’unico fatto originario, le condotte restano distinte, e ciascuna va valutata autonomamente rispetto alla soglia.

Ne discende una verifica che va compiuta sul fascicolo prima di ogni altra: da quale atto o omissione discendono le erogazioni contestate, e se si tratti di un comportamento unico o di condotte ripetute e autonome. È la verifica che determina se il fatto sia penale o amministrativo.

E incide sulla prescrizione: nei reati a consumazione prolungata il termine decorre dall’ultima ricezione, non dalla prima.

Il rapporto con il falso ideologico

L’art. 316-ter assorbe il falso quando questo ne costituisce elemento essenziale.

È configurabile il delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche e non quello di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico quando la falsa attestazione delle condizioni reddituali è volta a ottenere l’esenzione dal pagamento del contributo unificato.

Ne discende che una contestazione cumulativa dei due titoli va esaminata sul piano del concorso apparente, e non necessariamente accettata.

Il caso dei bonus edilizi

Segna il confine in senso opposto, e riguarda una materia molto contestata.

Integra il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche — e non quello di indebita percezione — la condotta di chi ottiene il riconoscimento del credito d’imposta previsto dalla legislazione sui bonus edilizi per effetto della trasmissione di false fatture attestanti l’esecuzione di opere in realtà mai realizzate.

La ragione: il riconoscimento del diritto da parte dell’amministrazione avviene in conseguenza dell’induzione in errore, realizzata con la produzione delle false fatture.

È l’esatto rovescio del caso INPS: lì c’era solo silenzio, qui c’è produzione documentale mendace.

La posizione dell’ente

Entrambe le fattispecie sono reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001, e la pronuncia delle Sezioni Unite ha avuto rilievo anche su quel piano.

Ne discende che, quando i fatti avvengano nell’ambito di un’attività d’impresa, la posizione dell’ente va esaminata autonomamente — e il momento consumativo individuato dalle Sezioni Unite incide anche sui termini che riguardano l’ente.

Casi pratici

Caso 1 — qualificazione fra le due norme

Situazione. Contestazione di truffa aggravata per erogazioni percepite a seguito di mancata comunicazione di una variazione.

Attività svolta. Verifica dell’esistenza di una condotta fraudolenta aggiuntiva rispetto al mero silenzio, presupposto dell’induzione in errore richiesta dall’art. 640-bis.

Esito. Qualificazione esaminata sulla condotta attiva anziché sull’entità del vantaggio.

Caso 2 — soglia e computo

Situazione. Erogazioni periodiche di importo unitario modesto.

Attività svolta. Ricostruzione del fatto genetico da cui le singole erogazioni discendevano, ai fini della verifica della consumazione prolungata e del conseguente computo cumulativo rispetto alla soglia dei 3.999,96 euro.

Esito. Natura penale o amministrativa dell’illecito esaminata sul comportamento originario.

Caso 3 — prescrizione

Situazione. Procedimento relativo a erogazioni risalenti nel tempo.

Attività svolta. Individuazione del momento consumativo all’ultima ricezione, con conseguente calcolo del termine di prescrizione.

Esito. Decorrenza determinata secondo la disciplina dei reati a consumazione prolungata.

Caso 4 — esito sfavorevole

Situazione. Difesa fondata sull’assenza di dichiarazioni mendaci, in un procedimento relativo a crediti d’imposta.

Attività svolta. Nessuna verifica sulla documentazione trasmessa all’amministrazione.

Esito. Erano state prodotte fatture attestanti opere mai realizzate, e il riconoscimento era avvenuto per induzione in errore. La lezione: la qualificazione si accerta sui documenti prodotti, non sulle dichiarazioni rese.

I casi sono resi anonimi e descrivono attività svolte, non risultati promessi: l’esito dipende dagli atti del singolo procedimento.

L’art. 316-bis: la malversazione

Il 316-ter copre il conseguimento illecito; il 316-bis copre l’utilizzo illecito di fondi legittimamente ottenuti.

Art. 316-bis — malversazione di erogazioni pubbliche

«Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.»

Il reato si consuma nel momento della distrazione — non dell’ottenimento. E richiede solo il dolo generico: la volontà cosciente di sottrarre i fondi alla destinazione.

316-bis e 316-ter non concorrono per la stessa somma: o il conseguimento era illecito (316-ter) o l’utilizzo lo era (316-bis). Una contestazione cumulativa sullo stesso importo va contestata.

Il vincolo di destinazione è l’elemento centrale del 316-bis: deve esistere ed essere preciso. Un vincolo vago («per lo sviluppo aziendale») rende più difficile la prova del dolo. E la distrazione parziale non esclude il reato: ciò che conta è che il valore — non le banconote specifiche — sia stato destinato alla finalità.

La prescrizione decorre dal momento della distrazione, non dall’erogazione: nei procedimenti risalenti la cronologia va ricostruita con precisione.

Dove si costruisce la difesa

  1. Condotta: c’è stata produzione documentale mendace, o solo omissione?
  2. Induzione in errore: l’ente ha deliberato sulla base di quanto prodotto?
  3. Obbligo informativo: esisteva, e da quale norma discendeva?
  4. Soglia: la somma supera i 3.999,96 euro?
  5. Computo: le erogazioni derivano da un unico fatto genetico?
  6. Prescrizione: decorre dall’ultima ricezione, se la consumazione è prolungata.
  7. Ente: se i fatti avvengono in un’impresa, posizione ai sensi del 231.

Il primo e il quarto punto insieme decidono se si tratti di reato o di illecito amministrativo. Sono verifiche documentali, e si esauriscono prima di ogni valutazione sul merito della vicenda.

Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo e Superbonus: le frodi

Le frodi sui crediti d’imposta R&S (art. 1 d.l. 87/2019) e sui bonus edilizi (Superbonus 110%) sono state una delle emergenze penali degli ultimi anni. Integrano tipicamente:

Indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. 74/2000): chiunque compensi in F24 crediti inesistenti o non spettanti superiori a 50.000 euro. La distinzione tra credito “inesistente” (mai maturato) e “non spettante” (maturato ma non nelle condizioni richieste) incide sulla pena: il credito inesistente è più grave.

Truffa aggravata (art. 640-bis c.p.): se le false dichiarazioni per ottenere il credito coinvolgono una condotta di artifici e raggiri verso l’Agenzia delle Entrate.

316-ter (indebita percezione): se il meccanismo di cessione del credito è usato per percepire somme a cui non si ha diritto.

Per i crediti R&S la contestazione più frequente è che le attività non avevano i requisiti tecnici per qualificarsi come “ricerca e sviluppo” ai sensi della norma. La prova richiede una perizia tecnico-scientifica — non solo contabile — che valuti se le attività erano effettivamente innovative.

Domande frequenti

Che cosa punisce l'art. 316-ter?

Chi, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea. Pena: reclusione da sei mesi a tre anni.

Che differenza c'è con la truffa aggravata?

L'induzione in errore. La truffa aggravata dell'art. 640-bis si fonda su artifizi o raggiri che incidono sul momento della formazione della volontà dell'ente pubblico; l'indebita percezione si realizza anche con la semplice omissione di informazioni dovute. L'art. 316-ter è sussidiario: opera «salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis».

Il silenzio basta per la truffa?

No, ed è il principio che decide molti procedimenti. La Cassazione ha qualificato come indebita percezione e non truffa aggravata, per assenza di un comportamento fraudolento in aggiunta al mero silenzio, la condotta di chi, percependo l'indennità di disoccupazione, ometta di comunicare all'INPS l'avvenuta stipula di un contratto di lavoro subordinato.

C'è una soglia sotto la quale non è reato?

Sì. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.164 a 25.822 euro. Nel caso della disoccupazione la Corte, rilevato che la somma era inferiore alla soglia, ha annullato senza rinvio trasmettendo gli atti all'autorità amministrativa.

Come si calcola la somma quando le erogazioni sono periodiche?

In caso di finanziamento erogato in più ratei, il reato si consuma al momento dell'ultima ricezione, con quanto ne consegue sul decorso della prescrizione e sul computo della somma. Ma perché si abbia illecito a consumazione prolungata occorre che il conseguimento dei singoli benefici scaturisca da un unico e originario comportamento.

Che cosa hanno deciso le Sezioni Unite nel 2025?

Con la sentenza n. 11969 del 26 marzo 2025 hanno affermato che integra il reato dell'art. 316-ter l'indebito conseguimento del diritto alle agevolazioni previdenziali e alla riduzione dei contributi dovuti per i lavoratori collocati in mobilità, per effetto dell'omessa comunicazione di una condizione ostativa, senza che assumano rilievo le modalità di ottenimento del vantaggio economico.

Anche il risparmio di spesa è «erogazione»?

È il punto su cui le Sezioni Unite sono intervenute: il cosiddetto risparmio contributivo — il vantaggio economico derivante dall'inadempimento dell'obbligazione contributiva — è stato ricondotto alla fattispecie, ritenendo applicabile l'art. 316-ter anziché la truffa aggravata.

I bonus edilizi rientrano nel 316-ter?

No, quando ci sono false fatture. Integra il delitto di truffa aggravata ex art. 640-bis — e non l'indebita percezione — la condotta di chi ottiene il riconoscimento del credito d'imposta per effetto della trasmissione di false fatture attestanti opere mai realizzate, poiché il riconoscimento del diritto avviene in conseguenza dell'induzione in errore.

Il falso ideologico concorre?

No, resta assorbito. È configurabile il delitto di indebita percezione e non quello di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico quando la falsa attestazione delle condizioni reddituali è volta a ottenere l'esenzione dal pagamento del contributo unificato.

Ci sono ipotesi aggravate?

Due. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso della qualità o dei poteri. Ed è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a 100.000 euro.

È punibile il tentativo?

Sì: il tentativo è punibile quando l'agente compie atti idonei a ottenere indebitamente i fondi ma l'evento non si verifica. È inoltre applicabile l'attenuante dell'art. 323-bis nei casi di particolare tenuità.

Su che cosa si imposta la difesa?

Su quattro verifiche. La qualificazione: c'è stata induzione in errore o solo omissione? La soglia: la somma supera i 3.999,96 euro? Il computo: le erogazioni periodiche derivano da un unico fatto genetico? E la prescrizione, che nei reati a consumazione prolungata decorre dall'ultima ricezione.

Domande di approfondimento

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Avv. Massimo Romano — penalista cassazionista, Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553, patrocinante in Cassazione dal 23 ottobre 2015.