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Il silenzio basta per la truffa?

Avv. Massimo Romano · aggiornato al 14/08/2026

Risposta

La truffa aggravata richiede artifizi o raggiri che inducano in errore l’ente pubblico; l’indebita percezione si realizza anche con la sola omissione di informazioni dovute. Ne discende che il mero silenzio, senza alcuna condotta fraudolenta aggiuntiva, resta fuori dall’art. 640-bis.

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Avv. Massimo Romano — penalista cassazionista, Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553, patrocinante in Cassazione dal 23 ottobre 2015.