Art. 570-bis: non pagare perché non si può
L'incapacità economica esclude il reato soltanto se è assoluta e incolpevole: la mera documentazione dello stato di disoccupazione non basta a provarla. E il genitore non ha alcuna discrezionalità nella scelta di quali obblighi adempiere: aver pagato altri creditori prima non lo giustifica.
L’angolo di questa norma: l’impossibilità non si afferma
Chi riceve questa contestazione porta quasi sempre la stessa difesa: non ho pagato perché non potevo. È la difesa giusta, ed è anche quella che viene respinta più spesso — perché viene allegata invece che provata.
La Cassazione richiede che l’incapacità economica dell’obbligato sia assoluta e incolpevole, e che integri una situazione di persistente, oggettiva e incolpevole indisponibilità di introiti.
La mera documentazione dello stato formale di disoccupazione non basta a dimostrare l’impossibilità di adempiere.
Art. 570-bis c.p. — violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
«Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.»
L’articolo è stato inserito dall’art. 2 del d.lgs. 1° marzo 2018 n. 21, con decorrenza dal 6 aprile 2018, in attuazione del principio della riserva di codice in materia penale.
La disposizione riproduce nella sostanza il contenuto dell’abrogato art. 12-sexies della legge sul divorzio: non è quindi una fattispecie nuova, ma una ricollocazione nel codice.
Che cosa deve essere provato, e in che ordine
I due requisiti dell’impossibilità
| Requisito | Che cosa significa | Come si prova |
|---|---|---|
| Assoluta | Non difficoltà, ma indigenza | Redditi, patrimonio, spese effettive |
| Incolpevole | Non dipendente da scelte dell’obbligato | Ricerca di lavoro, offerte rifiutate o accettate |
| Persistente | Non episodica | Continuità documentata nel periodo contestato |
| Oggettiva | Non riferita al tenore di vita atteso | Dati esterni, non dichiarazioni |
Il secondo requisito è quello su cui la difesa cade più spesso. Non è sufficiente ad escludere il reato la mera difficoltà economica: è necessario provare uno stato di vera e propria indigenza, per di più incolpevole.
La colpevolezza dell’indisponibilità
Il profilo che l’accusa esplora — e che va anticipato — riguarda come si è arrivati all’assenza di introiti.
La giurisprudenza civile, in materia di assegno divorzile, ha valorizzato in senso sfavorevole all’obbligato il rifiuto ingiustificato di un’offerta di lavoro e la mancata attivazione per raggiungere l’autonomia economica. Il medesimo criterio orienta la valutazione penale sull’incolpevolezza.
Ne discende che vanno documentati, per il periodo contestato:
- le candidature presentate e i colloqui sostenuti;
- le offerte ricevute, e se accettate;
- l’iscrizione ai centri per l’impiego e le attività svolte;
- gli impedimenti oggettivi — sanitari, familiari, di mercato;
- le entrate effettive, comprese quelle non contrattualizzate.
Su quest’ultimo punto va segnalato un dato emerso nella prassi recente: il lavoro non dichiarato può essere provato anche attraverso elementi esterni alla documentazione fiscale. Costruire la difesa sull’assenza di redditi formali, quando esistano introiti effettivi, espone a un esito peggiore di quello di partenza.
Pagare altri prima non è una difesa
È il chiarimento più recente, e chiude un argomento molto diffuso.
Con la sentenza n. 534 depositata l’8 gennaio 2026, la sesta sezione penale è intervenuta censurando un’assoluzione pronunciata in primo grado.
L’adempimento di un’obbligazione naturale in favore di terzi non integra una causa scriminante del reato di cui all’art. 570-bis, né vale a escludere l’impossibilità di adempiere, trattandosi di obbligo privo del medesimo rango giuridico rispetto all’obbligo di mantenimento derivante dallo scioglimento del matrimonio.
Ne consegue che il genitore non dispone di alcuna discrezionalità nella scelta degli obblighi da adempiere, non potendo legittimamente sacrificare l’adempimento dell’obbligo di mantenimento in favore di altri doveri privi del medesimo rango.
Ne discende un’indicazione operativa netta: l’ordine dei pagamenti conta. Chi dispone di risorse limitate e le destina ad altri creditori — anche per ragioni comprensibili — non costruisce una difesa, ma un elemento a proprio carico.
L’inadempimento parziale
Non esiste una soglia sotto la quale il versamento ridotto equivalga ad adempimento.
Integra il reato la condotta del genitore che omette, anche parzialmente e senza soluzione di continuità, il versamento dell’assegno di mantenimento stabilito con provvedimento giudiziale in favore del figlio.
Il pagamento di una somma inferiore a quella stabilita, protratto nel tempo, è quindi condotta tipica — e per di più fornisce all’accusa l’elemento della reiterazione, da cui la giurisprudenza desume il dolo.
Le spese straordinarie
È l’estensione affermata nel 2025, e amplia sensibilmente l’oggetto della contestazione.
Integra il delitto il mancato pagamento delle spese straordinarie, previste nel titolo giudiziario o in un accordo fra coniugi, destinate a soddisfare:
- bisogni ordinari dei figli, certi nel loro prevedibile ripetersi a intervalli di tempo più o meno ampi;
- spese imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, indispensabili per l’interesse dei figli.
La ragione è la sovrapponibilità della tutela accordata in sede penale all’inadempimento delle statuizioni civili recate dai provvedimenti in materia, ai quali il precetto penale rinvia testualmente.
La norma incriminatrice si riferisce infatti non solo all’assegno ma, più in generale, agli obblighi di natura economica in materia di affido dei figli, che con l’assegno condividono la natura di mezzi di contribuzione al mantenimento.
Che cosa verificare sul titolo
Poiché il precetto penale rinvia alle statuizioni civili, la prima lettura è quella del provvedimento o dell’accordo:
- quali spese sono previste e con quale ripartizione;
- se sia richiesto il previo accordo fra i genitori per le straordinarie;
- se siano indicati importi o solo categorie;
- se la voce contestata rientri fra le prevedibili o fra le imprevedibili e rilevanti.
Una spesa non prevista dal titolo né qualificabile come imprevedibile e rilevante e indispensabile resta fuori dalla fattispecie penale, e la controversia rimane civile.
Il rapporto con l’art. 570
È un profilo tecnico con conseguenze concrete sulla pena, e la giurisprudenza lo ha risolto in termini di assorbimento.
Secondo un orientamento, integra il delitto dell’art. 570 comma secondo n. 2 — e non anche quello del 570-bis, che rimane assorbito nel primo — la condotta di chi ometta di versare in favore di figli minori l’assegno liquidato in sede civile.
La ragione della distinzione: il 570-bis richiede esclusivamente la mancata corresponsione dell’assegno, mentre il 570 richiede la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza.
Va aggiunto che il delitto dell’art. 570 comma secondo sussiste anche quando al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l’altro genitore: il fatto che il figlio non sia rimasto privo del necessario non esclude il reato.
La questione aperta sulle coppie non coniugate
Va rappresentata come controversa, perché lo è.
Il primo orientamento ritiene il 570-bis configurabile esclusivamente nel caso di separazione di genitori coniugati, ovvero di scioglimento, cessazione degli effetti civili o nullità del matrimonio: nel caso di violazione degli obblighi economici derivanti dalla cessazione del rapporto di convivenza si configurerebbe il solo reato dell’art. 570 comma secondo n. 2, poiché il testo della previsione richiama esclusivamente il «coniuge».
Il secondo orientamento, più recente ed estensivo della tutela penale, è ritenuto maggiormente aderente a un’interpretazione sistematica della disciplina sulle unioni civili e sulla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli.
Ne discende che, quando la contestazione riguardi una convivenza cessata, la qualificazione va sollevata: incide sulla fattispecie applicabile e, per via dell’assorbimento, sul trattamento sanzionatorio.
Casi pratici
Caso 1 — impossibilità economica
Situazione. Contestazione per omesso versamento in periodo di disoccupazione documentata.
Attività svolta. Ricostruzione della situazione reddituale e patrimoniale complessiva e delle attività svolte per il reperimento di un’occupazione, ai fini della verifica dei requisiti dell’assolutezza e dell’incolpevolezza.
Esito. Profilo esaminato su elementi oggettivi anziché sul solo stato formale di disoccupazione.
Caso 2 — ordine dei pagamenti
Situazione. Risorse limitate destinate ad altri creditori nel periodo contestato.
Attività svolta. Verifica del rango giuridico delle obbligazioni onorate, alla luce del principio secondo cui l’adempimento di obbligazioni prive del medesimo rango non esclude l’impossibilità di adempiere.
Esito. Argomento valutato alla luce dell’assenza di discrezionalità nella scelta degli obblighi.
Caso 3 — spese straordinarie
Situazione. Contestazione estesa a voci di spesa non ricomprese nell’assegno periodico.
Attività svolta. Esame del titolo giudiziario e dell’accordo fra coniugi per verificare quali spese fossero previste, la ripartizione stabilita e la riconducibilità delle voci contestate alle categorie individuate dalla giurisprudenza.
Esito. Perimetro della contestazione verificato sul titolo cui il precetto penale rinvia.
Caso 4 — esito sfavorevole
Situazione. Difesa fondata sulla mancanza di redditi formalmente dichiarati.
Attività svolta. Nessuna allegazione sulle attività svolte per reperire un’occupazione né sugli introiti effettivi.
Esito. L’incapacità dev’essere assoluta e incolpevole. La lezione: l’assenza di redditi dichiarati non dimostra l’impossibilità, e se emergono introiti effettivi la posizione peggiora.
I casi sono resi anonimi e descrivono attività svolte, non risultati promessi: l’esito dipende dagli atti del singolo procedimento.
Dove si costruisce la difesa
- Qualificazione: 570-bis o 570 comma secondo n. 2? Il secondo assorbe.
- Rapporto: coniugi separati o convivenza cessata? La questione è controversa.
- Titolo: che cosa prevede esattamente il provvedimento civile.
- Perimetro: assegno soltanto, o anche spese straordinarie previste?
- Impossibilità: assoluta, oggettiva, persistente e incolpevole.
- Attivazione: che cosa è stato fatto per reperire un’occupazione.
- Ordine dei pagamenti: pagare altri prima non giustifica.
Il quinto punto è quello che decide questi procedimenti, e va costruito con documenti raccolti prima dell’udienza: allegarlo a voce, in dibattimento, non produce alcun effetto.
Domande frequenti
Che cosa punisce l'art. 570-bis?
Applica le pene dell'art. 570 al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, cessazione degli effetti civili o nullità del matrimonio, ovvero che viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.
È una norma nuova?
È stata inserita dall'art. 2 del d.lgs. 1° marzo 2018 n. 21, con decorrenza dal 6 aprile 2018, nell'ambito dell'attuazione del principio della riserva di codice in materia penale. La disposizione riproduce nella sostanza il contenuto dell'abrogato art. 12-sexies della legge sul divorzio.
Basta dire che sono disoccupato?
No, ed è l'errore più frequente. La Cassazione ha affermato che l'incapacità economica dell'obbligato deve essere assoluta e incolpevole: la mera documentazione dello stato formale di disoccupazione non basta a dimostrare l'impossibilità di adempiere ai propri doveri di mantenimento.
Che cosa serve allora per provarla?
Una situazione di persistente, oggettiva e incolpevole indisponibilità di introiti. Non è sufficiente la mera difficoltà economica: è necessario provare uno stato di vera e propria indigenza, per di più incolpevole. I due requisiti sono concorrenti, e il secondo è quello su cui la difesa cade più spesso.
Se ho pagato altri debiti prima, sono giustificato?
No. Con la sentenza n. 534 depositata l'8 gennaio 2026 la Cassazione ha affermato che l'adempimento di un'obbligazione naturale in favore di terzi non integra una causa scriminante, né vale a escludere l'impossibilità di adempiere: si tratta di obbligo privo del medesimo rango giuridico rispetto a quello di mantenimento.
Posso scegliere quali obblighi onorare?
No. Ne consegue, secondo la Corte, che il genitore non dispone di alcuna discrezionalità nella scelta degli obblighi da adempiere, non potendo legittimamente sacrificare l'adempimento dell'obbligo di mantenimento in favore di altri doveri privi del medesimo rango.
Un pagamento parziale esclude il reato?
No. Integra il reato la condotta del genitore che omette, anche parzialmente e senza soluzione di continuità, il versamento dell'assegno di mantenimento stabilito con provvedimento giudiziale in favore del figlio. Il versamento ridotto rispetto al dovuto non equivale ad adempimento.
Anche le spese straordinarie rientrano?
Sì. La Cassazione lo ha affermato nel 2025: integra il delitto il mancato pagamento delle spese straordinarie previste nel titolo giudiziario o in un accordo fra coniugi, destinate a soddisfare bisogni ordinari dei figli certi nel loro prevedibile ripetersi, nonché delle spese imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, indispensabili per il loro interesse.
Perché anche le spese straordinarie?
Perché la norma incriminatrice si riferisce non solo all'assegno ma, più in generale, agli obblighi di natura economica in materia di affido dei figli, che con l'assegno condividono la natura di mezzi di contribuzione al mantenimento. La tutela penale è quindi sovrapponibile a quella civile cui il precetto rinvia.
Come si prova il dolo?
È desumibile dai fatti. La giurisprudenza afferma che l'elemento soggettivo è desumibile dalla reiterazione nel tempo dell'omesso pagamento dell'assegno di mantenimento. Ne discende che il protrarsi dell'inadempimento è esso stesso l'elemento su cui l'accusa costruisce il dolo.
Che rapporto c'è con l'art. 570?
Può esserci assorbimento. Secondo un orientamento, integra il delitto dell'art. 570 comma secondo n. 2 — e non quello del 570-bis, che rimane assorbito — la condotta di chi ometta di versare l'assegno liquidato in sede civile in favore di figli minori: il 570-bis richiede esclusivamente la mancata corresponsione dell'assegno, mentre il 570 richiede la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza.
Vale anche per le coppie non sposate?
È questione controversa. Un orientamento ritiene il 570-bis configurabile esclusivamente in caso di separazione di genitori coniugati, ovvero di scioglimento o nullità del matrimonio, poiché il testo richiama esclusivamente il «coniuge»; per la cessazione della convivenza si configurerebbe il solo art. 570 comma secondo n. 2. Un orientamento più recente ed estensivo muove invece dalla disciplina delle unioni civili e della responsabilità genitoriale.
Domande di approfondimento
- Anche le spese straordinarie rientrano?
- Basta dire che sono disoccupato?
- Che cosa punisce l'art. 570-bis?
- Che cosa serve allora per provarla?
- Che rapporto c'è con l'art. 570?
- Come si prova il dolo?
- È una norma nuova?
- Perché anche le spese straordinarie?
- Posso scegliere quali obblighi onorare?
- Se ho pagato altri debiti prima, sono giustificato?
- Un pagamento parziale esclude il reato?
- Vale anche per le coppie non sposate?
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