Art. 339: le soglie numeriche che cambiano il rito
Le aggravanti dell'art. 339 operano su soglie precise: più di cinque persone riunite con armi o più di dieci senza armi spostano la pena a tre-quindici anni e la competenza al tribunale collegiale, consentono il fermo e cambiano il rito. Le soglie si verificano sul numero di presenti fisicamente contemporanei.
L’angolo: le soglie numeriche del 339
Il primo comma prevede l’aumento di pena se la violenza o la minaccia è commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni.
Ma il secondo comma è quello che cambia radicalmente il quadro sanzionatorio.
Le soglie del secondo comma
| Condizione | Pena (art. 336 primo comma, 337, 338) |
|---|---|
| Più di 5 persone riunite con armi (anche solo una) | Reclusione 3 – 15 anni |
| Più di 10 persone senza armi | Reclusione 3 – 15 anni |
| Casi di cui al 336 secondo comma | Reclusione 2 – 8 anni |
Le soglie sono esatte: cinque e dieci. La presenza del sesto partecipante o dell’undicesimo attiva il secondo comma. La verifica sul numero dei presenti è un accertamento di fatto che va condotto sugli atti, non sulle dichiarazioni post facto.
La differenza fra persone riunite e concorso
In tema di resistenza a pubblico ufficiale, ricorre la circostanza aggravante della minaccia o violenza commessa da più persone riunite, di cui all’art. 339 comma 2, in cui il concetto di più persone riunite si differenzia dal concorso di persone nel reato, implicando la presenza di tutti coloro che hanno commesso il fatto.
Ne discende che la difesa può contestare l’aggravante dimostrando che alcuni dei partecipanti formalmente contestati non erano fisicamente presenti nel momento della condotta: la soglia numerica va raggiunta da persone presenti simultaneamente, non da chi ha partecipato prima o dopo.
Armi e oggetti contundenti
Le disposizioni del secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l’utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.
Il terzo comma è stato aggiunto per rispondere ai disordini durante manifestazioni pubbliche, ed estende la soglia più grave al lancio di oggetti. Si applica quando il lancio o utilizzo crea pericolo alle persone — non è sufficiente il mero lancio.
La Cassazione ha precisato che l’aggravante del fatto commesso con armi ricorre quando il soggetto utilizza uno strumento atto ad offendere: roncola, asta di ferro, coltello. Un’arma giocattolo integra l’aggravante solo se mediante essa si realizzi un reato del quale l’uso dell’arma è elemento costitutivo.
Il concorso colposo (art. 113)
L’art. 113 estende la disciplina del concorso ai delitti colposi.
Quando l’evento è cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna risponde del reato colposo anche se la colpa di ciascuno è diversa da quella degli altri. Non è necessario un accordo preventivo: basta che ciascuno abbia agito in modo causalmente rilevante, violando una regola cautelare propria.
Il concorso colposo rileva tipicamente in materia di sicurezza sul lavoro e responsabilità sanitaria, dove più soggetti contribuiscono con condotte distinte alla causazione dell’evento — e ciascuno risponde per la propria violazione, non per quella degli altri.
Il concorso anomalo (art. 116)
È il caso in cui un concorrente realizza un reato diverso da quello voluto dall’altro: chi ha voluto il reato meno grave risponde comunque di quello più grave, se era concretamente prevedibile.
La Corte costituzionale ha salvato la norma a condizione che il reato più grave fosse almeno concretamente prevedibile per il concorrente: una responsabilità oggettiva pura sarebbe incompatibile con il principio di colpevolezza.
La difesa sul 116 lavora quindi sulla prevedibilità concreta: non era prevedibile che il correo avrebbe realizzato quel reato, in quelle circostanze, con quelle modalità.
Casi pratici
Caso 1 — conteggio dei presenti
Situazione. Contestazione del secondo comma dell’art. 339 per resistenza con sei persone.
Attività svolta. Verifica della presenza fisica simultanea di tutti i soggetti contestati nel momento della condotta, con esame degli atti e delle riprese.
Esito. Aggravante esaminata sul numero di presenti effettivi, non sul numero di concorrenti nel reato.
Caso 2 — concorso colposo
Situazione. Contestazione di concorso colposo nell’omicidio di un lavoratore.
Attività svolta. Individuazione della regola cautelare specifica violata da ciascun concorrente e del nesso causale con l’evento.
Esito. Responsabilità di ciascuno esaminata sulla propria condotta, non su quella altrui.
Caso 3 — concorso anomalo
Situazione. Partecipazione a un’azione di furto in cui il correo ha commesso una rapina.
Attività svolta. Verifica della prevedibilità concreta che il correo avrebbe usato violenza, alla luce delle circostanze note al momento della partecipazione.
Esito. Prevedibilità esaminata in concreto, non in astratto.
Il regime del fermo e le conseguenze processuali
L’aggravante del secondo comma incide anche sul regime del fermo: se ricorre una delle aggravanti di cui al secondo comma, il fermo nelle ipotesi dei reati di cui agli artt. 336, 337 e 338 è consentito.
Ne discende che la verifica sulle soglie numeriche è urgente anche nella fase del fermo: se l’aggravante non sussiste, il fermo è illegittimo e la difesa può chiederne la convalida negativa.
Caso pratico aggiuntivo
Caso 4 — aggravante e fermo
Situazione. Fermo disposto in relazione a un episodio di resistenza con quattro persone e oggetti contundenti.
Attività svolta. Verifica della sussistenza dell’aggravante del secondo comma — quattro persone non raggiungono la soglia di cinque con armi — e della legittimità del fermo disposto sul presupposto dell’aggravante.
Esito. Fermo esaminato sulla sussistenza effettiva dell’aggravante.
Caso 5 — concorso colposo in ambito sanitario
Situazione. Contestazione a più sanitari per la morte di un paziente.
Attività svolta. Individuazione, per ciascun sanitario, della regola cautelare violata e del contributo causale autonomo all’evento, distinguendo le posizioni da quelle altrui.
Esito. Responsabilità di ciascuno esaminata sulla propria condotta colposa.
La violenza per costringere vs. per impedire
L’art. 336 distingue due ipotesi:
Primo comma — violenza o minaccia per costringere il PU a fare un atto contrario ai propri doveri: pena base da sei mesi a cinque anni.
Secondo comma — violenza o minaccia per costringerlo a fare un atto conforme ai propri doveri (cioè per accelerare qualcosa che avrebbe dovuto fare): pena ridotta. La norma punisce meno chi usa la violenza per ottenere qualcosa a cui avrebbe comunque diritto, ma la violenza resta illecita.
La distinzione fra i due commi incide sul massimo edittale e quindi sulla custodia cautelare, sulla prescrizione e sull’applicabilità delle aggravanti del secondo comma dell’art. 339, che per il secondo comma dell’art. 336 prevede una cornice ridotta (2-8 anni invece di 3-15).
Ulteriori profili: l’aggravante delle infrastrutture
Una disposizione meno nota chiude il quadro del 339: le disposizioni del primo comma si applicano anche se la violenza o la minaccia è commessa al fine di impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni.
È un’ipotesi introdotta per rispondere a fenomeni di protesta che incidono sui cantieri per grandi opere. La sua applicabilità richiede che la violenza sia finalizzata all’impedimento delle infrastrutture — non ogni manifestazione vicino a un cantiere la integra.
Dove si costruisce la difesa
- Soglia numerica 339: esattamente quante persone erano presenti contemporaneamente?
- Presenza fisica: tutti i contestati erano fisicamente lì?
- Strumento: aveva attitudine all’offesa, e l’aggravante era applicabile?
- Competenza: collegiale o monocratico? Cambia il rito.
- Concorso colposo 113: quale regola cautelare ha violato ogni singolo?
- Concorso anomalo 116: il reato più grave era concretamente prevedibile?
La verifica sulle soglie numeriche dell’art. 339 va condotta sugli atti processuali concreti: verbali di arresto, riprese video, testimonianze. Non basta il numero indicato nel capo di imputazione. In più di un caso la difesa ha ottenuto la derubricazione alla fattispecie semplice dimostrando che uno o più partecipanti erano presenti solo in un momento diverso da quello della condotta violenta, e che quindi la soglia numerica non era raggiunta al momento rilevante. Lo stesso principio vale per le armi: deve essere dimostrato che la persona armata era fisicamente presente e che l’arma era in uso durante la condotta contestata.
Quando la difesa riguarda più imputati contestati insieme per gli stessi fatti, va valutata l’opportunità di difese separate: se la posizione di uno implica la riduzione del numero di presenti al di sotto della soglia, ciò avvantaggia anche gli altri — ma richiede una strategia coordinata che può entrare in conflitto con le istanze individuali di ciascuno. La gestione di queste tensioni è il lavoro che precede la prima udienza, non quello che si fa in aula.
Domande frequenti
Che cosa punisce l'art. 336?
Chi usa violenza o minaccia per costringere un pubblico ufficiale a fare un atto contrario ai propri doveri, o per impedirne l'adempimento: reclusione da sei mesi a cinque anni. Se la violenza o la minaccia è rivolta a far compiere un atto conforme ai doveri, la pena è ridotta.
Che cosa aggiunge l'art. 339?
Le pene dei tre articoli precedenti (336, 337, 338) sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa: con armi, da persona travisata, da più persone riunite, con scritto anonimo, in modo simbolico, mediante la forza intimidatrice di associazioni segrete, o nel corso di manifestazioni in luogo pubblico.
Quando scatta la pena di tre-quindici anni?
Con il secondo comma: se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite con armi (anche solo da parte di una di esse), oppure da più di dieci persone senza armi, la pena nei casi degli artt. 336 e 337 è della reclusione da tre a quindici anni.
Che differenza c'è fra 'persone riunite' e concorso?
Le 'persone riunite' dell'art. 339 richiedono la presenza fisica contemporanea di tutti coloro che hanno commesso il fatto, non la semplice partecipazione al reato in luoghi o momenti diversi. È un requisito più stretto del concorso.
Un'arma giocattolo integra l'aggravante?
L'uso di un'arma giocattolo può integrare l'aggravante solo se mediante essa si realizzi un reato del quale l'uso dell'arma rappresenta elemento costitutivo o circostanza aggravante. Il porto fuori dell'abitazione di un'arma giocattolo da solo non rileva.
Che cosa è una 'roncola' ai fini dell'aggravante?
La Cassazione ha ritenuto che la roncola integri la circostanza aggravante del fatto commesso con armi, trattandosi di strumento atto ad offendere. In generale è sufficiente che la minaccia sia posta in essere mediante uno strumento atto ad offendere — come un'asta di ferro.
Il lancio di oggetti durante una manifestazione integra il 339?
Sì. Il terzo comma, aggiunto dal d.l. sicurezza, estende l'aggravante del secondo comma al caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante lancio o utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.
Come cambia la competenza con l'aggravante del 339?
Se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste dalla prima parte del secondo comma, i reati di cui agli artt. 336, 337 e 338 diventano di competenza del tribunale in composizione collegiale. Cambia anche il regime del fermo.
Che cos'è il concorso colposo di cui all'art. 113?
L'art. 113 estende la cooperazione nel delitto colposo: quando l'evento è cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna risponde del reato colposo anche se la colpa di ciascuno è diversa da quella degli altri. È possibile il concorso colposo anche senza accordo preventivo.
Chi non è il garante principale può rispondere per concorso?
Sì. Il concorso colposo richiede che ciascun concorrente abbia violato una regola cautelare che contribuisce alla causazione dell'evento. Non è necessario che tutti abbiano la stessa posizione di garanzia: basta che la condotta di ciascuno abbia concorso causalmente all'evento.
Che differenza c'è fra 113 e 116?
L'art. 113 riguarda il concorso colposo: tutti i concorrenti sono colposi. L'art. 116 riguarda il concorso anomalo: un concorrente vuole un reato diverso da quello realizzato dall'altro. Nel 116 chi ha voluto il reato meno grave risponde comunque di quello più grave se era prevedibile.
L'art. 116 è compatibile con la Costituzione?
La Corte costituzionale ha salvato l'art. 116 a condizione che il reato più grave fosse almeno concretamente prevedibile dal concorrente, imponendo così un elemento soggettivo minimo. Una responsabilità oggettiva pura sarebbe incostituzionale.
Su che cosa si lavora nella difesa?
Per il 339: il numero esatto dei partecipanti (le soglie sono precise) e la presenza fisica contemporanea. Per il 113: la regola cautelare violata da ciascuno. Per il 116: la prevedibilità concreta del reato più grave.
Domande di approfondimento
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