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Art. 597: il divieto non riguarda solo la pena finale

Avv. Massimo Romano · aggiornato al 09/08/2026

Il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda unicamente l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione. È il criterio che ne determina l'ampiezza reale, e impone un confronto voce per voce.

L’angolo di questa norma: tutti gli elementi del calcolo

Il divieto di reformatio in peius viene inteso come divieto di aumentare la pena finale. La giurisprudenza lo intende in modo molto più ampio.

Il divieto della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda unicamente l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione.

Ne discende che vanno confrontati partitamente: la pena base, gli aumenti per la continuazione, le riduzioni per le attenuanti, l’esito del bilanciamento. Un aumento su uno di essi viola il divieto anche se il risultato finale è uguale o inferiore.

Art. 597 c.p.p. — cognizione del giudice di appello

Comma 1. L’appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.

Comma 3. Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può:

  • irrogare una pena più grave per specie o quantità;
  • applicare una misura di sicurezza nuova o più grave;
  • prosciogliere con formula meno favorevole;
  • revocare benefici;

salva la facoltà, entro i limiti indicati, di attribuire al fatto una definizione giuridica più grave.

La disciplina delle impugnazioni ordinarie declina il principio devolutivo come «parziale» nell’appello e «circoscritto» nel giudizio di cassazione, delimitando — salvo i casi limitati di devoluzione d’ufficio — la cognizione del giudice.

Due principi distinti

Vengono confusi, e la distinzione decide quale motivo dedurre.

PrincipioChe cosa limita
DevolutivoChe cosa il giudice può conoscere: i punti impugnati
Reformatio in peiusCome il giudice può decidere: non peggiorare

In più occasioni la Cassazione ha accolto ricorsi proposti per violazione del divieto precisando che il principio violato era in realtà il devolutivo.

Ne discende un’indicazione per la redazione del ricorso: quando il giudice d’appello ha esaminato un punto non impugnato, il vizio è devolutivo; quando ha peggiorato la posizione su un punto impugnato, è reformatio.

Che cosa non può fare il giudice d’appello

La giurisprudenza ha censurato quattro condotte ricorrenti, tutte in assenza di impugnazione del pubblico ministero.

Riconoscere un’aggravante prima esclusa. Non rientra nel potere d’ufficio di attribuire al fatto una diversa e più grave definizione giuridica: sono cose diverse.

Escludere un’aggravante senza ridurre la pena. Se il primo giudice aveva applicato il minimo per il delitto circostanziato, esclusa la circostanza la pena va riportata al minimo per il delitto non circostanziato.

Sciogliere d’ufficio la continuazione, quando i motivi dell’imputato non attengano al trattamento sanzionatorio: viola il principio devolutivo.

Correggere una pena illegale più favorevole. In mancanza di specifico motivo di gravame del PM, il giudice non può modificare la sentenza che abbia inflitto una pena illegale di maggior favore per il reo.

L’ultima è la più controintuitiva, e va conosciuta: l’illegalità della pena non apre di per sé un potere correttivo se opera a favore dell’imputato.

L’esempio del reato più grave venuto meno

Mostra come opera il criterio degli elementi autonomi, ed è situazione frequente.

Il tribunale aveva individuato il reato più grave in uno per il quale è poi intervenuta assoluzione, calcolando l’aumento di pena per il reato meno grave.

La Corte d’appello, nel ricalcolare la sanzione per il solo reato superstite, non poteva fissare una pena base superiore a quella che il primo giudice aveva implicitamente o esplicitamente determinato per quello specifico fatto.

Facendolo, ha peggiorato la posizione dell’imputato — l’unico ad aver impugnato — in violazione diretta della legge.

Ne discende una verifica da compiere in ogni ricalcolo: quale pena era stata attribuita, anche solo implicitamente, al fatto residuo? È il tetto invalicabile.

Il divieto nel giudizio di rinvio

Opera, e con un’estensione ampia.

Il divieto opera anche nel giudizio di rinvio e con riferimento alla decisione del giudice di appello se il ricorso per cassazione è stato proposto dall’imputato — essendo irrilevante, per il verificarsi di questi effetti, che la sentenza di primo grado sia stata appellata dal pubblico ministero.

Nei rinvii successivi. In caso di impugnazione del solo imputato, il divieto — operante anche nel giudizio di rinvio — si estende a tutti gli eventuali ulteriori giudizi di rinvio, nel senso che la comparazione fra sentenze necessaria a verificarne il rispetto va condotta sull’intera catena.

Va segnalato un orientamento più risalente di segno opposto, secondo cui il divieto vigeva nei rapporti fra primo grado e appello ma non fra due successivi giudizi di rinvio.

Le due eccezioni: quando il divieto non opera

Annullamento per ragioni processuali. Qualora la sentenza di appello sia stata annullata per ragioni esclusivamente processuali, il divieto deve essere rispettato solo in relazione alla sentenza di primo grado, non avendo quella di secondo grado determinato il consolidamento di alcuna posizione di carattere sostanziale.

Il caso deciso riguardava una sentenza d’appello che aveva ridotto la pena e che era stata cassata per nullità derivante dall’omessa citazione dell’imputato al dibattimento: la riduzione non si era consolidata.

Rescissione del giudicato. Il divieto non opera nel giudizio conseguente all’accoglimento della richiesta di rescissione, in quanto la nullità assoluta e insanabile della dichiarazione di assenza travolge l’intero giudizio e la sentenza che lo ha definito: nel nuovo e del tutto autonomo processo non sussiste alcun limite al potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena.

Ne discende una valutazione da compiere prima di proporre la rescissione: il rimedio restituisce il processo, ma non conserva il trattamento sanzionatorio già ottenuto.

La correlazione fra accusa e sentenza

Un limite ulteriore alla riqualificazione in appello, distinto dal divieto ma spesso concorrente.

Sussiste violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza nel caso in cui il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado, condanni l’imputato per bancarotta per distrazione riqualificando l’originaria imputazione di bancarotta preferenziale — trattandosi di fatto significativamente e sostanzialmente diverso da quello contestato, con conseguente difetto della concreta possibilità di esercizio dei correlati poteri difensivi.

Ne discende che la facoltà di attribuire una definizione giuridica più grave, riconosciuta dal comma 3, incontra il limite della diversità sostanziale del fatto.

L’appello incidentale del pubblico ministero

Il divieto opera «quando appellante è il solo imputato»: la presenza di un’impugnazione del pubblico ministero ne esclude l’operatività, ma va verificata la portata di quella impugnazione.

Se il gravame del pubblico ministero riguarda punti diversi da quelli su cui il giudice ha peggiorato la posizione, il divieto conserva efficacia rispetto a questi ultimi: l’effetto devolutivo è parziale, e delimita la cognizione ai punti impugnati da ciascuna parte.

Ne discende una verifica sui motivi dell’impugnazione dell’accusa, non sulla sua mera esistenza: un appello del pubblico ministero limitato a un capo non apre il potere di peggiorare su capi diversi.

E va ricordato che, nel giudizio di rinvio, per l’operatività del divieto è irrilevante che la sentenza di primo grado fosse stata appellata dal pubblico ministero: ciò che conta è chi abbia proposto il ricorso per cassazione.

Casi pratici

Caso 1 — elementi autonomi del calcolo

Situazione. Sentenza d’appello che, a parità di pena finale, ha modificato la pena base in aumento.

Attività svolta. Confronto partitamente dei singoli elementi del calcolo — pena base, aumenti, riduzioni — alla luce del principio per cui il divieto copre ciascuno di essi.

Esito. Rispetto del divieto verificato sui singoli elementi anziché sull’esito complessivo.

Caso 2 — esclusione dell’aggravante

Situazione. Aggravante esclusa in appello senza rideterminazione della pena sul minimo del delitto non circostanziato.

Attività svolta. Deduzione della violazione, essendo stata la pena di primo grado fissata nel minimo previsto per il delitto circostanziato.

Esito. Trattamento sanzionatorio esaminato sul rapporto fra i minimi edittali.

Caso 3 — motivo da dedurre

Situazione. Punto della decisione esaminato d’ufficio dal giudice d’appello.

Attività svolta. Verifica se il punto fosse stato oggetto di impugnazione, ai fini della distinzione fra violazione del principio devolutivo e violazione del divieto.

Esito. Motivo formulato secondo il principio effettivamente violato.

Caso 4 — esito sfavorevole

Situazione. Richiesta di rescissione del giudicato proposta da imputato che aveva ottenuto in appello una riduzione di pena.

Attività svolta. Nessuna valutazione preventiva sugli effetti della rescissione sul trattamento sanzionatorio.

Esito. Il divieto non opera nel giudizio conseguente alla rescissione, non sussistendo limiti al potere discrezionale del giudice. La lezione: il rimedio restituisce il processo ma non conserva la pena già ottenuta.

I casi sono resi anonimi e descrivono attività svolte, non risultati promessi: l’esito dipende dagli atti del singolo procedimento.

Dove si costruisce il motivo

  1. Principio: devolutivo o reformatio? Limitano cose diverse.
  2. Elementi: confrontare pena base, aumenti e riduzioni separatamente.
  3. Implicito: anche la pena attribuita implicitamente a un fatto fa da tetto.
  4. Aggravanti: non riconoscibili in appello se il PM non ha impugnato.
  5. Continuazione: non scioglibile d’ufficio su motivi estranei alla pena.
  6. Pena illegale: se favorevole, resta in assenza di gravame del PM.
  7. Eccezioni: annullamento processuale e rescissione del giudicato.

Il secondo punto è quello che più spesso sfugge: una sentenza che lascia invariata la pena finale può violare il divieto su un singolo elemento del calcolo — e il confronto va fatto voce per voce.

Domande frequenti

Che cosa prevede l'art. 597 comma 3?

Che, quando ad appellare sia stato il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere con formula meno favorevole o revocare benefici. Può soltanto confermare la pena di primo grado o attenuarla.

Il divieto riguarda solo la pena finale?

No, ed è il punto che ne determina l'ampiezza. Il divieto non riguarda unicamente l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione: pena base, aumenti per la continuazione, riduzioni, bilanciamento.

Un esempio concreto?

Se il primo giudice ha individuato il reato più grave in uno per cui poi interviene assoluzione, la Corte d'appello — nel ricalcolare la sanzione per il solo reato superstitenon può fissare una pena base superiore a quella che il primo giudice aveva implicitamente o esplicitamente determinato per quello specifico fatto.

Il giudice può escludere un'aggravante senza ridurre la pena?

No. Viola il divieto la sentenza d'appello che, esclusa un'aggravante rispetto alla quale il primo giudice aveva determinato la pena nel minimo previsto per il delitto circostanziato, non ridetermini la pena nella misura del minimo edittale contemplato per il delitto non circostanziato.

Può riconoscere un'aggravante prima esclusa?

No, in assenza di impugnazione del pubblico ministero. Il giudice di secondo grado non può ritenere una circostanza aggravante in precedenza esclusa, atteso che tale facoltà non rientra nel potere d'ufficio della corte di appello, previsto dall'art. 597 comma 3, di attribuire al fatto una diversa e più grave definizione giuridica.

Può sciogliere d'ufficio la continuazione?

No. È illegittima, in quanto viola il principio devolutivo, la statuizione con cui — in riforma della decisione impugnata dal solo imputato con motivi non attinenti al trattamento sanzionatorio — sia sciolto «ex officio» il vincolo della continuazione riconosciuto in primo grado.

E se la pena di primo grado era illegale?

Resta. Il giudice dell'impugnazione, in mancanza di uno specifico motivo di gravame da parte del PM, non può modificare la sentenza che abbia inflitto una pena illegale di maggior favore per il reo.

Il divieto opera nel giudizio di rinvio?

Sì. Opera anche nel giudizio di rinvio e con riferimento alla decisione del giudice di appello se il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato — essendo irrilevante, per il verificarsi di questi effetti, che la sentenza di primo grado sia stata appellata dal pubblico ministero.

E nei rinvii successivi?

Il divieto si estende a tutti gli eventuali ulteriori giudizi di rinvio, nel senso che la comparazione fra sentenze necessaria per verificarne il rispetto va condotta sull'intera catena. Un orientamento più risalente lo riteneva invece operante fra primo grado e appello ma non fra due successivi giudizi di rinvio.

Che accade se l'annullamento è per ragioni processuali?

Il divieto deve essere rispettato solo in relazione alla sentenza di primo grado, non avendo determinato quella di secondo grado il consolidamento di alcuna posizione di carattere sostanziale. È il caso della sentenza d'appello che aveva ridotto la pena e che viene cassata per omessa citazione dell'imputato.

Opera dopo la rescissione del giudicato?

No. Il divieto non opera nel giudizio conseguente all'accoglimento della richiesta di rescissione, in quanto la nullità assoluta e insanabile della dichiarazione di assenza travolge l'intero giudizio e la sentenza che lo ha definito: nel nuovo e del tutto autonomo processo non sussiste alcun limite al potere discrezionale del giudice.

Che differenza c'è con il principio devolutivo?

Il devolutivo limita che cosa il giudice può conoscere — i punti oggetto di impugnazione; il divieto di reformatio in peius limita come può decidere. Sono principi distinti, e in più occasioni la Cassazione ha accolto ricorsi precisando che il principio violato era il devolutivo, non il divieto.

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Avv. Massimo Romano — penalista cassazionista, Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553, patrocinante in Cassazione dal 23 ottobre 2015.