Art. 191: eccepire l'inutilizzabilità non basta
Chi eccepisce l'inutilizzabilità di un elemento a carico deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità del motivo, l'incidenza della sua eliminazione sul complessivo compendio indiziario già valutato: se le residue risultanze giustificano l'identico convincimento, l'eccezione resta irrilevante anche quando fondata nel merito.
L’angolo di questa norma: eccepire non basta
L’inutilizzabilità è la sanzione più invocata in difesa, e quella che più spesso viene dichiarata inammissibile — non perché infondata, ma perché incompleta.
Nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta «prova di resistenza».
Gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti e ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento.
Art. 191 c.p.p. — prove illegittimamente acquisite
Comma 1. «Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.»
Comma 2. «L’inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.»
Comma 2-bis. «Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale.»
La norma è stata introdotta con il codice Vassalli del 1988 e colma una lacuna: nel codice previgente le prove illegittimamente acquisite, attraverso la sanatoria della nullità, riacquistavano valore nel processo. Il rischio era stato segnalato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 34 del 1973.
Che cosa è davvero inutilizzabile
Il perimetro è più stretto di quanto l’uso corrente della sanzione suggerisca.
L’art. 191, nel prevedere l’inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita, si riferisce solamente al caso di prove assunte in violazione dei divieti stabiliti dalla legge — cioè di prove in sé e per sé illegittime perché vietate — e non all’assunzione di prove previste dalla legge (quale l’esame testimoniale) senza l’osservanza delle regole formali dettate per le modalità di acquisizione.
La distinzione che decide l’esito
| Situazione | Conseguenza |
|---|---|
| Prova vietata dalla legge | Inutilizzabilità ex art. 191 |
| Prova consentita, assunta irregolarmente | Eventuale nullità, secondo tassatività |
| Violazione di norma regolamentare | Nessuna sanzione processuale |
L’inutilizzabilità non può derivare dalla violazione di qualsiasi norma che detti regole per l’assunzione della prova: quella violazione può semmai dar luogo a un’irregolarità dalla quale — in relazione alla sua natura e gravità — può derivare nullità assoluta o relativa, secondo il principio di tassatività dell’art. 177.
Due esempi di irregolarità che non producono inutilizzabilità:
- la violazione del divieto di domande non pertinenti o suggestive nell’esame testimoniale: la sanzione riguarda le prove vietate, non la regolarità dell’assunzione di quelle consentite — e non vi è nullità, per tassatività;
- la mancata verbalizzazione da parte della polizia giudiziaria delle dichiarazioni ricevute, in contrasto con l’art. 357: nessuna sanzione è prevista, e l’ufficiale può fare relazione del contenuto e rendere testimonianza de relato, salvi i limiti dell’art. 350 commi 6 e 7.
Ne discende che l’eccezione va costruita individuando il divieto violato, non l’irregolarità procedurale.
La prova di resistenza
È il secondo requisito, e opera anche quando il divieto è stato effettivamente violato.
È onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità:
- indicare gli atti specificamente affetti dal vizio;
- e chiarirne l’incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato;
così da poterne inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato — pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo.
Ne discende una struttura obbligata dell’eccezione, in due passaggi: quale divieto è stato violato, e che cosa resta una volta espunto l’elemento.
Se le residue risultanze reggono, l’eccezione — pur fondata — non produce effetto.
Che cosa è stato ritenuto inutilizzabile
I casi aiutano a individuare i divieti che la giurisprudenza riconosce.
L’interferenza illecita nella vita privata. Sono inutilizzabili, in quanto acquisite in violazione dell’art. 615-bis c.p., le prove ottenute attraverso un’interferenza illecita nella vita privata. È stata ritenuta inutilizzabile la registrazione effettuata da un coniuge delle conversazioni intrattenute, in ambito domestico, dall’altro coniuge con un terzo.
Le dichiarazioni indotte. È inutilizzabile l’intercettazione delle dichiarazioni indotte in una persona dall’adozione di metodi o tecniche idonei a influire sulla sua capacità di autodeterminazione, posto che il divieto dell’art. 188 comma 1 investe l’oggetto della prova e non è circoscritto al contesto formale delle sole prove dichiarative.
Nel caso deciso, le conversazioni indizianti erano state registrate in un ufficio di polizia, dove il locutore era stato sottoposto a minacce e violenze da parte del personale.
Il mancato avvertimento. L’omissione dell’avvertimento di cui all’art. 64 comma 3 lett. c) all’imputato di reato connesso o collegato, che avrebbe dovuto essere esaminato ai sensi dell’art. 210, determina l’inutilizzabilità delle dichiarazioni.
L’inutilizzabilità non opera contro la difesa
È un principio che va conosciuto perché rovescia l’uso della sanzione.
La sanzione dell’inutilizzabilità è posta a garanzia delle posizioni difensive e colpisce le prove a carico illegittimamente acquisite contro divieti di legge.
Ne consegue che tale inutilizzabilità non può essere ritenuta al fine di ignorare un elemento di giudizio favorevole alla difesa, il quale deve invece essere considerato e discusso secondo i canoni logico-razionali propri del processo.
Ne discende un’indicazione pratica: quando un elemento acquisito irritualmente è favorevole all’assistito, l’eventuale eccezione di inutilizzabilità sollevata da altri non ne impone l’espunzione — e la difesa può chiederne la valutazione.
Inutilizzabilità e nullità: piani paralleli
Sono istituti distinti, che riguardano aspetti patologici degli atti e corrono su piani paralleli.
| Profilo | Inutilizzabilità | Nullità |
|---|---|---|
| Presupposto | Violazione di un divieto probatorio | Inosservanza prevista a pena di nullità |
| Rilevabilità | D’ufficio, in ogni stato e grado | Secondo il regime: assolute, intermedie, relative |
| Sanatoria | Non prevista | Soggetta a preclusioni artt. 180 e 182 |
| Tassatività | Divieti di legge | Art. 177 |
Un esempio di come le due categorie si incrocino: la deposizione testimoniale diretta a introdurre nel processo i risultati delle intercettazioni in maniera difforme dalla disciplina posta a garanzia dei diritti della difesa è stata ritenuta affetta da nullità di ordine generale ex art. 178 lett. c) — e non da inutilizzabilità — la cui rilevabilità è soggetta alle preclusioni previste dal capoverso dell’art. 182 e dall’art. 180.
Ne discende che la qualificazione dell’eccezione decide quando può essere sollevata: l’inutilizzabilità in ogni stato e grado, la nullità entro i termini.
Le prove atipiche
Un terzo ambito, distinto da entrambi.
La fonoregistrazione delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dalle persone offese — pur non costituendo prova «diretta», non essendo attività tipica di documentazione fornita di autonomia conoscitiva — non rientra fra le prove illegittimamente acquisite di cui all’art. 191, ma fra quelle «atipiche» in quanto non disciplinate dalla legge, ai sensi dell’art. 189.
Ne discende che, per quegli elementi, la contestazione non passa dall’inutilizzabilità ma dai presupposti dell’art. 189: idoneità ad accertare i fatti e assenza di pregiudizio per la libertà morale della persona.
Casi pratici
Caso 1 — individuazione del divieto
Situazione. Eccezione di inutilizzabilità fondata su irregolarità nelle modalità di assunzione di una prova consentita.
Attività svolta. Verifica della violazione di un divieto probatorio, distinta dall’inosservanza di regole formali che può dar luogo a nullità secondo tassatività.
Esito. Sanzione applicabile individuata sulla natura della violazione.
Caso 2 — prova di resistenza
Situazione. Ricorso per cassazione fondato sull’inutilizzabilità di elementi a carico.
Attività svolta. Indicazione degli atti specificamente affetti e illustrazione dell’incidenza della loro espunzione sul complessivo compendio indiziario.
Esito. Motivo formulato secondo i requisiti di specificità richiesti.
Caso 3 — elemento favorevole
Situazione. Elemento acquisito irritualmente ma favorevole alla posizione dell’assistito.
Attività svolta. Deduzione della funzione della sanzione, posta a garanzia delle posizioni difensive, e richiesta di valutazione dell’elemento.
Esito. Elemento esaminato secondo i canoni logico-razionali del processo.
Caso 4 — esito sfavorevole
Situazione. Eccezione di inutilizzabilità sollevata senza indicazione dell’incidenza sul compendio probatorio.
Attività svolta. Nessuna illustrazione della prova di resistenza.
Esito. Inammissibilità per aspecificità del motivo. La lezione: l’eccezione richiede due passaggi — il divieto violato e ciò che resta dopo l’espunzione — e il secondo è quello che più spesso manca.
I casi sono resi anonimi e descrivono attività svolte, non risultati promessi: l’esito dipende dagli atti del singolo procedimento.
Dove si costruisce l’eccezione
- Divieto: quale norma vieta quella prova? Non basta l’irregolarità.
- Qualificazione: inutilizzabilità, nullità o prova atipica?
- Preclusioni: se è nullità, valgono gli artt. 180 e 182.
- Atti: individuati specificamente, non genericamente.
- Resistenza: che cosa resta espungendo l’elemento?
- Decisività: le residue risultanze reggono lo stesso convincimento?
- Direzione: la sanzione non opera contro elementi favorevoli alla difesa.
Il quinto punto è quello che manca nella maggior parte delle eccezioni, ed è quello che ne determina l’inammissibilità: senza la prova di resistenza, anche un divieto effettivamente violato non produce alcun effetto.
Domande frequenti
Che cosa prevede l'art. 191?
«Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate. L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.» Il comma 2-bis aggiunge che le dichiarazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro gli accusati di quel delitto.
Ogni irregolarità produce inutilizzabilità?
No, ed è il fraintendimento più diffuso. La norma si riferisce solamente al caso di prove assunte in violazione dei divieti stabiliti dalla legge — cioè di prove in sé e per sé illegittime perché vietate — e non all'assunzione di prove previste dalla legge senza l'osservanza delle regole formali dettate per le modalità di acquisizione.
Che cosa accade allora per le irregolarità formali?
Possono dar luogo a un'irregolarità dalla quale — in relazione alla natura e gravità — può derivare nullità assoluta o relativa, secondo il principio di tassatività dell'art. 177. Ma nessuna conseguenza deriva dall'inosservanza di norme meramente regolamentari, cui non è collegata alcuna sanzione processuale.
Un esempio di irregolarità che non produce inutilizzabilità?
La violazione del divieto di porre domande non pertinenti o suggestive nell'esame testimoniale: non determina l'inutilizzabilità, in quanto tale sanzione riguarda le prove vietate dal codice e non la regolarità dell'assunzione di quelle consentite; né è sanzionata da nullità, in virtù del principio di tassatività.
E la mancata verbalizzazione da parte della polizia giudiziaria?
Non rende nulle né inutilizzabili le dichiarazioni ricevute, in quanto nessuna sanzione è prevista dall'art. 357. Salvi i limiti dell'art. 350 commi 6 e 7, l'ufficiale di polizia giudiziaria può fare relazione del loro contenuto e rendere testimonianza de relato.
Che cos'è la «prova di resistenza»?
Il criterio che decide l'ammissibilità dell'eccezione. Nel ricorso il motivo deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione dell'elemento contestato: gli elementi acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti e ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento.
Che cosa deve indicare chi eccepisce?
È onere della parte indicare — pena l'inammissibilità del ricorso per genericità — gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, così da poterne inferire la decisività rispetto al provvedimento impugnato.
L'inutilizzabilità vale anche per le prove a discarico?
No, e la precisazione è importante. La sanzione è posta a garanzia delle posizioni difensive e colpisce le prove a carico illegittimamente acquisite: non può essere ritenuta al fine di ignorare un elemento di giudizio favorevole alla difesa, che deve invece essere considerato e discusso secondo i canoni logico-razionali del processo.
Una registrazione fatta dal coniuge è utilizzabile?
Non sempre. Sono inutilizzabili, in quanto acquisite in violazione dell'art. 615-bis c.p., le prove ottenute attraverso interferenza illecita nella vita privata. La Corte ha ritenuto inutilizzabile la registrazione effettuata da un coniuge delle conversazioni intrattenute in ambito domestico dall'altro coniuge con un terzo.
E le dichiarazioni ottenute con pressioni?
Inutilizzabili. È inutilizzabile l'intercettazione delle dichiarazioni indotte dall'adozione di metodi o tecniche idonei a influire sulla capacità di autodeterminazione, posto che il divieto dell'art. 188 investe l'oggetto della prova e non è circoscritto al contesto formale delle sole prove dichiarative. Nel caso deciso il locutore era stato sottoposto a minacce in un ufficio di polizia.
Il mancato avvertimento ex art. 64 rileva?
Sì. Il mancato avvertimento di cui all'art. 64 comma 3 lett. c) all'imputato di reato connesso o collegato, che avrebbe dovuto essere esaminato ai sensi dell'art. 210, determina l'inutilizzabilità delle dichiarazioni.
Che differenza c'è con la nullità?
Sono istituti distinti che corrono su piani paralleli. L'inutilizzabilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e non è sanabile; le nullità — anche di ordine generale ex art. 178 — sono soggette alle preclusioni degli artt. 180 e 182. È la differenza che decide se e quando l'eccezione può essere sollevata.
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