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Perquisiti senza esito: quale rimedio resta

Avv. Massimo Romano · aggiornato al 08/08/2026

Fino alla riforma del 2022, chi subiva una perquisizione che non trovava nulla non aveva alcun rimedio. Il sequestro si impugnava con il riesame; la perquisizione infruttuosa, invece, no. Il d.lgs. 150 del 2022 ha introdotto l'opposizione al decreto di convalida: artt. 252-bis e 352 comma 4-bis.

Quando la polizia può perquisire da sola?

I casi sono tassativi, e la loro verifica è il terreno principale dell’opposizione: se il presupposto mancava, l’atto è stato compiuto fuori dai casi previsti.

📜 Art. 352 c.p.p. — perquisizioni di iniziativa Comma 1 — flagranza o evasione: nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse, ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l’evaso.

Comma 1-bis — sistemi informatici: nella flagranza, ovvero nei casi di cui al comma 2, gli ufficiali procedono altresì alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorché protetti da misure di sicurezza, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione.

Comma 2 — esecuzione di provvedimenti restrittivi: quando si deve procedere all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare o di un ordine di carcerazione per uno dei delitti previsti dall’art. 380, ovvero al fermo di persona indiziata di delitto, gli ufficiali possono procedere a perquisizione se ricorrono i presupposti del comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono l’emissione di un tempestivo decreto.

Comma 3 — limiti orari: la perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell’art. 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l’esito.

Va colta la ratio comune alle tre ipotesi, ed e’ sempre la stessa: l’urgenza. La perquisizione di iniziativa e’ consentita perche’ attendere il decreto del pubblico ministero comprometterebbe l’esito dell’accertamento, e non perche’ la polizia giudiziaria disponga di un potere autonomo di ricerca.

Ne discende che i presupposti sono due e concorrenti in ciascuna ipotesi: una situazione legittimante — flagranza, evasione, esecuzione di provvedimento restrittivo — e un fondato motivo riferito a cose o tracce determinate.

📌 Non ogni controllo è una perquisizione Va precisato perché incide sull’individuazione del rimedio esperibile, e perché la confusione è frequente anche negli atti.

Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, l’attività di polizia giudiziaria disciplinata dall’art. 103 del testo unico sugli stupefacenti — il d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 — non concreta una formale perquisizione ai sensi dell’art. 352.

Se ne differenzia per la natura e la qualità dell’intervento, definito dal legislatore come attività di controllo e ispezione.

Ne discende una verifica preliminare che va compiuta sul documento: quale attività sia stata effettivamente compiuta e sotto quale norma sia stata verbalizzata. La qualificazione determina quali garanzie fossero dovute e quali rimedi siano oggi esperibili — e non sempre il nome usato nel verbale corrisponde all’atto svolto.

Che cosa accade dopo la perquisizione?

È la fase in cui l’atto viene sottoposto a controllo, e i tempi sono stretti tanto per chi deve convalidare quanto per chi intende reagire.

I tempi del procedimento

PassaggioTermineSoggetto
Trasmissione del verbaleSenza ritardo, comunque non oltre 48 orePolizia giudiziaria
DestinatarioPM del luogo dove la perquisizione è stata eseguita
Decisione sulla convalidaNelle 48 ore successivePubblico ministero
FormaDecreto motivatoPubblico ministero
Anche in caso di mancata convalidaDecreto motivato comunque dovutoPubblico ministero
OpposizioneEntro 10 giorni dalla conoscenza del decretoIndagato e perquisito
Decisione sull’opposizioneCamera di consiglio ex art. 127Giudice

Le prime quattro righe descrivono una sequenza che si esaurisce in novantasei ore complessive: il legislatore ha voluto che il controllo sull’atto compiuto d’iniziativa fosse immediato.

La quinta riga contiene un profilo che vale la pena esplicitare: il tenore della disposizione impone di ritenere che il pubblico ministero debba emettere decreto motivato anche nel caso in cui non convalidi la perquisizione. In tal caso, però, l’atto non potrà essere impugnato: viene meno l’interesse ad adire il giudice per far valere un’illegittimità già acclarata dal pubblico ministero stesso. La mancata convalida è, sotto questo profilo, il risultato che l’opposizione avrebbe potuto ottenere.

⚖️ Il rimedio contro la perquisizione che non trova nulla

Cass. pen., sez. VI, n. 40969, depositata il 19 dicembre 2025 Il decreto di convalida della perquisizione cosiddetta preventiva — eseguita d’iniziativa dalla polizia giudiziaria, anche prima dell’iscrizione della notizia di reato — è impugnabile con l’opposizione ex art. 352 comma 4-bis, purché non sia seguito da sequestro, neppure solo amministrativo, delle cose rinvenute. La Corte ha escluso che il rimedio dell’opposizione sia limitato alle sole perquisizioni processuali: si applica anche a quella preventiva svolta dalla polizia giudiziaria. È un’estensione di rilievo pratico notevole, perché la perquisizione preventiva è per definizione quella compiuta quando ancora nessun procedimento esiste.

Quali vizi si deducono, e quando il giudice accoglie Gli artt. 252-bis e 352 comma 4-bis consentono all’indagato e alla persona nei cui confronti la perquisizione è stata eseguita di proporre opposizione entro dieci giorni dalla conoscenza del decreto di convalida. I vizi deducibili riguardano la sussistenza dei presupposti di legge della perquisizione. Il giudice accoglie l’opposizione quando accerta che l’atto è stato disposto o eseguito fuori dei casi previsti dalla legge.

Cass. pen., sez. I, n. 24786 del 12 marzo 2024 — su che cosa decide il giudice In caso di opposizione avverso il decreto di convalida della perquisizione con esito negativo effettuata di iniziativa dalla polizia giudiziaria, il giudice per le indagini preliminari decide in camera di consiglio basandosi sul verbale delle operazioni compiute e sugli eventuali ulteriori atti a corredo prodotti dal pubblico ministero. Il pubblico ministero non è tenuto a trasmettere il fascicolo delle indagini preliminari: una tale ostensione, non prevista dalle norme codicistiche, comporterebbe una discovery incompatibile con la fase processuale in corso. Ne discende che il verbale è il documento su cui la partita si gioca.

Il decreto di convalida non è ricorribile per cassazione Il decreto con cui il pubblico ministero convalida la perquisizione domiciliare eseguita d’urgenza dalla polizia giudiziaria non è ricorribile per cassazione, salva l’ipotesi in cui sia qualificabile come atto abnorme. Ne discende che l’opposizione ex art. 352 comma 4-bis non è un rimedio fra i tanti: è quello previsto, e la sua mancata proposizione nel termine non è recuperabile per altra via.

La nozione di atto abnorme è di stretta interpretazione e non copre le ordinarie censure sui presupposti: non è quindi una seconda possibilità sulla quale contare.

Da completare su Italgiure prima della pubblicazione: estremi delle pronunce non ancora indicate.

Che cos’è l’opposizione al decreto?

È il rimedio introdotto dalla riforma del 2022, e prima semplicemente non esisteva.

Gli artt. 252-bis e 352 comma 4-bis consentono all’indagato e alla persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita di proporre opposizione entro dieci giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza del decreto di convalida.

La legittimazione e’ quindi piu’ ampia della sola posizione di indagato: comprende chiunque abbia subito l’atto, anche se del tutto estraneo al procedimento in corso.

Sull’opposizione il giudice provvede a norma dell’art. 127, cioè in camera di consiglio.

⚠️ Prima della riforma la perquisizione infruttuosa non aveva rimedio È il punto che spiega la portata dell’intervento, e va enunciato perché molti operano ancora sul presupposto contrario.

Se la perquisizione trovava qualcosa, seguiva il sequestro, e il sequestro era impugnabile con il riesame. Il controllo sulla legittimità della perquisizione avveniva quindi in via indiretta, attraverso l’impugnazione dell’atto successivo.

Se la perquisizione non trovava nulla, non vi era alcun atto da impugnare — e l’ingerenza subita restava senza verifica giurisdizionale, quali che fossero i presupposti sui quali era stata compiuta.

Il d.lgs. 150 del 2022 ha colmato quella lacuna: l’opposizione consente oggi di sottoporre a controllo proprio la perquisizione rimasta senza esito. È il caso in cui il rimedio opera, e l’unico.

Ne discende un’osservazione sulla portata dell’istituto: non serve a recuperare qualcosa — non c’è nulla da restituire — ma ad ottenere un accertamento sulla legittimità dell’ingerenza subita. È un risultato che ha valore in sé, e che può averne anche in altre sedi e per altri fini.

Il limite: il sequestro

È la condizione di esperibilità del rimedio, ed è formulata in negativo — il che la rende facile da fraintendere.

L’opposizione è ammessa «salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro». La formula va presa alla lettera: se un sequestro c’è stato, il rimedio non è questo.

Non rileva quindi che il sequestro sia stato disposto per finalita’ diverse da quelle probatorie, ne’ che sia di modesta entita’.

E la Cassazione ha precisato l’ampiezza dell’esclusione: essa opera purché il decreto non sia seguito da sequestro neppure solo amministrativo delle cose rinvenute.

Opposizione e riesame a confronto

ProfiloOpposizioneRiesame
PresuppostoNessun sequestroSequestro intervenuto
NormaArtt. 252-bis e 352 co. 4-bisDisciplina propria del sequestro
TermineDieci giorni dalla conoscenza del decretoTermini propri
OggettoPresupposti di legge della perquisizioneIl provvedimento di sequestro
Base della decisioneVerbale e atti a corredoAtti trasmessi
LegittimatiIndagato e persona perquisitaChi vi ha interesse
Se si sbaglia rimedioSi perde il termine dell’altroSi perde il termine dell’altro

L’ultima riga descrive la conseguenza dell’errore, ed e’ identica nelle due direzioni: i termini sono brevi e non si sovrappongono.

📌 Perché la condizione ha una logica, e come si individua il rimedio La ragione va compresa, perché evita di leggere la clausola come una limitazione arbitraria.

Quando alla perquisizione segue il sequestro, l’interessato dispone già del riesame, e in quella sede può dedurre anche l’illegittimità della perquisizione che vi ha condotto. Il rimedio esiste, ed è più ampio.

Quando il sequestro manca, non vi è alcun provvedimento da riesaminare: senza l’opposizione, l’atto resterebbe privo di controllo.

Ne discende una verifica immediata da compiere sul verbale: è stato sequestrato qualcosa? Se sì — anche in via meramente amministrativa — la strada è il riesame nei suoi termini. Se no, la strada è l’opposizione entro dieci giorni.

Sbagliare il rimedio significa perdere il termine dell’altro, e in questa materia i termini sono brevi e non si sovrappongono. È la ragione per cui la verifica va compiuta sul documento e non sul ricordo di chi ha subito l’atto: nella concitazione di una perquisizione, la distinzione fra ciò che è stato guardato e ciò che è stato portato via non sempre resta chiara.

Perché il verbale decide tutto?

È il documento su cui l’intero giudizio si svolge, e la ragione è stata affermata espressamente dalla Cassazione.

In caso di opposizione avverso il decreto di convalida della perquisizione con esito negativo, il giudice per le indagini preliminari decide in camera di consiglio basandosi sul verbale delle operazioni compiute e sugli eventuali ulteriori atti a corredo prodotti dal pubblico ministero.

Il pubblico ministero non è tenuto a trasmettere il fascicolo delle indagini preliminari: una tale ostensione, non prevista dalle norme codicistiche, comporterebbe una discovery incompatibile con la fase processuale in corso.

È una limitazione comprensibile — il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari — ma che sposta interamente il peso del giudizio su un documento redatto da chi ha compiuto l’atto contestato.

Che cosa verificare sul verbale

ElementoPerché rileva
Situazione legittimanteFlagranza, evasione o esecuzione di provvedimento
Fondato motivoVa esplicitato, non presunto
Cose o tracce indicateDevono essere determinate
Pericolo di dispersioneÈ elemento del comma 1
Particolari motivi di urgenzaRichiesti nell’ipotesi del comma 2
Orario dell’esecuzioneRileva per il comma 3
Misure tecnicheRichieste nella perquisizione informatica

⚠️ La motivazione va inserita nel verbale, e la sua assenza si deduce È il profilo su cui l’opposizione produce risultati, e discende dalla struttura stessa del procedimento.

Poiché il giudice decide sul verbale e non sul fascicolo, ciò che non risulta dal verbale non entra nel giudizio. È stato osservato che, al fine di evitare la non convalida della perquisizione rimasta senza esito, la polizia giudiziaria deve inserire nel processo verbale una succinta motivazione sui presupposti che l’hanno legittimata.

Ne discende il primo controllo difensivo: verificare se quella motivazione vi sia, e se sia riferita a cose o tracce determinate anziché formulata in termini generici.

Una verbalizzazione che si limiti a richiamare la norma senza indicare quali elementi concreti facessero ritenere fondato il motivo non consente al giudice di accertare che l’atto sia stato compiuto nei casi previsti dalla legge — che è precisamente ciò che deve verificare.

Vi si aggiunge un profilo temporale: il fondato motivo deve sussistere al momento in cui la perquisizione viene compiuta, e non può essere ricostruito a posteriori sulla base di quanto emerso dopo. Una motivazione che si sostenga su elementi acquisiti successivamente non dimostra la legittimità dell’atto ma la conferma il suo esito — che è cosa diversa.

Come si costruisce l’opposizione

Su quattro passaggi, e il primo è una verifica di ammissibilità che precede ogni valutazione di merito.

La sequenza

1 Sequestro: c’è stato? Anche solo amministrativo? Se sì, il rimedio è altro.

2 Data di conoscenza del decreto: da lì decorrono i dieci giorni.

3 Qualificazione: era davvero una perquisizione ex art. 352?

4 Presupposti: situazione legittimante e fondato motivo.

5 Verbale: che cosa vi risulta e che cosa non vi risulta.

Il terzo passaggio va compiuto anche quando sembri superfluo: non ogni attività di controllo è una perquisizione formale, e la qualificazione determina quali presupposti fossero richiesti e quali rimedi siano oggi esperibili.

📌 Il decreto di convalida non è ricorribile per cassazione È l’informazione che rende urgente l’opposizione, e va data subito a chi si rivolge allo studio.

Il decreto con cui il pubblico ministero convalida la perquisizione domiciliare eseguita d’urgenza dalla polizia giudiziaria non è ricorribile per cassazione, salva l’ipotesi — del tutto residuale — in cui sia qualificabile come atto abnorme.

Ne discende che l’opposizione ex art. 352 comma 4-bis non è uno fra più rimedi disponibili: è quello previsto, e la sua mancata proposizione nel termine di dieci giorni non è recuperabile per altra via.

È la ragione per cui la prima cosa da accertare, quando una persona riferisce di avere subito una perquisizione, è la data in cui ha avuto conoscenza del decreto di convalida — prima ancora di esaminare il merito della vicenda.

E va accertata con precisione, perché la conoscenza può essere avvenuta in forme diverse: notifica, consegna di copia, ostensione in occasione di altro atto. Il termine decorre dalla conoscenza, non dalla data del provvedimento, ed è una differenza che in concreto può valere alcuni giorni.

Come si procede: dalla perquisizione all’opposizione

La sequenza

MomentoChe cosa si fa
Il giorno stessoAcquisire copia del verbale delle operazioni.
Entro 48 oreLa polizia giudiziaria trasmette il verbale al PM.
Nelle 48 ore successiveIl PM decide con decreto motivato sulla convalida.
Alla conoscenza del decretoFissare la data: da li’ decorrono dieci giorni.
Prima verificaSe sia seguito un sequestro, anche solo amministrativo.
Seconda verificaPresupposti e motivazione risultanti dal verbale.
Entro dieci giorniDeposito dell’opposizione.

Casi pratici

Caso pratico 1 — individuazione del rimedio esperibile

Situazione. Perquisizione eseguita di iniziativa dalla polizia giudiziaria, con successiva convalida del pubblico ministero.

Attivita’ svolta. Verifica sul verbale dell’eventuale sequestro di cose rinvenute, anche a titolo meramente amministrativo, ai fini della distinzione fra opposizione ex art. 352 comma 4-bis e riesame.

Esito. Rimedio individuato sulla base delle risultanze del verbale anziche’ per scelta.

Caso pratico 2 — verifica della motivazione

Situazione. Decreto di convalida relativo a perquisizione rimasta senza esito.

Attivita’ svolta. Esame della motivazione inserita nel processo verbale, con rilievo della genericita’ del richiamo ai presupposti e dell’assenza di indicazione delle cose o tracce ricercate.

Esito. Deduzione formulata sui presupposti di legge dell’atto.

Caso pratico 3 — qualificazione dell’attivita’ svolta

Situazione. Attivita’ verbalizzata come perquisizione, compiuta nell’ambito di controlli in materia di stupefacenti.

Attivita’ svolta. Verifica se l’attivita’ integrasse una formale perquisizione ex art. 352 ovvero l’attivita’ di controllo e ispezione disciplinata dall’art. 103 del testo unico, con differente regime di garanzie.

Esito. Qualificazione verificata sull’attivita’ effettivamente svolta.

Caso pratico 4 — esito sfavorevole

Situazione. Opposizione depositata oltre il termine di dieci giorni dalla conoscenza del decreto di convalida.

Attivita’ svolta. Successivo tentativo di ricorso per cassazione avverso il decreto.

Esito. Il decreto di convalida non e’ ricorribile per cassazione, salvo abnormita’. La lezione: il termine di dieci giorni non e’ recuperabile per altra via.

I casi sono resi anonimi e descrivono attivita’ svolte, non risultati promessi: l’esito dipende dagli atti del singolo procedimento.

Errori che peggiorano la posizione

  • Ritenere che una perquisizione senza esito non sia contestabile.
  • Non fissare la data di conoscenza del decreto di convalida.
  • Confondere opposizione e riesame.
  • Non acquisire copia del verbale delle operazioni.
  • Contare su un ricorso per cassazione che non e’ ammesso.
  • Assumere che ogni attivita’ di controllo sia una perquisizione.

Errori dal lato della difesa tecnica

  • Non verificare per primo se sia seguito un sequestro.
  • Non fissare la decorrenza del termine di dieci giorni.
  • Non acquisire il verbale, che e’ il documento del giudizio.
  • Non rilevare la genericita’ della motivazione verbalizzata.
  • Non verificare la qualificazione dell’attivita’ compiuta.
  • Non dedurre l’assenza dei presupposti di legge dell’atto.

Miti e fatti

Quello che si sente dire, e come stanno le cose

Si diceIn realta’
Se non trovano nulla non si può fare nienteDal 2022 c’è l’opposizione
Il rimedio è il ricorso per cassazioneIl decreto non è ricorribile, salvo abnormità
L’opposizione vale sempreSolo se non è seguito il sequestro
Vale solo per le perquisizioni processualiSi applica anche a quella preventiva
Il giudice esamina il fascicoloDecide sul verbale e sugli atti a corredo
Basta che la norma sia richiamataServe una motivazione sui presupposti concreti
Ogni controllo è una perquisizioneL’attività ex art. 103 T.U. stupefacenti no
I termini si recuperanoDieci giorni, e non c’è altra via

Due domande ricorrenti

Mi hanno perquisito casa e non hanno trovato niente. Posso contestare qualcosa?

Sì, e fino a pochi anni fa la risposta sarebbe stata diversa — le spiego perché, perché è la ragione per cui molti ritengono ancora che non ci sia nulla da fare. Prima della riforma, se la perquisizione trovava qualcosa seguiva il sequestro, e il sequestro era impugnabile con il riesame: il controllo sulla legittimità della perquisizione avveniva in via indiretta. Ma se la perquisizione non trovava nulla non vi era alcun atto da impugnare, e l’ingerenza restava senza verifica giurisdizionale quali che fossero i presupposti. Il d.lgs. 150 del 2022 ha colmato quella lacuna introducendo gli artt. 252-bis e 352 comma 4-bis: l’indagato e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata eseguita possono proporre opposizione al decreto di convalida entro dieci giorni dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza. Il giudice accoglie quando accerta che l’atto è stato disposto o eseguito fuori dei casi previsti dalla legge. Due cose urgenti. La prima: mi serve sapere la data in cui ha avuto conoscenza del decreto, perché i dieci giorni decorrono da lì e il decreto non è ricorribile per cassazione. La seconda: mi serve il verbale delle operazioni, perché il giudice decide su quello.

Perché il verbale è così importante? Non guardano tutte le carte?

No, e questo è il punto che decide l’esito. La Cassazione ha stabilito che, in caso di opposizione avverso il decreto di convalida della perquisizione con esito negativo, il giudice per le indagini preliminari decide in camera di consiglio basandosi sul verbale delle operazioni compiute e sugli eventuali ulteriori atti a corredo prodotti dal pubblico ministero. E ha precisato che il pubblico ministero non è tenuto a trasmettere il fascicolo delle indagini preliminari: una tale ostensione, non prevista dalle norme, comporterebbe una discovery incompatibile con la fase processuale in corso. Ne discende una conseguenza pratica precisa: ciò che non risulta dal verbale non entra nel giudizio. È stato osservato che, proprio per evitare la non convalida, la polizia giudiziaria deve inserire nel processo verbale una succinta motivazione sui presupposti che l’hanno legittimata. Il primo controllo è quindi verificare se quella motivazione vi sia, e se sia riferita a cose o tracce determinate anziché formulata in termini generici. Una verbalizzazione che si limiti a richiamare la norma non consente al giudice di accertare che l’atto sia stato compiuto nei casi previsti — che è ciò che deve verificare.

In che cosa consiste l’assistenza

  • Acquisizione del verbale delle operazioni compiute.
  • Verifica dell’eventuale sequestro, anche amministrativo.
  • Fissazione della data di conoscenza del decreto.
  • Qualificazione dell’attivita’ effettivamente svolta.
  • Esame dei presupposti e della motivazione verbalizzata.
  • Redazione e deposito dell’opposizione nel termine.
  • Assistenza nella camera di consiglio ex art. 127.

Casi che lo studio non assume

  • Chi chiede attivita’ dirette a incidere su cose oggetto di ricerca.
  • Chi non intende produrre il verbale delle operazioni.
  • Chi chiede di rappresentare uno svolgimento non corrispondente a quello verbalizzato.
  • Chi chiede una previsione sull’esito prima dell’esame del verbale.

Costi della difesa

Voci e criteri di determinazione

Attivita’CriterioNota
Esame del verbale e individuazione del rimedioD.M. 55/2014 e succ. mod. — attivita’ stragiudizialePrima attivita’, urgente
Opposizione al decreto di convalidaD.M. 55/2014 — giudizioTermine di dieci giorni
Camera di consiglio ex art. 127D.M. 55/2014 — giudizioDavanti al giudice
Riesame, ove sia seguito sequestroD.M. 55/2014 — giudizioRimedio distinto
Difesa nel meritoD.M. 55/2014 — indagini e giudizioSecondo la fase

Glossario

I termini usati in questa pagina

TermineSignificato
Art. 352 c.p.p.Perquisizioni di iniziativa della polizia giudiziaria
FlagranzaSituazione legittimante del primo comma
Fondato motivoPresupposto riferito a cose o tracce determinate
ConvalidaDecreto motivato del PM entro quarantotto ore
Art. 352 comma 4-bisOpposizione, introdotta dal d.lgs. 150 del 2022
Art. 252-bisDisciplina corrispondente per le perquisizioni disposte
Perquisizione preventivaAnche prima dell’iscrizione della notizia di reato
DiscoveryOstensione del fascicolo, esclusa in questa sede
Atto abnormeUnica ipotesi di ricorribilita’ del decreto
Art. 103 T.U. stupefacentiControllo e ispezione, non formale perquisizione

Riferimenti

  • Cass. sez. VI n. 40969, depositata il 19 dicembre 2025: perquisizione preventiva
  • Cass. sez. I n. 24786 del 12 marzo 2024: decisione sul verbale, non sul fascicolo
  • Cass. sez. VI n. 30790 dell’8 settembre 2025
  • Cass. n. 46250 del 27 novembre 2012: non ricorribilita’ del decreto
  • Cass. n. 36746 del 2017: atto indifferibile e urgente
  • d.lgs. 150 del 2022: introduzione degli artt. 252-bis e 352 comma 4-bis
  • art. 103 d.P.R. 309/1990: controllo e ispezione

Domande frequenti

Quando la polizia può perquisire senza decreto?

Nei casi tassativi dell'art. 352. Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, quando vi sia fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse, ovvero che tali cose si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi l'indagato o l'evaso. E in sede di esecuzione di provvedimenti restrittivi, se sussistono particolari motivi di urgenza.

Che cosa deve accadere dopo?

La polizia giudiziaria trasmette il verbale delle operazioni compiute senza ritardo e comunque non oltre quarantotto ore al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato sulla convalida.

Il PM deve motivare anche se non convalida?

Sì: il tenore della disposizione impone di ritenere che il decreto motivato sia dovuto anche nel caso in cui non convalidi la perquisizione. In tale ipotesi, però, l'atto non potrà essere impugnato: viene meno l'interesse ad adire il giudice per far valere un'illegittimità già acclarata dal pubblico ministero stesso.

Che rimedio esiste contro il decreto di convalida?

L'opposizione, introdotta dal d.lgs. 150 del 2022 negli artt. 252-bis e 352 comma 4-bis. La possono proporre l'indagato e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita, entro dieci giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza del decreto. Il giudice provvede a norma dell'art. 127, in camera di consiglio.

Quali vizi si possono dedurre?

Quelli relativi alla sussistenza dei presupposti di legge della perquisizione. Il giudice accoglie l'opposizione quando accerta che l'atto è stato disposto o eseguito fuori dei casi previsti dalla legge. Non si tratta quindi di un sindacato sull'opportunità dell'atto, ma sulla ricorrenza delle condizioni che lo legittimavano.

L'opposizione vale sempre?

No: è ammessa «salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro». La Cassazione ha precisato che l'esclusione opera purché il decreto non sia seguito da sequestro neppure solo amministrativo delle cose rinvenute. Quando il sequestro c'è stato, l'interessato dispone del riesame, e in quella sede può dedurre anche l'illegittimità della perquisizione.

Perché la condizione ha senso?

Perché il rimedio serve a colmare una lacuna. Quando alla perquisizione segue il sequestro, esiste già un provvedimento impugnabile e il controllo è assicurato. Quando il sequestro manca, non vi è alcun atto da riesaminare: senza l'opposizione l'ingerenza resterebbe priva di verifica giurisdizionale. È il caso in cui il rimedio opera.

Vale anche per la perquisizione preventiva?

Sì. La Cassazione, con la sentenza n. 40969 depositata il 19 dicembre 2025, ha stabilito che il decreto di convalida della perquisizione preventiva — eseguita d'iniziativa dalla polizia giudiziaria anche prima dell'iscrizione della notizia di reato — è impugnabile con l'opposizione, purché non sia seguito da sequestro. La Corte ha escluso che il rimedio sia limitato alle sole perquisizioni processuali.

Su che cosa decide il giudice?

Sul verbale delle operazioni compiute e sugli eventuali ulteriori atti a corredo prodotti dal pubblico ministero. Quest'ultimo non è tenuto a trasmettere il fascicolo delle indagini preliminari: una tale ostensione, non prevista dalle norme codicistiche, comporterebbe una discovery incompatibile con la fase processuale in corso.

Che cosa deve risultare dal verbale?

Una succinta motivazione sui presupposti che hanno legittimato la perquisizione: la situazione legittimante, il fondato motivo, e le cose o le tracce concretamente ricercate. Poiché il giudice decide sul verbale, ciò che non vi risulta non entra nel giudizio. Una verbalizzazione che si limiti a richiamare la norma non consente di accertare che l'atto sia stato compiuto nei casi previsti dalla legge.

Il decreto è ricorribile per cassazione?

No: il decreto con cui il pubblico ministero convalida la perquisizione domiciliare eseguita d'urgenza non è ricorribile per cassazione, salva l'ipotesi residuale in cui sia qualificabile come atto abnorme. Ne discende che l'opposizione non è uno fra più rimedi: è quello previsto, e la sua mancata proposizione nel termine non è recuperabile per altra via.

Ogni controllo è una perquisizione?

No. Secondo l'orientamento consolidato, l'attività di polizia giudiziaria disciplinata dall'art. 103 del testo unico sugli stupefacenti non concreta una formale perquisizione ai sensi dell'art. 352: se ne differenzia per la natura e la qualità dell'intervento, definito dal legislatore come attività di controllo e ispezione. La qualificazione determina quali garanzie fossero dovute e quali rimedi siano esperibili.

Domande di approfondimento

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Avv. Massimo Romano — penalista cassazionista, Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553, patrocinante in Cassazione dal 23 ottobre 2015.