Art. 336: che differenza c'è fra i due commi?
Risposta breve
Il primo comma punisce la violenza o minaccia per costringere il pubblico ufficiale a fare un atto contrario ai propri doveri: reclusione da sei mesi a cinque anni. Il secondo comma punisce la stessa condotta quando l’atto richiesto è invece conforme ai doveri del PU: la pena è ridotta, perché il fine è meno disvalore — anche se il mezzo resta illecito.
La distinzione pratica
Primo comma: vuoi che il PU faccia qualcosa che non dovrebbe fare — distruggere un verbale, non procedere a un accertamento, rilasciare un documento falso. La violenza è strumento per ottenere qualcosa di illecito.
Secondo comma: vuoi che il PU faccia qualcosa che dovrebbe già fare, ma non fa — consegnarti un documento a cui hai diritto, procedere a un accertamento che ha omesso. La violenza è strumento per ottenere qualcosa di lecito, ma il mezzo è comunque illecito.
Perché la distinzione importa
La cornice del secondo comma è più bassa, e le aggravanti dell’art. 339 secondo comma producono una cornice ridotta rispetto a quelle del primo comma (2-8 anni invece di 3-15).
Nella pratica, il capo di imputazione imputa quasi sempre il primo comma; la difesa verifica se la condotta contestata rientri nel secondo — con una riduzione significativa sulla pena base e sui termini di prescrizione.