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Art. 336: che differenza c'è fra i due commi?

Avv. Massimo Romano · aggiornato al 09/08/2026

Risposta breve

Il primo comma punisce la violenza o minaccia per costringere il pubblico ufficiale a fare un atto contrario ai propri doveri: reclusione da sei mesi a cinque anni. Il secondo comma punisce la stessa condotta quando l’atto richiesto è invece conforme ai doveri del PU: la pena è ridotta, perché il fine è meno disvalore — anche se il mezzo resta illecito.

La distinzione pratica

Primo comma: vuoi che il PU faccia qualcosa che non dovrebbe fare — distruggere un verbale, non procedere a un accertamento, rilasciare un documento falso. La violenza è strumento per ottenere qualcosa di illecito.

Secondo comma: vuoi che il PU faccia qualcosa che dovrebbe già fare, ma non fa — consegnarti un documento a cui hai diritto, procedere a un accertamento che ha omesso. La violenza è strumento per ottenere qualcosa di lecito, ma il mezzo è comunque illecito.

Perché la distinzione importa

La cornice del secondo comma è più bassa, e le aggravanti dell’art. 339 secondo comma producono una cornice ridotta rispetto a quelle del primo comma (2-8 anni invece di 3-15).

Nella pratica, il capo di imputazione imputa quasi sempre il primo comma; la difesa verifica se la condotta contestata rientri nel secondo — con una riduzione significativa sulla pena base e sui termini di prescrizione.

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Avv. Massimo Romano — penalista cassazionista, Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553, patrocinante in Cassazione dal 23 ottobre 2015.