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Art. 339: quando la pena sale a tre-quindici anni?

Avv. Massimo Romano · aggiornato al 09/08/2026

Risposta breve

La cornice di tre-quindici anni scatta quando la violenza o minaccia è commessa da più di cinque persone riunite munite di armi (anche solo una di esse), o da più di dieci persone riunite senza armi. Le soglie sono precise: cinque e dieci. Superarle attiva il secondo comma dell’art. 339 e sposta la competenza al tribunale in composizione collegiale.

Le due soglie a confronto

CondizioneSogliaPena
Persone con armi (almeno una)> 5 presenti3 – 15 anni
Persone senza armi> 10 presenti3 – 15 anni
Ipotesi di cui al 336 comma 2entrambe2 – 8 anni

“Persone riunite” è più stretto del concorso

Le soglie richiedono la presenza fisica contemporanea di tutti coloro che hanno commesso il fatto nel momento della condotta — non basta che abbiano partecipato in momenti diversi. Chi era arrivato prima o se ne era andato prima non conta.

La difesa lavora quindi sul verbale di arresto e sulle riprese: il numero dei presenti al momento esatto della condotta violenta, non il numero complessivo dei partecipanti all’evento.

Competenza e fermo

Con l’aggravante del secondo comma:

  • il reato diventa di competenza collegiale (tre giudici);
  • il fermo è consentito.

Senza l’aggravante: tribunale monocratico, fermo non consentito per la sola resistenza. La differenza è sostanziale già nella fase cautelare.

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Avv. Massimo Romano — penalista cassazionista, Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553, patrocinante in Cassazione dal 23 ottobre 2015.