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Art. 674: l'autorizzazione cambia il criterio di giudizio

Avv. Massimo Romano · aggiornato al 09/08/2026

Il criterio di valutazione della molestia dipende dall'autorizzazione: per l'attività autorizzata e contenuta nei limiti di legge si applica la normale tollerabilità prevista dall'art. 844 del codice civile; per quella priva di autorizzazione opera il più rigido criterio della stretta tollerabilità.

L’angolo di questa norma: due criteri, non uno

Per anni la giurisprudenza ha oscillato fra due parametri per valutare la molestia da emissioni. La sentenza n. 38434 del 27 novembre 2025 li ha distinti secondo un criterio preciso: l’esistenza dell’autorizzazione.

Il reato di getto pericoloso di cose è configurabile anche in presenza di emissioni olfattive, rispetto alle quali — al fine di definire il concetto di «molestia» — occorre distinguere:

  • l’attività produttiva svolta senza l’autorizzazione dell’autorità preposta, per la quale il contrasto con gli interessi tutelati va valutato secondo criteri di «stretta tollerabilità»;
  • e quella esercitata secondo l’autorizzazione e senza superamento dei limiti consentiti, per la quale si deve far riferimento alla «normale tollerabilità» delle persone prevista dall’art. 844 c.c.

Art. 674 c.p. — getto pericoloso di cose

«Chiunque:

  • getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone;
  • ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo atti a cagionare tali effetti;

è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206.»

Art. 844 c.c., richiamato come parametro: le immissioni non sono vietate se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell’applicare la norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà.

I due criteri a confronto

SituazioneCriterioFonte
Attività senza autorizzazioneStretta tollerabilitàElaborazione giurisprudenziale
Attività autorizzata e nei limitiNormale tollerabilitàArt. 844 c.c.

La ragione della differenza sta in un vuoto normativo: per le molestie olfattive non esiste una normativa statale che preveda disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori.

In assenza di autorizzazione, la giurisprudenza ha individuato il criterio della stretta tollerabilità quale parametro di legalità dell’emissione — attesa l’inidoneità della normale tollerabilità ad approntare una protezione adeguata all’ambiente e alla salute umana.

La condizione che accompagna il criterio favorevole

Il criterio della normale tollerabilità si applica sempre che l’azienda abbia adottato gli accorgimenti tecnici ragionevolmente utilizzabili per abbattere l’impatto delle emissioni sulla realtà esterna.

Non basta quindi l’autorizzazione: serve la diligenza tecnica, e va documentata.

Che cosa produrre:

  • autorizzazione vigente e sua estensione;
  • rilievi e autocontrolli che dimostrino il rispetto dei limiti;
  • interventi tecnici adottati per contenere le emissioni: filtri, abbattitori, modifiche di processo, orari;
  • valutazioni di fattibilità degli accorgimenti ulteriori richiesti, e ragioni della loro non praticabilità;
  • rapporti con gli enti di controllo e loro esito.

Il criterio è la ragionevole utilizzabilità: non ogni accorgimento astrattamente concepibile, ma quelli praticabili in relazione all’attività e ai costi. Dimostrare di averli adottati sposta il giudizio sul parametro più favorevole.

Il contrasto sull’attività autorizzata

Va rappresentato come tale, perché la materia non è pacifica.

Un orientamento ritiene che il reato non sia configurabile quando le emissioni provengano da un’attività regolarmente autorizzata e siano inferiori ai limiti previsti in materia. La ragione: l’espressione «nei casi non consentiti dalla legge» costituisce precisa indicazione della necessità che l’emissione avvenga in violazione delle norme di settore, il cui rispetto integra una presunzione di legittimità.

Secondo questa lettura, quando le emissioni — pur contenute nei limiti di legge — arrechino concretamente fastidio superando la normale tollerabilità, si applicano le sole norme civilistiche dell’art. 844 c.c.

L’orientamento accolto nel 2025 ammette invece la rilevanza penale anche nel caso di attività autorizzata, ove le molestie eccedano la normale tollerabilità e siano eliminabili con opportuni accorgimenti tecnici.

Ne discende che, quando la contestazione riguardi un’attività in regola, la difesa dispone di due argomenti sovrapponibili: la presunzione di legittimità derivante dal rispetto dei limiti, e l’adozione degli accorgimenti ragionevolmente utilizzabili.

La clausola «nei casi non consentiti dalla legge»

Ha una portata limitata che va conosciuta.

La clausola non è riferibile alla condotta di getto o versamento pericoloso di cose di cui alla prima parte della norma, ma esclude il reato solo per le emissioni di gas, vapori o fumo che siano specificamente consentite attraverso limiti tabellari o altre determinate disposizioni amministrative.

Ne discende una verifica sulla condotta contestata: se riguarda il getto o versamento di cose, la clausola non opera, e l’esistenza di un’autorizzazione non produce l’effetto liberatorio.

L’estensione alle onde elettromagnetiche

È un profilo che riguarda gli impianti di telecomunicazione e ha avuto applicazioni contrastate.

Secondo un orientamento, le onde elettromagnetiche rientrano nella nozione di «cosa». La conclusione è stata raggiunta:

  • valorizzando l’evoluzione storico-giuridica del termine «cosa», ormai atta a ricomprendere beni privi di una qualche corporeità;
  • e sostenendo che il significato del termine «gettare» non osta a un’interpretazione estensiva che gli conferisca il senso di «emettere».

Anche in questo caso, però, il reato non è configurabile qualora le emissioni provengano da un’attività regolarmente autorizzata e siano inferiori ai limiti previsti in materia.

Che cosa basta e chi è persona offesa

Non serve il danno. La condotta dev’essere «atta a molestare», il che non richiede necessariamente un danno effettivo: è sufficiente il pericolo di un disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone.

Non chiunque è persona offesa. In tema di reati contravvenzionali volti a tutelare una pluralità indeterminata di persone, quando l’ordinamento predispone una tutela «anticipata» del bene protetto, la persona offesa non viene automaticamente a coincidere con qualsiasi soggetto avente un generico interesse.

Un’applicazione che riguarda i rapporti di vicinato

La Corte ha ritenuto penalmente rilevante la condotta di chi — non provvedendo ad adeguata pulizia dei recinti in cui custodiva i propri cani e del cortile circostante, mantenendovi a lungo le deiezioni degli animali — aveva provocato esalazioni maleodoranti in grado di arrecare molestie ai condomini confinanti.

È il caso tipico in cui non esiste alcuna autorizzazione né limite tabellare, e si applica quindi il criterio più rigido.

Ne discende che, nelle situazioni di vicinato, il parametro non è quello dell’art. 844 c.c.: la difesa deve lavorare sull’entità e sulla continuità delle emissioni e sull’adozione di misure di contenimento, non sull’invocazione della normale tollerabilità.

Il rapporto con l’art. 659

Le due contravvenzioni ricorrono spesso insieme, e vanno tenute distinte.

L’art. 659 tutela la quiete pubblica e richiede che i rumori siano idonei a turbare un numero indeterminato di persone; l’art. 674 riguarda cose, gas, vapori o fumo atti a offendere, imbrattare o molestare.

Il criterio distintivo è il mezzo: rumori da un lato, emissioni materiali o sostanze dall’altro. Un’attività può integrare entrambe le fattispecie quando produca contemporaneamente rumore ed emissioni — e in tal caso si tratta di condotte distinte, non di una duplicazione.

Va aggiunto un profilo comune: entrambe sono contravvenzioni, punite con pene alternative, e ricadono quindi nell’oblazione dell’art. 162-bis, la cui ammissione è rimessa alla valutazione del giudice.

Ne discende che la definizione anticipata è praticabile, ma va valutata dopo le verifiche sostanziali: se l’attività era autorizzata e diligente, l’esito raggiungibile è più favorevole dell’estinzione.

Casi pratici

Caso 1 — criterio applicabile

Situazione. Contestazione a impresa titolare di autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Attività svolta. Verifica dell’esistenza e dell’estensione dell’autorizzazione e del rispetto dei limiti, ai fini dell’individuazione del criterio di normale tollerabilità anziché di stretta tollerabilità.

Esito. Parametro di valutazione esaminato sulla posizione autorizzatoria.

Caso 2 — accorgimenti tecnici

Situazione. Emissioni contenute nei limiti ma oggetto di esposti.

Attività svolta. Documentazione degli interventi tecnici adottati per abbattere l’impatto e delle ragioni di non praticabilità di quelli ulteriori.

Esito. Condizione della ragionevole utilizzabilità degli accorgimenti verificata su documentazione tecnica.

Caso 3 — condotta contestata

Situazione. Contestazione formulata con riferimento al getto di cose.

Attività svolta. Verifica della riconducibilità della condotta alla prima ovvero alla seconda parte della norma, ai fini dell’operatività della clausola «nei casi non consentiti dalla legge».

Esito. Portata della clausola esaminata sulla condotta effettivamente contestata.

Caso 4 — esito sfavorevole

Situazione. Difesa fondata sul rispetto dei limiti tabellari in materia di inquinamento atmosferico.

Attività svolta. Nessuna deduzione sugli accorgimenti tecnici adottati né sull’entità delle molestie lamentate.

Esito. Secondo l’orientamento accolto nel 2025, la rilevanza penale sussiste anche in presenza di autorizzazione, ove le molestie eccedano la normale tollerabilità e siano eliminabili con accorgimenti tecnici. La lezione: il rispetto dei limiti è condizione necessaria ma non sufficiente.

I casi sono resi anonimi e descrivono attività svolte, non risultati promessi: l’esito dipende dagli atti del singolo procedimento.

Dove si costruisce la difesa

  1. Condotta: getto e versamento, o emissioni? La clausola opera solo sulla seconda.
  2. Autorizzazione: esiste, ed è pertinente alle emissioni contestate?
  3. Limiti: sono stati rispettati? Il rispetto integra presunzione di legittimità.
  4. Accorgimenti: sono stati adottati quelli ragionevolmente utilizzabili?
  5. Criterio: il giudice ha applicato la normale o la stretta tollerabilità?
  6. Condizione dei luoghi: l’art. 844 impone di tenerne conto.
  7. Persona offesa: la legittimazione non coincide con un generico interesse.

Il quinto punto è quello da sollevare quando le prime tre verifiche danno esito favorevole: applicare la stretta tollerabilità a un’attività autorizzata e diligente è un errore di diritto, e la pronuncia del 2025 lo dice con chiarezza.

Domande frequenti

Che cosa punisce l'art. 674?

Due condotte distinte. Chi getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o altrui uso, cose atte a offendere, imbrattare o molestare persone; ovvero chi, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, vapori o fumo atti a cagionare tali effetti. Pena: arresto fino a un mese o ammenda fino a 206 euro.

Che cosa ha stabilito la Cassazione nel 2025?

Con la sentenza n. 38434 del 27 novembre 2025 la terza sezione ha affermato che, per definire il concetto di «molestia», occorre distinguere fra l'attività produttiva svolta senza autorizzazione dell'autorità preposta — valutata secondo criteri di «stretta tollerabilità» — e quella esercitata secondo l'autorizzazione e senza superamento dei limiti, per la quale si fa riferimento alla «normale tollerabilità» dell'art. 844 c.c.

C'è una condizione ulteriore per l'attività autorizzata?

Sì, e va documentata: il criterio più favorevole si applica sempre che l'azienda abbia adottato gli accorgimenti tecnici ragionevolmente utilizzabili per abbattere l'impatto delle emissioni sulla realtà esterna. Non basta quindi l'autorizzazione: serve la diligenza tecnica.

Che cos'è la «normale tollerabilità»?

Il criterio dell'art. 844 c.c.: le immissioni non sono vietate se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare la norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà.

Perché per le attività non autorizzate il criterio è più rigido?

Perché per le molestie olfattive non esiste una normativa statale che preveda disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori. In assenza di autorizzazione, la giurisprudenza ha individuato il criterio della «stretta tollerabilità» quale parametro di legalità, attesa l'inidoneità della normale tollerabilità ad assicurare protezione adeguata all'ambiente e alla salute umana.

Le onde elettromagnetiche rientrano nella nozione di «cosa»?

Secondo un orientamento sì. La conclusione è stata raggiunta valorizzando l'evoluzione storico-giuridica del termine «cosa», ormai atta a ricomprendere beni privi di corporeità, e ritenendo che il termine «gettare» non osti a un'interpretazione estensiva che gli conferisca il senso di «emettere».

A che cosa si riferisce la clausola «nei casi non consentiti dalla legge»?

Solo alla seconda condotta. La clausola non è riferibile alla condotta di getto o versamento di cui alla prima parte della norma, ma esclude il reato solo per le emissioni di gas, vapori o fumo che siano specificamente consentite attraverso limiti tabellari o altre determinate disposizioni amministrative.

L'attività regolarmente autorizzata è sempre lecita?

Non necessariamente. Secondo un orientamento il reato non è configurabile quando le emissioni provengano da attività regolarmente autorizzata e siano inferiori ai limiti previsti. Ma la pronuncia del 2025 ammette la rilevanza penale anche in quel caso, ove sia superata la normale tollerabilità e le molestie fossero eliminabili con opportuni accorgimenti tecnici.

Serve un danno effettivo?

No. La condotta dev'essere «atta a molestare», il che non richiede necessariamente un danno effettivo: è sufficiente il pericolo di un disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone.

Un esempio di molestia olfattiva ritenuta rilevante?

La Corte ha ritenuto penalmente rilevante la condotta di chi, non provvedendo ad adeguata pulizia dei recinti in cui custodiva i propri cani e del cortile circostante, mantenendovi a lungo le deiezioni degli animali, aveva provocato esalazioni maleodoranti in grado di arrecare molestie ai condomini confinanti.

Chi è persona offesa dal reato?

Non chiunque. In tema di reati contravvenzionali volti a tutelare una pluralità indeterminata di persone, quando l'ordinamento predispone una tutela «anticipata» del bene protetto, la persona offesa non viene automaticamente a coincidere con qualsiasi soggetto avente un generico interesse.

Su che cosa si imposta la difesa?

Su tre verifiche. L'autorizzazione: esisteva, e i limiti erano rispettati? Gli accorgimenti tecnici: sono stati adottati quelli ragionevolmente utilizzabili? E il criterio applicato dal giudice, che dev'essere la normale tollerabilità quando ricorrano le prime due condizioni.

Domande di approfondimento

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Avv. Massimo Romano — penalista cassazionista, Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553, patrocinante in Cassazione dal 23 ottobre 2015.