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Art. 424: appiccare per danneggiare non è incendio

Avv. Massimo Romano · aggiornato al 09/08/2026

I due delitti si distinguono per l'elemento psicologico: nell'art. 423 il dolo è generico e l'autore vuole proprio l'incendio; nell'art. 424 è specifico, e il fuoco viene impiegato al solo fine di danneggiare un bene altrui specificamente individuato. Cambia il bene tutelato, e con esso la pena.

L’angolo di questa norma: due reati, un solo gesto

Appiccare il fuoco può integrare due fattispecie con pene molto diverse. Ciò che le separa non è l’entità delle fiamme, ma che cosa l’agente voleva.

I delitti di incendio e di danneggiamento seguito da incendio si distinguono in relazione all’elemento soggettivo:

  • il primo è connotato dal dolo generico, vale a dire dalla volontà di cagionare l’evento con fiamme che, per le loro caratteristiche e la loro violenza, tendono a propagarsi in modo da creare un effettivo pericolo per la pubblica incolumità;
  • il secondo è caratterizzato dal dolo specifico di danneggiare la cosa altrui, senza la previsione che ne deriverà un incendio con quelle caratteristiche, oppure il pericolo di siffatto evento.

Art. 424 c.p. — danneggiamento seguito da incendio

Comma 1. «Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.»

Comma 2. «Se segue l’incendio, si applicano le disposizioni dell’art. 423, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà.»

Comma 3. «Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall’art. 423-bis.»

Il primo comma è stato modificato dal d.l. 220/2000, convertito con modificazioni dalla legge 275/2000; la medesima modifica è stata poi disposta dall’art. 11 della legge 353/2000.

Il bene tutelato cambia con la qualificazione

È la conseguenza sistematica del criterio, e va conosciuta perché orienta tutta la difesa.

Nell’art. 424 il bene giuridico tutelato è il patrimonio.

Se però il pericolo si concretizza, ovvero se il fuoco fin dall’inizio ha caratteristiche tali da espandersi e minacciare la pubblica incolumità, si passa al più grave delitto di incendio: in quello scenario il reato non è più contro il patrimonio, ma contro la sicurezza della collettività.

Un caso concreto. Il fatto è stato qualificato come incendio, e non come danneggiamento, perché il fuoco non è rimasto confinato all’abitazione dell’imputato ma ha assunto «connotazioni di diffusività», investendo anche le abitazioni confinanti.

La formulazione più recente

Con la sentenza n. 45886 del 13 dicembre 2024 la prima sezione ha precisato i due poli in termini che convengono citare:

  • prima ipotesi: il dolo è generico e l’autore ha la volontà di cagionare un incendio, inteso come combustione tale da non poter essere facilmente contenuta e spenta e idonea a creare effettivo pericolo per la pubblica incolumità;
  • seconda ipotesi: il dolo è specifico e il soggetto agente, senza prevedere o volere un incendio, impiega il fuoco al solo ed esclusivo fine di danneggiare un bene altrui specificamente individuato.

Il limite: se il fuoco è grande, il dolo si presume dall’evento

È il punto su cui la difesa incontra più resistenza, e va conosciuto.

Anche nel caso di incendio commesso al fine di danneggiare, qualora a questa ulteriore e specifica attività si associ la coscienza e la volontà di cagionare un fatto di entità tale da assumere le dimensioni previste dell’incendio ex art. 423, è applicabile tale norma e non l’art. 424.

Ne discende che l’accusa ricava il dolo generico dalle caratteristiche oggettive del fuoco appiccato: quantità di combustibile, punti di innesco, vicinanza ad altri beni, condizioni ambientali.

La difesa lavora quindi sulla ricostruzione tecnica del momento dell’innesco:

  • quale quantità di innescante è stata impiegata;
  • quanti e quali punti di appicco;
  • se il bene bersaglio fosse isolato o contiguo ad altri;
  • se vi fossero condizioni — vento, materiali, prossimità — note all’agente;
  • se la propagazione sia dipesa da fattori sopravvenuti.

Un innesco circoscritto su un bene individuato, in condizioni che non prefiguravano la diffusione, sostiene la qualificazione ai sensi dell’art. 424.

La condotta e il pericolo

La condotta consiste nel produrre la combustione della cosa propria o altrui, anche in modo lento o latente.

Ai fini dell’integrazione della fattispecie tipica deve derivare il pericolo concreto di incendio, inteso come probabilità del divampare e diffondersi delle fiamme. Il pericolo deve altresì intendersi come rilevante probabilità che l’evento si verifichi.

Ne discende una verifica autonoma: il pericolo è elemento costitutivo, e la sua assenza esclude il reato anche in presenza del fuoco appiccato e dell’intento di danneggiare.

Che cosa non serve, e che cosa non è ammesso

Non serve il danneggiamento effettivo. L’art. 424 richiede non solo coscienza e volontà di appiccare il fuoco ma anche lo scopo di danneggiare la cosa altrui, senza che sia necessario un effettivo danneggiamento.

Non è ammesso il tentativo per il primo comma: la fattispecie non è suscettibile di essere ipotizzata in forma tentata, dovendo il fatto essere commesso al solo fine di danneggiare. Il tentativo viene ammesso solo per l’incendio di cosa altrui ai sensi dell’art. 423.

Il secondo comma: che cosa deve verificarsi

Il perfezionamento del reato dell’art. 424 secondo comma — il danneggiamento seguito, in via effettuale, da incendio — esige che l’agente:

  • pregiudichi materialmente la cosa appiccandole il fuoco;
  • con la mera intenzione di danneggiarla;
  • e che non soltanto segua il pericolo di incendio — ipotesi del primo comma — ma si verifichi anche l’incendio.

La struttura a tre gradini

SituazioneNormaPena
Fuoco per danneggiare, con pericolo di incendio424 comma 1Reclusione 6 mesi – 2 anni
Fuoco per danneggiare, con incendio che segue424 comma 2Pene dell’art. 423 ridotte da un terzo alla metà
Volontà di cagionare l’incendio423Pene piene
Fuoco a boschi, selve, foreste con incendio424 comma 3Pene dell’art. 423-bis

Il salto fra la prima e la seconda riga dipende da un fatto — il verificarsi dell’incendio. Quello fra la seconda e la terza dipende dal dolo.

Ne discende che, quando l’incendio si sia verificato, la difesa non deve dimostrare che non è avvenuto, ma che l’agente non lo voleva né lo aveva previsto: la riduzione da un terzo alla metà resta praticabile.

Le aggravanti che ricorrono

Nella prassi sono spesso contestate circostanze comuni, e una in particolare merita attenzione.

La minorata difesa è stata ritenuta sussistente per un’azione commessa di notte, in una zona isolata e priva di videosorveglianza.

E la presenza di alcune persone sul posto non elide l’aggravante: la Corte ha ritenuto che la presenza di camionisti che dormivano nei propri mezzi all’interno del piazzale non fosse sufficiente, in quanto non svolgevano alcuna funzione di vigilanza.

Ne discende che, per contestare l’aggravante, non basta rilevare che vi fossero persone: occorre dimostrare che esercitassero una funzione di vigilanza concreta.

Casi pratici

Caso 1 — qualificazione sul dolo

Situazione. Contestazione ai sensi dell’art. 423 per fuoco appiccato a un veicolo.

Attività svolta. Ricostruzione tecnica del momento dell’innesco — quantità di innescante, punti di appicco, isolamento del bene — ai fini della verifica della volontà di cagionare un incendio ovvero del solo fine di danneggiare.

Esito. Elemento psicologico esaminato sulle caratteristiche oggettive del fuoco al momento dell’appicco.

Caso 2 — pericolo concreto

Situazione. Fuoco appiccato in condizioni che non prefiguravano la propagazione.

Attività svolta. Verifica della sussistenza del pericolo concreto di incendio, inteso come rilevante probabilità del divampare e diffondersi delle fiamme.

Esito. Elemento costitutivo sottoposto a verifica autonoma rispetto alla condotta.

Caso 3 — riduzione del secondo comma

Situazione. Incendio effettivamente verificatosi a seguito di condotta diretta al danneggiamento.

Attività svolta. Deduzione dell’applicabilità del secondo comma, con riduzione della pena da un terzo alla metà, sulla base dell’assenza di previsione dell’evento.

Esito. Trattamento sanzionatorio esaminato sulla struttura del secondo comma.

Caso 4 — esito sfavorevole

Situazione. Difesa fondata sulla dichiarata intenzione di danneggiare un solo bene.

Attività svolta. Nessuna deduzione sulle caratteristiche del fuoco appiccato né sulla contiguità del bene ad altri.

Esito. Quando alla finalità di danneggiare si associa la volontà di cagionare un fatto di entità tale da assumere le dimensioni dell’incendio, si applica l’art. 423. La lezione: l’intenzione dichiarata non prevale sulle caratteristiche oggettive dell’innesco.

I casi sono resi anonimi e descrivono attività svolte, non risultati promessi: l’esito dipende dagli atti del singolo procedimento.

Dove si costruisce la difesa

  1. Dolo: fine esclusivo di danneggiare un bene specificamente individuato?
  2. Caratteristiche del fuoco: innesco circoscritto o predisposto per propagarsi?
  3. Contiguità: il bene era isolato o prossimo ad altri?
  4. Pericolo: concreto e rilevante, o meramente ipotetico?
  5. Evento: è seguito l’incendio? Allora opera la riduzione del secondo comma.
  6. Oggetto: boschi e foreste rinviano all’art. 423-bis.
  7. Aggravanti: la minorata difesa richiede l’assenza di funzioni di vigilanza.

Il primo e il secondo punto vanno affrontati insieme, perché l’accusa ricava il dolo generico dalle caratteristiche oggettive: la difesa sul fine dichiarato non regge senza la ricostruzione tecnica dell’innesco.

Domande frequenti

Che cosa punisce l'art. 424?

«Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni

Che cosa accade se l'incendio si verifica davvero?

Si applica il secondo comma: «Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'articolo 423, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà». Resta quindi la qualificazione come danneggiamento seguito da incendio, con la riduzione.

Qual è la differenza con l'art. 423?

L'elemento psicologico. Nell'art. 423 il dolo è generico: l'autore ha la volontà di cagionare l'evento con fiamme che, per le loro caratteristiche e violenza, tendono a propagarsi in modo da creare un effettivo pericolo per la pubblica incolumità. Nell'art. 424 il dolo è specifico di danneggiare la cosa altrui, senza la previsione che ne deriverà un incendio o il pericolo di esso.

Come l'ha formulata la Cassazione nel 2024?

Con la sentenza n. 45886 del 13 dicembre 2024: nella prima ipotesi il dolo è generico e l'autore vuole un incendio, inteso come combustione tale da non poter essere facilmente contenuta e spenta e idonea a creare effettivo pericolo per la pubblica incolumità; nella seconda il dolo è specifico e l'agente, senza prevedere o volere un incendio, impiega il fuoco al solo ed esclusivo fine di danneggiare un bene altrui specificamente individuato.

Cambia anche il bene tutelato?

Sì, ed è la conseguenza più rilevante. Nell'art. 424 il bene giuridico tutelato è il patrimonio. Se il pericolo si concretizza, o se il fuoco fin dall'inizio ha caratteristiche tali da espandersi e minacciare la pubblica incolumità, si passa al più grave delitto di incendio: il reato non è più contro il patrimonio ma contro la sicurezza della collettività.

Se volevo danneggiare ma il fuoco era enorme?

Si applica l'art. 423. Anche nel caso di incendio commesso al fine di danneggiare, qualora a questa ulteriore e specifica attività si associ la coscienza e la volontà di cagionare un fatto di entità tale da assumere le dimensioni dell'incendio ex art. 423, è applicabile quella norma e non l'art. 424.

In che cosa consiste la condotta?

Nel produrre la combustione della cosa propria o altrui, anche in modo lento o latente. Ai fini dell'integrazione della fattispecie deve derivare il pericolo concreto di incendio, inteso come probabilità del divampare e diffondersi delle fiamme — e come rilevante probabilità che l'evento si verifichi.

Serve che la cosa sia effettivamente danneggiata?

No. L'art. 424 richiede il dolo specifico in quanto vengono richiesti non solo coscienza e volontà di appiccare il fuoco, ma anche lo scopo di danneggiare la cosa altruisenza che sia necessario un effettivo danneggiamento.

È ammesso il tentativo?

Non per il primo comma. La fattispecie non è suscettibile di essere ipotizzata in forma tentata, perché il fatto deve essere commesso al solo fine di danneggiare. Il tentativo viene ammesso solo per l'incendio di cosa altrui ai sensi dell'art. 423.

Che cosa richiede il secondo comma?

Che l'agente pregiudichi materialmente la cosa appiccandole il fuoco con la mera intenzione di danneggiarla, e che non soltanto segua il pericolo di incendio — ipotesi del primo comma — ma si verifichi anche l'incendio.

E se il fuoco riguarda boschi o foreste?

Il terzo comma prevede che, se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'art. 423-bis. La modifica risale al d.l. 220/2000 e alla legge 353/2000.

Su che cosa si imposta la difesa?

Su tre verifiche. Il dolo: la finalità era il danneggiamento di un bene specificamente individuato? Le caratteristiche del fuoco al momento in cui è stato appiccato. E il pericolo, che dev'essere concreto e non meramente ipotetico.

Domande di approfondimento

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Avv. Massimo Romano — penalista cassazionista, Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553, patrocinante in Cassazione dal 23 ottobre 2015.