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Art. 590-bis: l'ipotesi base è procedibile a querela

Avv. Massimo Romano · aggiornato al 09/08/2026

Le lesioni stradali gravi o gravissime non aggravate sono procedibili a querela della persona offesa; restano d'ufficio soltanto le ipotesi aggravate dei commi successivi e quelle dell'art. 590-ter. È la verifica che decide se il procedimento possa proseguire, e va compiuta per prima.

L’angolo di questa norma: la procedibilità è differenziata

Dopo la riforma, non tutte le lesioni stradali gravi si procedono allo stesso modo — e la distinzione decide se il procedimento possa proseguire.

Le lesioni gravi o gravissime non aggravate risultano procedibili a querela della persona offesa e rientrano nella competenza del tribunale monocratico.

Restano procedibili d’ufficio le lesioni aggravate ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell’art. 590-bis, nonché dell’art. 590-ter.

Art. 590-bis c.p. — lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime

L’ipotesi base. «Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le gravissime.»

L’ipotesi con ebbrezza. Chi si pone alla guida di un veicolo a motore o di un’unità da diporto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’art. 186 comma 2 lettera b) del codice della strada, e cagioni per colpa lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le gravi e da due a quattro anni per le gravissime.

Le stesse pene si applicano al conducente che:

  • in un centro urbano, proceda a velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h;
  • ovvero su strade extraurbane, a velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita.

L’articolo è stato integralmente sostituito dalla legge 26 settembre 2023 n. 138, che ne ha esteso la disciplina alle lesioni nautiche, e inciso dalla legge 25 novembre 2024 n. 177.

La struttura a tre livelli

Le diverse fattispecie risultano speculari a quelle previste per l’omicidio stradale.

LivelloCommiCriterio
Primo1Violazione di norme sulla circolazione
Secondo4 e 5Ebbrezza lettera b), velocità qualificata
Terzo2 e 3Ipotesi più gravi

Sono tre livelli sanzionatori di diversa entità, in ragione del grado di colpa crescente attribuita su base presuntiva e predeterminata.

Vi si affiancano:

  • un’aggravante a effetto comune — comma 6;
  • un’attenuante a effetto speciale — comma 6;
  • un’aggravante a effetto speciale — art. 590-ter.

Ne discende che la qualificazione non riguarda solo la pena: determina anche la procedibilità e, con essa, la possibilità stessa del procedimento.

Perché la procedibilità è stata differenziata

La ragione è stata formulata in termini che valgono anche come argomento difensivo.

Sarebbe intrinsecamente irragionevole la previsione indiscriminata della procedibilità d’ufficio per tutte le ipotesi di lesioni stradali gravi o gravissime, a prescindere dalla sussistenza o meno dell’aggravante relativa all’ebbrezza alcolica o all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope — atteso il diverso grado di disvalore di tali fattispecie.

Le ipotesi base del primo comma appaiono infatti normalmente connotate da un minor disvalore sul piano della condotta e del grado della colpa.

Il soggetto attivo non è solo l’automobilista

È il rilievo che ha fondato la differenziazione, e va conosciuto perché amplia l’ambito applicativo in una direzione inattesa.

Le fattispecie del primo comma hanno come possibile soggetto attivo non solo il conducente di un veicolo a motore, ma anche — ad esempio — chi circoli sulla strada a bordo di una bicicletta.

Hanno infatti per presupposto la violazione di qualsiasi norma relativa alla disciplina della circolazione: non è richiesta la conduzione di un mezzo a motore.

Ne discende che un ciclista che, violando una norma di circolazione, cagioni lesioni gravi a un pedone risponde ai sensi dell’art. 590-bis — con la procedibilità a querela propria dell’ipotesi base.

Il grado delle lesioni

I parametri sono quelli comuni dell’art. 583, e vanno verificati sul referto prima di ogni altra valutazione.

Gravi — art. 583 comma 1:

  • malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa;
  • ovvero malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
  • ovvero indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Gravissime — art. 583 comma 2:

  • malattia certamente o probabilmente insanabile;
  • perdita permanente di un senso;
  • perdita di un arto;
  • deformazione.

Sotto i quaranta giorni non si applica il 590-bis: la fattispecie resta quella delle lesioni colpose comuni, con regime del tutto diverso.

La revoca della patente e il giudice dell’esecuzione

È un profilo che riguarda anche le posizioni già definite.

In caso di condanna irrevocabile per lesioni personali stradali gravi o gravissime non aggravata dallo stato di ebbrezza alcolica o dall’uso di sostanze stupefacenti, pronunciata prima della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2021, il giudice dell’esecuzione può sostituire la sanzione della revoca della patente con quella della sospensione.

La ragione: la Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 30 comma 4 della legge 87/1953 in quanto interpretato nel senso della sua inapplicabilità alla revoca disposta ai sensi dell’art. 222 comma 2 del codice della strada — stante la natura sostanzialmente punitiva di quella sanzione.

Che cosa comporta in concreto

L’istanza al giudice dell’esecuzione è praticabile a tre condizioni cumulative:

  • condanna irrevocabile per lesioni stradali gravi o gravissime;
  • non aggravata da ebbrezza o stupefacenti;
  • pronunciata prima della sentenza costituzionale del 2021.

Per chi si trovi in quella situazione, la sostituzione della revoca con la sospensione incide sulla vita professionale più di quanto abbia inciso la pena principale — ed è rimedio che va attivato, perché non opera automaticamente.

Il rapporto con l’omicidio stradale

La struttura è speculare, e ciò significa che le questioni interpretative si riflettono da una fattispecie all’altra: le pronunce rese sull’art. 589-bis in tema di aggravanti, di grado della colpa e di sanzioni accessorie orientano anche l’applicazione dell’art. 590-bis.

Ne discende un’indicazione di metodo: la ricerca giurisprudenziale su questa materia va condotta su entrambe le norme.

L’ipotesi introdotta dalla Cartabia

Il comma 9 dell’articolo è stato introdotto dall’art. 2 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 — la riforma Cartabia — in ottemperanza al criterio di delega sulla revisione del regime di procedibilità.

È la disposizione da cui discende l’attuale assetto differenziato, e la sua collocazione va conosciuta perché la successione nel tempo produce conseguenze sui procedimenti pendenti: il mutamento del regime di procedibilità comporta l’onere di verificare, per i fatti anteriori, se la volontà punitiva della persona offesa risulti dagli atti — anche in forme diverse dalla querela formale.

È lo stesso problema che si è posto per le lesioni comuni divenute procedibili a querela, dove la giurisprudenza ha ritenuto che la costituzione di parte civile non revocata equivalga a querela: la volontà punitiva non richiede formule particolari e può essere desunta da atti che non la manifestano espressamente.

Ne discende che la deduzione sul difetto di querela va costruita sull’assenza di qualunque manifestazione di quella volontà negli atti, non sulla mancanza dell’atto formale.

Casi pratici

Caso 1 — procedibilità

Situazione. Contestazione di lesioni stradali gravi in assenza di aggravanti contestate.

Attività svolta. Verifica della riconducibilità del fatto all’ipotesi base del primo comma e della conseguente necessità della querela della persona offesa.

Esito. Condizione di procedibilità esaminata sull’ipotesi effettivamente contestata.

Caso 2 — grado delle lesioni

Situazione. Prognosi prossima alla soglia dei quaranta giorni.

Attività svolta. Esame della certificazione medica e dei criteri dell’art. 583, ai fini della distinzione fra lesioni stradali gravi e lesioni colpose comuni.

Esito. Fattispecie applicabile verificata sui parametri del referto.

Caso 3 — sanzione accessoria

Situazione. Condanna irrevocabile non aggravata anteriore al 2021, con revoca della patente.

Attività svolta. Istanza al giudice dell’esecuzione per la sostituzione della revoca con la sospensione, alla luce della natura sostanzialmente punitiva della sanzione.

Esito. Rimedio attivato sulla base delle condizioni richieste.

Caso 4 — esito sfavorevole

Situazione. Difesa fondata sulla circostanza che l’assistito non era alla guida di un veicolo a motore.

Attività svolta. Nessuna deduzione sulla violazione delle norme di circolazione né sul grado delle lesioni.

Esito. Le fattispecie del primo comma hanno per presupposto la violazione di qualsiasi norma sulla circolazione, e possono riguardare anche chi circoli in bicicletta. La lezione: il mezzo non è elemento della fattispecie base.

I casi sono resi anonimi e descrivono attività svolte, non risultati promessi: l’esito dipende dagli atti del singolo procedimento.

Dove si costruisce la difesa

  1. Ipotesi: base o aggravata? Ne dipende la procedibilità.
  2. Querela: se serve, è stata proposta nei termini?
  3. Grado: le lesioni superano i quaranta giorni, o restano comuni?
  4. Aggravante: ebbrezza lettera b), velocità qualificata, altre ipotesi?
  5. Livello sanzionatorio: commi 1, 4-5 o 2-3?
  6. Attenuante del comma 6, se ricorre.
  7. Sanzioni accessorie: revoca sostituibile nelle condizioni indicate.

Il primo punto va verificato prima di ogni altro: se l’ipotesi è quella base e la querela manca o è tardiva, il procedimento non prosegue — quale che sia la gravità delle lesioni.

Domande frequenti

Che cosa punisce l'art. 590-bis?

Il delitto autonomo di lesioni personali stradali gravi o gravissime. L'articolo è stato integralmente sostituito dalla legge 26 settembre 2023 n. 138, che ne ha esteso la disciplina alle lesioni nautiche, ed è stato poi inciso dalla legge 25 novembre 2024 n. 177.

Quando le lesioni sono «gravi»?

Ai sensi dell'art. 583 comma 1: quando dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; ovvero quando il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

E «gravissime»?

Ai sensi dell'art. 583 comma 2: quando derivi una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita permanente di un senso, la perdita di un arto, una deformazione. Sono i medesimi parametri delle lesioni comuni.

Quali sono le pene dell'ipotesi base?

Chi cagioni per colpa a taluno una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le gravissime.

E se il conducente era in stato di ebbrezza?

Le pene salgono. Chi si pone alla guida in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186 comma 2 lettera b) del codice della strada e cagioni per colpa lesioni personali è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le gravissime.

Ci sono altre ipotesi con le stesse pene?

Sì. Le medesime pene si applicano al conducente che, in un centro urbano, proceda a una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h; ovvero, su strade extraurbane, a una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita.

Come è strutturata la fattispecie?

Su tre livelli sanzionatori di diversa entità, in ragione del grado di colpa crescente attribuita su base presuntiva e predeterminata — commi 1; 4 e 5; 2 e 3. Vi si affiancano un'aggravante a effetto comune e un'attenuante a effetto speciale nel comma 6, e un'aggravante a effetto speciale nell'art. 590-ter. La struttura è speculare a quella dell'omicidio stradale.

Il reato è procedibile a querela?

L'ipotesi base sì. Le lesioni gravi o gravissime non aggravate risultano procedibili a querela e rientrano nella competenza del tribunale monocratico. Restano procedibili d'ufficio le lesioni aggravate ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 590-bis, nonché dell'art. 590-ter.

Perché la procedibilità è stata differenziata?

Perché sarebbe stata intrinsecamente irragionevole la previsione indiscriminata della procedibilità d'ufficio per tutte le ipotesi, a prescindere dalla sussistenza dell'aggravante relativa all'ebbrezza o all'assunzione di sostanze, atteso il diverso grado di disvalore delle fattispecie.

Chi può commettere il reato?

Non solo il conducente di un veicolo a motore. Le fattispecie del primo comma hanno come possibile soggetto attivo anche, ad esempio, chi circoli sulla strada a bordo di una bicicletta: hanno infatti per presupposto la violazione di qualsiasi norma relativa alla disciplina della circolazione.

La revoca della patente si può sostituire?

In un caso sì. Per condanne irrevocabili non aggravate dallo stato di ebbrezza o dall'uso di stupefacenti, pronunciate prima della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2021, il giudice dell'esecuzione può sostituire la revoca della patente con la sospensione, stante la sua natura sostanzialmente punitiva.

Su che cosa si imposta la difesa?

Su tre verifiche. La procedibilità: l'ipotesi contestata è aggravata, o richiede la querela? Il grado delle lesioni, che determina la cornice. E l'aggravante contestata, perché ciascuna sposta il fatto su un livello sanzionatorio diverso.

Domande di approfondimento

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Avv. Massimo Romano — penalista cassazionista, Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553, patrocinante in Cassazione dal 23 ottobre 2015.