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Art. 437: se il rischio riguarda uno solo, non c'è

Avv. Massimo Romano · aggiornato al 09/08/2026

È delitto contro la pubblica incolumità, non contro il singolo lavoratore: serve l'astratta potenzialità della condotta a determinare un pericolo per una pluralità di persone. Se l'apparecchiatura non è destinata all'uso contemporaneo di più lavoratori, il reato non è configurabile.

L’angolo di questa norma: il pericolo dev’essere collettivo

L’art. 437 viene contestato come se fosse una norma sulla sicurezza del lavoro. È collocato altrove: fra i delitti contro l’incolumità pubblica, al capo dei delitti di comune pericolo.

Da quella collocazione discende il limite che decide questi procedimenti.

Ai fini dell’integrazione del reato è necessaria l’astratta potenzialità della condotta a determinare una situazione di pericolo per una pluralità di persone — ancorché numericamente e spazialmente determinata — trattandosi di delitto contro la pubblica incolumità.

Con la conseguenza che il reato non è configurabile laddove l’impianto o l’apparecchiatura, difettante delle cautele destinate a prevenire infortuni:

  • non sia destinato all’utilizzazione contemporanea da parte di una pluralità di lavoratori;
  • né sia idoneo a sprigionare una forza dirompente in grado di coinvolgere numerose persone.

Art. 437 c.p. — rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro

Comma 1. «Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.»

Comma 2. «Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.»

Il bene tutelato è l’incolumità pubblica. La norma non tutela esclusivamente i singoli lavoratori, ma anche le persone che si trovino nelle adiacenze: è oggetto di tutela un particolare settore di attività da cui può nascere un pericolo per un numero indeterminato di persone.

Nel caso della funivia del Mottarone la Corte lo ha qualificato come reato plurioffensivo, che tutela in via primaria l’incolumità pubblica.

Il contesto imprenditoriale

Il secondo limite riguarda l’ambiente in cui la condotta si colloca.

È necessario che l’omissione, la rimozione o il danneggiamento dolosi degli impianti, degli apparecchi o dei segnali si inseriscano in un contesto imprenditoriale nel quale la mancanza o l’inefficienza di quei presidi antinfortunistici abbia l’attitudine, almeno in via astratta, a pregiudicare l’integrità fisica:

  • di una pluralità di lavoratori;
  • o comunque di tutti coloro che vengono in contatto con quell’ambiente di lavoro;

in modo da determinare l’indeterminata estensione del pericolo.

Che cosa accertare sull’impianto

Poiché la difesa si gioca sull’estensione del pericolo, l’esame riguarda le caratteristiche materiali del presidio mancante:

  • quante persone utilizzavano contemporaneamente l’impianto;
  • se il macchinario fosse a postazione singola o condivisa;
  • quale energia potesse liberare in caso di malfunzionamento;
  • chi altro transitava o operava nelle adiacenze;
  • se il presidio proteggesse l’operatore soltanto o l’ambiente.

Un’apparecchiatura a uso individuale, priva di capacità di coinvolgere terzi, resta fuori dalla fattispecie — e la contestazione va ricondotta alle norme prevenzionistiche del testo unico, che è cosa molto diversa sul piano sanzionatorio.

L’indagine, ha precisato la Corte, va svolta sul piano della potenziale offensività del comportamento irrispettoso della normativa prevenzionale, in chiave essenzialmente di attitudine ad attingere tutti coloro che, a diverso titolo, vengano a contatto con quell’ambiente.

Chi può commetterlo: la questione del reato proprio

È dibattuta, e la Cassazione ha preso posizione nel 2025.

Un orientamento costruisce la fattispecie come reato proprio, sostenendo che l’art. 437 sia applicabile solo nei casi in cui l’alterazione avvenga nell’ambito dell’organizzazione dell’attività d’impresa da parte del proprietario o datore di lavoro.

La Corte ha rilevato che quell’indirizzo si pone in contrasto:

  • con la lettera della legge, atteso l’univoco utilizzo del pronome «chiunque», che rende il reato ascrivibile a ogni persona che ometta di collocare, rimuova o danneggi i presidi;
  • con la ratio legis, poiché condurrebbe irragionevolmente a escludere la condotta del lavoratore dal raggio di azione della norma.

Ne discende che la contestazione può riguardare anche chi non riveste posizione di garanzia — e, in senso opposto, che la sola qualifica di datore di lavoro non è sufficiente a fondare la responsabilità in assenza degli altri elementi.

Il dolo: che cosa va provato

Il reato è doloso, e si distingue per questo dalla corrispondente fattispecie colposa dell’art. 451.

È richiesto il dolo generico: la volontà di non adempiere all’obbligo giuridico di collocare gli impianti destinati a prevenire infortuni, oppure di danneggiarli o rimuoverli — senza che sia necessaria la consapevolezza di porre in pericolo l’incolumità pubblica, dei lavoratori o delle persone nelle adiacenze.

La Cassazione ne ha precisato la struttura in due componenti:

  • la consapevolezza dell’esistenza di una situazione di pericolo discendente dal funzionamento di un’apparecchiatura, segnale o impianto destinato a prevenire l’infortunio e privo della cautela imposta;
  • la volontà di accettare il rischio, consentendo il funzionamento senza la cautela stessa.

Il dolo non si desume dall’omissione

È il profilo su cui la difesa lavora quando la pluralità non è contestabile.

Le due componenti — consapevolezza e accettazione — vanno provate, e sono diverse dalla semplice constatazione che il presidio mancava.

Elementi rilevanti:

  • segnalazioni o rilievi precedenti sullo stato dell’impianto;
  • verbali di manutenzione e loro esito;
  • valutazione dei rischi e sua effettiva conoscenza;
  • provvedimenti adottati dopo la conoscenza del difetto;
  • tempi: quanto è durata la situazione dopo essere stata conosciuta.

Un difetto ignoto, o conosciuto e prontamente affrontato, non integra la componente dell’accettazione del rischio — e la contestazione si sposta semmai sull’art. 451, che è delitto colposo.

Il secondo comma: un titolo autonomo

Quando dal fatto derivi un disastro o un infortunio, la giurisprudenza dominante ravvisa un titolo autonomo di reato, assimilabile al delitto preterintenzionale dell’art. 584: l’evento aggravato deve essere necessariamente non voluto.

E vi è un chiarimento importante: poiché la consapevolezza dell’omissione delle misure e l’accettazione del pericolo sono sufficienti a integrare il delitto, qualora si verifichino — benché non voluti — il disastro o l’infortunio, ricorre l’ipotesi del secondo comma, senza che il più grave evento non voluto sia idoneo a trasformare nel delitto semplicemente colposo dell’art. 451 la consapevole e voluta omissione delle misure.

Il rapporto con le lesioni colpose

Le due fattispecie concorrono, e la ragione è nell’evento.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la sicurezza del posto di lavoro, sicché la condotta contraria — oltre che integrare gli estremi del delitto dell’art. 437 — si atteggia anche a elemento costitutivo della colpa per inosservanza di leggi che connota il delitto di lesioni.

Le due fattispecie a confronto

ProfiloArt. 437Art. 590
Elemento soggettivoDolo genericoColpa
EventoComune pericolo di disastro o infortunioLesioni della persona offesa
Verificarsi dell’eventoNon è elemento costitutivo: è aggravanteÈ elemento costitutivo
Bene tutelatoIncolumità pubblicaIntegrità del singolo

Nel delitto dell’art. 437 l’evento è costituito dal comune pericolo, il cui effettivo verificarsi non è elemento costitutivo del reato perché costituisce, ove si realizzi, circostanza aggravante.

Un caso limite: il cronotachigrafo

Vale la pena riportarlo perché mostra come opera il criterio dei beni tutelati.

La Cassazione, con sentenza n. 16471 del 2 maggio 2025, ha escluso il rapporto di specialità fra l’art. 437 e l’illecito amministrativo dell’art. 179 del codice della strada, valorizzando:

  • la diversità dei beni giuridici: la sicurezza della circolazione stradale — comprensiva degli utenti terzi — da un lato, la sicurezza dei lavoratori dall’altro;
  • e soprattutto la diversa natura strutturale delle fattispecie, sotto l’aspetto sia soggettivo sia oggettivo: l’art. 437 è punito a titolo di dolo, l’illecito amministrativo indifferentemente a titolo di dolo o di colpa.

Casi pratici

Caso 1 — estensione del pericolo

Situazione. Contestazione relativa a un macchinario privo di presidio antinfortunistico.

Attività svolta. Verifica della destinazione dell’impianto all’utilizzazione contemporanea da parte di più lavoratori e della sua idoneità a coinvolgere persone diverse dall’operatore.

Esito. Presupposto della pluralità esaminato sulle caratteristiche materiali dell’impianto.

Caso 2 — elemento soggettivo

Situazione. Assenza di un presidio non segnalata in precedenza.

Attività svolta. Ricostruzione della documentazione di manutenzione e della valutazione dei rischi, ai fini della verifica della consapevolezza della situazione di pericolo e dell’accettazione del rischio.

Esito. Dolo esaminato nelle due componenti anziché desunto dall’omissione.

Caso 3 — rapporto con la fattispecie colposa

Situazione. Verificazione di un infortunio a seguito della mancanza del presidio.

Attività svolta. Distinzione fra la fattispecie dolosa dell’art. 437 e quella colposa dell’art. 451, alla luce della prova della consapevolezza e dell’accettazione del rischio.

Esito. Qualificazione esaminata sull’elemento soggettivo.

Caso 4 — esito sfavorevole

Situazione. Difesa fondata sulla circostanza che l’infortunio non era stato voluto.

Attività svolta. Nessuna deduzione sulla consapevolezza della situazione di pericolo né sull’accettazione del rischio.

Esito. L’evento non voluto non trasforma nel delitto colposo la consapevole e voluta omissione delle misure. La lezione: la non volontà dell’infortunio è presupposto del secondo comma, non una difesa.

I casi sono resi anonimi e descrivono attività svolte, non risultati promessi: l’esito dipende dagli atti del singolo procedimento.

Dove si costruisce la difesa

  1. Pluralità: l’impianto era a uso contemporaneo di più lavoratori?
  2. Forza dirompente: era idoneo a coinvolgere numerose persone?
  3. Contesto: la condotta si inseriva in un’organizzazione d’impresa?
  4. Dolo: consapevolezza del pericolo e accettazione del rischio sono provate?
  5. Qualificazione: 437 doloso o 451 colposo?
  6. Secondo comma: l’evento è non voluto, come richiede la struttura preterintenzionale.
  7. Concorso: con le lesioni colpose i reati concorrono, per diversità dell’evento.

Il primo punto è quello che, quando ricorre, esclude la fattispecie in radice — ed è un accertamento di fatto sulle caratteristiche dell’impianto, non una valutazione sulla gravità della violazione prevenzionistica.

Domande frequenti

Che cosa punisce l'art. 437?

«Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni

Qual è il bene tutelato?

L'incolumità pubblica, non il singolo lavoratore. La norma non tutela esclusivamente i singoli lavoratori, ma anche le persone che si trovino nelle adiacenze: è oggetto di tutela penale un particolare settore di attività da cui può nascere un pericolo per un numero indeterminato di persone.

Serve che il rischio riguardi più persone?

Sì, ed è il limite decisivo. È necessaria l'astratta potenzialità della condotta a determinare una situazione di pericolo per una pluralità di persone — ancorché numericamente e spazialmente determinata. Ne discende che il reato non è configurabile quando l'impianto non sia destinato all'utilizzazione contemporanea da parte di una pluralità di lavoratori né idoneo a sprigionare una forza dirompente in grado di coinvolgere numerose persone.

Serve un contesto imprenditoriale?

Sì. È necessario che l'omissione, la rimozione o il danneggiamento si inseriscano in un contesto imprenditoriale nel quale la mancanza o l'inefficienza dei presidi antinfortunistici abbia l'attitudine, almeno in via astratta, a pregiudicare l'integrità fisica di una pluralità di lavoratori o di tutti coloro che vengono in contatto con quell'ambiente, in modo da determinare l'indeterminata estensione del pericolo.

Chi può commettere il reato?

È questione dibattuta. Un orientamento lo costruisce come reato proprio, applicabile solo quando l'alterazione avvenga nell'ambito dell'organizzazione d'impresa da parte del proprietario o del datore di lavoro. Ma la Cassazione ha rilevato che quell'indirizzo contrasta con la lettera della legge, che usa il pronome «chiunque», e con la ratio, poiché escluderebbe irragionevolmente la condotta del lavoratore.

Serve il dolo?

Sì, ma generico. Consiste nella volontà di non adempiere all'obbligo giuridico di collocare gli impianti destinati a prevenire infortuni, oppure di danneggiarli o rimuoverli, senza che sia necessaria la consapevolezza di porre in pericolo l'incolumità pubblica, dei lavoratori o delle persone nelle adiacenze.

Come si articola il dolo?

In due componenti: la consapevolezza dell'esistenza di una situazione di pericolo discendente dal funzionamento di un'apparecchiatura priva della cautela imposta, e la volontà di accettare il rischio, consentendo il funzionamento senza quella cautela.

Che differenza c'è con l'art. 451?

L'elemento soggettivo. L'art. 437 richiede il dolo; l'art. 451 punisce la corrispondente condotta colposa. E la giurisprudenza ha precisato che il verificarsi del disastro o dell'infortunio, benché non voluto, non trasforma nel delitto colposo dell'art. 451 la consapevole e voluta omissione delle misure.

Che cos'è il secondo comma?

Secondo la giurisprudenza dominante, un titolo autonomo di reato, qualora dal fatto derivi la morte o un infortunio: è assimilabile al delitto preterintenzionale dell'art. 584, in cui l'evento aggravato deve essere necessariamente non voluto.

L'infortunio è elemento del reato?

No. Il pericolo consiste nella verificazione, in conseguenza della condotta, del disastro o dell'infortunio: il loro effettivo verificarsi non è elemento costitutivo del reato, e costituisce, ove si realizzi, circostanza aggravante. È reato di pericolo, non di danno.

Può concorrere con le lesioni colpose?

Sì. Il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la sicurezza del posto di lavoro, sicché la condotta contraria, oltre che integrare il delitto dell'art. 437, si atteggia anche a elemento costitutivo della colpa per inosservanza di leggi che connota il delitto di lesioni. I due reati si differenziano per l'evento.

Su che cosa si imposta la difesa?

Su tre verifiche. La pluralità: l'impianto era destinato all'uso contemporaneo di più lavoratori, o idoneo a coinvolgere numerose persone? Il contesto: la condotta si inseriva in un'organizzazione d'impresa? E il dolo: la consapevolezza del pericolo e l'accettazione del rischio vanno provate, non desunte dall'omissione.

Domande di approfondimento

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Avv. Massimo Romano — penalista cassazionista, Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553, patrocinante in Cassazione dal 23 ottobre 2015.