Se l'esposizione non è tentativo, non c'è alcun reato?
Risposta
Non necessariamente: la stessa condotta può integrare l’art. 516, che punisce chi pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine — reclusione fino a sei mesi o multa fino a 1.032 euro. È un reato di pericolo che punisce la semplice immissione sul mercato e rappresenta, in quanto relativo a una fase preliminare alla relazione commerciale, una forma di tutela anticipata e sussidiaria rispetto alla frode in commercio. Cambia però la qualificazione, e con essa la cornice.
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