L'art. 516 assorbe l'art. 515?
Risposta
La distinzione decisiva non è la sostanza ma lo stato soggettivo. La Cassazione ha stabilito che l’originario impiego o la colposa aggiunta di additivi chimici non autorizzati integra la contravvenzione dell’art. 5 comma 1 lett. g) della legge 283/1962, punibile a titolo di colpa; mentre l’aggiunta intenzionale della sostanza vietata dà luogo al delitto dell’art. 516.
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