Possono contestarmi sia il delitto che la contravvenzione?
Risposta
Sì: fra l’art. 515 c.p. e l’art. 5 della legge 283/1962 sussiste specialità reciproca, e le due fattispecie possono concorrere. Il delitto è commesso da chi pone in vendita sostanze alimentari non genuine come genuine, ovvero di qualità o quantità diverse da quella dichiarata o pattuita; la contravvenzione da chi impiega nella preparazione del prodotto sostanze private in parte dei propri elementi naturali, mescolate a sostanze di qualità inferiore, o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale.
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