Disastri: quando il pericolo si presume e quando no
Nelle fattispecie nominate — inondazione, frana, valanga — il pericolo per la pubblica incolumità è presunto dalla legge e non va provato; nel disastro innominato occorre invece accertare una concreta situazione di pericolo. La distinzione governa l'onere della prova e l'intera strategia difensiva.
L’angolo di questa materia: due regimi del pericolo
I delitti di comune pericolo mediante violenza si dividono in due famiglie, e la differenza non riguarda la gravità ma che cosa l’accusa deve provare.
Nelle fattispecie nominate — inondazione, frana, valanga — non è necessario verificare il concreto ed effettivo pericolo per la pubblica incolumità, essendo tale pericolo presunto dalla legge e non dovendo essere specificamente provato.
Nel disastro innominato dell’art. 434 è invece necessaria una concreta situazione di pericolo, nel senso della ricorrenza di un giudizio di probabilità relativo all’attitudine del fatto a ledere o mettere in pericolo un numero non individuabile di persone.
Le norme del cluster
Art. 426 — inondazione, frana o valanga. «Chiunque cagiona un’inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.»
Art. 434 — crollo di costruzioni o altri disastri dolosi. «Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene.»
Art. 449 — delitti colposi di danno. Punisce la produzione, per colpa, di un incendio o di altro disastro preveduto dal capo primo.
Che cosa è «disastro»
Il concetto generale governa l’intera materia, e fissa una soglia alta.
Il disastro — nominato o innominato che sia — costituisce:
- un evento fortemente connotato sul piano naturalistico;
- contrassegnato da forza distruttiva di dimensioni assai rilevanti.
Ne discendono le definizioni delle singole figure.
Frana. Un fenomeno di proporzioni ragguardevoli per vastità e difficoltà di contenimento. Non è sufficiente il verificarsi di un mero smottamento.
Inondazione. Un disastro cagionato dall’elemento liquido, di vaste dimensioni per entità ed estensione, con carattere della prorompente diffusione e diffusibilità, coinvolgente un numero indeterminato di persone o tutta una popolazione locale.
Anche se la vastità del disastro normalmente fa sorgere la pubblica commozione, tale elemento non è richiesto dalla legge per l’integrazione dell’illecito.
La soglia dimensionale è il primo terreno difensivo
Non può costituire inondazione o frana qualsiasi allagamento o smottamento.
Ne discende che, nelle contestazioni relative a eventi di media entità, la difesa lavora sulle dimensioni del fenomeno:
- quale estensione ha interessato;
- se il contenimento fosse agevole o difficoltoso;
- quante persone siano state coinvolte o esposte;
- se l’evento abbia avuto capacità di propagazione autonoma.
È verifica tecnica, e va condotta sulla consulenza: la qualificazione come disastro non dipende dalla gravità del danno patrimoniale ma dalle caratteristiche naturalistiche dell’evento.
Va segnalato che, superata quella soglia, il pericolo non va più provato: è presunto. La difesa deve quindi concentrare le proprie risorse prima di quel passaggio, perché dopo lo spazio si chiude.
La nozione di «costruzione»
Per l’art. 434 la definizione è ampia ma non illimitata.
Si intende qualsiasi manufatto tridimensionale, anche diverso da un edificio, che:
- comporti una ben definita occupazione del terreno e dello spazio aereo;
- e che, per la sua natura e per le ripercussioni che la norma assegna alla sua caduta, sia atto a determinare conseguenze tali da minacciare la vita o l’incolumità fisica di una cerchia indeterminata di persone.
Due esclusioni affermate:
| Fatto | Esito | Ragione |
|---|---|---|
| Crollo di un palo della luce | Escluso | Manufatto privo delle caratteristiche richieste |
| Bombola di gas aperta per suicidio, con crollo dell’edificio | Escluso | Difetto del fatto «diretto a» cagionare il crollo |
La seconda esclusione merita attenzione: il crollo si era verificato, ma il fatto non era diretto a cagionarlo. È la conferma che l’art. 434 richiede una direzione finalistica della condotta.
La struttura a consumazione anticipata
Il disastro innominato è delitto a consumazione anticipata:
- la realizzazione del mero pericolo concreto del disastro è idonea a consumare il reato;
- il verificarsi dell’evento funge da circostanza aggravante.
È la struttura tipica delle fattispecie di attentato: l’ordinamento anticipa la tutela contemplando il pericolo di crollo o di disastro innominato, aggravato dalla verificazione dell’evento.
Ne discende una conseguenza sul trattamento sanzionatorio: il salto da uno-cinque anni a tre-dodici dipende dal verificarsi dell’evento, non dal dolo. E il dolo è intenzionale rispetto al fatto diretto a cagionare il crollo.
La clausola di riserva e i due parametri
L’art. 434 — in virtù della clausola di riserva iniziale — svolge una funzione sussidiario-integrativa rispetto:
- alle figure di pericolo comune mediante violenza, nominate o relativamente innominate, contemplate nelle disposizioni precedenti;
- e alla stessa fattispecie di crollo di costruzione ivi prevista.
I parametri di identificazione dell’«altro disastro» sono essenzialmente due:
- il criterio di sussidiarietà;
- il concetto generale e astratto di disastro.
Come si usa la sussidiarietà nella difesa
La clausola opera in due direzioni.
Verso l’alto: se il fatto rientra in una figura nominata — incendio, inondazione, frana, naufragio — l’art. 434 non si applica, e con esso non si applica la sua struttura di attentato.
Verso il basso: se il fatto non raggiunge il concetto generale e astratto di disastro, non è riconducibile all’«altro disastro» dell’art. 434, e va eventualmente qualificato secondo le fattispecie di danneggiamento.
Ne discende che la contestazione ex art. 434 va sempre verificata su entrambi i lati: che non esista una figura nominata applicabile, e che l’evento raggiunga la soglia dimensionale del disastro.
L’accadimento riconducibile all’«altro disastro» dev’essere diverso dalle figure nominate, ma omogeneo sul piano delle caratteristiche strutturali.
Le fattispecie colpose
L’art. 449 è intitolato «delitti colposi di danno», e trova specificazione nella descrizione della fattispecie costituita dalla produzione, per colpa, di un incendio o di altro disastro preveduto dal capo primo.
Il giudizio di prevedibilità. In riferimento al delitto di frana colposa — o disastro colposo innominato — il giudizio di prevedibilità dell’evento deve essere svolto:
- in relazione ai fattori che rendono possibile la verificazione della frana, cioè un evento di danno alle cose che presenti contenuti tali da porre in pericolo l’incolumità pubblica;
- e non con riferimento ai danni che dalla frana possono conseguire.
È precisazione di rilievo pratico notevole: la colpa si valuta sulla prevedibilità del fenomeno, non sulla prevedibilità delle sue conseguenze.
Ne discende che la difesa deve ricostruire quali fattori di innesco fossero conoscibili — assetto geologico, precipitazioni, interventi antropici, segnalazioni pregresse — e non limitarsi a sostenere che l’entità del danno era imprevedibile.
Il raddoppio della prescrizione
L’art. 157 sesto comma prevede il raddoppio del termine di prescrizione per i reati di:
- frana colposa — art. 449 in riferimento all’art. 426;
- naufragio colposo — art. 449 in riferimento all’art. 428.
Le questioni di legittimità costituzionale sollevate su quel raddoppio sono state dichiarate non fondate.
Ne discende che, nelle vicende risalenti, il calcolo del termine va compiuto tenendo conto del raddoppio — e l’argomento della prescrizione, che in altre materie è risolutivo, qui va verificato con attenzione prima di essere speso.
Casi pratici
Caso 1 — soglia dimensionale
Situazione. Contestazione di frana per un movimento franoso di media entità.
Attività svolta. Verifica tecnica delle proporzioni del fenomeno per vastità e difficoltà di contenimento, alla luce del principio secondo cui non ogni smottamento integra la fattispecie.
Esito. Qualificazione esaminata sulle caratteristiche naturalistiche dell’evento.
Caso 2 — nozione di costruzione
Situazione. Contestazione ex artt. 434 e 449 per il crollo di un manufatto.
Attività svolta. Verifica della riconducibilità del manufatto alla nozione di costruzione — occupazione definita del terreno e dello spazio aereo, attitudine a minacciare una cerchia indeterminata di persone.
Esito. Oggetto materiale esaminato sui requisiti richiesti dalla giurisprudenza.
Caso 3 — prevedibilità nella colpa
Situazione. Contestazione di disastro colposo.
Attività svolta. Ricostruzione dei fattori di innesco conoscibili al momento della condotta, secondo il criterio per cui la prevedibilità si valuta sul fenomeno e non sulle sue conseguenze.
Esito. Elemento della colpa esaminato sui fattori causali anziché sull’entità del danno.
Caso 4 — esito sfavorevole
Situazione. Difesa fondata sull’assenza di prova del concreto pericolo per la pubblica incolumità, in un procedimento per frana.
Attività svolta. Nessuna deduzione sulle proporzioni del fenomeno.
Esito. Nelle fattispecie nominate il pericolo è presunto dalla legge e non va specificamente provato. La lezione: quell’argomento vale per il disastro innominato, non per frana e inondazione — dove la difesa è sulla soglia dimensionale.
I casi sono resi anonimi e descrivono attività svolte, non risultati promessi: l’esito dipende dagli atti del singolo procedimento.
Dove si costruisce la difesa
- Fattispecie: nominata (426, 428) o innominata (434)? Cambia l’onere della prova.
- Soglia: l’evento ha proporzioni ragguardevoli per vastità e difficoltà di contenimento?
- Pericolo: presunto nelle nominate, da provare in concreto nell’innominato.
- Costruzione: il manufatto ha le caratteristiche richieste dall’art. 434?
- Direzione: il fatto era diretto a cagionare il crollo o il disastro?
- Colpa: la prevedibilità si valuta sui fattori di innesco, non sui danni.
- Prescrizione: raddoppiata per frana e naufragio colposi.
Il primo punto governa tutti gli altri: nelle fattispecie nominate contestare il pericolo è inutile, perché è presunto — e la difesa va concentrata sulle dimensioni del fenomeno, che è verifica tecnica.
Domande frequenti
Che cosa punisce l'art. 426?
«Chiunque cagiona un'inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.» Sono le fattispecie nominate di disastro, cui si affianca l'ipotesi colposa dell'art. 449.
E l'art. 434?
«Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene.»
Il pericolo va sempre provato?
No, ed è la distinzione che governa questi processi. Per l'evento di frana, nella fattispecie dolosa dell'art. 426 e in quella colposa dell'art. 449, non è necessario verificare il concreto ed effettivo pericolo per la pubblica incolumità, essendo tale pericolo presunto dalla legge e non dovendo essere specificamente provato.
E per il disastro innominato?
Lì il pericolo va accertato. Per la configurabilità del disastro innominato colposo — artt. 449 e 434 — è necessaria una concreta situazione di pericolo per la pubblica incolumità, nel senso della ricorrenza di un giudizio di probabilità relativo all'attitudine di un certo fatto a ledere o mettere in pericolo un numero non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie determinate.
Che cosa è «frana» ai fini penali?
Un fenomeno di proporzioni ragguardevoli per vastità e difficoltà di contenimento. Non costituisce frana — né inondazione — qualsiasi allagamento o smottamento: il fenomeno deve in ogni caso assumere quelle proporzioni. Non è sufficiente il verificarsi di un mero smottamento.
E «inondazione»?
Un disastro cagionato dall'elemento liquido, di vaste dimensioni per entità ed estensione, con carattere della prorompente diffusione e diffusibilità, coinvolgente un numero indeterminato di persone o tutta una popolazione locale. Anche se la vastità del disastro fa normalmente sorgere la pubblica commozione, tale elemento non è richiesto dalla legge.
Che cos'è una «costruzione» ai fini dell'art. 434?
Qualsiasi manufatto tridimensionale, anche diverso da un edificio, che comporti una ben definita occupazione del terreno e dello spazio aereo e che, per la sua natura e per le ripercussioni assegnate alla sua caduta, sia atto a determinare conseguenze tali da minacciare la vita o l'incolumità fisica di una cerchia indeterminata di persone.
Un esempio in cui il reato è stato escluso?
La Cassazione ha escluso che il crollo di un palo della luce possa integrare il delitto previsto dagli artt. 434 e 449: il manufatto non presentava le caratteristiche richieste. Ed è stato escluso anche l'art. 434 nel caso di chi aveva aperto la valvola di una bombola di gas nel proprio appartamento per suicidarsi, determinando il crollo dell'edificio.
Che struttura ha il disastro innominato?
È delitto a consumazione anticipata: la realizzazione del mero pericolo concreto del disastro è idonea a consumare il reato, mentre il verificarsi dell'evento funge da circostanza aggravante. È la struttura tipica delle fattispecie di attentato.
Che funzione ha la clausola di riserva?
L'art. 434 svolge una funzione sussidiario-integrativa rispetto alle figure di pericolo comune mediante violenza — nominate o relativamente innominate — contemplate nelle disposizioni precedenti. I parametri di identificazione dell'«altro disastro» sono due: il criterio di sussidiarietà e il concetto generale e astratto di disastro.
Che cos'è un «disastro» in senso generale?
Il disastro, nominato o innominato che sia, costituisce un evento fortemente connotato sul piano naturalistico e contrassegnato da forza distruttiva di dimensioni assai rilevanti. È la soglia che distingue il disastro dal danno, per quanto grave.
La prescrizione è raddoppiata?
Sì. L'art. 157 sesto comma prevede il raddoppio del termine di prescrizione per i reati di frana colposa — art. 449 in riferimento all'art. 426 — e di naufragio colposo — art. 449 in riferimento all'art. 428. Le questioni di legittimità costituzionale su quel raddoppio sono state dichiarate non fondate.
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