Art. 639: se si può pulire, non è danneggiamento
Il danneggiamento produce una modificazione della cosa che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l'uso; l'imbrattamento produce invece solo un'alterazione temporanea e superficiale, il cui aspetto originario resta facilmente reintegrabile, quale che sia la spesa da sostenere.
L’angolo di questa norma: si può pulire?
La distinzione fra imbrattamento e danneggiamento non passa dalla gravità del gesto né dal costo del ripristino. Passa da una sola domanda: l’aspetto originario è facilmente reintegrabile?
Il reato di danneggiamento dell’art. 635 si distingue da quello di deturpamento o imbrattamento dell’art. 639 in quanto:
- il primo produce una modificazione della cosa altrui che diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l’uso, dando luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell’essenza e della funzionalità della cosa;
- il secondo produce solo un’alterazione temporanea e superficiale della res aliena, il cui aspetto originario è facilmente reintegrabile.
Art. 639 c.p. — deturpamento e imbrattamento di cose altrui
Comma 1 — ipotesi base: deturpamento o imbrattamento di cose mobili o immobili altrui, con oggetto materiale costituito da un qualsiasi bene caratterizzato dalla sola altruità.
Comma 2 — ipotesi con oggetto materiale specifico: immobili, mezzi di trasporto pubblici o privati, beni di interesse storico o artistico.
Comma 5 — procedibilità: d’ufficio per i casi del secondo comma.
Il d.l. 11 aprile 2025 n. 48 ha modificato, con l’art. 24, i commi secondo e terzo: il legislatore ha voluto garantire copertura penale alle ipotesi in cui risulta leso il decoro del patrimonio, sia mobiliare sia immobiliare.
Il bene tutelato è il patrimonio, in relazione sia alle cose mobili che immobili, e la norma tende a evitare una menomazione della situazione patrimoniale del soggetto passivo.
Il rapporto di sussidiarietà con l’art. 635
L’art. 639 si pone in rapporto di sussidiarietà con l’art. 635, punendo tutte le condotte che non giungono sino alla distruzione, al danneggiamento, all’inservibilità della cosa altrui.
| Profilo | Art. 639 | Art. 635 |
|---|---|---|
| Effetto | Alterazione temporanea e superficiale | Modificazione che diminuisce il valore |
| Uso della cosa | Non impedito | Impedito anche parzialmente |
| Ripristino | Aspetto originario facilmente reintegrabile | Intervento su essenza e funzionalità |
| Esempio | Scritte facilmente rimovibili | Sfregio della carrozzeria |
Il costo del ripristino non è il criterio
È il punto che va chiarito subito, perché l’intuizione porta altrove.
Nell’ipotesi dell’art. 639 l’aspetto originario del bene sarà facilmente reintegrabile qualsiasi sia la spesa da affrontare.
Il criterio è quindi la natura dell’intervento necessario:
- pulizia, rimozione, lavaggio — anche costosi — restano nell’art. 639;
- riparazione, sostituzione, ripristino della funzionalità portano all’art. 635.
Ne discende che la difesa non deve dimostrare che il ripristino era economico, ma che consisteva in un’operazione di rimozione superficiale: la documentazione da acquisire riguarda come il bene è stato riportato allo stato originario, non quanto è costato.
Su un caso concreto la Corte ha ritenuto danneggiamento lo sfregio della carrozzeria di un’autovettura: la superficie era stata incisa, non imbrattata.
Le ipotesi del secondo comma sono aggravanti
La qualificazione ha conseguenze rilevanti, ed è stata affermata in termini precisi.
Le ipotesi del secondo comma costituiscono circostanze aggravanti del delitto del primo comma, in quanto a quest’ultimo rinviano per la descrizione della condotta, limitandosi a integrarla e puntualizzarla attraverso la previsione di un oggetto materiale specifico:
- immobile;
- mezzi di trasporto pubblici o privati;
- bene di interesse storico o artistico.
Nell’ipotesi base l’oggetto è invece un qualsiasi bene mobile caratterizzato dalla sola altruità.
Ne discende che la contestazione dell’aggravante è contestabile autonomamente, e che il suo esito incide sulla procedibilità: la forma semplice è a querela, il secondo comma è d’ufficio.
La strategia difensiva discende dalla procedibilità
Poiché la forma semplice è procedibile a querela, la difesa si concentra su due piani successivi:
Primo — la derubricazione. Contestare la qualificazione come danneggiamento per ricondurre il fatto all’art. 639, e contestare l’aggravante del secondo comma per ricondurlo al primo. Entrambi i passaggi spostano il fatto verso il regime a querela.
Secondo — la remissione. Ottenuta la procedibilità a querela, si apre lo spazio per la definizione mediante remissione, che il regime d’ufficio precludeva.
Vi si aggiunge un profilo di competenza: per il primo comma giudica il giudice di pace; per il secondo, terzo e quarto il tribunale monocratico. Il mutamento della qualificazione incide quindi anche sul giudice e sul rito.
Perché l’imbrattamento resta reato
È la domanda che sorge naturalmente dopo la depenalizzazione del danneggiamento semplice, e la Corte costituzionale vi ha risposto con la sentenza n. 105 del 2025.
Nonostante l’intervenuta abrogazione della fattispecie di danneggiamento semplice, trasformata in torto civile, l’atto di imbrattare un bene altrui — non diversamente qualificato — conserva rilievo penale a seguito di una scelta del legislatore di contrastare fenomeni di diffusa illegalità che si caratterizzano per l’offesa al decoro urbano.
Ciò avuto riguardo all’interesse collettivo a preservare il territorio urbano dal degrado, particolarmente a fronte dell’intensificarsi di fenomeni criminali volti a determinarlo.
Il mutamento di natura del reato
È la conseguenza sistematica più rilevante, e va conosciuta perché incide sull’interpretazione.
Con le integrazioni introdotte, il legislatore ha espresso la volontà di irrigidire il trattamento punitivo di condotte in cui i beni attinti sono plurimi, riconoscendo che il deturpamento o l’imbrattamento:
- non si configura più come una declinazione del delitto di danneggiamento meno grave;
- ma si pone come lesivo dell’interesse generale corrispondente alla concezione del decoro estetico e del rispetto dei beni collettivi;
- assumendo così una peculiare, autonoma e distinta rilevanza penale.
La Corte ha ritenuto che tale aggravamento non sia irragionevole né sproporzionato.
Ne discende un’indicazione interpretativa: il 639 non va più letto come «danneggiamento minore», ma come fattispecie con un bene giuridico proprio — e questo incide sulla valutazione della gravità e sull’applicazione degli istituti che vi si collegano.
I beni culturali
Un profilo che va verificato quando l’oggetto sia un bene di interesse storico o artistico.
Vi è continuità normativa fra l’art. 639 comma secondo, secondo periodo — abrogato dall’art. 5 comma 2 della legge 9 marzo 2022 n. 22, recante disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale — e l’art. 518-duodecies comma secondo.
Ne discende che, per i fatti relativi a beni culturali, la norma applicabile va individuata sulla data e sulla successione fra le due disposizioni.
L’elemento soggettivo e la particolare tenuità
Il reato richiede il dolo generico: coscienza e volontà di deturpare o imbrattare una cosa altrui, con la consapevolezza dell’altruità del bene.
Non è richiesto un fine ulteriore, e non rilevano i moventi: la finalità espressiva, artistica o rivendicativa non incide sulla sussistenza della fattispecie, potendo semmai rilevare sul trattamento sanzionatorio.
Resta praticabile, per l’ipotesi base, la valutazione sulla particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis — istituto che qui non incontra la preclusione affermata per i reati necessariamente abituali, poiché il 639 può essere realizzato anche con una condotta singola.
Va però considerato il mutamento di natura affermato dalla Corte costituzionale: essendo il bene tutelato ricondotto all’interesse generale al decoro, la valutazione sulla tenuità dovrà tenere conto anche del contesto urbano e della pluralità dei beni eventualmente attinti.
Casi pratici
Caso 1 — reversibilità dell’alterazione
Situazione. Contestazione di danneggiamento per scritte apposte su una superficie.
Attività svolta. Verifica della natura dell’intervento necessario al ripristino — rimozione superficiale ovvero ripristino dell’essenza e della funzionalità — indipendentemente dal costo sostenuto.
Esito. Qualificazione esaminata sulla reversibilità dell’alterazione.
Caso 2 — aggravante del secondo comma
Situazione. Contestazione con riferimento a oggetto materiale qualificato.
Attività svolta. Verifica della riconducibilità del bene alle categorie previste — immobile, mezzo di trasporto, bene di interesse storico o artistico — ai fini della procedibilità.
Esito. Regime di procedibilità esaminato sulla sussistenza dell’aggravante.
Caso 3 — definizione mediante remissione
Situazione. Fatto ricondotto all’ipotesi base dopo la derubricazione.
Attività svolta. Valutazione della definizione mediante remissione della querela, resa possibile dal mutamento del regime di procedibilità.
Esito. Percorso definitorio aperto dalla riqualificazione.
Caso 4 — esito sfavorevole
Situazione. Difesa fondata sull’elevato costo sostenuto per il ripristino, invocato a dimostrazione della gravità dell’alterazione.
Attività svolta. Nessuna deduzione sulla natura dell’intervento eseguito.
Esito. L’aspetto originario è facilmente reintegrabile qualsiasi sia la spesa da affrontare. La lezione: il costo non è il criterio, e invocarlo può rafforzare la contestazione più grave anziché indebolirla.
I casi sono resi anonimi e descrivono attività svolte, non risultati promessi: l’esito dipende dagli atti del singolo procedimento.
Dove si costruisce la difesa
- Reversibilità: l’aspetto originario era facilmente reintegrabile?
- Natura dell’intervento: rimozione superficiale o ripristino funzionale?
- Uso della cosa: è stato impedito, anche parzialmente?
- Aggravante: l’oggetto rientra fra quelli del secondo comma?
- Procedibilità: querela per la forma semplice, ufficio per l’aggravata.
- Competenza: giudice di pace per il primo comma, tribunale per gli altri.
- Beni culturali: verificare la successione con l’art. 518-duodecies.
Il primo e il secondo punto vanno affrontati insieme e sono documentali: si risolvono sulla descrizione dell’intervento di ripristino, non su valutazioni di gravità.
Domande frequenti
Che cosa punisce l'art. 639?
Chi deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui. Il bene tutelato è il patrimonio, in relazione sia alle cose mobili sia a quelle immobili, e la norma tende a evitare una menomazione della situazione patrimoniale del soggetto passivo attraverso il deturpamento o l'imbrattamento.
Qual è la differenza con il danneggiamento?
La reversibilità. Il danneggiamento dell'art. 635 produce una modificazione della cosa altrui che diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l'uso; l'art. 639 produce solo un'alterazione temporanea e superficiale della res aliena, il cui aspetto originario è facilmente reintegrabile.
Conta quanto costa ripulire?
No. Nell'ipotesi dell'art. 639 l'aspetto originario del bene sarà facilmente reintegrabile qualsiasi sia la spesa da affrontare. Il criterio è la natura dell'intervento necessario — pulizia contro ripristino dell'essenza e della funzionalità — non il suo costo.
Che rapporto c'è fra le due norme?
Di sussidiarietà. L'art. 639 si pone in rapporto di sussidiarietà con l'art. 635, punendo tutte le condotte che non giungono sino alla distruzione, al danneggiamento, all'inservibilità della cosa altrui.
Le scritte su un muro che reato integrano?
Dipende dalla rimovibilità. Se le scritte sono facilmente rimovibili si configura l'art. 639; se richiedono un intervento ripristinatorio dell'essenza e della funzionalità della cosa, si passa al danneggiamento. La Corte ha invece ritenuto danneggiamento lo sfregio della carrozzeria di un'autovettura.
Che natura hanno le ipotesi del secondo comma?
Sono circostanze aggravanti del delitto del primo comma, in quanto a esso rinviano per la descrizione della condotta, limitandosi a integrarla attraverso la previsione di un oggetto materiale specifico — immobile, mezzi di trasporto pubblici o privati, bene di interesse storico o artistico — che nell'ipotesi base è invece un qualsiasi bene caratterizzato dalla sola altruità.
La procedibilità cambia con l'aggravante?
Sì, ed è il profilo su cui si concentra la difesa. La forma semplice è procedibile a querela; se l'imbrattamento riguarda immobili, mezzi pubblici o beni di interesse storico o artistico, la sanzione è più severa e il reato diventa perseguibile d'ufficio ai sensi del quinto comma.
Che cosa ha cambiato il decreto del 2025?
Il d.l. 11 aprile 2025 n. 48 ha disposto la modifica dei commi secondo e terzo dell'art. 639. Il legislatore ha voluto garantire copertura penale alle ipotesi in cui risulti leso il decoro del patrimonio, sia mobiliare sia immobiliare, introducendo una nuova figura di deturpamento.
La Corte costituzionale si è pronunciata?
Sì. Con la sentenza n. 105 del 2025 ha ritenuto inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Firenze sull'ipotesi base del reato, e ha rilevato che l'aggravamento non è irragionevole né sproporzionato.
Perché l'imbrattamento resta reato se il danneggiamento è depenalizzato?
Per una scelta del legislatore. Nonostante l'intervenuta abrogazione della fattispecie di danneggiamento semplice, trasformata in torto civile, l'atto di imbrattare conserva rilievo penale al fine di contrastare fenomeni di diffusa illegalità che si caratterizzano per l'offesa al decoro urbano, avuto riguardo all'interesse collettivo a preservare il territorio urbano dal degrado.
Qual è oggi la natura del reato?
È cambiata. Il deturpamento o l'imbrattamento non si configura più come una declinazione del delitto di danneggiamento meno grave, ma si pone come lesivo dell'interesse generale corrispondente alla concezione del decoro estetico e del rispetto dei beni collettivi — assumendo così una peculiare, autonoma e distinta rilevanza penale.
Chi è il giudice competente?
Dipende dal comma. Per il primo comma è il giudice di pace, con le aggravanti previste dall'art. 4 del d.lgs. 274 del 2000. Per il secondo, terzo e quarto comma è il tribunale monocratico.
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