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Art. 642: cinque reati in un solo articolo

Avv. Massimo Romano · aggiornato al 09/08/2026

L'articolo è strutturato come norma penale mista e prevede cinque diverse fattispecie che, ove ricorrano gli estremi fattuali, possono concorrere fra loro. La tutela è anticipata rispetto alla truffa, e la fattispecie speciale prevale su quella comune quando la frode si innesta su un rapporto assicurativo.

L’angolo di questa norma: una norma, cinque reati

L’art. 642 è strutturato come una norma penale mista del tutto peculiare: nei suoi commi primo e secondo prevede cinque diverse fattispecie di reato.

E quelle fattispecie, ove ricorrano gli estremi fattuali, possono concorrere fra loro.

Ne discende che una contestazione cumulativa non è necessariamente una duplicazione: va verificato se le condotte descritte siano realmente distinte o se l’accusa abbia frammentato un unico fatto.

Art. 642 c.p. — fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona

Comma 1. «Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione:

  • distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà;
  • falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione;

è punito con la reclusione da uno a cinque anni.»

Comma 2. «Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto:

  • cagiona a se stesso una lesione personale;
  • aggrava le conseguenze della lesione prodotta da un infortunio;
  • denuncia un sinistro non accaduto;
  • distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro.»

Se il colpevole consegue l’intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte.

Le disposizioni si applicano anche se il fatto è commesso all’estero, in danno di un assicuratore italiano che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato.

Le cinque fattispecie

#CondottaComma
1Danneggiamento dei beni assicuratiPrimo
2Falsificazione o alterazione della polizzaPrimo
3Mutilazione fraudolenta della propria personaSecondo
4Denuncia di sinistro non avvenutoSecondo
5Falsificazione della documentazione relativa al sinistroSecondo

La distinzione fra la seconda e la quinta merita attenzione: la falsificazione può riguardare la polizza — documento del rapporto assicurativo — oppure la documentazione del sinistro, e sono condotte diverse, collocate in commi diversi.

Che cosa verificare quando le contestazioni sono plurime

Poiché le condotte possono concorrere, la difesa deve stabilire se si tratti di fatti realmente distinti.

Le domande da porre agli atti:

  • vi è stato un danneggiamento del bene, oppure solo la denuncia di un sinistro mai avvenuto?
  • la documentazione falsificata riguarda la stipulazione della polizza o la gestione del sinistro?
  • la lesione è stata autoprodotta, o si tratta dell’aggravamento delle conseguenze di un infortunio reale?
  • gli elementi di prova sono stati alterati o precostituiti? La norma distingue le due ipotesi.

Se le condotte sono effettivamente distinte, il concorso è legittimo e il lavoro si sposta sulla continuazione ex art. 81, valutando l’unicità del disegno criminoso.

Se invece l’accusa ha frammentato un fatto unitario — la stessa denuncia descritta come denuncia falsa e come precostituzione di prova — la duplicazione va contestata.

La prevalenza sulla truffa

È la qualificazione che decide la cornice edittale, e opera in senso favorevole rispetto alla truffa aggravata.

Integra il reato dell’art. 642, e non quello di truffa aggravata, la richiesta di risarcimento del danno avanzata mediante presentazione di false denunce di sinistro stradale e falsa documentazione medica a una società assicuratrice.

Nel caso deciso la società era in liquidazione e la pratica era stata poi evasa dal Fondo di garanzia per le vittime della strada: la circostanza non ha modificato la qualificazione.

La ragione sistematica. Il legislatore ha inteso prevedere una tutela speciale e in qualche modo «rafforzata» a protezione del mercato delle assicurazioni, predisponendo una tutela anticipata nel caso in cui l’azione fraudolenta tipica del reato di truffa si innesti su un rapporto assicurativo.

L’anticipazione della tutela

La struttura ha una conseguenza pratica rilevante.

Il reato si consuma con la condotta diretta al fine indicato: non occorre che l’indennizzo sia stato ottenuto.

Se il colpevole consegue l’intento la pena è aumentata: il conseguimento è quindi circostanza aggravante, non elemento costitutivo.

Ne discende che la difesa fondata sul mancato pagamento dell’indennizzo non esclude il reato — ma esclude l’aggravante, e va comunque spesa su quel piano.

L’aggravante del danno di rilevante gravità nel tentativo

Un profilo che opera in senso sfavorevole e va anticipato.

L’aggravante di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità — art. 61 n. 7 — può ritenersi sussistente anche nel caso di delitto tentato, qualora il giudice abbia accertato che il danno patrimoniale sarebbe stato di rilevante gravità se il reato fosse stato portato a compimento.

Il principio è stato affermato proprio con riferimento al tentativo di fraudolenta distruzione della cosa propria ex art. 642.

Ne discende che l’argomento «l’assicurazione non ha pagato» non blocca l’aggravante: la valutazione si compie sull’entità dell’indennizzo richiesto, non su quello percepito.

Chi può proporre querela

Il reato è procedibile a querela di parte, e la legittimazione può spettare a più soggetti.

In tema di denuncia di sinistro non accaduto, il diritto di querela spetta:

  • sia alla compagnia assicuratrice che gestisce il sinistro;
  • sia a quella debitrice;

perché entrambe, in quanto parti direttamente coinvolte — seppur con ruoli diversi — nella richiesta di risarcimento, hanno interesse alla corretta gestione del sinistro e a non vedere depauperato il proprio patrimonio da false denunce.

Ne discende una verifica sulla tempestività: il termine decorre per ciascun soggetto legittimato dal momento della rispettiva conoscenza del fatto, e la tardività va valutata rispetto a chi ha proposto la querela.

E ne discende, sul piano della definizione, che la remissione dev’essere ottenuta da tutti i querelanti.

La posizione dell’ente

Il reato di frode assicurativa rileva nell’ambito delle attività d’impresa — carrozzerie, studi medico-legali, agenzie di infortunistica — e la posizione degli enti coinvolti va esaminata autonomamente.

Quando la condotta sia posta in essere nell’interesse o a vantaggio di un ente, va verificata l’applicabilità della disciplina del d.lgs. 231/2001 rispetto ai reati presupposto eventualmente configurabili, e l’idoneità del modello.

Il rapporto con il falso e con la simulazione di reato

Le contestazioni in questa materia sono quasi sempre plurime, e il rapporto con le fattispecie di falso va verificato.

Quando la documentazione falsificata sia costituita da certificazione medica proveniente da un esercente un servizio di pubblica necessità, viene in rilievo l’art. 481; se si tratta di atto pubblico, gli artt. 476 e seguenti. La verifica riguarda la natura del documento e la qualifica di chi lo ha formato.

E quando alla denuncia all’assicurazione si accompagni una denuncia all’autorità relativa a un fatto mai avvenuto, può ricorrere la simulazione di reato dell’art. 367 — fattispecie che tutela l’amministrazione della giustizia, e che concorre con l’art. 642 per la diversa oggettività giuridica.

Ne discende che, nelle contestazioni cumulative, la difesa deve verificare separatamente gli elementi di ciascuna fattispecie: la mancanza di un requisito del falso non incide sulla frode assicurativa, e viceversa.

Casi pratici

Caso 1 — qualificazione

Situazione. Contestazione di truffa aggravata per richiesta di risarcimento fondata su documentazione mendace.

Attività svolta. Verifica dell’innesto della condotta fraudolenta su un rapporto assicurativo, ai fini della prevalenza della fattispecie speciale dell’art. 642.

Esito. Qualificazione esaminata sulla natura del rapporto anziché sulla struttura della condotta.

Caso 2 — pluralità di condotte

Situazione. Contestazione cumulativa di più ipotesi dell’art. 642.

Attività svolta. Verifica della distinzione fattuale fra le condotte contestate e, in caso di effettiva pluralità, deduzione dell’unicità del disegno criminoso ai sensi dell’art. 81.

Esito. Rapporto fra le contestazioni esaminato sulla realtà dei fatti descritti.

Caso 3 — legittimazione e tempestività

Situazione. Querela proposta da una sola delle compagnie coinvolte.

Attività svolta. Verifica della legittimazione del querelante e della decorrenza del termine rispetto alla sua conoscenza del fatto.

Esito. Tempestività esaminata rispetto al soggetto che ha proposto l’atto.

Caso 4 — esito sfavorevole

Situazione. Difesa fondata sul mancato pagamento dell’indennizzo da parte della compagnia.

Attività svolta. Nessuna deduzione sulla struttura del reato né sull’entità dell’indennizzo richiesto.

Esito. Il conseguimento dell’intento è circostanza aggravante, non elemento costitutivo, e l’aggravante del danno rilevante opera anche nel tentativo. La lezione: il mancato pagamento esclude l’aggravante del conseguimento, non il reato.

I casi sono resi anonimi e descrivono attività svolte, non risultati promessi: l’esito dipende dagli atti del singolo procedimento.

Dove si costruisce la difesa

  1. Qualificazione: 642 o truffa? La specialità opera sul rapporto assicurativo.
  2. Condotte: quante, e realmente distinte? Possono concorrere.
  3. Comma: la falsificazione riguarda la polizza o la documentazione del sinistro?
  4. Conseguimento: se manca, cade l’aggravante, non il reato.
  5. Danno rilevante: valutato sull’indennizzo richiesto, anche nel tentativo.
  6. Querela: tempestiva rispetto a ciascun soggetto legittimato.
  7. Remissione: dev’essere ottenuta da tutti i querelanti.

Il secondo punto è quello che incide di più sulla pena, e si risolve leggendo il capo di imputazione accanto agli atti: la frammentazione di un fatto unitario in più contestazioni è l’errore più frequente in questa materia.

Domande frequenti

Che cosa punisce l'art. 642?

Chi, al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di un'assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto assicurativo: distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà; ovvero falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione. Pena: reclusione da uno a cinque anni.

E il secondo comma?

Alla stessa pena soggiace chi, al fine predetto: cagiona a se stesso una lesione personale; aggrava le conseguenze della lesione prodotta da un infortunio; denuncia un sinistro non accaduto; ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro.

Quante fattispecie contiene?

Cinque. L'articolo è strutturato come norma penale mista del tutto peculiare: nel primo comma il danneggiamento dei beni assicurati e la falsificazione o alterazione della polizza; nel secondo la mutilazione fraudolenta, la denuncia di sinistro non avvenuto e la falsificazione della documentazione relativa al sinistro.

Le condotte possono concorrere?

Sì. Le cinque condotte illecite descritte nell'art. 642, ove ricorrano gli estremi fattuali, possono concorrere fra loro. Non si tratta quindi di modalità alternative della stessa fattispecie, e la contestazione cumulativa non è necessariamente una duplicazione.

Che rapporto c'è con la truffa?

L'art. 642 prevale. Integra il reato dell'art. 642, e non quello di truffa aggravata, la richiesta di risarcimento avanzata mediante presentazione di false denunce di sinistro stradale e falsa documentazione medica — nel caso deciso, a una società assicuratrice in liquidazione, poi evasa dal Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Perché esiste una norma speciale?

Il legislatore ha inteso prevedere una tutela speciale e in qualche modo «rafforzata» a protezione del mercato delle assicurazioni, predisponendo una tutela anticipata nel caso in cui l'azione fraudolenta tipica della truffa si innesti su un rapporto assicurativo.

Serve che l'indennizzo sia ottenuto?

No, ed è la conseguenza dell'anticipazione. Il reato si consuma con la condotta diretta al fine indicato. Se il colpevole consegue l'intento la pena è aumentata: il conseguimento è quindi circostanza aggravante, non elemento costitutivo.

Il reato è procedibile a querela?

Sì: si procede a querela di parte. È il profilo su cui si concentra la difesa, perché apre lo spazio per la definizione mediante remissione.

Chi può proporre la querela?

Nel caso di denuncia di sinistro non accaduto, il diritto spetta sia alla compagnia assicuratrice che gestisce il sinistro sia a quella debitrice: entrambe, in quanto parti direttamente coinvolte seppur con ruoli diversi nella richiesta di risarcimento, hanno interesse alla corretta gestione del sinistro e a non vedere depauperato il proprio patrimonio da false denunce.

Vale anche per fatti commessi all'estero?

Sì. Le disposizioni si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato.

L'aggravante del danno rilevante opera anche nel tentativo?

Sì. L'aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità ex art. 61 n. 7 può ritenersi sussistente anche nel caso di delitto tentato, qualora il giudice abbia accertato che il danno sarebbe stato di rilevante gravità se il reato fosse stato portato a compimento.

Su che cosa si imposta la difesa?

Su tre verifiche. La qualificazione: 642 o truffa? Il numero delle condotte contestate, perché possono concorrere. E la querela: tempestiva, e proposta da soggetto legittimato — che può essere più d'uno.

Guide correlate

Avv. Massimo Romano — penalista cassazionista, Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553, patrocinante in Cassazione dal 23 ottobre 2015.