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Art. 644: due usure, due modi di difendersi

Avv. Massimo Romano · aggiornato al 09/08/2026

L'articolo distingue l'usura presunta, che ricorre quando si eccede il tasso soglia, e l'usura in concreto, che ricorre in caso di abuso dello stato di difficoltà della vittima. Nella prima l'accertamento è aritmetico, nella seconda rimesso alla valutazione del giudice.

L’angolo di questa norma: due reati, due difese

L’art. 644 distingue due fattispecie di usura, e la differenza non è di grado: cambia che cosa va accertato e chi lo accerta.

  • l’usura presunta ricorre quando si eccede la soglia d’usura;
  • l’usura in concreto ricorre invece nel caso di abuso dello stato di difficoltà della vittima, quale strumento di lucro indebito attraverso la sproporzione delle prestazioni.

Ne discende che il reato può sussistere anche quando il tasso soglia non è stato superato — ed è il punto che sorprende chi si difende su un calcolo.

Le due fattispecie a confronto

ProfiloUsura presuntaUsura in concreto
PresuppostoSuperamento del tasso sogliaDifficoltà economica o finanziaria della vittima
InteressiOltre la sogliaAnche sotto la soglia
AccertamentoAritmetico, su decreto ministerialeDiscrezionale, rimesso al giudice
ParametroTasso soglia ex art. 2 L. 108/1996Tasso medio per operazioni similari
DifesaSul calcoloSulla sproporzione e sullo stato di difficoltà

Il delitto si configura non solo quando gli interessi pattuiti sono superiori al tasso soglia, ma anche quando l’agente ottiene da persone in difficoltà economica o finanziaria vantaggi sproporzionati rispetto all’opera prestata.

L’usura in concreto: i due requisiti

Perché sia integrata la cosiddetta usura soggettiva occorre che:

  1. il soggetto passivo versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria;
  2. gli interessi pattuiti — pur se inferiori al tasso soglia usurario ex lege — e i vantaggi e i compensi risultino, avuto riguardo alle «concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari», comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione.

Trattasi di elementi il cui accertamento in concreto — diversamente dai casi di usura presunta — è rimesso alla discrezionalità del giudice.

Come si contesta la sproporzione

Poiché la valutazione è comparativa, la difesa si costruisce fornendo il termine di paragone.

Il giudice effettua una comparazione fra i vantaggi effettivamente conseguiti e quelli ordinariamente correlati all’effettuazione delle prestazioni erogate.

Ne discende che vanno documentati:

  • il tasso medio praticato per operazioni similari nel medesimo periodo;
  • i rischi effettivamente assunti dal creditore;
  • le garanzie prestate, o la loro assenza;
  • la durata e le condizioni di restituzione;
  • gli oneri sostenuti per l’erogazione.

E sul primo requisito — lo stato di difficoltà — la verifica riguarda la situazione del soggetto passivo al momento della pattuizione: patrimonio, accesso al credito bancario, altre fonti disponibili.

Va segnalato che l’usura in concreto ha una funzione precisa: sanzionare lo sfruttamento attraverso l’induzione all’accettazione di condizioni sproporzionate rispetto a quelle del libero mercato. Dimostrare che le condizioni erano allineate al mercato per operazioni analoghe è quindi la deduzione centrale.

Il calcolo del tasso soglia

Per l’usura presunta l’accertamento è aritmetico, ma richiede tre passaggi che vanno controllati.

Il decreto vigente. Il giudice è tenuto ad accertare motivatamente la natura usuraria degli interessi mediante specifico riferimento ai valori determinati dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze vigente all’epoca della pattuizione, da aumentare della metà per raggiungere il tasso soglia ai sensi dell’art. 2 della legge 108 del 1996.

La categoria di riferimento. In caso di dubbio circa la riconducibilità di un contenuto contrattuale a una delle categorie identificate con decreto ministeriale, il giudice deve individuare i profili di omogeneità fra le categorie ministeriali e il rapporto in causa, valutando:

  • la natura del prestito;
  • i rischi assunti dai creditori;
  • la corresponsione annuale di interessi convenzionali;
  • il pagamento della quota capitale per intero;
  • la dazione di garanzie personali.

Gli oneri da computare. Nella determinazione del tasso occorre tener conto — ove il rapporto finanziario rilevante sia con un istituto di credito — di tutti gli oneri imposti all’utente in connessione con l’utilizzazione del credito.

La decurtazione in sede di erogazione

È il profilo tecnico più recente, e opera in senso sfavorevole a chi eroga.

La Cassazione ha cassato la sentenza che, ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia, aveva dato esclusiva rilevanza alla somma quietanzata nella sua integralità, senza considerare l’incontestata decurtazione applicata in sede di erogazione in ragione di spese e oneri ulteriori.

Ne discende un’indicazione operativa: il tasso effettivo va calcolato sulla somma realmente erogata, non su quella nominale.

Se il finanziato ha ricevuto meno di quanto risulta dalla quietanza — perché spese, commissioni o oneri sono stati trattenuti all’origine — il tasso effettivo è più alto di quello dichiarato, e il superamento della soglia va ricalcolato.

È verifica che apre uno spazio sia in accusa sia in difesa, secondo la posizione: chi contesta l’usura vi trova un argomento, chi vi si difende deve anticiparlo.

Quando la sproporzione parla da sola

Un caso mostra come il rigore del calcolo possa cedere davanti all’evidenza.

La Cassazione ha ritenuto immune da censure la decisione di condanna basata sulle dichiarazioni della persona offesa, che aveva sostenuto di aver corrisposto — a fronte dei prestiti ricevuti — interessi in misura del 10% mensile, senza che risultasse precisato quale fosse al momento il tasso soglia dell’usura e quali fossero i tempi concordati per la restituzione.

Ne discende che, quando la misura degli interessi sia manifestamente sproporzionata, la mancata individuazione puntuale della soglia non impedisce l’affermazione di responsabilità. La difesa fondata sull’incompletezza del calcolo funziona per gli scostamenti marginali, non per quelli macroscopici.

L’aggravante delle attività protette

Il quinto comma n. 4 prevede un’aggravante speciale quando la persona offesa eserciti una attività imprenditoriale, professionale o artigianale.

La sua configurabilità è più ampia di quanto sembri.

L’aggravante è configurabile per il solo fatto che la persona offesa eserciti una delle attività protette, a nulla rilevando che il finanziamento corrisposto dietro promessa o dazione di interessi usurari non abbia alcuna attinenza con le predette attività.

Il caso: il soggetto passivo esercitava attività d’impresa, ma il finanziamento ricevuto era stato impiegato per l’acquisto di un immobile non direttamente impiegato nell’attività. L’aggravante è stata ritenuta sussistente.

Ne discende che l’argomento «il prestito era per ragioni personali» non esclude l’aggravante: rileva la qualità del soggetto passivo, non la destinazione della somma.

La prescrizione

L’art. 644-ter detta una disciplina propria: la prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell’ultima riscossione sia degli interessi sia del capitale.

È regola che allunga sensibilmente i termini nei rapporti protratti, e va verificata prima di spendere l’argomento della prescrizione — che in questa materia raramente è risolutivo.

Casi pratici

Caso 1 — categoria di riferimento

Situazione. Contestazione di usura presunta relativa a un’operazione di finanziamento atipica.

Attività svolta. Individuazione dei profili di omogeneità fra le categorie ministeriali e il rapporto in causa, con esame di natura del prestito, rischi assunti e garanzie prestate.

Esito. Tasso soglia applicabile verificato sulla categoria pertinente.

Caso 2 — oneri e decurtazione

Situazione. Divergenza fra somma quietanzata e somma effettivamente erogata.

Attività svolta. Ricostruzione degli oneri trattenuti in sede di erogazione e ricalcolo del tasso effettivo sulla somma realmente percepita.

Esito. Superamento della soglia esaminato sull’erogazione effettiva anziché sul valore nominale.

Caso 3 — usura in concreto

Situazione. Interessi inferiori alla soglia contestati ai sensi del terzo comma.

Attività svolta. Documentazione del tasso medio praticato per operazioni similari nel periodo e dei rischi assunti, ai fini della verifica della sproporzione.

Esito. Comparazione fondata su elementi di mercato anziché su valutazione astratta.

Caso 4 — esito sfavorevole

Situazione. Difesa fondata sulla circostanza che il finanziamento era stato impiegato per finalità estranee all’attività d’impresa della persona offesa.

Attività svolta. Nessuna deduzione sulla qualità del soggetto passivo.

Esito. L’aggravante è configurabile per il solo fatto che la persona offesa eserciti una delle attività protette. La lezione: rileva la qualità del soggetto, non la destinazione della somma.

I casi sono resi anonimi e descrivono attività svolte, non risultati promessi: l’esito dipende dagli atti del singolo procedimento.

Usura bancaria: tassi soglia e clausole

L’usura nei rapporti bancari opera con la stessa struttura del 644 c.p., ma il terreno di prova è diverso: si tratta quasi sempre di usura presunta (superamento del tasso soglia) su contratti standardizzati.

I profili più frequenti nei procedimenti per usura bancaria:

Interessi anatocistici: la capitalizzazione trimestrale degli interessi può portare il TEG (Tasso Effettivo Globale) al di sopra della soglia. La Banca d’Italia ha aggiornato le istruzioni di calcolo più volte; la versione applicabile al momento del contratto è decisiva.

Commissioni: le commissioni di massimo scoperto, le spese di tenuta conto, i costi assicurativi abbinati devono essere inclusi nel calcolo del TEG. I contratti che non le dichiarano trasparentemente possono nascondere un tasso effettivo superiore alla soglia.

Interessi di mora: la Cassazione ha avuto orientamenti oscillanti sull’inclusione degli interessi di mora nel calcolo ai fini della soglia usuraria. La questione rimane giurisprudenzialmente instabile.

La difesa dell’istituto bancario lavora sul metodo di calcolo: il TEG va calcolato seguendo le istruzioni della Banca d’Italia vigenti al momento del contratto, non quelle successive. Un ricalcolo con istruzioni diverse da quelle vigenti non è probante.

Dove si costruisce la difesa

  1. Fattispecie: presunta o in concreto? Cambia l’oggetto della prova.
  2. Decreto: quello vigente all’epoca della pattuizione, aumentato della metà.
  3. Categoria: i profili di omogeneità con il rapporto in causa.
  4. Oneri: computati tutti, decurtazioni all’erogazione comprese.
  5. Stato di difficoltà: sussisteva al momento della pattuizione?
  6. Sproporzione: rispetto al tasso medio per operazioni similari.
  7. Aggravante n. 4: dipende dalla qualità del soggetto passivo.

Il primo punto orienta tutto: contro l’usura presunta si lavora sul calcolo, contro quella in concreto sul confronto con il mercato. Sono due difese diverse, e confonderle significa spendere argomenti nel posto sbagliato.

Domande frequenti

Quante fattispecie di usura esistono?

Due. L'usura presunta, che ricorre quando si eccede la soglia d'usura; e l'usura in concreto — o soggettiva — che ricorre nel caso di abuso dello stato di difficoltà della vittima, quale strumento di lucro indebito attraverso la sproporzione delle prestazioni.

Il reato può sussistere anche sotto il tasso soglia?

Sì. Il delitto si configura non solo quando gli interessi superano il tasso soglia, ma anche quando l'agente ottiene da persone in difficoltà economica o finanziaria vantaggi sproporzionati rispetto all'opera prestata. È il terzo comma dell'art. 644.

Che cosa serve per l'usura in concreto?

Due requisiti cumulativi. Che il soggetto passivo versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria; e che gli interessi pattuiti — pur se inferiori al tasso soglia — e i vantaggi risultino, avuto riguardo alle «concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari», comunque sproporzionati rispetto alla prestazione.

Come si valuta la sproporzione?

Il giudice effettua una comparazione fra i vantaggi effettivamente conseguiti e quelli ordinariamente correlati all'effettuazione delle prestazioni erogate. L'accertamento — diversamente dai casi di usura presunta — è rimesso alla discrezionalità del giudice.

Che finalità ha l'usura in concreto?

Sanzionare condotte di sfruttamento delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria della vittima, attraverso l'induzione all'accettazione di condizioni contrattuali sproporzionate rispetto a quelle che caratterizzano il libero mercato.

Come si calcola il tasso soglia?

Il giudice è tenuto ad accertare motivatamente la natura usuraria degli interessi mediante specifico riferimento ai valori determinati dal decreto del Ministero dell'Economia vigente all'epoca della pattuizione, da aumentare della metà per raggiungere il tasso soglia ai sensi dell'art. 2 della legge 108 del 1996.

Quali oneri entrano nel calcolo?

Tutti. Nella determinazione del tasso di interesse occorre tener conto — ove il rapporto sia con un istituto di credito — di tutti gli oneri imposti all'utente in connessione con l'utilizzazione del credito. E la Cassazione ha censurato la decisione che aveva dato rilevanza alla sola somma quietanzata nella sua integralità, senza considerare la decurtazione applicata in sede di erogazione per spese e oneri.

Come si individua la categoria di riferimento?

In caso di dubbio circa la riconducibilità del contratto a una delle categorie identificate con decreto ministeriale, il giudice è tenuto a individuare i profili di omogeneità fra le categorie ministeriali e il rapporto in causa — valutando natura del prestito, rischi assunti dai creditori, corresponsione annuale di interessi, pagamento della quota capitale, garanzie personali prestate.

Basta la dichiarazione della persona offesa?

La Cassazione ha ritenuto immune da censure una condanna basata sulle dichiarazioni della persona offesa che aveva riferito di aver corrisposto interessi del 10% mensile, senza che risultasse precisato quale fosse al momento il tasso soglia né i tempi concordati per la restituzione. La sproporzione era di per sé evidente.

Che cos'è l'aggravante del n. 4?

L'aggravante speciale del quinto comma n. 4 ricorre quando la persona offesa esercita una attività imprenditoriale, professionale o artigianale. È configurabile per il solo fatto che eserciti una delle attività protette, a nulla rilevando che il finanziamento non abbia alcuna attinenza con esse.

Un esempio di quell'aggravante?

È stata ritenuta sussistente nel caso di soggetto passivo che esercitava attività d'impresa ma aveva impiegato il finanziamento per l'acquisto di un immobile non direttamente impiegato nell'attività. L'aggravante è configurabile in tutti i casi in cui la somma presa in prestito sia destinata a un'attività protetta.

Su che cosa si imposta la difesa?

Su due percorsi distinti. Per l'usura presunta: verifica del decreto ministeriale vigente, della categoria di riferimento e del computo di tutti gli oneri, decurtazioni comprese. Per l'usura in concreto: contestazione dello stato di difficoltà e della sproporzione rispetto al tasso medio per operazioni similari.

Domande di approfondimento

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Avv. Massimo Romano — penalista cassazionista, Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553, patrocinante in Cassazione dal 23 ottobre 2015.