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Reati fra congiunti: quando il legame non protegge

Avv. Massimo Romano · aggiornato al 09/08/2026

La causa di non punibilità dell'art. 649 concerne esclusivamente i delitti contro il patrimonio e ha natura eccezionale, che ne preclude l'applicazione analogica. Per i reati contro la persona il rapporto familiare non produce quell'effetto, e per il sequestro comporta la procedibilità d'ufficio.

L’angolo di questa materia: il legame non protegge sempre

Nel senso comune, i reati commessi «in famiglia» godono di un trattamento più mite. È vero solo entro un perimetro preciso — e fuori da quello il rapporto familiare produce l’effetto opposto.

La previsione dell’art. 649 concerne esclusivamente i delitti contro il patrimonio e ha una natura eccezionale che ne preclude l’applicazione in via analogica.

Per i reati contro la persona il legame familiare non esclude la punibilità — e in alcuni casi, come il sequestro di persona, comporta la procedibilità d’ufficio.

Art. 649 c.p. — non punibilità per fatti commessi a danno di congiunti

«Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:

  1. del coniuge non legalmente separato;

    1-bis) della parte dell’unione civile fra persone dello stesso sesso;

  2. di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell’adottante o dell’adottato;

  3. di un fratello o di una sorella che con lui convivano.»

Il richiamo è al titolo XIII — i delitti contro il patrimonio — in cui rientrano fra gli altri il furto e l’appropriazione indebita.

Restano sempre punibili, anche in danno dei congiunti indicati, i reati consumati di estorsione, rapina e sequestro di persona a scopo di estorsione.

La natura della causa di non punibilità

La qualificazione ha conseguenze pratiche, e l’orientamento prevalente — adottato anche dalla Cassazione — è netto.

Si tratta di una causa di non punibilità personale in senso stretto, la quale non è volta:

  • né a elidere l’antigiuridicità del fatto commesso;
  • né a incidere sull’elemento soggettivo in qualità di scusante;

bensì a escludere la punibilità dell’autore solamente in forza delle sue condizioni personali.

Ne discendono due conseguenze. Il fatto resta illecito, con tutto ciò che comporta sul piano civilistico e su quello del concorso: chi non abbia la qualità personale richiesta risponde. E la causa non si estende ai concorrenti estranei al rapporto familiare.

Le categorie sono tassative, e una richiede la convivenza

L’elenco del primo comma va verificato alla lettera, perché la natura eccezionale della norma esclude ogni estensione.

RapportoCondizione
ConiugeNon legalmente separato
Parte dell’unione civileNessuna ulteriore
Ascendente, discendente, affine in linea rettaNessuna ulteriore
Adottante, adottatoNessuna ulteriore
Fratello o sorellaConvivenza

Due verifiche ricorrenti:

  • la separazione legale fa venir meno l’esimente per il coniuge — e la sua data va accertata rispetto a quella del fatto;
  • per fratelli e sorelle la convivenza è requisito costitutivo, non circostanza: va documentata alla data del fatto, non in astratto.

Il convivente more uxorio non compare nell’elenco, e la natura eccezionale della norma preclude l’estensione analogica.

La natura plurioffensiva esclude l’esimente

È il limite meno intuitivo, e opera anche su fatti che sembrano patrimoniali.

Non è applicabile l’esimente per fatti commessi in danno di congiunti al delitto di indebito utilizzo di una carta di credito, nell’ipotesi in cui la condotta sia stata posta in essere da un familiare del titolare — nel caso deciso, il figlio.

La ragione: la natura plurioffensiva del reato, la cui dimensione lesiva trascende il mero patrimonio individuale per estendersi, in modo più o meno diretto, a valori riconducibili all’ambito dell’ordine pubblico, economico e della fede pubblica.

Ne discende un criterio di verifica generale: non basta che il fatto abbia un contenuto patrimoniale. Occorre che il reato sia collocato nel titolo XIII e che la sua offesa non trascenda il patrimonio individuale.

L’art. 605 e il regime opposto

Sul versante dei reati contro la persona, il rapporto familiare produce l’effetto contrario.

L’art. 605 punisce la privazione della libertà personale per una durata di tempo apprezzabile, e costituisce ipotesi di reato permanente.

Il sesto comma, aggiunto dall’art. 2 comma 1 lettera d) del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 — la riforma Cartabia — prevede la procedibilità d’ufficio, e non a querela, quando il fatto è commesso in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge.

La questione di costituzionalità, e come si è chiusa

Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Grosseto aveva sollevato questione di legittimità in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, nella parte in cui la norma non prevede la punibilità a querela quando il fatto è commesso in danno del coniuge, ovvero — in via subordinata — del coniuge non più convivente.

Il termine di paragone invocato era il delitto di lesioni personali volontarie aggravato ai sensi dell’art. 577 comma primo, per il quale la riforma ha invece esteso la procedibilità a querela.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 9 del 2025, ha dichiarato la questione non fondata: non è manifestamente irragionevole, né viola le indicazioni della legge delega, la scelta di mantenere la procedibilità d’ufficio del sequestro di persona commesso in danno del coniuge.

La Cassazione aveva già ritenuto la questione manifestamente infondata, trattandosi di scelta espressiva dell’ampia discrezionalità attribuita al legislatore delegato nel selezionare i reati contro la persona puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni — né foriera di disparità di trattamento, stante il differente grado di disvalore delle fattispecie.

Ne discende che, allo stato, l’argomento è chiuso: nelle contestazioni per sequestro in ambito familiare la strada della querela non è praticabile, e la difesa va costruita sugli elementi della fattispecie.

Il confronto fra i due regimi

ReatoRapporto familiareEffetto
Furto, appropriazione indebita, danneggiamentoConiuge, ascendente, discendenteNon punibilità ex art. 649
Estorsione, rapina, sequestro a scopo di estorsioneQualsiasiSempre punibili
Indebito utilizzo di carta di creditoFamiliarePunibile: natura plurioffensiva
Sequestro di personaAscendente, discendente, coniugeProcedibilità d’ufficio
Lesioni volontarie aggravate ex art. 577ConiugeProcedibilità a querela

Le ultime due righe mostrano la scelta del legislatore che la Corte ha ritenuto legittima: reati contro la persona con disvalore diverso ricevono regimi di procedibilità diversi, anche quando il rapporto familiare è il medesimo.

Il secondo comma: dalla non punibilità alla querela

L’art. 649 non prevede soltanto la non punibilità. Il secondo comma dispone che, per i medesimi fatti commessi in danno di altri congiunti — coniuge legalmente separato, fratello o sorella non conviventi, zio o nipote, affine di secondo grado conviventi — il reato sia punibile a querela della persona offesa.

È quindi un sistema a due gradini: non punibilità per i rapporti più stretti, procedibilità a querela per quelli più distanti.

Ne discende una verifica che va compiuta anche quando l’esimente non operi: il rapporto potrebbe comunque comportare il passaggio dalla procedibilità d’ufficio a quella a querela, con tutto ciò che ne consegue in termini di definizione mediante remissione.

E resta l’esclusione generale: estorsione, rapina e sequestro a scopo di estorsione sono sempre procedibili d’ufficio, quale che sia il rapporto.

Casi pratici

Caso 1 — titolo del reato contestato

Situazione. Contestazione per fatto commesso in danno di un congiunto, invocata l’esimente dell’art. 649.

Attività svolta. Verifica della collocazione del reato nel titolo XIII e dell’assenza di profili plurioffensivi che ne facciano trascendere l’offesa dal patrimonio individuale.

Esito. Applicabilità dell’esimente esaminata sulla natura dell’offesa anziché sul contenuto patrimoniale del fatto.

Caso 2 — requisito della convivenza

Situazione. Fatto commesso in danno di un fratello.

Attività svolta. Documentazione della convivenza alla data del fatto, requisito costitutivo per l’operatività dell’esimente rispetto ai fratelli e alle sorelle.

Esito. Presupposto verificato sulla situazione esistente al momento della condotta.

Caso 3 — posizione del concorrente

Situazione. Fatto commesso in concorso fra un congiunto e un estraneo.

Attività svolta. Deduzione della natura personale della causa di non punibilità, che opera in forza delle condizioni personali dell’autore e non si estende ai concorrenti.

Esito. Posizioni esaminate separatamente secondo la qualità di ciascuno.

Caso 4 — esito sfavorevole

Situazione. Difesa fondata sull’esimente in un procedimento per sequestro di persona in ambito familiare.

Attività svolta. Nessuna deduzione sugli elementi della fattispecie.

Esito. L’art. 649 concerne esclusivamente i delitti contro il patrimonio, e per il sequestro in danno del coniuge la Corte costituzionale ha confermato la procedibilità d’ufficio. La lezione: il rapporto familiare non produce lo stesso effetto su tutti i titoli di reato.

I casi sono resi anonimi e descrivono attività svolte, non risultati promessi: l’esito dipende dagli atti del singolo procedimento.

Dove si costruisce la difesa

  1. Titolo: il reato è collocato nel titolo XIII dei delitti contro il patrimonio?
  2. Plurioffensività: l’offesa trascende il patrimonio individuale?
  3. Rapporto: rientra fra le categorie tassative del primo comma?
  4. Convivenza: per fratelli e sorelle è requisito costitutivo.
  5. Separazione: la separazione legale fa venir meno l’esimente per il coniuge.
  6. Esclusioni: estorsione, rapina e sequestro a scopo di estorsione restano punibili.
  7. Concorrenti: la causa è personale e non si estende agli estranei.

Il primo e il secondo punto vanno verificati insieme: molti fatti con contenuto economico non rientrano nel titolo XIII, e altri vi rientrano ma offendono beni ulteriori — e in entrambi i casi l’esimente non opera.

Domande frequenti

Che cosa prevede l'art. 649?

«Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno: 1) del coniuge non legalmente separato; 1-bis) della parte dell'unione civile fra persone dello stesso sesso; 2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o adottato; 3) di un fratello o sorella che con lui convivano

Vale per tutti i reati?

No. La previsione concerne esclusivamente i delitti contro il patrimonio — quelli del titolo XIII — e ha natura eccezionale, che ne preclude l'applicazione in via analogica. Per i reati contro la persona il rapporto familiare non produce quell'effetto.

Quali reati patrimoniali restano punibili?

I più gravi. Sono sempre punibili, anche quando perpetrati in danno dei congiunti indicati dal primo comma, i reati consumati di estorsione, rapina e sequestro di persona a scopo di estorsione.

Che natura ha questa causa di non punibilità?

È una causa di non punibilità personale in senso stretto: non è volta né a elidere l'antigiuridicità del fatto commesso, né a incidere sull'elemento soggettivo come scusante, bensì a escludere la punibilità dell'autore solamente in forza delle sue condizioni personali.

Perché il legislatore l'ha prevista?

Nella relazione al codice si affermava che, sebbene tali fatti siano «moralmente biasimevoli», dal punto di vista giuridico «per l'allarme che suscitano e per la pericolosità di chi li commette, non presentano caratteri tali da giustificarne l'incriminazione», allontanandosi da una tradizione legislativa universalmente accolta.

L'uso indebito della carta di credito di un familiare rientra?

No. Non è applicabile l'esimente al delitto di indebito utilizzo di una carta di credito posto in essere da un familiare del titolare, attesa la natura plurioffensiva del reato: la sua dimensione lesiva trascende il mero patrimonio individuale per estendersi a valori riconducibili all'ordine pubblico, economico e alla fede pubblica.

Che cosa punisce l'art. 605?

La privazione della libertà personale per una durata di tempo apprezzabile. Costituisce ipotesi di reato permanente: la consumazione si protrae finché dura la privazione.

Il sequestro in famiglia è procedibile a querela?

No. Il sesto comma dell'art. 605, aggiunto dalla riforma Cartabia, prevede la procedibilità d'ufficio — e non a querela — per il sequestro di persona commesso in danno di un ascendente, discendente o del coniuge.

È stata sollevata questione di costituzionalità?

Sì, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Grosseto, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la punibilità a querela quando il fatto è commesso in danno del coniuge, ovvero in via subordinata del coniuge non più convivente.

Come è stata decisa?

Con la sentenza n. 9 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato la questione non fondata: non è manifestamente irragionevole, né viola le indicazioni della legge delega, la scelta di mantenere la procedibilità d'ufficio del sequestro di persona commesso in danno del proprio coniuge.

E la Cassazione?

Ha ritenuto manifestamente infondata la medesima questione, trattandosi di scelta non irragionevole, espressiva dell'ampia discrezionalità attribuita al legislatore delegato nel selezionare i reati contro la persona puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, né foriera di disparità di trattamento, stante il differente grado di disvalore delle fattispecie.

Su che cosa si imposta la difesa?

Su tre verifiche. Il titolo del reato contestato: solo i delitti contro il patrimonio rientrano nell'art. 649. Il rapporto: le categorie sono tassative, e per fratelli e sorelle serve la convivenza. E l'esclusione per estorsione, rapina e sequestro a scopo di estorsione.

Guide correlate

Avv. Massimo Romano — penalista cassazionista, Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553, patrocinante in Cassazione dal 23 ottobre 2015.