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Art. 573: il dissenso dei genitori non si presume

Avv. Massimo Romano · aggiornato al 09/08/2026

Il dissenso di chi esercita la responsabilità genitoriale, soprattutto quando non sia espresso, non può presumersi: deve formare oggetto di un accertamento in concreto, con riferimento a inequivoci elementi obiettivi. È il presupposto che decide questi procedimenti, e va dimostrato dall'accusa.

L’angolo di questa norma: il dissenso va provato

La contestazione ex art. 573 muove quasi sempre da un presupposto implicito: che i genitori fossero contrari. La giurisprudenza esige che quel presupposto sia dimostrato.

In tema di sottrazione consensuale di minorenni, il dissenso degli esercenti la responsabilità genitoriale — soprattutto quando non sia espresso — non può presumersi, ma deve formare oggetto di un accertamento «in concreto», con riferimento a inequivoci elementi obiettivi.

Art. 573 c.p. — sottrazione consensuale di minorenni

Comma 1. «Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo, con la reclusione fino a due anni.»

Comma 2. «La pena è diminuita se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata se è commesso per fine di libidine.»

Il comma primo è stato modificato dall’art. 93 del d.lgs. 154/2013, che ha sostituito il riferimento alla «potestà» con quello alla responsabilità genitoriale.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 9 del 1964, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 574 in riferimento all’art. 29 comma secondo della Costituzione, in quanto limitava il diritto di querela al genitore esercente la patria potestà.

Quali elementi vanno accertati

L’accertamento del dissenso si compie su fatti, e la giurisprudenza ne ha elencati quattro.

Gli elementi obiettivi rilevanti

ElementoChe cosa dimostra
Condizioni di ambiente in cui il minore viveIl contesto di riferimento
Abitudini del minoreChe cosa era consueto e tollerato
Consuetudini morali del nucleoIl quadro di valori condiviso
Modo in cui la vigilanza è esercitataL’ampiezza effettiva del controllo
Comportamenti specifici dei genitoriSe incompatibili con una volontà consenziente

L’ultima riga è quella che l’accusa deve dimostrare: specifici e peculiari comportamenti dei titolari della responsabilità genitoriale incompatibili con una volontà consenziente.

Che cosa documentare quando il dissenso non era espresso

Se non vi è stata una manifestazione esplicita di dissenso — un divieto, una richiesta di rientro, una segnalazione — la difesa si costruisce sugli stessi elementi, letti in senso opposto:

  • il minore frequentava abitualmente l’assistito, e con quale consenso?
  • vi erano stati contatti fra l’assistito e i genitori?
  • la vigilanza era esercitata in modo stretto o ampio?
  • vi erano precedenti occasioni analoghe non contestate?
  • i genitori sapevano dove si trovava il minore?

La regola generale è netta: il delitto non sussiste se i genitori o tutori avessero già lasciato al minore ampia libertà di movimento, senza limiti di sorta.

Sussiste invece quando il genitore abbia lasciato una data libertà e i limiti imposti a essa siano stati superati. La difesa lavora quindi sulla mappatura dei limiti: quali erano, come erano stati comunicati, e se la condotta contestata li abbia effettivamente oltrepassati.

Dare ospitalità non è sottrarre

È l’esclusione più utile nella pratica, e la giurisprudenza l’ha formulata con precisione.

Il reato non si configura quando l’agente si sia limitato a dare ospitalità al minore, in luogo noto e accessibile al genitore:

  • senza contemporaneamente porre in essere alcun impedimento all’esercizio delle facoltà e all’adempimento dei doveri che a costui competono;
  • e senza ostacolarli in alcun modo.

Sono tre condizioni concorrenti — luogo noto, luogo accessibile, assenza di ostacoli — e ciascuna va documentata.

Ne discende un’indicazione operativa immediata per chi si trovi ad accogliere un minore in conflitto con la famiglia: comunicare dove si trova e non frapporre ostacoli ai contatti è ciò che separa l’ospitalità dal reato.

Che cosa integra invece la condotta

Il rovescio è stato definito in una pronuncia che descrive una situazione frequente.

Integra il reato la condotta del maggiore di età che offre preventivamente al minore un aiuto a sottrarsi alla sfera di vigilanza, attraverso:

  • la promessa di sostegno logistico;
  • la promessa di sostegno affettivo;
  • la promessa di mantenimento.

Nel caso deciso, l’aiuto aveva agevolato l’allontanamento del minore dalla comunità in cui era inserito.

L’elemento che distingue è la preventività e l’organizzazione: non l’accoglienza di chi si presenta, ma la predisposizione dei mezzi per l’allontanamento.

La durata è indifferente

Per la sussistenza del reato è indifferente la durata della sottrazione o della ritenzione, purché il genitore o il tutore si sia trovato, anche per breve tempo, nell’impossibilità di esercitare il suo potere di sorveglianza.

Ne discende che l’argomento «è durato poche ore» non esclude il reato — ma sposta l’attenzione sul punto che conta: se vi sia stata impossibilità di esercitare la sorveglianza, e non semplice difficoltà o disagio.

Il consenso del minore non è un’attenuante

È una precisazione tecnica con rilievo pratico.

Rispetto al delitto di sottrazione consensuale di minorenni, il comportamento del minore non può integrare gli estremi della circostanza attenuante del fatto doloso della persona offesa.

La ragione è strutturale: il consenso del minore è elemento costitutivo della fattispecie, ed è precisamente ciò che distingue l’art. 573 dall’art. 574 comma 2 — che punisce chi sottrae o ritiene un minore ultraquattordicenne senza il suo consenso.

Non può quindi essere invocato due volte: una per qualificare il fatto e una per attenuarlo.

Le tre fattispecie a confronto

NormaEtàConsenso del minoreElemento distintivo
573Compiuti 14 anniPresenteIl minore consente
574 comma 2Compiuti 14 anniAssenteIl minore non consente
574-bisQualsiasiIrrilevanteCondotta all’estero

Tutte e tre sono procedibili a querela del genitore o del tutore, e la verifica sulla tempestività della querela va compiuta per prima.

Il concorso con il sequestro di persona

Le due fattispecie non sono alternative.

Il delitto di sequestro di persona può configurarsi anche nell’ipotesi di sottrazione di un minore, ma il fatto di averlo sottratto alle persone esercenti la responsabilità genitoriale integra anche il delitto di sottrazione.

Tutelando beni giuridici e diritti soggettivi differenti, le due norme possono concorrere in presenza di una condotta che presenti tutti gli elementi strutturali richiesti da entrambe.

Ne discende che, quando la contestazione sia cumulativa, la difesa deve verificare la sussistenza degli elementi di ciascuna — la privazione della libertà personale per il sequestro, l’impossibilità di sorveglianza per la sottrazione — e non limitarsi a invocare l’assorbimento.

Casi pratici

Caso 1 — accertamento del dissenso

Situazione. Contestazione a fronte di un allontanamento del minore senza manifestazione esplicita di dissenso dei genitori.

Attività svolta. Ricostruzione delle abitudini del minore, delle frequentazioni consuete e del modo in cui la vigilanza era esercitata, ai fini dell’accertamento in concreto del dissenso.

Esito. Presupposto esaminato su elementi obiettivi anziché presunto.

Caso 2 — ospitalità in luogo noto

Situazione. Accoglienza di un minore presso l’abitazione dell’assistito.

Attività svolta. Documentazione della conoscenza del luogo da parte dei genitori, della sua accessibilità e dell’assenza di ostacoli ai contatti.

Esito. Condotta esaminata alla luce dell’esclusione affermata per l’ospitalità in luogo noto e accessibile.

Caso 3 — limiti della libertà concessa

Situazione. Minore cui era stata riconosciuta autonomia di movimento.

Attività svolta. Individuazione dei limiti concretamente imposti dai genitori e verifica del loro effettivo superamento.

Esito. Sussistenza del reato esaminata sui limiti della libertà effettivamente concessa.

Caso 4 — esito sfavorevole

Situazione. Difesa fondata sulla breve durata dell’allontanamento.

Attività svolta. Nessuna deduzione sull’accertamento del dissenso né sulla conoscibilità del luogo.

Esito. La durata è indifferente, purché il genitore si sia trovato anche per breve tempo nell’impossibilità di esercitare la sorveglianza. La lezione: il tempo non è un elemento della fattispecie.

I casi sono resi anonimi e descrivono attività svolte, non risultati promessi: l’esito dipende dagli atti del singolo procedimento.

Dove si costruisce la difesa

  1. Dissenso: era espresso? Se no, è stato accertato in concreto?
  2. Elementi obiettivi: ambiente, abitudini, modo di esercizio della vigilanza.
  3. Libertà concessa: era ampia e senza limiti, o i limiti sono stati superati?
  4. Luogo: era noto e accessibile ai genitori?
  5. Ostacoli: sono stati frapposti impedimenti ai contatti?
  6. Consenso del minore: presente (573) o assente (574 comma 2)?
  7. Querela: proposta nei termini da chi era legittimato?

Il primo punto è quello che l’accusa tende a dare per acquisito, e che la giurisprudenza impone invece di dimostrare. Quando il dissenso non è stato espresso, la sua ricostruzione è un onere — non una presunzione.

Domande frequenti

Che cosa punisce l'art. 573?

«Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo, con la reclusione fino a due anni

Che cosa cambia se il minore non è consenziente?

Si applica un'altra norma. Qualora manchi il consenso del minore si configura l'art. 574 comma 2, che punisce — a querela delle stesse persone — chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici senza il consenso di esso. La condotta del minore, nell'art. 573, consiste proprio nel consentire.

Qual è il bene tutelato?

La responsabilità genitoriale fino al compimento della maggiore età. Si radica nell'esigenza di sottoporre le decisioni del minore al vaglio dei genitori o del tutore, onde evitare che una insufficiente maturità, connessa all'età, possa spingerlo ad adottare decisioni che potrebbero pregiudicare la sua vita futura.

Il dissenso dei genitori si può presumere?

No, ed è il punto decisivo. Il dissenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, soprattutto quando non sia espresso, non può presumersi, ma deve formare oggetto di un accertamento «in concreto», con riferimento a inequivoci elementi obiettivi.

Quali elementi rilevano per l'accertamento?

Le particolari condizioni di ambiente, di abitudini, di consuetudini morali in cui il minore vive; il modo col quale la vigilanza sullo stesso viene esercitata; e specifici e peculiari comportamenti dei titolari della responsabilità genitoriale incompatibili con una volontà consenziente.

Dare ospitalità a un minore è reato?

Non necessariamente. Il reato non si configura quando l'agente si sia limitato a dare ospitalità al minore, in luogo noto e accessibile al genitore, senza porre in essere alcun impedimento all'esercizio delle facoltà e all'adempimento dei doveri che a costui competono, e senza ostacolarli in alcun modo.

Quanto deve durare la sottrazione?

È indifferente. Per la sussistenza del reato non rileva la durata della sottrazione o della ritenzione, purché il genitore o il tutore si sia trovato, anche per breve tempo, nell'impossibilità di esercitare il suo potere di sorveglianza.

Se i genitori avevano lasciato libertà al minore?

Dipende dai limiti. Il delitto sussiste anche quando il genitore abbia lasciato al minore una data libertà, qualora siano stati superati i limiti imposti alla stessa. Ma non sussiste se i genitori o tutori avessero già lasciato al minore ampia libertà di movimento, senza limiti di sorta.

Offrire aiuto al minore integra il reato?

Sì, se preventivo e organizzato. Integra il reato la condotta del maggiore di età che offre preventivamente al minore un aiuto a sottrarsi alla sfera di vigilanza, attraverso la promessa di sostegno logistico e affettivo nonché di mantenimento — nella specie, agevolandone l'allontanamento dalla comunità in cui era inserito.

Ci sono circostanze speciali?

Due, di segno opposto. La pena è diminuita se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata se è commesso per fine di libidine. Vanno verificate sul capo di imputazione, perché incidono sensibilmente sulla cornice.

Il comportamento del minore attenua la pena?

No. Il comportamento del minore non può integrare gli estremi della circostanza attenuante del fatto doloso della persona offesa. Il consenso del minore è elemento della fattispecie, non un'attenuante: è ciò che distingue l'art. 573 dall'art. 574 comma 2.

Può concorrere con il sequestro di persona?

Sì. Il delitto di sequestro di persona può configurarsi anche nell'ipotesi di sottrazione di un minore, e il fatto di averlo sottratto a chi esercita la responsabilità genitoriale integra anche il delitto di sottrazione. Le due fattispecie non sono alternative: tutelando beni giuridici e diritti soggettivi differenti, possono concorrere.

Domande di approfondimento

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Avv. Massimo Romano — penalista cassazionista, Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553, patrocinante in Cassazione dal 23 ottobre 2015.