Minore portato all'estero: chi giudica, e come
La giurisdizione italiana sussiste solo se la residenza abituale del minore era stata fissata in Italia: è lì che si realizza l'evento tipico, cioè l'impedimento al genitore di mantenere la stabilità del rapporto. È reato d'evento, non di pura condotta.
L’angolo di questa materia: dove era la residenza abituale
Quando un minore viene portato o trattenuto all’estero da un genitore, la prima domanda non riguarda la cittadinanza né il luogo in cui i fatti si sono svolti. Riguarda dove era stata fissata la residenza abituale del minore.
È il criterio che decide due cose insieme: se il giudice italiano possa procedere, e se l’illecito civile sia attivabile secondo la Convenzione dell’Aja.
Art. 574-bis c.p. — sottrazione e trattenimento di minore all’estero
Comma 1. «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all’estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l’esercizio della responsabilità genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.»
Comma 2. Se il fatto è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
Comma 3. Prevedeva la sospensione dall’esercizio della potestà genitoriale quale conseguenza della condanna. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 102 del 2020, ne ha dichiarato l’illegittimità nella parte in cui la faceva conseguire automaticamente: la valutazione è oggi rimessa al giudice.
L’articolo è stato introdotto nel 2009.
La giurisdizione: la pronuncia del 2025
È il profilo che decide se il procedimento possa esistere, e la Cassazione l’ha precisato di recente.
Con la sentenza n. 7103 del 23 gennaio 2025 la sesta sezione ha affermato che, in tema di sottrazione e trattenimento di minore all’estero, sussiste la giurisdizione italiana in caso di condotta di trattenimento commessa interamente all’estero, a seguito di uscita dal territorio nazionale precedentemente concordata con l’altro genitore, a condizione che la residenza abituale del minore fosse stata fissata in Italia.
La ragione: è in tale luogo che si realizza l’evento tipico del reato, consistente nell’impedimento al genitore di continuare a soddisfare le esigenze fondamentali del figlio e di mantenere con questi la stabilità di rapporto.
Il caso in cui la giurisdizione è stata esclusa
Va riportato perché mostra come il criterio operi in concreto, e in favore della difesa.
La Corte ha ritenuto il difetto di giurisdizione in una vicenda in cui la madre:
- aveva condiviso la decisione del marito di trasferirsi in via definitiva all’estero;
- aveva trascorso un anno di permanenza all’estero;
- aveva poi deciso di far rientro in Italia con i figli, vedendosi negare per questi ultimi il consenso del marito.
La residenza abituale, precedentemente concordata dai genitori, non era più in Italia. Ne discendeva che l’offesa non si era realizzata nel territorio nazionale.
Ne discende la ricostruzione da compiere per prima, ed è documentale:
- dove era la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento;
- se e come i genitori l’avessero concordata;
- quanto era durata l’eventuale permanenza all’estero;
- quali atti documentino la stabilità del nuovo contesto — iscrizione scolastica, residenza anagrafica, assistenza sanitaria, contratti.
Non è una questione formale: se la residenza abituale non era in Italia, il giudice italiano non può procedere.
È reato d’evento, non di pura condotta
La distinzione ha conseguenze pratiche notevoli, e va affermata espressamente.
La fattispecie dell’art. 574-bis è inquadrata come reato d’evento, e non come reato di pura condotta.
Ne discende che il trasferimento in sé non basta: occorre che si sia verificato l’evento dell’impedimento, in tutto o in parte, dell’esercizio della responsabilità genitoriale.
Che cosa va verificato sull’evento
| Elemento | Che cosa accertare |
|---|---|
| Impedimento | Il genitore è stato effettivamente ostacolato? |
| Estensione | Totale o parziale? La norma copre entrambe |
| Contatti | Sono stati mantenuti? Con quale regolarità? |
| Informazione | Il genitore conosceva il luogo in cui il minore si trovava? |
| Provvedimenti | Erano in essere, e sono stati rispettati? |
La terza e la quarta riga aprono uno spazio difensivo concreto: un trasferimento accompagnato da comunicazioni regolari, informazione sul luogo e mantenimento dei contatti incide sull’evento tipico, che è precisamente l’impedimento della stabilità di rapporto.
Il consenso, e i viaggi «temporanei»
È il profilo su cui si costruiscono la maggior parte delle contestazioni.
I tribunali italiani considerano il consenso informato dell’altro genitore fondamentale. Se manca, anche un viaggio apparentemente temporaneo può costituire reato — per esempio quando il minore viene iscritto a scuola o inserito stabilmente in un contesto estero senza l’accordo dell’altro genitore.
E il reato scatta anche se il minore è figlio biologico del soggetto agente, quando manchi il consenso dell’altro genitore.
Ne discende che va accertata l’autorità genitoriale vigente al momento del fatto: affido esclusivo, affido condiviso, provvedimenti provvisori, autorizzazioni giudiziali all’espatrio.
I due piani: penale e civile
Sono distinti e paralleli, e vanno gestiti insieme perché rispondono a esigenze diverse: il penale sanziona, il civile riporta il minore.
Il profilo civile è regolato dalla Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, ratificata in Italia con la legge 64 del 15 gennaio 1994. La Convenzione mira a garantire il ritorno immediato dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti e a proteggere i diritti di affidamento e di visita.
L’art. 3 qualifica come illecito il trasferimento o il mancato rientro di un minore in relazione al luogo di «residenza abituale» immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro — lo stesso criterio che governa la giurisdizione penale.
Due percorsi diversi secondo lo Stato
L’art. 574-bis prevede due iter distinti per il ritorno del minore, a seconda che lo Stato in cui è stato portato abbia aderito o meno alla Convenzione dell’Aja.
Stato aderente. Il genitore può rivolgersi all’Autorità Centrale presso il Ministero della Giustizia — Dipartimento per la giustizia minorile — per comunicare l’indirizzo presso cui il minore potrebbe trovarsi e attivare la procedura. Attraverso l’Autorità Centrale è possibile proporre un’istanza di ritorno ovvero un’istanza per la regolamentazione del diritto di visita.
Stato non aderente, o la cui adesione non sia stata accettata dall’Italia. L’autorità centrale non può intervenire e non è possibile attivare gli strumenti di cooperazione. Il genitore deve attivare autonomamente, incaricando un avvocato locale, le procedure amministrative o giudiziarie previste dallo Stato in cui il minore è stato portato.
Nel secondo caso il fronte italiano resta il procedimento penale, e il coordinamento con il legale straniero diventa l’attività principale.
Va segnalato che, se il genitore che ha subito la sottrazione o il minore sono cittadini italiani, un ruolo di supporto può essere svolto dal Ministero degli Affari Esteri, attraverso la Direzione Generale per gli Italiani all’estero.
Che cosa si può fare prima
La prevenzione è più efficace di ogni rimedio successivo, e gli strumenti esistono:
- far sottoscrivere all’altro genitore un impegno di rientro in Italia alla data stabilita;
- chiedere al giudice competente di vietare l’espatrio del minore o dell’altro genitore senza il consenso;
- non concedere l’assenso al rilascio del passaporto del minore, ovvero revocare l’assenso a suo tempo rilasciato.
Sono attività che si svolgono in sede civile ma che incidono sul piano penale: la loro esistenza documenta l’assenza di consenso, che è elemento della fattispecie.
Casi pratici
Caso 1 — residenza abituale e giurisdizione
Situazione. Contestazione per trattenimento all’estero a seguito di trasferimento inizialmente concordato.
Attività svolta. Ricostruzione documentale della residenza abituale del minore immediatamente prima del trasferimento e degli accordi intervenuti fra i genitori, ai fini della verifica della giurisdizione italiana.
Esito. Presupposto della giurisdizione esaminato sulla residenza abituale anziché sulla cittadinanza.
Caso 2 — evento tipico
Situazione. Trasferimento all’estero con mantenimento dei contatti fra minore e genitore.
Attività svolta. Documentazione delle comunicazioni, dell’informazione sul luogo di soggiorno e della regolarità dei contatti, ai fini della verifica dell’evento consistente nell’impedimento della stabilità di rapporto.
Esito. Evento tipico esaminato distintamente dalla condotta di trasferimento.
Caso 3 — autorità genitoriale vigente
Situazione. Trasferimento operato dal genitore biologico del minore.
Attività svolta. Verifica dei provvedimenti in essere sull’affidamento e sull’espatrio alla data del fatto, e dell’eventuale consenso prestato dall’altro genitore.
Esito. Presupposto del contrasto con la volontà dell’avente diritto verificato sui provvedimenti vigenti.
Caso 4 — esito sfavorevole
Situazione. Difesa fondata sulla natura temporanea del soggiorno all’estero.
Attività svolta. Nessuna deduzione sull’assenza di atti di stabile inserimento del minore nel contesto estero.
Esito. Il minore era stato iscritto a scuola senza l’accordo dell’altro genitore. La lezione: anche un viaggio dichiarato temporaneo può integrare il reato, se gli atti compiuti dimostrano un inserimento stabile.
I casi sono resi anonimi e descrivono attività svolte, non risultati promessi: l’esito dipende dagli atti del singolo procedimento.
Dove si costruisce la difesa
- Residenza abituale: dove era, immediatamente prima del trasferimento?
- Accordo: i genitori l’avevano concordata, e con quali atti?
- Giurisdizione: se la residenza non era in Italia, il giudice italiano non procede.
- Evento: l’impedimento della stabilità di rapporto si è verificato?
- Consenso: era stato prestato, e informato? Quali provvedimenti erano in essere?
- Inserimento: vi sono atti che documentano una stabilità nel contesto estero?
- Età e consenso del minore: se ha compiuto quattordici anni, opera l’ipotesi attenuata.
Il primo punto governa tutti gli altri, ed è documentale. Va affrontato prima di qualunque valutazione sul merito, perché in caso di esito favorevole non c’è procedimento da difendere.
Domande frequenti
Che cosa punisce l'art. 574-bis?
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della responsabilità genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.» L'articolo è stato introdotto nel 2009.
Che cosa cambia se il minore ha più di quattordici anni?
Se il fatto è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. È un'ipotesi attenuata, e il consenso del minore va accertato — non presunto dalla sua età.
Il giudice italiano può procedere se tutto è avvenuto all'estero?
Solo a una condizione. La Cassazione, con la sentenza n. 7103 del 23 gennaio 2025, ha affermato che sussiste la giurisdizione italiana in caso di condotta di trattenimento commessa interamente all'estero, a seguito di uscita dal territorio precedentemente concordata, a condizione che la residenza abituale del minore fosse stata fissata in Italia.
Perché la residenza abituale è decisiva?
Perché è lì che si realizza l'evento tipico del reato: l'impedimento al genitore di continuare a soddisfare le esigenze fondamentali del figlio e di mantenere con questi la stabilità di rapporto. La competenza territoriale si radica nel luogo di residenza abituale al momento dell'indebito trasferimento o trattenimento.
Un esempio in cui la giurisdizione italiana è stata esclusa?
La Corte ha ritenuto il difetto di giurisdizione in un caso in cui la madre, dopo aver condiviso la decisione del marito di trasferirsi in via definitiva e aver trascorso un anno di permanenza all'estero, aveva deciso di far rientro in Italia con i figli, vedendosi negare per questi il consenso del marito. La residenza abituale non era più in Italia.
È reato di pura condotta?
No: la fattispecie è inquadrata come reato d'evento, e non come reato di pura condotta. Ne discende che non basta il trasferimento: occorre l'evento dell'impedimento, in tutto o in parte, dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Serve il consenso dell'altro genitore anche per un viaggio breve?
Il consenso informato è ritenuto fondamentale. Se manca, anche un viaggio apparentemente temporaneo può costituire reato — per esempio quando il minore venga iscritto a scuola o inserito stabilmente in un contesto estero senza l'accordo dell'altro genitore.
Il reato scatta anche se sono il padre o la madre?
Sì. Il reato è configurabile anche se il minore è figlio biologico del soggetto agente, quando manchi il consenso dell'altro genitore. È fondamentale valutare l'autorità genitoriale vigente: affido esclusivo, condiviso, provvedimenti in essere.
La condanna comporta la perdita della responsabilità genitoriale?
Non automaticamente. Il terzo comma prevedeva la sospensione dall'esercizio della potestà, ma la Corte costituzionale, con la sentenza n. 102 del 2020, lo ha dichiarato illegittimo nella parte in cui la faceva conseguire automaticamente: oggi la valutazione è rimessa al giudice.
Che rapporto c'è con la Convenzione dell'Aja?
Sono due piani distinti e paralleli. Il profilo penale è l'art. 574-bis; il profilo civile è regolato dalla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, ratificata con la legge 64 del 1994, che consente di chiedere il rimpatrio del minore illecitamente trattenuto e prevede procedure di cooperazione fra Stati.
Che cosa qualifica come illecito la Convenzione?
L'art. 3 qualifica come illecito il trasferimento o il mancato rientro di un minore in relazione al luogo di «residenza abituale» immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro. È lo stesso criterio che governa la giurisdizione penale.
Cosa accade se lo Stato non ha aderito alla Convenzione?
L'autorità centrale non può intervenire e non è possibile attivare gli strumenti di cooperazione previsti. In quei casi il genitore deve attivare autonomamente, incaricando un avvocato locale, le procedure amministrative o giudiziarie previste dallo Stato in cui il minore è stato portato. Il fronte italiano resta il procedimento penale.
Domande di approfondimento
- Che cosa cambia se il minore ha più di quattordici anni?
- Che cosa punisce l'art. 574-bis?
- Che cosa qualifica come illecito la Convenzione?
- Che rapporto c'è con la Convenzione dell'Aja?
- Cosa accade se lo Stato non ha aderito alla Convenzione?
- È reato di pura condotta?
- Il giudice italiano può procedere se tutto è avvenuto all'estero?
- Il reato scatta anche se sono il padre o la madre?
- La condanna comporta la perdita della responsabilità genitoriale?
- Perché la residenza abituale è decisiva?
- Serve il consenso dell'altro genitore anche per un viaggio breve?
- Un esempio in cui la giurisdizione italiana è stata esclusa?
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