Art. 707: senza il precedente non c'è reato
La contravvenzione ha come presupposto una precedente condanna per delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni a tutela del patrimonio. Senza quella condizione soggettiva il possesso di arnesi da scasso non è penalmente rilevante, quali che siano gli strumenti rinvenuti.
L’angolo di questa norma: senza precedente non si procede
Il testo dell’art. 707 comincia con «chiunque», ma il reato non è comune.
La norma prevede come suo presupposto — e non come elemento costitutivo o condizione di punibilità — che il reo abbia riportato una precedente condanna per delitto motivato da lucro.
Ne discende che il possesso di arnesi da scasso, per quanto sospetto, non è penalmente rilevante in capo a chi non abbia quel precedente. È la verifica da compiere prima di ogni altra, e si esaurisce leggendo il certificato penale.
Art. 707 c.p. — possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli
«Chiunque, essendo stato condannato:
- per delitti determinati da motivi di lucro;
- o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio;
- o per mendicità;
- o essendo ammonito o sottoposto a una misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta;
è colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, dei quali non giustifichi l’attuale destinazione, è punito con l’arresto da sei mesi a due anni.»
Il precetto non riproduce la parola «grimaldelli», che compare solo nella rubrica: enumera invece, accanto alle chiavi alterate e a quelle genuine, gli strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature.
Il presupposto soggettivo
Basta una sola condanna. La norma prevede come presupposto che il reo abbia riportato anche una sola precedente condanna per delitto motivato da lucro, a nulla rilevando che il legislatore usi il plurale — «motivi di lucro».
Quella condizione soggettiva può essere valutata sia ai fini dell’affermazione della responsabilità sia ai fini dell’aumento della pena rapportabile alla recidiva.
Il patteggiamento: due orientamenti
È il punto su cui la difesa può ancora argomentare, perché la giurisprudenza non è univoca.
Orientamento prevalente. La sentenza di patteggiamento, in ragione dell’equiparazione legislativa a una sentenza di condanna e in mancanza di un’espressa previsione di deroga ai sensi dell’art. 445 comma 1-bis c.p.p., costituisce il presupposto rilevante ai fini della configurabilità della contravvenzione.
Orientamento contrario. Non si configura il reato, per difetto della condizione soggettiva, se l’autore ha come unico precedente una sentenza di patteggiamento per un tentativo di furto: la sentenza di patteggiamento non è una sentenza di condanna ma a questa è solamente equiparata quanto agli effetti, e fra gli effetti non rientra l’assunzione di quella condizione.
Ne discende che, quando l’unico precedente sia un patteggiamento, il profilo va sollevato — rappresentando all’assistito che l’orientamento prevalente è di segno opposto, ma che la questione non è chiusa.
Che cosa è «strumento atto ad aprire o sforzare serrature»
La formula è generica, e la giurisprudenza ne ha delimitato i contorni in entrambe le direzioni.
Il criterio: vi rientrano gli strumenti che hanno un’attitudine all’effrazione.
Che cosa rientra e che cosa no
| Oggetto | Esito | Ragione |
|---|---|---|
| Piede di porco, scalpelli in ferro | Dentro | Attitudine all’effrazione |
| Chiavi alterate o contraffatte | Dentro | Espressamente previste |
| Chiavi genuine | Dentro | Espressamente previste |
| Torcia elettrica | Fuori | Destinata all’illuminazione |
| Martelletto frangivetro | Fuori | Il vetro non è «serratura» |
L’esclusione del frangivetro merita di essere riportata per esteso, perché contiene un principio di stretta interpretazione: vanno esclusi il martelletto frangivetro e qualunque altro oggetto idoneo a infrangere un vetro, non potendo il concetto di «serratura» essere esteso fino a includere i vetri che ostino all’ingresso in qualsiasi spazio separandolo dall’esterno.
Ne discende che la difesa può contestare la natura dello strumento, e che il criterio non è la generica idoneità all’introduzione ma l’attitudine ad aprire o forzare una serratura.
La giustificazione della destinazione attuale
È l’elemento che completa la fattispecie: il possesso è punito quando l’interessato non giustifichi l’attuale destinazione degli strumenti.
Che cosa documentare, e quando
La giustificazione riguarda la destinazione attuale, non l’origine lecita del possesso. Va quindi documentata l’attività che rende plausibile il fatto di avere quegli strumenti in quel momento e in quel luogo:
- attività lavorativa compatibile: fabbro, serramentista, manutentore, addetto al soccorso stradale, tecnico di impianti;
- incarico o commessa in corso nella zona;
- cantiere o intervento programmato;
- contenitore e modalità di trasporto degli strumenti, se compatibili con l’uso professionale;
- altri strumenti presenti, che qualifichino il corredo come professionale.
Il momento in cui produrre questi elementi è il primo contatto, non l’udienza: la giustificazione richiesta è quella che l’interessato fornisce all’atto del controllo, e una spiegazione sopravvenuta ha minore efficacia persuasiva anche quando sia vera.
L’assorbimento nel furto
L’assorbimento della contravvenzione nel delitto di furto aggravato si verifica qualora il possesso ingiustificato degli strumenti risulti strettamente collegato all’uso che l’agente ne abbia fatto per la commissione del furto.
Ne discende una verifica sul rapporto fra le due contestazioni: quando gli strumenti siano stati effettivamente impiegati per il furto contestato, la contravvenzione non concorre.
Un profilo sulle attenuanti generiche
È tecnico ma incide sulla pena, e va sollevato.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate sulla base della valutazione anche di uno soltanto dei parametri dell’art. 133 — ma con esclusione dei precedenti penali e giudiziari relativi a «delitti determinati da motivi di lucro» o a «contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio».
La ragione: essendo questi il presupposto per la sussistenza della contravvenzione, l’applicazione del parametro dell’art. 133 comma secondo n. 2 in relazione a tali reati comporterebbe la negazione «a priori» delle attenuanti generiche.
Ne discende che un diniego motivato esclusivamente sui precedenti che fondano il presupposto è censurabile.
Il ridimensionamento storico della norma
Vale la pena conoscerlo, perché mostra la direzione in cui la fattispecie si è mossa.
La norma prevedeva in origine altre categorie di soggetti punibili.
Già con la sentenza n. 110 del 1968 la Corte costituzionale aveva eliminato il richiamo, nell’art. 708 — quale reato proprio — alle medesime condizioni soggettive mutuate dall’art. 707, rilevando l’eterogeneità di quelle categorie di persone rispetto a chi abbia precedenti relativi a condanna per delitti determinati da motivi di lucro, con conseguente livellamento incongruo e irragionevole.
Il regime processuale
Trattandosi di contravvenzione punita con la sola pena dell’arresto — da sei mesi a due anni — non è applicabile l’oblazione: né quella dell’art. 162, riservata alle contravvenzioni punite con la sola ammenda, né quella dell’art. 162-bis, prevista per le pene alternative.
È una differenza rispetto alla maggior parte delle contravvenzioni, e va rappresentata subito a chi si rivolge allo studio: la definizione anticipata non passa da lì.
Restano praticabili gli altri strumenti — la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis, i riti alternativi, la sospensione condizionale — e soprattutto le verifiche sostanziali sul presupposto soggettivo e sulla natura degli strumenti, che possono condurre a un esito più favorevole dell’estinzione.
Casi pratici
Caso 1 — presupposto soggettivo
Situazione. Contestazione a fronte del rinvenimento di strumenti durante un controllo.
Attività svolta. Verifica del certificato penale ai fini dell’accertamento di una precedente condanna per delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni a tutela del patrimonio.
Esito. Presupposto della fattispecie esaminato sul dato certificativo.
Caso 2 — natura dello strumento
Situazione. Rinvenimento di oggetti di uso comune insieme ad attrezzatura varia.
Attività svolta. Verifica dell’attitudine di ciascun oggetto all’effrazione di serrature, distinta dalla generica idoneità all’introduzione in uno spazio.
Esito. Oggetto materiale esaminato secondo il criterio dell’attitudine all’effrazione.
Caso 3 — giustificazione della destinazione
Situazione. Possesso di strumenti da parte di soggetto operante nel settore della manutenzione.
Attività svolta. Documentazione dell’attività professionale, degli incarichi in corso e della compatibilità del corredo con l’uso lavorativo.
Esito. Giustificazione della destinazione attuale fondata su documentazione verificabile.
Caso 4 — esito sfavorevole
Situazione. Difesa fondata sull’assenza di qualsiasi utilizzo degli strumenti e sulla mancanza di reati commessi.
Attività svolta. Nessuna giustificazione della destinazione attuale né contestazione della natura degli oggetti.
Esito. La fattispecie punisce il possesso ingiustificato, non l’uso. La lezione: non aver commesso alcun reato non è una difesa; lo è giustificare perché quegli strumenti fossero lì in quel momento.
I casi sono resi anonimi e descrivono attività svolte, non risultati promessi: l’esito dipende dagli atti del singolo procedimento.
Dove si costruisce la difesa
- Presupposto: esiste una condanna irrevocabile per delitti da motivi di lucro?
- Patteggiamento: se è l’unico precedente, il profilo va sollevato.
- Strumento: ha attitudine all’effrazione di serrature?
- Esclusioni: torcia e frangivetro restano fuori.
- Giustificazione: la destinazione attuale è documentabile con l’attività svolta?
- Assorbimento: gli strumenti sono stati usati per un furto contestato?
- Attenuanti: il diniego non può fondarsi solo sui precedenti che costituiscono il presupposto.
Il primo punto si verifica in pochi minuti sul certificato penale, e quando dà esito favorevole chiude il procedimento: senza quel precedente il possesso non è reato, quali che siano gli strumenti rinvenuti.
Domande frequenti
Che cosa punisce l'art. 707?
«Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, o per mendicità, o essendo ammonito o sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta, è colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni.»
Chiunque può commetterlo?
No, nonostante il testo dica «chiunque». La condanna precedente è presupposto del reato — e non elemento costitutivo o condizione di punibilità. Senza quella condizione soggettiva il possesso di arnesi non è penalmente rilevante, per quanto sospetto possa apparire.
Basta una sola condanna?
Sì. La norma prevede come presupposto che il reo abbia riportato anche una sola precedente condanna per delitto motivato da lucro, a nulla rilevando che il legislatore usi il plurale — «motivi di lucro».
Il patteggiamento vale come condanna?
Sì, secondo l'orientamento prevalente. La sentenza di patteggiamento, in ragione dell'equiparazione legislativa a una sentenza di condanna e in mancanza di un'espressa previsione di deroga ai sensi dell'art. 445 comma 1-bis c.p.p., costituisce il presupposto rilevante ai fini della configurabilità della contravvenzione.
Esistono pronunce di segno contrario?
Sì, ed è un profilo da conoscere. Una pronuncia più risalente aveva escluso il reato per difetto della condizione soggettiva quando l'autore avesse come unico precedente una sentenza di patteggiamento per tentato furto, sul rilievo che essa non è una sentenza di condanna ma vi è solamente equiparata quanto agli effetti, e fra questi non rientrerebbe l'assunzione di quella condizione.
Che cosa sono gli «strumenti atti ad aprire o sforzare serrature»?
È una formula generica con cui la norma completa l'elencazione. Vi rientrano gli strumenti che hanno un'attitudine all'effrazione. La Corte ha ritenuto integrata la fattispecie per il possesso di un «piede di porco» e due scalpelli in ferro.
Che cosa resta fuori?
Due esclusioni affermate. La torcia elettrica, che è invece destinata all'illuminazione. E il martelletto frangivetro — o qualunque altro oggetto idoneo a infrangere un vetro — non potendo il concetto di «serratura» essere esteso fino a includere i vetri che ostino all'ingresso in uno spazio separandolo dall'esterno.
Che cosa significa «non giustificare l'attuale destinazione»?
È l'elemento su cui la difesa lavora nel merito. Non è richiesta la prova di un uso illecito: è l'interessato che deve giustificare la destinazione attuale degli strumenti. Un'attività lavorativa che ne renda plausibile il possesso — fabbro, serramentista, manutentore, soccorso stradale — va documentata.
Il reato può essere assorbito?
Sì. L'assorbimento della contravvenzione nel delitto di furto aggravato si verifica qualora il possesso ingiustificato degli strumenti risulti strettamente collegato all'uso che l'agente ne abbia fatto per la commissione del furto.
I precedenti incidono sulle attenuanti generiche?
Non quelli che fondano il presupposto. Le attenuanti generiche possono essere negate sulla base anche di uno soltanto dei parametri dell'art. 133, con esclusione dei precedenti relativi a delitti determinati da motivi di lucro o a contravvenzioni a tutela del patrimonio: essendo questi il presupposto della contravvenzione, applicarli comporterebbe la negazione «a priori» delle attenuanti.
La norma è stata ridotta nel tempo?
Sì. Precedentemente prevedeva altre categorie di soggetti punibili. Già con la sentenza n. 110 del 1968 la Corte costituzionale aveva eliminato il richiamo, nell'art. 708, alle medesime condizioni soggettive mutuate dall'art. 707, rilevando l'eterogeneità di quelle categorie e il conseguente livellamento incongruo e irragionevole.
Su che cosa si imposta la difesa?
Su tre verifiche, in ordine. Il presupposto soggettivo: esiste una condanna irrevocabile per delitti da motivi di lucro? La natura dello strumento: ha attitudine all'effrazione di serrature? E la giustificazione: la destinazione attuale è documentabile con l'attività svolta.
Domande di approfondimento
- Basta una sola condanna?
- Che cosa punisce l'art. 707?
- Che cosa resta fuori?
- Che cosa significa «non giustificare l'attuale destinazione»?
- Che cosa sono gli «strumenti atti ad aprire o sforzare serrature»?
- Chiunque può commetterlo?
- Esistono pronunce di segno contrario?
- I precedenti incidono sulle attenuanti generiche?
- Il patteggiamento vale come condanna?
- Il reato può essere assorbito?
- La norma è stata ridotta nel tempo?
Guide correlate
- Art. 651: dire le generalità non è mostrare i documenti Il reato punisce il rifiuto verbale, non la mancata esibizione: chi ha lasciato i documenti a casa non commette illecito. Sono due fattispecie distinte.
- Art. 617-bis: intercettare sé stessi non è reato La norma richiede comunicazioni «tra altre persone»: il jammer usato per proteggere le proprie conversazioni non integra il delitto. E basta l'installazione.
- Art. 650: il giudice può disapplicare l'ordine La norma punisce chi non osserva un provvedimento «legalmente dato»: il giudice penale sindaca la legittimità dell'atto, e può disapplicarlo.
- Appropriazione indebita: difesa e riparazione Appropriazione indebita: la restituzione produce effetti solo se integrale, tempestiva e spontanea. Cosa cambia il sequestro.
- Art. 635: quando il danneggiamento non è reato Il danneggiamento semplice è depenalizzato dal 2016. Ma con violenza o minaccia resta reato d'ufficio, e la remissione non vale nulla.
- Misure di prevenzione: un procedimento che vive da solo L'azione di prevenzione si esercita anche indipendentemente da quella penale: non serve un processo, e l'assoluzione non la ferma.