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Art. 617-bis: intercettare sé stessi non è reato

Avv. Massimo Romano · aggiornato al 09/08/2026

Il delitto si configura soltanto se l'installazione è finalizzata a intercettare o a impedire comunicazioni fra persone diverse dall'agente. Chi predispone un apparecchio per proteggere le proprie conversazioni non risponde di questo reato, perché manca l'alterità che la norma richiede in modo espresso.

L’angolo di questa norma: «tra altre persone»

Tre parole nel testo delimitano l’intera fattispecie, e ne escludono le condotte difensive.

Il delitto dell’art. 617-bis si configura soltanto se l’installazione è finalizzata a intercettare o impedire comunicazioni tra persone diverse dall’agente.

Ne discende che chi predispone un apparecchio per proteggere le proprie conversazioni — non per captare quelle altrui — non risponde: manca l’alterità che la norma richiede.

Art. 617-bis c.p. — installazione di apparecchiature atte a intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

Comma 1. «Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni.»

Comma 2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

  • in danno di un pubblico ufficiale nell’esercizio o a causa delle sue funzioni;
  • ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri;
  • ovvero da chi esercita — anche abusivamente — la professione di investigatore privato.

Il caso del jammer

È l’applicazione più netta del principio, ed è stata confermata di recente.

Il jammer telefonico è un disturbatore di frequenze, strumento utilizzato per impedire ai telefoni cellulari di ricevere o trasmettere onde radio. Si tratta di strumentazione funzionale a impedire od ostacolare le attività tecniche d’indagine — in concreto, le intercettazioni telefoniche e ambientali.

Con la sentenza n. 28084 del 2024, confermando un orientamento già espresso nel 2018, la Cassazione ha stabilito che il delitto non ricorre nell’ipotesi in cui si utilizzi un jammer al fine di impedire l’intercettazione di comunicazioni, sia tra presenti sia telefoniche, intrattenute dal soggetto che predispone l’apparecchio.

Perché la conclusione è corretta, e dove sta il limite

Se è vero che il legislatore ha inteso sanzionare la semplice installazione di tali apparecchiature — o anche solo di parti di esse — è altrettanto indiscutibile che il dettato normativo è chiaro nel prevedere che la condotta, per rivestire valenza penale, deve essere finalizzata a intercettare od impedire comunicazioni «tra altre persone».

Deve cioè trattarsi di condotta diretta a fare in modo che l’agente:

  • attraverso l’indebita captazione del flusso di notizie fra soggetti terzi, possa acquisire dati scambiatisi dagli interlocutori;
  • ovvero precludere loro detto scambio.

Ne discende il limite della difesa: se l’apparecchio è predisposto per impedire la captazione di comunicazioni altrui — non proprie — il reato si configura. La distinzione passa sull’identità di chi comunica, non sulla finalità difensiva dichiarata.

Va aggiunto che l’uso del jammer può integrare altre fattispecie e violazioni in materia di telecomunicazioni: l’esclusione riguarda l’art. 617-bis, non ogni possibile profilo di responsabilità.

Basta installare, ma non basta qualunque installazione

La norma anticipa la tutela della riservatezza e della libertà delle comunicazioni, mediante l’incriminazione di fatti prodromici all’effettiva lesione del bene: punisce l’installazione di apparati o strumenti, ovvero di semplici parti di essi.

La semplice installazione è sufficiente anche se l’apparecchio non è stato attivato o non ha registrato nulla.

Ma non ogni installazione rileva. Ai fini della configurabilità deve aversi riguardo alla sola attività di installazione, valutata in relazione alla sua idoneità a essere considerata «fatto prodromico» alla lesione del bene protetto, sulla base della disposizione dell’art. 56 comma 1.

Di conseguenza l’installazione è penalmente rilevante quando, in sé, costituisca atto idoneo, diretto in modo non equivoco a ledere il bene protetto.

Il richiamo all’art. 56 apre uno spazio difensivo

Poiché il criterio di rilevanza è quello degli atti idonei e diretti in modo non equivoco, la verifica riguarda lo stato dell’installazione al momento del fatto:

  • l’apparecchio era completo o solo predisposto in parte?
  • era collegato all’utenza o al dispositivo bersaglio?
  • richiedeva ulteriori attività per divenire operativo?
  • la collocazione era univoca o compatibile con usi diversi?

Un’installazione incompleta, ambigua nella destinazione, o che avrebbe richiesto passaggi ulteriori non integra necessariamente l’atto idoneo e non equivoco.

È una verifica tecnica, che richiede l’esame della relazione di consulenza e — quando serve — un accertamento di parte.

La captazione tecnica: servono entrambi gli interlocutori

È il limite che ha escluso il reato nel caso più citato.

L’occulta collocazione all’interno di un’autovettura di un telefono cellulare in grado di intercettare le conversazioni intercorse fra le persone a bordo non integra il reato dell’art. 617-bis, non essendo in grado il congegno di captare le conversazioni di entrambi gli utilizzatori del telefono.

Né integra quello dell’art. 615-bis, non essendo qualificabile l’autovettura come luogo di privata dimora.

La ragione è tecnica: perché possa parlarsi di intercettazione in senso tecnico è necessario che il soggetto si inserisca nel canale dal quale è escluso il non comunicante, con meccanismi che consentano di percepire quanto affermato da entrambi gli interlocutori.

Captare una sola voce — quella presente nell’ambiente — non è intercettare una comunicazione telefonica.

Una categoria aperta

La norma non si è fermata alla tecnologia del 1974.

I programmi informatici denominati spy-software che, se installati in modo occulto su un telefono cellulare, un tablet o un PC, consentono di captare tutto il traffico dei dati in arrivo o in partenza dal dispositivo, rientrano fra gli «apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti» dell’art. 617-bis comma primo.

La ragione: la norma delinea una categoria aperta, suscettibile di essere implementata per effetto delle innovazioni tecnologiche che, nel tempo, consentono di realizzare gli scopi vietati dalla legge.

Allo stesso modo, integra il reato l’installazione di una ricetrasmittente scanner atta a intercettare comunicazioni radio delle forze di polizia, e quella di una telecamera occultata all’interno di una scatola di plastica, fissata a un palo della luce.

Il confine con l’art. 615-bis

Le due norme si distinguono per l’oggetto della captazione, e la giurisprudenza ha tracciato la linea con un esempio.

ProfiloArt. 617-bisArt. 615-bis
OggettoComunicazioni telefoniche fra la vittima e terziNotizie o immagini della vita privata
MezzoApparati per intercettare o impedireStrumenti di ripresa visiva o sonora
LuogoIrrilevanteLuoghi dell’art. 614
Momento consumativoInstallazioneProcurarsi le notizie

L’installazione abusiva di una ricetrasmittente collegata al telefono di un’abitazione, con la quale si rende possibile l’intercettazione delle comunicazioni telefoniche che avvengono su quell’utenza, realizza la condotta dell’art. 617-bis. Il caso deciso riguardava un soggetto che aveva installato la ricetrasmittente sul telefono della moglie separata.

La previsione dell’art. 615-bis riguarda invece il diverso caso di indebita captazione di notizie o immagini attinenti alla sfera privata mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora — al di fuori dell’intercettazione di conversazioni telefoniche intercorrenti fra la vittima e terzi.

Casi pratici

Caso 1 — alterità delle comunicazioni

Situazione. Contestazione per predisposizione di apparecchiatura di disturbo delle comunicazioni.

Attività svolta. Verifica se le comunicazioni oggetto della condotta fossero intrattenute dall’assistito ovvero fra persone diverse da lui, presupposto dell’alterità richiesta dalla norma.

Esito. Elemento costitutivo esaminato sull’identità dei comunicanti.

Caso 2 — idoneità tecnica del congegno

Situazione. Rinvenimento di dispositivo collocato in un veicolo.

Attività svolta. Verifica della capacità tecnica del congegno di captare le conversazioni di entrambi gli utilizzatori, presupposto dell’intercettazione in senso tecnico.

Esito. Configurabilità esaminata sulle caratteristiche tecniche del dispositivo.

Caso 3 — stato dell’installazione

Situazione. Apparecchiatura rinvenuta in stato di predisposizione parziale.

Attività svolta. Esame dello stato del collegamento e delle attività ancora necessarie per renderla operativa, alla luce del criterio dell’atto idoneo e diretto in modo non equivoco.

Esito. Rilevanza penale dell’installazione esaminata secondo il criterio dell’art. 56 comma primo.

Caso 4 — esito sfavorevole

Situazione. Difesa fondata sulla circostanza che l’apparecchio non era mai stato attivato.

Attività svolta. Nessuna deduzione sull’alterità delle comunicazioni né sull’idoneità dell’installazione.

Esito. La semplice installazione è sufficiente, anche in assenza di attivazione. La lezione: il momento consumativo è l’installazione, non l’uso.

I casi sono resi anonimi e descrivono attività svolte, non risultati promessi: l’esito dipende dagli atti del singolo procedimento.

Dove si costruisce la difesa

  1. Alterità: le comunicazioni erano fra persone diverse dall’agente?
  2. Idoneità tecnica: il congegno poteva captare entrambi gli interlocutori?
  3. Stato dell’installazione: era completa, o richiedeva attività ulteriori?
  4. Non equivocità: la collocazione era univocamente diretta a captare?
  5. Qualificazione: 617-bis o 615-bis, secondo l’oggetto della captazione?
  6. Aggravanti: pubblico ufficiale, investigatore privato.
  7. Altre fattispecie: l’esclusione dal 617-bis non esclude ogni responsabilità.

Il primo punto è quello che ha escluso il reato nel caso del jammer, ed è una verifica sull’identità di chi comunica — non sulla finalità che l’assistito dichiara di aver perseguito.

Domande frequenti

Che cosa punisce l'art. 617-bis?

«Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni

Ci sono ipotesi aggravate?

Sì. La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, ovvero da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri, ovvero da chi esercita — anche abusivamente — la professione di investigatore privato.

Serve che l'apparecchio abbia funzionato?

No. La semplice installazione è sufficiente per il reato, anche se l'apparecchio non è stato attivato o non ha registrato nulla. La norma anticipa la tutela della riservatezza e della libertà delle comunicazioni, incriminando fatti prodromici all'effettiva lesione del bene.

Qualsiasi installazione è punibile?

No. Ai fini della configurabilità deve aversi riguardo alla sola attività di installazione, valutata in relazione alla sua idoneità a essere considerata fatto prodromico alla lesione del bene protetto, sulla base dell'art. 56 comma 1. L'installazione è penalmente rilevante quando, in sé, costituisca atto idoneo, diretto in modo non equivoco a ledere il bene.

Che cosa significa «tra altre persone»?

È il limite decisivo. Il delitto si configura soltanto se l'installazione è finalizzata a intercettare o impedire comunicazioni tra persone diverse dall'agente. Serve cioè l'alterità: l'agente deve essere estraneo al flusso comunicativo che intende captare o impedire.

Usare un jammer per non farsi intercettare è reato?

No. La Cassazione lo ha affermato con la sentenza n. 28084 del 2024, confermando un orientamento già espresso nel 2018: il delitto non ricorre nell'ipotesi in cui si utilizzi un jammer al fine di impedire l'intercettazione di comunicazioni, sia tra presenti sia telefoniche, intrattenute dal soggetto che predispone l'apparecchio.

E una microspia in auto?

Non integra l'art. 617-bis. L'occulta collocazione all'interno di un'autovettura di un telefono cellulare in grado di intercettare le conversazioni fra le persone a bordo non integra il reato, non essendo in grado il congegno di captare le conversazioni di entrambi gli utilizzatori del telefono — né quello dell'art. 615-bis, non essendo l'autovettura luogo di privata dimora.

Perché serve captare entrambi gli interlocutori?

Perché possa parlarsi di intercettazione in senso tecnico è necessario che il soggetto si inserisca nel canale dal quale è escluso il non comunicante, con meccanismi che consentano di percepire quanto affermato da entrambi gli interlocutori. Captare una sola voce non è intercettare.

Gli spy-software rientrano nella norma?

Sì. I programmi denominati spy-software che, installati in modo occulto su telefono, tablet o PC, consentono di captare tutto il traffico dei dati in arrivo o in partenza, rientrano fra gli «apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti» dell'art. 617-bis, in quanto la norma delinea una categoria aperta, implementabile per effetto delle innovazioni tecnologiche.

Che differenza c'è con l'art. 615-bis?

L'oggetto. L'art. 617-bis riguarda l'intercettazione di conversazioni telefoniche intercorrenti fra la vittima e terzi. L'art. 615-bis riguarda invece l'indebita captazione di notizie o immagini attinenti alla sfera privata mediante strumenti di ripresa visiva o sonora, al di fuori dell'intercettazione telefonica.

Una telecamera può integrare il 617-bis?

Sì, se capta anche l'audio delle comunicazioni. La Corte ha ritenuto integrato il reato nella condotta di chi installi una telecamera occultata all'interno di una scatola di plastica, fissata a un palo della luce e posizionata ad alcuni metri dal suolo. È la funzione dell'apparecchio a rilevare, non la sua denominazione.

Su che cosa si imposta la difesa?

Su tre verifiche. L'alterità: le comunicazioni erano fra persone diverse dall'agente? L'idoneità tecnica: l'apparecchio poteva captare entrambi gli interlocutori? E la non equivocità: l'installazione era in sé atto idoneo e diretto in modo non equivoco a ledere il bene.

Domande di approfondimento

Guide correlate

Avv. Massimo Romano — penalista cassazionista, Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553, patrocinante in Cassazione dal 23 ottobre 2015.