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Art. 591: abbandono senza obbligo formale è comunque reato

Avv. Massimo Romano · aggiornato al 09/08/2026

Chi assume spontaneamente la custodia di un incapace risponde di abbandono anche senza obbligo giuridico formale: la Cassazione 26473/2025 lo afferma espressamente. L'incapacità non richiede accertamento giudiziale, basta la situazione di fatto che impedisce al soggetto di provvedere a se stesso.

L’angolo: la custodia di fatto basta per il 591

Integra il delitto di abbandono di persone minori o incapaci la condotta dell’agente che, pur non rivestendo una posizione di garanzia derivante da obblighi giuridici formali, dopo aver «preso in carico» consapevolmente e spontaneamente una persona incapace di provvedere a se stessa, facendola così entrare nella propria sfera di custodia, l’abbandoni nonostante il permanere di siffatta incapacità.

È la pronuncia più rilevante del 2025 su questa norma, e allarga l’ambito applicativo oltre le relazioni tipiche — genitori, tutori, coniugi — verso chiunque abbia assunto de facto la custodia.

Le tre norme del cluster

Art. 591 — abbandono di minori o incapaci. Pena: reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, si applica la pena dell’omicidio colposo aumentata. Procedibile d’ufficio.

Art. 724 — ubriachezza abituale. È circostanza aggravante per i reati commessi in stato di ebbrezza abituale; la condizione abituale è provata su elementi concreti e non si presume.

Art. 703 — porto di armi od oggetti atti ad offendere. Punisce il porto senza giustificato motivo di armi proprie o improprie in luogo pubblico. Rilevante quando concorre con i reati di resistenza o violenza, dove incide sull’aggravante del 339.

L’incapacità: non serve accertamento giudiziale

L’elemento oggettivo del reato di abbandono di persone minori o incapaci è integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura o di custodia gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l’incolumità del soggetto passivo.

La condizione di incapacità non richiede una diagnosi clinica né un decreto giudiziario: è sufficiente che la persona si trovasse, in quel momento, in una situazione di fatto tale da non poter provvedere a se stessa — per malattia, per età, per effetti temporanei di farmaci o sostanze, per condizione contingente.

La trappola della manleva e del consenso

Un caso pratico ricorrente: l’associazione di volontariato che accompagna persone anziane o disabili, lasciandole al cancello di casa quando non c’è nessuno ad accoglierle, dopo aver fatto firmare una manleva alla famiglia.

La manleva non esclude il reato: il 591 non è derogabile da un contratto privato. Se la persona lasciata è incapace di provvedere a se stessa e si trova in una situazione di pericolo — anche potenziale — la manleva non rileva penalmente.

Il punto difensivo è diverso: c’era effettivamente pericolo, anche solo potenziale? La persona era effettivamente incapace di gestire i minuti di attesa?

Il dolo: la convinzione soggettiva non basta

L’elemento psicologico del reato consiste nella coscienza di abbandonare provvedendo a sé stesso in una situazione di pericolo per la sua integrità fisica senza che occorra un particolare malanimo da parte del reo; il dolo non è escluso dal fatto che, chi ha l’obbligo di custodia, ritenga il minore in grado di badare a sé stesso.

Chi lascia un bambino solo in casa convinto che «ce la faccia» risponde ugualmente, se le circostanze oggettive dimostravano il pericolo. La valutazione è sulla situazione oggettiva, non sul convincimento soggettivo del custode.

Il 591 e i reati concorrenti

Con il 572 (maltrattamenti): possono concorrere, posto che le relative fattispecie sono integrate da condotte diverse. I maltrattamenti riguardano condotte reiterate di violenza; l’abbandono riguarda la privazione di cura che genera pericolo. Sono offese distinte.

Con il 593 (omissione di soccorso): rapporto di specialità. Il 591 — norma speciale — si applica quando c’è il dovere specifico di cura o custodia; il 593 — norma generale — si applica a chiunque si trovi occasionalmente davanti a una persona in pericolo. Se l’abbandono è integrato, il 593 non concorre.

Con il 589 (omicidio colposo): se dall’abbandono deriva la morte, la pena dell’omicidio colposo si applica aumentata — meccanismo analogo all’art. 586.

L’art. 703: porto e giusto motivo

Il porto di oggetti atti a offendere rileva spesso in connessione con i reati contro la PA, dove lo stesso oggetto può fondare sia il 703 sia l’aggravante del 339.

La difesa per il 703 lavora su due piani:

  1. L’oggetto era atto a offendere? Non ogni coltello lo è: rilevano le caratteristiche specifiche e le modalità di porto.
  2. C’era giustificato motivo? Il porto per ragioni di lavoro, sportive o di sicurezza personale documentabile può escludere il reato.

Il giustificato motivo è esimente: chi porta un coltello per ragioni di lavoro (cuoco, pescatore, cacciatore) deve dimostrarlo — l’onere non è dell’accusa.

Le aggravanti dell’art. 591

Se dal fatto deriva una lesione personale, la pena è aumentata.

Se ne deriva la morte, si applica la pena prevista per l’omicidio colposo, aumentata — meccanismo analogo all’art. 586, ma con una differenza: qui la pena base è quella dell’omicidio colposo, non quella del reato-base.

Se il fatto è commesso dal genitore o dal tutore, la pena è aumentata ed è applicata la sanzione dell’esclusione dalla potestà genitoriale o dalla tutela.

Queste aggravanti si sovrappongono spesso a contestazioni per omicidio colposo o per maltrattamenti, e la scelta fra le fattispecie concorrenti o alternative è uno dei terreni principali della difesa.

L’art. 724 nel sistema

La condizione di ubriachezza abituale rilevante per il 724 si distingue da:

  • Ubriachezza occasionale: irrilevante se volontaria, salvo il reato.
  • Ubriachezza cronica con vizio totale di mente: può escludere l’imputabilità ai sensi dell’art. 95 c.p. — ma richiede perizia psichiatrica.
  • Ubriachezza abituale: aggrava i reati commessi in quello stato, e incide sulla valutazione ai fini delle misure di sicurezza.

La prova della condizione abituale richiede più episodi documentati: un singolo episodio di ubriachezza non integra la circostanza, anche se grave.

Casi pratici

Caso 1 — custodia di fatto

Situazione. Contestazione di abbandono a carico di chi aveva temporaneamente accettato di occuparsi di una persona anziana non autosufficiente.

Attività svolta. Verifica dell’assunzione spontanea della custodia, della condizione di incapacità del soggetto passivo e della situazione di pericolo derivata dall’abbandono.

Esito. Obbligo di custodia esaminato sulla relazione di fatto, non sul titolo formale.

Caso 2 — porto e aggravante 339

Situazione. Resistenza a PU con oggetto contundente; contestazione congiunta di 337 + 703 + aggravante del 339.

Attività svolta. Verifica dell’attitudine offensiva dell’oggetto, del giustificato motivo per il porto, e della presenza fisica dell’oggetto nel momento della condotta contestata ai fini dell’aggravante.

Esito. Contestazioni esaminate sui presupposti specifici di ciascuna norma.

Caso 3 — dolo e convincimento soggettivo

Situazione. Abbandono di minore con difesa fondata sulla convinzione dell’agente che il minore fosse in grado di provvedere a se stesso.

Attività svolta. Esame della situazione oggettiva al momento dell’abbandono — età, circostanze, durata dell’assenza — rispetto al convincimento soggettivo dell’agente.

Esito. Dolo esaminato sulla situazione di fatto, non sulla valutazione soggettiva.

Casi pratici aggiuntivi

Caso 4 — ubriachezza abituale come aggravante

Situazione. Reato commesso in stato di ebbrezza, richiesta di applicazione dell’aggravante del 724.

Attività svolta. Verifica della documentazione della condizione abituale — precedenti episodi, referti, segnalazioni — rispetto alla contestazione dell’aggravante, che non si presume da un singolo episodio.

Esito. Condizione abituale esaminata su elementi probatori specifici.

Caso 5 — abbandono e pericolo potenziale

Situazione. Minore lasciato solo per alcune ore, difesa fondata sull’assenza di pericolo concreto.

Attività svolta. Verifica dell’età del minore, della sua capacità di provvedere a se stesso e delle circostanze concrete al momento dell’abbandono, considerando che il pericolo anche solo potenziale integra la fattispecie.

Esito. Elemento oggettivo esaminato sulla situazione di pericolo, anche solo potenziale.

Dove si costruisce la difesa

  1. 591 — obbligo: da dove nasce la posizione di custodia, anche di fatto?
  2. 591 — incapacità: condizione oggettiva al momento del fatto, anche transitoria.
  3. 591 — pericolo: anche solo potenziale è sufficiente.
  4. 591 — dolo: la convinzione soggettiva non esclude il reato se il pericolo era oggettivo.
  5. 703 — oggetto: le caratteristiche specifiche lo rendono atto a offendere?
  6. 703 — giustificato motivo: onere della prova sull’imputato.
  7. 724 — abitualità: aggravante, non reato autonomo; va provata su elementi concreti.

Per il 591 va segnalato un profilo trasversale: la norma è procedibile d’ufficio, e quindi la riconciliazione o la remissione della persona offesa non produce estinzione del reato. Il percorso di definizione anticipata passa dal patteggiamento o dalla messa alla prova, non dalla remissione — e questa distinzione va chiarita subito alla famiglia che pensa di risolvere la vicenda con un accordo privato.

Domande frequenti

Che cosa punisce l'art. 591?

«Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni

Serve un obbligo giuridico formale di custodia?

No. Con la sentenza n. 26473/2025 la Cassazione ha affermato che risponde di abbandono anche chi, pur non rivestendo una posizione di garanzia derivante da obblighi giuridici formali, abbia preso in carico consapevolmente e spontaneamente una persona incapace di provvedere a se stessa, facendola entrare nella propria sfera di custodia.

L'incapacità deve essere accertata da un giudice?

No. La condizione di incapacità non necessita di accertamento giudiziale: è sufficiente che sia raccordata a una situazione di fatto, anche transitoria, tale da determinare l'impossibilità per il soggetto passivo di prendersi cura di sé.

Che cosa è «abbandono»?

L'elemento oggettivo è integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura o di custodia gravante sul soggetto, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo.

Il reato richiede dolo?

Sì, dolo generico: coscienza e volontà di abbandonare il soggetto passivo. Il dolo non è escluso dal fatto che chi ha l'obbligo di custodia ritenga il minore in grado di badare a se stesso: ciò che conta è la situazione di fatto, non la valutazione soggettiva del custode.

Il 591 e il 572 possono concorrere?

Sì. I reati di maltrattamenti in famiglia e di abbandono possono tra loro concorrere, posto che le relative fattispecie sono integrate da condotte diverse: i maltrattamenti riguardano condotte reiterate di violenza o sopraffazione; l'abbandono riguarda la privazione di custodia e cura che genera pericolo.

Il 591 è speciale rispetto al 593 (omissione di soccorso)?

Sì. Il 591 è in rapporto di specialità rispetto al 593: a differenza dell'omissione di soccorso, che punisce chiunque si trovi occasionalmente a contatto con una persona in pericolo, il 591 sanziona la violazione di uno specifico dovere di cura o custodia gravante su determinate persone.

Che cosa punisce l'art. 724?

L'ubriachezza abituale: l'ubriachezza manifesta in luogo pubblico costituisce circostanza aggravante per i reati commessi in stato di ebbrezza abituale. È aggravante, non reato autonomo — il reato base è quello commesso nell'ubriachezza.

Che cosa punisce l'art. 703?

Il porto di armi atte ad offendere senza giustificato motivo in luogo pubblico o aperto al pubblico. La norma è di rilievo rispetto ai procedimenti per resistenza e lesioni, dove il porto di oggetti incide sull'aggravante del 339.

Come si distingue porto abusivo da detenzione?

Il porto richiede che l'oggetto sia addosso o comunque portato con sé in luogo pubblico o aperto al pubblico. La detenzione è il possesso nel luogo privato. Il porto è più grave: presuppone la disponibilità immediata dell'oggetto in contesto pubblico.

Un coltello è sempre atto ad offendere?

Dipende dalle sue caratteristiche e dal contesto. I coltelli da cucina o da lavoro non sono sempre atti ad offendere: lo diventano quando sono portati senza giustificato motivo in luogo pubblico. La giustificazione va provata dall'imputato.

L'ubriachezza abituale esclude o riduce la pena?

No: aggrava. Il codice distingue l'ubriachezza occasionale (irrilevante se volontaria), quella abituale (aggravante per i reati commessi in tale stato) e quella cronica che produce vizio totale di mente (può escludere l'imputabilità). La condizione abituale va provata su elementi concreti.

Su che cosa si imposta la difesa per il 591?

Su tre verifiche: l'obbligo di custodia — da dove nasce, anche di fatto? Il pericolo — era reale, anche solo potenziale? Il dolo — l'agente sapeva di stare abbandonando in una situazione di pericolo?

Domande di approfondimento

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Avv. Massimo Romano — penalista cassazionista, Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553, patrocinante in Cassazione dal 23 ottobre 2015.